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Decisione

14.2015.212

Rigetto definitivo dell’opposizione. Capacità processuale e rappresentanza del Cantone Ticino in sede esecutiva. Decisione di tassazione. Prescrizione del diritto di tassare. Assistenza giudiziaria

11 marzo 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto respinto le eccezioni di

difetto di capacità di stare in lite dell’istante e di difetto di

legittimazione del suo rappresentante sollevate dal­l’escussa, rilevando che il

Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, che l’autorità competente

in materia di riscossione dell’imposta è l’ufficio esazione e condoni (art. 20

RT) e che con risoluzione governativa n. 3490 del 21 giugno 2011 i suoi

funzionari sono stati autorizzati a rappresentare singolarmente il Cantone

Ticino nei procedimenti di natura pecuniaria nell’ambito del proprio ufficio

davanti alle giurisdizioni civili cantonali e svizzere.

Per

quanto attiene all’eccezione di prescrizione della pretesa fiscale posta in

esecuzione, il primo giudice ha ricordato che il diritto di tassare si

prescrive in 5 anni dalla fine del periodo fiscale e quello di riscossione in 5

anni dal passaggio in giudicato della tassazione. Nella fattispecie, egli ha

constatato, essendo la prestazione previdenziale imponibile sorta nel 2008, il

termine di prescrizione scadeva il 31 dicembre 2013, sicché il diritto di tassare

non era ancora prescritto quando, il 24 maggio 2013, la decisione di tassazione

è stata intimata alla convenuta. E non era neppure spirato il termine per procedere

all’incasso del credito fiscale, venendo lo stesso a scadenza nel 2018, ossia 5

anni dopo la notifica della decisione di tassazione. Il Giudice di pace ha

infine respinto l’eccezione di pagamento sollevata dall’escussa in quanto

sprovvista di supporto probatorio.

4. Nel

reclamo RE 1 sostiene di avere maturato il diritto al pensionamento il 10

dicembre 2007. L’__________ ha poi chiuso il conteggio delle prestazioni della

previdenza professionale il 1° gennaio 2008 e ha provveduto al versamento degli

averi nel corso del mese di gennaio 2008. A detta della reclamante il periodo

fiscale determinante nel caso di specie si estende dalla data d’inizio di

contribuzione LPP (1985) fino al 1° gennaio 2008. Ne consegue, secondo lei, che

il termine di prescrizione quinquennale del diritto di tassare inizia dal 1°

gennaio 2008, o nella peggiore delle ipotesi, ove si consideri che il

versamento è avvenuto nel corso del mese di gennaio del 2008, dal 31 gennaio

2008. Ne deduce che il periodo di 5 anni è giunto a scadenza il 31 dicembre

2012, ma in ogni caso al più tardi il 31 gennaio 2013. Il diritto di tassare

era quindi oramai prescritto quando, il 24 giugno 2013, la decisione di

tassazione (datata 24 maggio 2013) è passata in giudicato.

La

reclamante, d’altronde, ribadisce che l’Ufficio esazione e condoni (UEC) non

risulta essere stato validamente delegato in questa specifica causa, poiché non

ha prodotto alcuna procura né la prova della sua delega da parte dello Stato

del Cantone Ticino. L’escussa lamenta che la controparte non si sia premurata

di allegare e provare che lo Stato del Cantone Ticino ha personalità giuridica

e quindi processuale – ciò che poi però ammette – né chi per esso sia abilitato

a conferire regolare procura al­l’UEC. D’altronde, si verificherebbe un doppio

difetto di legittimazione a rappresentare nella misura in cui l’istante non ha

dimostrato che il delegato ha effettivamente poteri di rappresentanza, ciò che

non sarebbe il caso dal momento che le unità amministrative come l’UEC sono

sprovviste di personalità giuridica.

5. Occorre

anzitutto esaminare se, come sostiene la reclamante, la decisione impugnata è

nulla a causa della pretesa incapacità di stare in lite dell’istante e del

difetto di legittimazione del suo rappresentante, lesivi a suo dire degli art.

59 cpv. 2 lett. c, 60, 67 e 68 CPC.

5.1 Il

giudice entra nel merito di un’azione o di un’istanza se sono dati i

presupposti processuali, e fra questi la capacità di essere parte e la capacità

processuale (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c CPC), questioni ch’egli esamina d’ufficio

(art. 60 CPC) in ogni stadio di causa (Domej

in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed. 2014,

n. 2 ad art. 60 CPC).

a) Ora,

il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei

Cantoni (art. 6 cpv. 1 CC), e per le corporazioni di diritto pubblico riserva

espressamente le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei

Cantoni (art. 59 cpv. 1 CC). Rientrano fra queste quegli organi amministrativi

caratterizzati da unioni di persone costituite e riconosciute dal diritto

pubblico e che, investite di un potere sovrano (“hoheitlicher Gewalt”),

sono chiamate ad assolvere autonomamente a compiti pubblici (“Erfüllung

öffentlicher Aufgaben”): e in tal senso, quali unità corporative

territoriali (“Gebietskörperschaft”), si annoverano anche i cantoni (Huguenin/Reitze in: Basler Kommentar,

ZGB I, 5a ed. 2014, n. 4 ad art. 59 CC). La loro capacità di essere

parte e la loro capacità processuale (art. 67 e 66 CPC) è quindi determinata

dal diritto pubblico (Tenchio in:

Considerandi

Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 15 ad art. 66 e n. 5 ad art.

