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14.2015.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 maggio 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, la lettera 29 aprile 2014 inviata dalla __________

Assicurazioni alla RE 1 prodotta con il reclamo è un documento nuovo e di

conseguenza irricevibile, che verrà pertanto ignorato in questa sede.

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato come valido

riconoscimento di debito la documentazione prodotta dall’istante, o meglio il

contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, unitamente ai fogli paga dall’aprile

del 2013 al febbraio del 2014. Il primo giudice non ha d’altronde ritenuto

valida l’ar­­gomentazione della RE 1 secondo cui le deduzioni relative allo

stipendio dell’aprile del 2014 sarebbero errate, considerandola una mera

allegazione di parte rimasta allo stato di puro parlato. Preso atto che l’importo

di fr. 1'700.– dovuto a titolo di assegni famigliari è stato nel frattempo

corrisposto, il giudice ha accolto l’istanza limitatamente a quello di fr. 4'000.–

richiesto per l’ultimo stipendio, oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile

2014.

3. Nel

reclamo la RE 1 ritiene che la documentazione prodotta da CO 1 non costituisce

un riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione. A suo dire, unicamente

il contratto di lavoro che indica uno stipendio netto è un valido titolo

di rigetto provvisorio dell’opposizione. Poiché quello prodotto dall’istante

stabilisce solo il salario lordo, comprensivo degli oneri sociali, sui quali il

giudice del rigetto non è tenuto a esprimersi, trattandosi di questione di

diritto materiale, il Pretore non avrebbe dovuto accogliere l’istanza. In conclusione,

l’escus­­sa rileva che l’importo richiesto dal dipendente non corrisponde al

salario netto riportato sulle buste paga, che comunque secondo lei non sono

valide in quanto non sono firmate da lei e non riportano l’esatta deduzione del

premio di previdenza professionale.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.1 Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1

con rimandi). Da questo punto di vista, il contratto di lavoro sottoscritto

dal datore di lavoro vale in linea di massima come riconoscimento di debito

nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri

sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il

lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui

chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre

2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehe­lin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

5.2 Secondo la

giurisprudenza di questa Camera, in linea di massima il contratto di lavoro

giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto (sentenze

della CEF 14.2001.116 del 17 aprile 2002, consid. 2/b e 2/d; 14.2003.13 del 17

giugno 2003, consid. 4.6; in ultimo luogo: 14.2014.171 del 20 gennaio 2015,

consid. 5.1). La dottrina è orientata nello stesso senso (Staehe­lin, op. cit., n. 126 ad art. 82;

Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 26 ad art. 82 LEF).

a) Se il

giudice del rigetto possa (anche) levare l’opposizione per l’importo lordo,

“dedotti i contributi sociali a carico del lavoratore”, è questione discussa,

che il Tribunale federale ha lasciato aperta in una sentenza non pubblicata (5A_441/2009

del 7 dicembre 2009 consid. 2.3), citando una decisione neocastellana, secondo

cui l’opposizione dev’es­sere rigettata in via definitiva, ove il datore di

lavoro non abbia dimostrato di aver effettivamente saldato i contributi sociali

(RJN 1995 pag. 71). Anche il Tribunale cantonale vodese, a cui il Tribunale

federale aveva rinviato la causa perché statuisse (tra altre) sulla questione,

si è dispensato di risolverla, nella misura in cui, in definitiva, ha ritenuto

possibile in concreto determinare il salario netto sulla base dei documenti

prodotti (v. sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid.

2).

b) A scanso di equivoci, giova

distinguere il caso in cui è chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione da

quello in cui è postulato il rigetto solo provvisorio. Che, nella prima

ipotesi, la sentenza con cui il datore di lavoro è condannato a pagare al

Considerandi

lavoratore un determinato importo lordo previa detrazione dei

contributi sociali a carico del secondo sia da considerare un titolo di rigetto definitivo subordinato alla condizione risolutiva del

pagamento dei contributi sociali (così: Christoph Senti, Arbeitsrecht und SchKG: Die Rechtsöffnung, ZZZ 2007,

229.

