14.2015.210
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cartelle ipotecarie detenute fiduciariamente dalla banca procedente. Tasso degli interessi convenzionali dovuti per il periodo precedente la disdetta
27 gennaio 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.210
Lugano
27 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 25 settembre 2015 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 16 novembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 5 novembre 2015 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 10 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 473'000.– oltre
agli interessi del 10% dal 30 settembre 2014, indicando quale titolo di credito
il contratto di prestito personale del 14 settembre 2012 garantito dalla
cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 660'000.– gravante in
primo grado la particella n. __________ RFD __________ e la proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ dello
stesso registro ceduta alla banca con convenzione del 14 settembre 2012. Il
precetto esecutivo menziona inoltre due pretese di fr. 11'858.20 e fr. 1'077.95 per “interessi dal 30 settembre 2014” nonché due ulteriori crediti di fr. 3'145.45 (“spese richiami, chiusura, bollo”) e di fr. 1'618.40 (“Copertura
assicurativa immobile”).
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 settembre
2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è parzialmente opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 9 ottobre 2015, chiedendo di ammetterla limitatamente
a fr. 453'000.–, oltre agli interessi del 2.8750% dal 30 settembre 2014, e
a fr. 20'000.– oltre agli interessi del 3.5% dalla stessa data. Con replica scritta del 19 ottobre 2015, l’istante ha dato alcune
spiegazioni sulle pretese poste in esecuzione, mentre nella sua duplica del 2
novembre 2015 la convenuta ha concluso, in via principale, per l’accoglimento
dell’istanza nella misura indicata in sede di risposta e in via subordinata ne
ha postulato l’accoglimento limitatamente a fr. 453'000.–,
oltre agli interessi del 6.5% dal 30 settembre 2014, e a fr. 20'000.–
oltre agli interessi del 10% dalla stessa data.
C. Statuendo con decisione 5 novembre 2015, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 473'000.– oltre agli interessi del 5%
dal 30 settembre 2014, ponendo le spese processuali di fr. 800.– a carico
dell’istante per un ventesimo e per la rimanenza a carico della convenuta, tenuta
a rifondere a controparte un’indennità di fr. 25.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 novembre 2015 per ottenere,
previo conferimento dell’effetto sospensivo in via cautelare e supercautelare, la
riforma del primo dispositivo nel senso dell’accoglimento dell’istanza
limitatamente a fr. 473'000.– oltre agli interessi del 5% su fr. 473'000.–
dal 31 luglio 2015, del 3.5% su fr. 20'000.– e del 2.8750% su fr. 453'000.–
in entrambi i casi dal 30 settembre 2014 al 31 luglio 2015.
L’11
gennaio 2016 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2016, l’istante si è rimessa
completamente ai considerandi del giudizio impugnato.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 novembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 6 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha limitato il rigetto provvisorio dell’opposizione
all’importo capitale delle cartelle ipotecarie di fr. 453'000.– e fr. 20'000.–,
oltre agli interessi di mora legali del 5% dal 30 settembre 2014 “come chiesto”
dall’istante, non ritenendo invece “affatto chiara” la pretesa del pagamento di
fr. 11'858.20 e di fr. 1'077.95 formulata dalla banca a titolo di “interessi
dal 30.09.2014”.
4. Nel
reclamo RE 1 sostiene che, stante il contenuto della lettera di disdetta
ricevuta dalla banca, interessi di mora al tasso legale del 5% potevano
decorrere solo dal 31 luglio 2015 mentre durante il periodo anteriore iniziato
il 30 settembre 2014 sono applicabili unicamente i tassi d’interesse contrattuali
pattuiti dalle parti, pari al 3.5% per il credito di fr. 20'000.– concesso
sotto forma di conto corrente e al 2.8750% per il prestito ipotecario di fr. 453'000.–.
Al riguardo la banca si è limitata a rimettersi integralmente alla motivazione
della sentenza impugnata.
5. Nell’esecuzione
in via di realizzazione di pegno, il giudice verifica d’ufficio se vi è un
titolo attestante non solo il credito posto in esecuzione ma anche l’esistenza
del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad
art. 82 LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti presunta
diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno (art.
85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di
fondi [RFF, RS 281.42]).
5.1 Sia il creditore che si è fatto cedere la
cartella ipotecaria al portatore in piena proprietà (“garanzia diretta”; “direktes
Grundpfand”), sia il creditore che l’ha ricevuta quale proprietario
fiduciario a scopo di garanzia
(“garanzia fiduciaria”, “Sicherungsübereignung”, cfr. DTF
119 II 328 consid. 2b) è titolare del credito e del diritto di pegno
immobiliare incorporati nella cartavalore; può disdire la cartella (art. 847 CC
dal 1° gennaio 2012, art. 844 vCC prima) e, se del caso, avviare un’esecuzione
in via di realizzazione del pegno immobiliare. In caso di cessione fiduciaria,
il credito risultante dalla cartella ipotecaria – detto “astratto” o
“cartolare” – sussiste accanto a quello da garantire – detto “causale” o “di base”
– derivante dal rapporto fondamentale (generalmente un mutuo) tra il creditore
e il debitore. Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare,
la cartella ipotecaria giustifica il rigetto dell’opposizione per l’importo del
credito astratto e degli interessi. Il creditore non è tenuto a produrre un riconoscimento
di debito per il credito causale. Il debitore può nondimeno opporgli (come ai
suoi aventi causa che non siano in buona fede) le eccezioni personali derivanti
dal rapporto giuridico di base e dalla convenzione di cessione fiduciaria della
cartella (art. 842 cpv. 3 e 849 cpv. 1 CC; art. 872 vCC). Incombe all’escusso
di sollevare e rendere verosimili tali eccezioni (art. 82 cpv. 2 LEF), in
particolare invocando un’eventuale compensazione con il credito di restituzione
dell’eccedenza (cfr. DTF 140 III 185 consid. 5.1.2 e i rinvii; sentenza
della CEF 14.2014.189 del 4 marzo 2015, consid. 4.2, con i rinvii).
