14.2015.21
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 maggio 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.21
Lugano
7 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 22 ottobre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv.,)
giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2015 presentato
dalla RE 1 contro la decisione emessa il 20 gennaio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. In data non precisata la RE 1 ha sottoscritto un contratto individuale
di lavoro di durata indeterminata, con cui ha assunto CO 1 nella funzione di operaio
giardiniere a partire dal 2 aprile 2013. Il contratto prevedeva un salario
lordo annuo di fr. 58'500.– da versare in 13 mensilità, comprensive di
“tutte le prestazioni sociali”.
B. Con lettera 27 marzo 2014, la RE 1 ha notificato al dipendente la disdetta
del contratto di lavoro per il 30 aprile 2014, per motivi di ristrutturazione
interna della ditta. In un successivo scritto del 22 maggio 2014, CO 1 ha
dichiarato di accettare la disdetta così come ricevuta dalla datrice di lavoro
e ha sollecitato il pagamento dell’ultimo stipendio, ossia quello di aprile, e
degli assegni famigliari arretrati.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 settembre 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano (doc. A accluso all’istanza), CO 1 ha escusso la RE 1 per
l’incasso di fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2014 e
di fr. 1'700.– oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2014, indicando
quale titolo di credito rispettivamente lo “stipendio netto arretrato aprile 2014” e gli “assegni famigliari”.
D. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 ottobre
2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il
15 gennaio 2015, l’istante ha confermato la sua domanda limitando l’importo
posto in esecuzione a quello relativo allo stipendio di aprile 2014, riconoscendo
che gli assegni famigliari dal gennaio all’aprile del 2014 sono stati nel
frattempo corrisposti. La parte convenuta ha invece riconosciuto di dovere
unicamente circa fr. 2'800.– a titolo di ultimo stipendio, invocando un
errore nelle precedenti deduzioni per la LPP e la necessità di effettuare
quindi un conguaglio delle stesse.
E. Statuendo con decisione 20 gennaio 2015, il Pretore ha accolto
parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla parte convenuta limitatamente a fr. 4'000.– oltre agli interessi del
5% dal 20 aprile 2014, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico
di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 4 febbraio 2015 per ottenere la
reiezione dell’istanza. Con decreto 11 febbraio 2015 il
presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale,
limitatamente a fr. 1'111.40 più interessi del 5% dal 20 aprile 2014.
Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 4 febbraio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 26
gennaio 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, la lettera 29 aprile 2014 inviata dalla __________
Assicurazioni alla RE 1 prodotta con il reclamo è un documento nuovo e di
conseguenza irricevibile, che verrà pertanto ignorato in questa sede.
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato come valido
riconoscimento di debito la documentazione prodotta dall’istante, o meglio il
contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, unitamente ai fogli paga dall’aprile
del 2013 al febbraio del 2014. Il primo giudice non ha d’altronde ritenuto
valida l’argomentazione della RE 1 secondo cui le deduzioni relative allo
stipendio dell’aprile del 2014 sarebbero errate, considerandola una mera
allegazione di parte rimasta allo stato di puro parlato. Preso atto che l’importo
di fr. 1'700.– dovuto a titolo di assegni famigliari è stato nel frattempo
corrisposto, il giudice ha accolto l’istanza limitatamente a quello di fr. 4'000.–
richiesto per l’ultimo stipendio, oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile
2014.
3. Nel
reclamo la RE 1 ritiene che la documentazione prodotta da CO 1 non costituisce
un riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione. A suo dire, unicamente
il contratto di lavoro che indica uno stipendio netto è un valido titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione. Poiché quello prodotto dall’istante
stabilisce solo il salario lordo, comprensivo degli oneri sociali, sui quali il
giudice del rigetto non è tenuto a esprimersi, trattandosi di questione di
diritto materiale, il Pretore non avrebbe dovuto accogliere l’istanza. In conclusione,
l’escussa rileva che l’importo richiesto dal dipendente non corrisponde al
salario netto riportato sulle buste paga, che comunque secondo lei non sono
valide in quanto non sono firmate da lei e non riportano l’esatta deduzione del
premio di previdenza professionale.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1
con rimandi). Da questo punto di vista, il contratto di lavoro sottoscritto
dal datore di lavoro vale in linea di massima come riconoscimento di debito
nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri
sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il
lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui
chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre
2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 126 ad art. 82 LEF).