ad 2.3.5.2), oppure che a tale giudizio sia negata la qualità di titolo di

rigetto, anche se l’entità dei contributi sociali è dimostrata con altri

documenti (in tal senso l’autore citato dalla reclamante: Peter

Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 192 ad nota 122), può rimanere

indeciso nel caso concreto, poiché CO 1 non ha chiesto il rigetto definitivo

bensì solo provvisorio dell’opposizione. E in questa seconda ipotesi, non si

può negare che sottoscrivendo un contratto di lavoro che, come quello in esame

(doc. O), prevede una remunerazione lorda, il datore di lavoro si riconosce

debitore nei confronti del lavoratore solo del salario netto, ovvero della

differenza tra importo lordo e somma dei contributi sociali a carico del

lavoratore. Incombe così a quest’ultimo l’onere di provare che il salario netto

non supera l’importo posto in esecuzione (art. 82 cpv. 1 LEF). A questo scopo,

secondo la giurisprudenza applicabile a tutti i riconoscimenti di debito (v.

sotto consid. 5.3), egli può far capo ad altri documenti, segnatamente a

conteggi di salario (v. sotto consid. 5.3/b). Spetta invece al datore di lavoro

di contestare la pertinenza delle allegazioni e delle prove addotte dal

lavoratore in merito all’ammontare dei contributi sociali a suo carico, producendo

eventuali controprove atte a far dubitare il giudice della completezza o dell’importo

di quei contributi (cfr. DTF

130.

III 326; Staehelin/Staehelin/Groli­mund, Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 19

ad § 18; nell’esito, ancorché con una motivazione errata:

sentenza della CEF 14.2013.36 del 5 aprile 2013, consid. 3.4/b).

5.3

Secondo consolidata

giurisprudenza e dottrina, il riconoscimento può essere dedotto anche da un

insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che

il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato

e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’im­porto

del debito o che permettano di quantificarlo. Il contenuto di quei documenti

dev’essere noto dall’escusso e l’ammontare del credito determinato o

agevolmente determinabile già al momento della sottoscrizione del

riconoscimento di debito (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehe­lin, op. cit., n. 15 e 26 ad art.

82).

a) A

ben vedere, più che a un documento, il riferimento o il rinvio contenuto nell’atto

firmato deve puntare alla somma riconosciuta o ai fattori che permettono di

calcolarla, come si evince dai due esempi citati dal Tribunale federale nella

sentenza appena menzionata: infatti, l’adattamento dei premi dovuti a un

istituto di previdenza professionale al salario coordinato secondo la LAVS o

dei contributi di mantenimento dopo divorzio all’indice dei prezzi al consumo è

stato ammesso non perché nella convenzione d’affi­­liazione all’istituto o di

divorzio figurasse un rinvio esplicito a un documento contenente i dati

necessari a calcolare l’importo indicizzato, ma perché tali dati potevano

essere dimostrati in modo univoco, vuoi con riferimento alla legge vuoi con

rinvio a un indice statistico pubblicato ufficialmente. Nello stesso ordine d’idee,

del resto, giurisprudenza e dottrina ammettono che un riconoscimento di debito

condizionale o firmato a favore di un terzo possa costituire un titolo di

rigetto ove la realizzazione della condizione sospensiva o la cessione del

credito a favore dell’escu­­tente sia dimostrata con documenti, che per definizione

non sono menzionati nel riconoscimento (DTF 26 I 6 e 132 III 140 consid. 4.1; Staehelin, op. cit., n. 36 e 73 ad art.

82).

b) Nella

stessa misura, e contrariamente a quanto sostiene la reclamante, gli importi

che il datore di lavoro è autorizzato a trattenere dal salario lordo non devono

essere necessariamente menzionati in un documento a cui rinvii il contratto di

lavoro. Per stabilire l’ammontare del salario netto, basta la produzione di qualsiasi

documento atto a dimostrare l’ammontare delle trattenute pattuite – come un conteggio di salario allestito dallo stesso datore di lavoro (v. Senti, op. cit., pag.

