Lexipedia

Decisione

14.2015.211

Rigetto definitivo dell’opposizione. Capacità processuale e rappresentanza di un Comune ticinese in sede esecutiva. Decisione di tassazione. Prescrizione del diritto di tassare. Assistenza giudiziaria

11 marzo 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia

l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei

fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti

e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto respinto le eccezioni di

difetto di capacità di stare in lite dell’istante e di difetto di

legittimazione del suo rappresentante sollevate dal­l’escussa, rilevando che il

Comune CO 1 è una corporazione di diritto pubblico avente la personalità

giuridica (art. 1 LOC), che il Municipio ne esercita le funzioni esecutive (art.

80 LOC) e che nel caso di specie il Municipio di __________, con risoluzione

del 25 ottobre 2013, ha conferito la facoltà di rappresentarlo in giudizio al

caposervizio e a due funzionari dell’Ufficio delle contribuzioni.

Per

quanto attiene all’eccezione di prescrizione della pretesa fiscale posta in

esecuzione, il primo giudice ha ricordato che il diritto di tassare si

prescrive in 5 anni dalla fine del periodo fiscale e quello di riscossione in 5

anni dal passaggio in giudicato della tassazione. Nella fattispecie, egli ha

constatato, essendo la prestazione previdenziale imponibile sorta nel 2008, il

termine di prescrizione scadeva il 31 dicembre 2013, sicché il diritto di tassare

non era ancora prescritto quando, il 24 maggio 2013, la decisione di tassazione

è stata intimata alla convenuta. E non era neppure spirato il termine per

procedere all’incasso del credito fiscale, venendo lo stesso a scadenza nel

2018, ossia 5 anni dopo la notifica della decisione di tassazione. Il Giudice

di pace ha infine respinto l’eccezione di pagamento sollevata dall’escussa in

quanto sprovvista di supporto probatorio.

4. Nel

reclamo RE 1 sostiene di avere maturato il diritto al pensionamento il 10

dicembre 2007. L’__________ ha poi chiuso il conteggio delle prestazioni della

previdenza professionale il 1° gennaio 2008 e ha provveduto al versamento degli

averi nel corso del mese di gennaio 2008. A detta della reclamante il periodo

fiscale determinante nel caso di specie si estende dalla data d’inizio di

contribuzione LPP (1985) fino al 1° gennaio 2008. Ne consegue, secondo lei, che

il termine di prescrizione quinquennale del diritto di tassare inizia dal 1°

gennaio 2008, o nella peggiore delle ipotesi, ove si consideri che il

versamento è avvenuto nel corso del mese di gennaio del 2008, dal 31 gennaio

2008. Ne deduce che il periodo di 5 anni è giunto a scadenza il 31 dicembre

2012, ma in ogni caso al più tardi il 31 gennaio 2013. Il diritto di tassare

era quindi oramai prescritto quando, il 24 giugno 2013, la decisione di tassazione

(datata 24 maggio 2013) è passata in giudicato.

La

reclamante, d’altronde, ribadisce che l’Ufficio esazione e condoni (UEC) (recte:

l’Ufficio delle contribuzioni) non risulta essere stato validamente delegato in

questa specifica causa, poiché non ha prodotto alcuna procura né la prova della

sua delega da parte dello Stato del Cantone Ticino (recte: del Comune CO

1). L’escussa lamenta che la controparte non si sia premurata di allegare e

provare che lo Stato del Cantone Ticino ha personalità giuridica e quindi

processuale – ciò che poi però ammette – né chi per esso sia abilitato a

conferire regolare procura al­l’UEC. D’altronde, si verificherebbe un doppio

difetto di legittimazione a rappresentare nella misura in cui l’istante non ha

dimostrato che il delegato ha effettivamente poteri di rappresentanza, ciò che

non sarebbe il caso dal momento che le unità amministrative come l’UEC o il

Municipio di __________ sono sprovviste di personalità giuridica.

5. Occorre

anzitutto esaminare se, come sostiene la reclamante, la decisione impugnata è

nulla a causa della pretesa incapacità di stare in lite dell’istante e del

difetto di legittimazione del suo rappresentante, lesivi a suo dire degli art.

59 cpv. 2 lett. c, 60, 67 e 68 CPC.

5.1 Il

giudice entra nel merito di un’azione o di un’istanza se sono dati i

presupposti processuali, e fra questi la capacità di essere parte e la capacità

processuale (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c CPC), questioni ch’egli esamina

d’ufficio (art. 60 CPC) in ogni stadio di causa (Domej in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a

ed. 2014, n. 2 ad art. 60 CPC).

a) Ora,

il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei

Cantoni (art. 6 cpv. 1 CC), e per le corporazioni di diritto pubblico riserva

espressamente le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei

Cantoni (art. 59 cpv. 1 CC). Rientrano fra queste quegli organi amministrativi

caratterizzati da unioni di persone costituite e riconosciute dal diritto

pubblico e che, investite di un potere sovrano (“hoheitlicher Gewalt”),

Considerandi

sono chiamate ad assolvere autonomamente a compiti pubblici (“Erfüllung

öffentlicher Aufgaben”): e in tal senso, quali unità corporative

territoriali (“Gebietskörperschaft”), si annoverano anche i comuni (Huguenin/Reitze in: Basler Kommentar,

ZGB I, 5a ed. 2014, n. 4 ad art. 59 CC). La loro capacità di essere

parte e la loro capacità processuale (art. 67 e 66 CPC) è quindi determinata

dal diritto pubblico (Tenchio in:

Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 15 ad art. 66 e n. 5 ad art.