5.2 Secondo la
giurisprudenza di questa Camera, in linea di massima il contratto di lavoro
giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto (sentenze
della CEF 14.2001.116 del 17 aprile 2002, consid. 2/b e 2/d; 14.2003.13 del 17
giugno 2003, consid. 4.6; in ultimo luogo: 14.2014.171 del 20 gennaio 2015,
consid. 5.1). La dottrina è orientata nello stesso senso (Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82;
Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 26 ad art. 82 LEF).
a) Se il
giudice del rigetto possa (anche) levare l’opposizione per l’importo lordo,
“dedotti i contributi sociali a carico del lavoratore”, è questione discussa,
che il Tribunale federale ha lasciato aperta in una sentenza non pubblicata (5A_441/2009
del 7 dicembre 2009 consid. 2.3), citando una decisione neocastellana, secondo
cui l’opposizione dev’essere rigettata in via definitiva, ove il datore di
lavoro non abbia dimostrato di aver effettivamente saldato i contributi sociali
(RJN 1995 pag. 71). Anche il Tribunale cantonale vodese, a cui il Tribunale
federale aveva rinviato la causa perché statuisse (tra altre) sulla questione,
si è dispensato di risolverla, nella misura in cui, in definitiva, ha ritenuto
possibile in concreto determinare il salario netto sulla base dei documenti
prodotti (v. sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid.
2).
b) A scanso di equivoci, giova
distinguere il caso in cui è chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione da
quello in cui è postulato il rigetto solo provvisorio. Che, nella prima
ipotesi, la sentenza con cui il datore di lavoro è condannato a pagare al
Considerandi
lavoratore un determinato importo lordo previa detrazione dei
contributi sociali a carico del secondo sia da considerare un titolo di rigetto definitivo subordinato alla condizione risolutiva del
pagamento dei contributi sociali (così: Christoph Senti, Arbeitsrecht und SchKG: Die Rechtsöffnung, ZZZ 2007,
229.
ad 2.3.5.2), oppure che a tale giudizio sia negata la qualità di titolo di
rigetto, anche se l’entità dei contributi sociali è dimostrata con altri
documenti (in tal senso l’autore citato dalla reclamante: Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 192 ad nota 122), può rimanere
indeciso nel caso concreto, poiché CO 1 non ha chiesto il rigetto definitivo
bensì solo provvisorio dell’opposizione. E in questa seconda ipotesi, non si
può negare che sottoscrivendo un contratto di lavoro che, come quello in esame
(doc. O), prevede una remunerazione lorda, il datore di lavoro si riconosce
debitore nei confronti del lavoratore solo del salario netto, ovvero della
differenza tra importo lordo e somma dei contributi sociali a carico del
lavoratore. Incombe così a quest’ultimo l’onere di provare che il salario netto
non supera l’importo posto in esecuzione (art. 82 cpv. 1 LEF). A questo scopo,
secondo la giurisprudenza applicabile a tutti i riconoscimenti di debito (v.
sotto consid. 5.3), egli può far capo ad altri documenti, segnatamente a
conteggi di salario (v. sotto consid. 5.3/b). Spetta invece al datore di lavoro
di contestare la pertinenza delle allegazioni e delle prove addotte dal
lavoratore in merito all’ammontare dei contributi sociali a suo carico, producendo
eventuali controprove atte a far dubitare il giudice della completezza o dell’importo
di quei contributi (cfr. DTF
130.
III 326; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 19
ad § 18; nell’esito, ancorché con una motivazione errata:
sentenza della CEF 14.2013.36 del 5 aprile 2013, consid. 3.4/b).
5.3
Secondo consolidata
giurisprudenza e dottrina, il riconoscimento può essere dedotto anche da un
insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che
il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato
e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo
del debito o che permettano di quantificarlo. Il contenuto di quei documenti
dev’essere noto dall’escusso e l’ammontare del credito determinato o
agevolmente determinabile già al momento della sottoscrizione del
riconoscimento di debito (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art.
82).
a) A
ben vedere, più che a un documento, il riferimento o il rinvio contenuto nell’atto
firmato deve puntare alla somma riconosciuta o ai fattori che permettono di
calcolarla, come si evince dai due esempi citati dal Tribunale federale nella
sentenza appena menzionata: infatti, l’adattamento dei premi dovuti a un
istituto di previdenza professionale al salario coordinato secondo la LAVS o
dei contributi di mantenimento dopo divorzio all’indice dei prezzi al consumo è
stato ammesso non perché nella convenzione d’affiliazione all’istituto o di
divorzio figurasse un rinvio esplicito a un documento contenente i dati
necessari a calcolare l’importo indicizzato, ma perché tali dati potevano
essere dimostrati in modo univoco, vuoi con riferimento alla legge vuoi con
rinvio a un indice statistico pubblicato ufficialmente. Nello stesso ordine d’idee,
del resto, giurisprudenza e dottrina ammettono che un riconoscimento di debito
condizionale o firmato a favore di un terzo possa costituire un titolo di
rigetto ove la realizzazione della condizione sospensiva o la cessione del
credito a favore dell’escutente sia dimostrata con documenti, che per definizione
non sono menzionati nel riconoscimento (DTF 26 I 6 e 132 III 140 consid. 4.1; Staehelin, op. cit., n. 36 e 73 ad art.