5.2 La
cartella ipotecaria al portatore detenuta dall’escutente in proprietà piena o,
come nella fattispecie, fiduciaria (cfr. doc. E, in particolare punti 2 e
10), costituisce in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
sia per il pegno sia per il credito incorporatovi a concorrenza dell’importo
definito dall’art. 818 CC. Seconda questa norma, nel suo tenore in vigore dal
1° gennaio 2012, che si applica a tutte le cartelle
ipotecarie, comprese quelle emesse sotto l’imperio del vecchio diritto (art. 26
cpv. 2 Tit. fin. CC; DTF 140 III 185 consid. 5.1.2), la garanzia ipotecaria si estende al capitale della cartella ipotecaria, oltre a
tre annualità d’interessi effettivi maturati fino all’ultima scadenza, agli
interessi di mora decorsi successivamente (sino alla realizzazione, art. 157
cpv. 2 LEF) e alle spese esecutive (sull’interpretazione dell’art. 818 cpv. 1
n. 3 CC, v. la già citata sentenza
della CEF 14.2014.189, consid. 4.5).
5.3 In linea di massima la cartella ipotecaria
prodotta dalla banca costituisce quindi un valido titolo di rigetto dell’opposizione
per almeno fr. 660'000.– (doc. B accluso all’istanza), ovvero per
un importo – che la reclamante ha esplicitamente riconosciuto nella convenzione
per trasferimento di cartelle ipotecarie (doc. E, n. 3) – nettamente superiore
a quello posto in esecuzione, sicché a questo stadio dell’analisi è inutile determinare
l’entità della garanzia ipotecaria supplementare per spese, interessi di mora e
interessi contrattuali nel senso dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 e 3 CC. La censura
della reclamante secondo cui durante il periodo dal 30 settembre 2014 al 31
luglio 2015 essa è tenuta a pagare unicamente gli interessi contrattuali al
tasso pattuito dalle parti e non interessi di mora al tasso di legge non
riguarda la garanzia ipotecaria – regolata per lo più dal tenore della cartella
ipotecaria e dalla convenzione fiduciaria (doc. B ed E) – bensì i rapporti di base
conclusi dalle parti (contratto di prestito ipotecario [doc. C] e di conto
corrente [doc. D]). Deve pertanto essere esaminata sotto il profilo dell’art.
82 cpv. 2 LEF (sopra consid. 5.1 e sotto consid. 6).
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1 Come
visto, la reclamante eccepisce, a ragione, che durante il periodo dal 30
settembre 2014 al 31 luglio 2015 essa è tenuta a pagare unicamente gli
interessi contrattuali al tasso pattuito dalle parti e non interessi di mora al
tasso di legge. L’istante ha infatti disdetto il credito ipotecario per il 31
luglio 2015 (doc. F). Già si è detto che tale eccezione, che deriva dal
rapporto giuridico di base (il mutuo), è opponibile alla banca
(art. 842 cpv. 3 e 849 cpv. 1 CC, sopra consid. 5.1). Ne segue che nel
principio il reclamo è fondato.
6.2 Certo, in prima sede la banca ha fatto valere due
pretese per “interessi dal 30.09.2014” di fr. 11'858.20 e fr. 1'077.95,
ma il Pretore aggiunto le ha respinte entrambe, salvo estendere il rigetto dell’opposizione
agli interessi di mora legali del 5% (secondo l’art. 104 cpv. 1 LEF) su fr. 473'000.–,
pari a fr. 19'971.10 per il periodo dal 30 settembre 2014 al 31 luglio
2015. Il problema è che l’istante non ha spiegato come ha calcolato tali
pretese per “interessi”, né nell’istanza né nella replica, se non con la
generica affermazione secondo cui “l’interesse
di mora esposto è pari al 6.5%”. Non si disconosce, invero, che i
contratti di credito base prevedono “un
interesse di mora determinato dalla Banca” ove il debitore risulti
in ritardo con il pagamento degli interessi e degli ammortamenti (doc. C e D,
n. 5) e rinviano al riguardo al “listino
prezzi aggiornato” (n. 17) prodotto dall’istante quale doc. I in
sede di replica. Come visto, tuttavia, per il periodo dal 30
settembre 2014 al 31 luglio 2015
l’escussa può essere obbligata a pagare interessi di mora solo per gli interessi convenzionali non corrisposti, pari
a fr. 12'074.50 (3.5% di fr. 20'000.– + 2.875% di fr. 453'000.–).
Tenuto conto delle scadenze contrattuali trimestrali pattuite dalle parti (doc.
C n. 3 e doc. D n. 4), il reclamo dev’essere parzialmente accolto limitatamente
a fr. 12'074.50 oltre agli interessi del 6.5% dal 1° marzo 2015 (data
media del periodo in questione).
7. La tassa relativa al giudizio odierno,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96 CPC, seguono la soccombenza
parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Le spese processuali di prima sede rimangono
invece immutate, non avendone la reclamante chiesto la modifica. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'896.60
(fr. 19'971.10 ./. 12'074.50, cfr. sopra
consid. 6.2), non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è
parzialmente accolta nel senso che l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in
via provvisoria limitatamente a fr. 473'000.–, oltre
agli interessi del 5% dal 31 luglio 2015, e a fr. 12'074.50 più gli
interessi del 6.5% dal 1° marzo 2015.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1/10 e per i restanti 9/10 a carico della CO 1, che rifonderà
a RE 1 fr. 360.– per ripetibili ridotte.
3.
Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).