234.

ad 3.2.3.1), un’attesta­­zione di versamento della trattenuta all’assicu­ratore

(sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 citata sopra [consid. 5.2/a],

consid. 5.1) o il testo di legge per le trattenute AVS/IPG e LADI (sentenza della

CEF del 17 giugno 1986 in re O. Bosshardt c/ B. F., consid. 3, in Rep. 1987, 243) – purché non vi sia alcun dubbio che il salario netto così accertato sia quello

riconosciuto dal datore di lavoro nel sottoscrivere il contratto di lavoro.

c) Nel caso in rassegna, ancorché

il contratto di lavoro (doc. O) sia stato firmato (in una data non precisata)

verosimilmente prima dell’allestimento del conteggio di salario del primo mese

di lavoro (aprile 2013, doc. B), è pacifico che quando ha sottoscritto il contratto

la RE 1 aveva in mente le deduzioni che alcuni giorni dopo avrebbe indicato di

proprio pugno sul primo conteggio di salario, o perlomeno si può ritenere senza

esitazione che la stessa si è impegnata a pagare a CO 1 la differenza tra il

salario lordo pattuito e le deduzioni che avrebbe di lì a poco menzionato sul

conteggio di salario. La reclamante, infatti, non contesta che tale conteggio,

come quelli successivi, indichi lo “stipendio netto” dovuto al lavoratore. Si

limita a sostenere di aver trattenuto contributi “LPP” inferiori a quelli

effettivamente dovuti, ma si fonda al riguardo su un documento – lo scritto 29

aprile 2014 della __________ Assicurazioni (doc. C accluso al reclamo) – allestito

quasi un anno dopo, di cui sicuramente le parti non avevano conoscenza al momento

della sottoscrizione del contratto di lavoro, e di cui la Camera non può

comunque tenere conto, siccome non è stato prodotto in prima sede (v. sopra

consid. 1.3).

d) Non soccorre poi alla

reclamante il rilievo secondo cui i conteggi prodotti con l’istanza non sono

firmati da lei. Come visto (sopra consid. 5.3), secondo la giurisprudenza solo

il riconoscimento di debito dev’essere firmato, non i documenti in base ai

quali l’im­­porto del credito viene quantificato (oppure la realizzazione della

condizione sospensiva o la cessione del credito dimostrata: Staehelin, op. cit., n. 36 e 73 ad art.

82).

5.4

Ciò posto, il

contratto individuale di lavoro sottoscritto dalla RE 1, con cui ha assunto CO

1.

a tempo indeterminato per un salario mensile lordo di fr. 4'500.– (pari

al salario annuo di fr. 58'500.– diviso 13: doc. O), costituisce in sé un

valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per lo

stipendio netto di fr. 4'000.– dell’aprile del 2014 posto in esecuzione. Dai

conteggi di salario dall’aprile del 2013 al gennaio del 2014 prodotti dall’escutente

(doc. B-M), si evince infatti facilmente che il salario netto mensile complessivo

(compresa la quota mensile della tredicesima) è di fr. 4'028.15. Soltanto

il conteggio relativo al febbraio del 2014 (doc. N) riporta una cifra diversa

(inferiore), dovuta ad un evento particolare (infortunio). La reclamante non pretende

però, per avventura, che CO 1 non abbia lavorato al 100% durante l’intero mese

di aprile del 2014. D’altronde, essa non ha portato la controprova che i

conteggi prodotti dall’escutente non siano conformi agli accordi contrattuali,

il documento accluso al reclamo (doc. C), come già rilevato (sopra consid.

5.

/c), essendo irricevibile in questa sede, per tacere dei dubbi sulla sua idoneità

a modificare l’accordo raggiunto dalle parti al riguardo.

5.5

Di conseguenza, la

documentazione prodotta dall’escutente costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per almeno fr. 4'000.– oltre agli interessi

del 5% dal 20 aprile 2014. In realtà, gli interessi decorrerebbero solo dal 2

maggio 2014 (v. art. 17 cpv. 1 del Contratto collettivo di lavoro dei

giardinieri, a cui rinvia il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, doc.

O), ma siccome la somma degli interessi di mora maturati durante i pochi giorni

supplementari richiesti dall’escutente non eccede i fr. 28.15 a cui egli

ha rinunciato (ricordato che il salario netto ammonta a fr. 4'028.15), si

può prescindere dal riformare la sentenza impugnata anche su questo punto.

6.

Le spese processuali del presente

giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).