67.

CPC).

b) Il comune è una corporazione di diritto

pubblico, con personalità giuridica e territorio proprio (art. 1 cpv. 1 della legge organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]). Il

Municipio è l’organo che amministra il Comune (art. 17 cpv. 3 Cost. ticinese)

ed esplica le funzioni esecutive (art. 80 cpv. 1 LOC). Il

Municipio provvede pure all’esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva

contro i morosi (art. 110 cpv. 1 lett. b LOC). Il sindaco in unione al segretario

comunale hanno diritto di firma per gli atti del comune (art. 119 lett. d e 138

cpv. 1 lett. a LOC).

5.2

In

quanto corporazione territoriale di diritto pubblico, al Comune CO 1 va

senz’altro riconosciuta la capacità di stare in lite nel procedimento in esame

(sopra, consid. 5.1). Trattandosi poi della facoltà di procedere in via

esecutiva per l’incasso forzato di un credito stabilito in una decisione di

tassazione definitiva – e quindi anche di presentare la relativa istanza di

rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 LEF) – il Comune è, per legge (art. 110 cpv. 1 lett. b e l LOC), rappresentato dal proprio Municipio, pur essendo

quest’ultimo sprovvisto di personalità giuridica (alla stessa stregua del

consiglio d’amministrazione di una società anonima, che purtuttavia anch’esso

per legge rappresenta giuridicamente la società).

5.3

In

concreto il procedente ha prodotto agli atti una procura del 25 ottobre 2013

(doc. E accluso all’istanza) con la quale il Municipio di __________,

rappresentato dal proprio sindaco e dal proprio segretario, ha conferito al

caposervizio presso l’Ufficio contribuzioni (come ad altri due funzionari) la

facoltà di rappresentarlo nel­l’ambito delle procedure di riscossione delle

imposte comunali, compreso davanti alle autorità giudiziarie. E nel caso

specifico l’istanza di rigetto dell’opposizione è firmata proprio dal caposervizio

dell’Ufficio contribuzioni, ovvero da un legittimo rappresentante del Comune.

Non verificandosi le carenze di presupposti processuali allegate dalla reclamante,

la decisione impugnata non può dirsi né nulla né annullabile. Del tutto

inconsistente la critica non può ch’essere respinta.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina

d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle

parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di

norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.

80.

LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze

giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.

165.

cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

6.2

Nella

fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della

convenuta sulla decisione di tassazione del

5.

giugno 2013 mediante la quale l’Ufficio contribuzioni CO 1 ha stabilito in

fr. 3'204.50 l’imposta comunale 2008 dovuta dall’escussa per la

prestazione in capitale, di fr. 221'050.–, proveniente dalla previdenza

professionale da lei ricevuta in quel­l’anno (doc. C e B annessi all’istanza).

Come accertato dal primo giudice, la menzionata decisione, passata in

giudicato, costituisce in principio titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione per l’importo capitale richiesto con il precetto esecutivo,

mentre la diffida del 26 febbraio 2014 (doc. C, pag. 2) giustifica il rigetto

per la tassa di fr. 50.– e la tabella del 21 agosto 2014 (doc. D) per gli

interessi capitalizzati.

7.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Come

emerge dal conteggio delle prestazioni della previdenza professionale emesso il

1° gennaio 2008 dalla __________ la prestazione di vecchiaia spettante a RE 1 è

giunta a scadenza il 1° gennaio 2008. Per l’art. 193 cpv.

1.

LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del

periodo fiscale, corrispondente all’anno civile (art. 50 cpv. 2 LT). Nella fattispecie, dunque, il termine di prescrizione ha iniziato a

decorrere dalla fine del 2008 per scadere il 31 dicembre

2013.

Il diritto di tassare non era quindi ancora spirato quando, il 24 maggio

2013, la decisione di tassazione è stata emessa. Anche su questo punto il reclamo

si rivela dunque infondato.

8.

Gli

oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Va d’altronde respinta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata

tardivamente (sopra ad E) dalla reclamante malgrado avesse in precedenza, il 4

dicembre 2015, chiesto una proroga del termine per versare l’anticipo di

fr. 200.– senza alludere a difficoltà economiche. E ciò perché il reclamo,

su cui questa Camera si è comunque dilungata in virtù dell'esame d'ufficio che

le incombe, ma che nella sostanza si è rivelato pretestuoso e dilatorio, non

presentava d’acchito probabilità di esito favorevole. Difetta quindi uno dei

presupposti stabiliti all’art. 117 CPC (lett. b). A scanso di equivoco va

ricordato che tale presupposto non è contrario all’art. 6 CEDU (v. Meyer-Ladewig, Handkommentar EMRK, 3a

ed. 2011, n. 45 ad art. 6 CEDU con rinvii; sentenza della CEF 15.2015.37 dell’8

giugno 2015 consid. 6), a prescindere dalla questione di sapere se tale norma

sia applicabile in materia di rigetto dell’opposizione sebbene, come visto

(sopra consid. 2), il giudice non abbia a statuire sul merito del credito posto

in esecuzione (cfr. DTF 141 I 247 consid. 4.2.1 e 141 I 100 consid. 5.1). Ad

ogni buon conto, la reclamante non ha esposto la propria situazione reddituale

e patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC) e non ha quindi reso verosimile il secondo

presupposto per l’accoglimento della sua domanda, ovvero di essere sprovvista

dei mezzi necessari a pagare le spese processuali (art. 117 lett. a CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di

fr. 3'204.50, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio

sono poste a carico della reclamante.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).