Lexipedia

Decisione

14.2015.210

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cartelle ipotecarie detenute fiduciariamente dalla banca procedente. Tasso degli interessi convenzionali dovuti per il periodo precedente la disdetta

27 gennaio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha limitato il rigetto provvisorio dell’opposizione

all’importo capitale delle cartelle ipotecarie di fr. 453'000.– e fr. 20'000.–,

oltre agli interessi di mora legali del 5% dal 30 settembre 2014 “come chiesto”

dall’istante, non ritenendo invece “affatto chiara” la pretesa del pagamento di

fr. 11'858.20 e di fr. 1'077.95 formulata dalla banca a titolo di “interessi

dal 30.09.2014”.

4. Nel

reclamo RE 1 sostiene che, stante il contenuto della lettera di disdetta

ricevuta dalla banca, interessi di mora al tasso legale del 5% potevano

decorrere solo dal 31 luglio 2015 mentre durante il periodo anteriore iniziato

il 30 settembre 2014 sono applicabili unicamente i tassi d’interesse contrattuali

pattuiti dalle parti, pari al 3.5% per il credito di fr. 20'000.– concesso

sotto forma di conto corrente e al 2.8750% per il prestito ipotecario di fr. 453'000.–.

Al riguardo la banca si è limitata a rimettersi integralmente alla motivazione

della sentenza impugnata.

5. Nell’esecuzione

in via di realizzazione di pegno, il giudice verifica d’ufficio se vi è un

titolo attestante non solo il credito posto in esecuzione ma anche l’esistenza

del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad

art. 82 LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti presunta

diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno (art.

85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di

fondi [RFF, RS 281.42]).

5.1 Sia il creditore che si è fatto cedere la

cartella ipotecaria al portatore in piena proprietà (“garanzia diretta”; “direktes

Grundpfand”), sia il creditore che l’ha ricevuta quale proprietario

fiduciario a scopo di garanzia

(“garanzia fiduciaria”, “Sicherungsübereignung”, cfr. DTF

119 II 328 consid. 2b) è titolare del credito e del diritto di pegno

immobiliare incorporati nella cartavalore; può disdire la cartella (art. 847 CC

dal 1° gennaio 2012, art. 844 vCC prima) e, se del caso, avviare un’esecuzione

in via di realizzazione del pegno immobiliare. In caso di cessione fiduciaria,

il credito risultante dalla cartella ipotecaria – detto “astratto” o

“cartolare” – sussiste accanto a quello da garantire – detto “causale” o “di base”

– derivante dal rapporto fondamentale (generalmente un mutuo) tra il creditore

e il debitore. Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare,

la cartella ipotecaria giustifica il rigetto dell’opposizione per l’importo del

credito astratto e degli interessi. Il creditore non è tenuto a produrre un riconoscimento

di debito per il credito causale. Il debitore può nondimeno opporgli (come ai

suoi aventi causa che non siano in buona fede) le eccezioni personali derivanti

dal rapporto giuridico di base e dalla convenzione di cessione fiduciaria della

cartella (art. 842 cpv. 3 e 849 cpv. 1 CC; art. 872 vCC). Incombe all’escusso

di sollevare e rendere verosimili tali eccezioni (art. 82 cpv. 2 LEF), in

particolare invocando un’eventuale compensazione con il credito di restituzione

dell’eccedenza (cfr. DTF 140 III 185 consid. 5.1.2 e i rinvii; sentenza

della CEF 14.2014.189 del 4 marzo 2015, consid. 4.2, con i rinvii).

5.2 La

cartella ipotecaria al portatore detenuta dall’escutente in proprietà piena o,

come nella fattispecie, fiduciaria (cfr. doc. E, in particolare punti 2 e

10), costituisce in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

sia per il pegno sia per il credito incorporatovi a concorrenza dell’importo

definito dall’art. 818 CC. Seconda questa norma, nel suo tenore in vigore dal

1° gennaio 2012, che si applica a tutte le cartelle

ipotecarie, comprese quelle emesse sotto l’imperio del vecchio diritto (art. 26

cpv. 2 Tit. fin. CC; DTF 140 III 185 consid. 5.1.2), la garanzia ipotecaria si estende al capitale della cartella ipotecaria, oltre a

tre annualità d’interessi effettivi maturati fino all’ultima scadenza, agli

interessi di mora decorsi successivamente (sino alla realizzazione, art. 157

cpv. 2 LEF) e alle spese esecutive (sull’interpretazione del­l’art. 818 cpv. 1

n. 3 CC, v. la già citata sentenza

della CEF 14.2014.189, consid. 4.5).