82).
b) Nella
stessa misura, e contrariamente a quanto sostiene la reclamante, gli importi
che il datore di lavoro è autorizzato a trattenere dal salario lordo non devono
essere necessariamente menzionati in un documento a cui rinvii il contratto di
lavoro. Per stabilire l’ammontare del salario netto, basta la produzione di qualsiasi
documento atto a dimostrare l’ammontare delle trattenute pattuite – come un conteggio di salario allestito dallo stesso datore di lavoro (v. Senti, op. cit., pag.
234.
ad 3.2.3.1), un’attestazione di versamento della trattenuta all’assicuratore
(sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 citata sopra [consid. 5.2/a],
consid. 5.1) o il testo di legge per le trattenute AVS/IPG e LADI (sentenza della
CEF del 17 giugno 1986 in re O. Bosshardt c/ B. F., consid. 3, in Rep. 1987, 243) – purché non vi sia alcun dubbio che il salario netto così accertato sia quello
riconosciuto dal datore di lavoro nel sottoscrivere il contratto di lavoro.
c) Nel caso in rassegna, ancorché
il contratto di lavoro (doc. O) sia stato firmato (in una data non precisata)
verosimilmente prima dell’allestimento del conteggio di salario del primo mese
di lavoro (aprile 2013, doc. B), è pacifico che quando ha sottoscritto il contratto
la RE 1 aveva in mente le deduzioni che alcuni giorni dopo avrebbe indicato di
proprio pugno sul primo conteggio di salario, o perlomeno si può ritenere senza
esitazione che la stessa si è impegnata a pagare a CO 1 la differenza tra il
salario lordo pattuito e le deduzioni che avrebbe di lì a poco menzionato sul
conteggio di salario. La reclamante, infatti, non contesta che tale conteggio,
come quelli successivi, indichi lo “stipendio netto” dovuto al lavoratore. Si
limita a sostenere di aver trattenuto contributi “LPP” inferiori a quelli
effettivamente dovuti, ma si fonda al riguardo su un documento – lo scritto 29
aprile 2014 della __________ Assicurazioni (doc. C accluso al reclamo) – allestito
quasi un anno dopo, di cui sicuramente le parti non avevano conoscenza al momento
della sottoscrizione del contratto di lavoro, e di cui la Camera non può
comunque tenere conto, siccome non è stato prodotto in prima sede (v. sopra
consid. 1.3).
d) Non soccorre poi alla
reclamante il rilievo secondo cui i conteggi prodotti con l’istanza non sono
firmati da lei. Come visto (sopra consid. 5.3), secondo la giurisprudenza solo
il riconoscimento di debito dev’essere firmato, non i documenti in base ai
quali l’importo del credito viene quantificato (oppure la realizzazione della
condizione sospensiva o la cessione del credito dimostrata: Staehelin, op. cit., n. 36 e 73 ad art.
82).
5.4
Ciò posto, il
contratto individuale di lavoro sottoscritto dalla RE 1, con cui ha assunto CO
1.
a tempo indeterminato per un salario mensile lordo di fr. 4'500.– (pari
al salario annuo di fr. 58'500.– diviso 13: doc. O), costituisce in sé un
valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per lo
stipendio netto di fr. 4'000.– dell’aprile del 2014 posto in esecuzione. Dai
conteggi di salario dall’aprile del 2013 al gennaio del 2014 prodotti dall’escutente
(doc. B-M), si evince infatti facilmente che il salario netto mensile complessivo
(compresa la quota mensile della tredicesima) è di fr. 4'028.15. Soltanto
il conteggio relativo al febbraio del 2014 (doc. N) riporta una cifra diversa
(inferiore), dovuta ad un evento particolare (infortunio). La reclamante non pretende
però, per avventura, che CO 1 non abbia lavorato al 100% durante l’intero mese
di aprile del 2014. D’altronde, essa non ha portato la controprova che i
conteggi prodotti dall’escutente non siano conformi agli accordi contrattuali,
il documento accluso al reclamo (doc. C), come già rilevato (sopra consid.
5.
/c), essendo irricevibile in questa sede, per tacere dei dubbi sulla sua idoneità
a modificare l’accordo raggiunto dalle parti al riguardo.
5.5
Di conseguenza, la
documentazione prodotta dall’escutente costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per almeno fr. 4'000.– oltre agli interessi
del 5% dal 20 aprile 2014. In realtà, gli interessi decorrerebbero solo dal 2
maggio 2014 (v. art. 17 cpv. 1 del Contratto collettivo di lavoro dei
giardinieri, a cui rinvia il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, doc.
O), ma siccome la somma degli interessi di mora maturati durante i pochi giorni
supplementari richiesti dall’escutente non eccede i fr. 28.15 a cui egli
ha rinunciato (ricordato che il salario netto ammonta a fr. 4'028.15), si
può prescindere dal riformare la sentenza impugnata anche su questo punto.
6.
Le spese processuali del presente
giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).