5.3 In linea di massima la cartella ipotecaria

prodotta dalla banca costituisce quindi un valido titolo di rigetto dell’opposizione

per almeno fr. 660'000.– (doc. B accluso all’istanza), ovvero per

un importo – che la reclamante ha esplicitamente riconosciuto nella convenzione

per trasferimento di cartelle ipotecarie (doc. E, n. 3) – nettamente superiore

a quello posto in esecuzione, sicché a questo stadio dell’analisi è inutile determinare

l’entità della garanzia ipotecaria supplementare per spese, interessi di mora e

interessi contrattuali nel senso dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 e 3 CC. La censura

della reclamante secondo cui durante il periodo dal 30 settembre 2014 al 31

luglio 2015 essa è tenuta a pagare unicamente gli interessi contrattuali al

tasso pattuito dalle parti e non interessi di mora al tasso di legge non

riguarda la garanzia ipotecaria – regolata per lo più dal tenore della cartella

ipotecaria e dalla convenzione fiduciaria (doc. B ed E) – bensì i rapporti di base

conclusi dalle parti (contratto di prestito ipotecario [doc. C] e di conto

corrente [doc. D]). Deve pertanto essere esaminata sotto il profilo dell’art.

82 cpv. 2 LEF (sopra consid. 5.1 e sotto consid. 6).

6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

6.1 Come

visto, la reclamante eccepisce, a ragione, che durante il periodo dal 30

settembre 2014 al 31 luglio 2015 essa è tenuta a pagare unicamente gli

interessi contrattuali al tasso pattuito dalle parti e non interessi di mora al

tasso di legge. L’istante ha infatti disdetto il credito ipotecario per il 31

luglio 2015 (doc. F). Già si è detto che tale eccezione, che deriva dal

rapporto giuridico di base (il mutuo), è opponibile alla banca

(art. 842 cpv. 3 e 849 cpv. 1 CC, sopra consid. 5.1). Ne segue che nel

principio il reclamo è fondato.

6.2 Certo, in prima sede la banca ha fatto valere due

pretese per “interessi dal 30.09.2014” di fr. 11'858.20 e fr. 1'077.95,

ma il Pretore aggiunto le ha respinte entrambe, salvo estendere il rigetto del­l’opposizione

agli interessi di mora legali del 5% (secondo l’art. 104 cpv. 1 LEF) su fr. 473'000.–,

pari a fr. 19'971.10 per il periodo dal 30 settembre 2014 al 31 luglio

2015. Il problema è che l’i­­stante non ha spiegato come ha calcolato tali

pretese per “interessi”, né nell’istanza né nella replica, se non con la

generica affermazione secondo cui “l’interesse

di mora esposto è pari al 6.5%”. Non si disconosce, invero, che i

contratti di credito base prevedono “un

interesse di mora determinato dalla Banca” ove il debitore risulti

in ritardo con il pagamento degli interessi e degli ammortamenti (doc. C e D,

n. 5) e rinviano al riguardo al “listino

prezzi aggiornato” (n. 17) prodotto dall’istante quale doc. I in

sede di replica. Come visto, tuttavia, per il periodo dal 30

settembre 2014 al 31 luglio 2015

l’escussa può essere obbligata a pagare interessi di mora solo per gli interessi convenzionali non corrisposti, pari

a fr. 12'074.50 (3.5% di fr. 20'000.– + 2.875% di fr. 453'000.–).

Tenuto conto delle scadenze contrattuali trimestrali pattuite dalle parti (doc.

C n. 3 e doc. D n. 4), il reclamo dev’essere parzialmente accolto limitatamente

a fr. 12'074.50 oltre agli interessi del 6.5% dal 1° marzo 2015 (data

media del periodo in questione).

7. La tassa relativa al giudizio odierno,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96 CPC, seguono la soccombenza

parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Le spese processuali di prima sede rimangono

invece immutate, non avendone la reclamante chiesto la modifica. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'896.60

(fr. 19'971.10 ./. 12'074.50, cfr. sopra

consid. 6.2), non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è

parzialmente accolta nel senso che l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in

via provvisoria limitatamente a fr. 473'000.–, oltre

agli interessi del 5% dal 31 luglio 2015, e a fr. 12'074.50 più gli

interessi del 6.5% dal 1° marzo 2015.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1/10 e per i restanti 9/10 a carico della CO 1, che rifonderà

a RE 1 fr. 360.– per ripetibili ridotte.

3.

Notificazione a:

;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).