67.

CPC).

b) Come

già spiegato alla reclamante in una precedente causa di rigetto dell’opposizione

(sentenza della III Camera civile del Tribunale d’appello 13.2011.77/83 del 6

novembre 2015 consid. 4), il Consiglio di Stato esercita a nome del Cantone

Ticino la vigilanza sull’applicazione della Legge tributaria del 21 giugno 1994

(LT, RL 10.2.1.1) tramite il competente Dipartimento (art. 179 LT) e disciplina

l’organizzazione della Divisione delle contribuzioni – che detiene tutte le

facoltà conferite all’autorità fiscale e di tassazione – stabilendone la

competenza e insieme quella dei suoi Uffici (art. 180 cpv. 2 e 3 LT). Le decisioni

di tassazione sono pronunciate dall’autorità fiscale competente (art. 205 cpv.

1.

LT), ovvero,

trattandosi di persone fisiche residenti a __________, dall’Ufficio

circondariale di tassazione di __________ (art. 14 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 e

art. 15 lett. b del relativo regolamento [RLT, RL 10.2.1.1.1]), mentre la

procedura di riscossione dell’imposta (art. 239 e 242-255 LT) è stata affidata dal Consiglio di Stato all’Uffi­­cio

esazione e condoni (UEC) (art. 239 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 RLT), ritenuto che

quando l’ammontare non è pagato nonostante diffida si procede in via esecutiva

(art. 244 cpv. 1 LT).

5.2

In

quanto corporazione territoriale di diritto pubblico, al Cantone Ticino va senz’altro

riconosciuta la capacità di stare in lite nel procedimento in esame (sopra,

consid. 5.1).

5.3

Trattandosi

poi della facoltà di procedere in via esecutiva per l’incasso forzato di un

credito stabilito in una decisione di tassazione definitiva – e quindi anche di

presentare la relativa istanza di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80

LEF) – il Cantone è, per legge (art. 20 cpv. 1 RLT), rappresentato

dall’UEC, pur essendo quest’ultimo sprovvisto di personalità giuridica (alla

stessa stregua del consiglio d’amministrazione di una società anonima, che

purtuttavia anch’esso per legge rappresenta giuridicamente la società). Non è

conseguentemente dato a vedere perché il predetto Ufficio avrebbe dovuto

produrre agli atti una procura, requisito necessario solo in presenza di una

rappresentanza contrattuale (art. 68 cpv. 3 CPC). Ad ogni buon conto la reclamante

non si è confrontata con la sentenza impugnata, in cui il Giudice di pace ha

correttamente ricordato che i singoli funzionari dell’UEC designati dal

direttore di divisione sono autorizzati a rappresentare lo Stato del Canton

Ticino in virtù della risoluzione n. 3490 del 21 giugno 2011 del Consiglio di

Stato. La sua contestazione è su questo punto irricevibile (sopra consid. 1.2).

La Camera ha del resto verificato d’ufficio che il potere di rappresentanza del

firmatario dell’istanza, l’ispettore Alberto Zgraggen del Servizio incasso

coattivo, poggia sulla direttiva interna n. 4/2011 emessa il 30 giugno 2011 dal

Direttore della Divisione delle contribuzioni.

5.4

Non

verificandosi le carenze di presupposti processuali allegate dalla reclamante,

la decisione impugnata non può dirsi né nulla né annullabile. Del tutto inconsistente

la critica non può ch’es­­sere respinta.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di

norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.

80.

LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze

giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.

165.

cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

6.2

Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della

convenuta sulla decisione di

tassazione del 24 maggio 2013 mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione

di __________ ha stabilito in fr. 4'420.– l’imposta cantonale 2008 dovuta

dall’escussa per la prestazione in capitale, di fr. 221'050.–,

proveniente dalla previdenza professionale da lei ricevuta in quell’anno (v.

doc. accluso all’istanza). Come accertato dal primo giudice, poiché passata in

giudicato la menzionata decisione costituisce costituisce in principio titolo

di rigetto definitivo dell’op­­posizione per l’importo capitale richiesto con

il precetto esecutivo, mentre il richiamo

dell’11 dicembre 2014 giustifica il rigetto per la tassa di diffida di fr. 30.–

e il calcolo di stessa data per gli interessi capitalizzati (v. le

ultime due pagine annesse all’istanza).

7.

In virtù dell’art. 81 cpv.

1.

LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che

dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è

stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (DTF138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della

CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Come

emerge dal conteggio delle prestazioni della previdenza professionale emesso il

1° gennaio 2008 dalla __________ la prestazione di vecchiaia spettante a RE 1 è

giunta a scadenza il 1° gennaio 2008. Per l’art. 193 cpv.

1.

LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del

periodo fiscale, corrispondente all’anno civile (art. 50 cpv. 2 LT). Nella fattispecie, dunque, il termine di prescrizione ha iniziato a

decorrere dalla fine del 2008 per scadere il 31 dicembre

2013.

Il diritto di tassare non era quindi ancora spirato quando, il 24 maggio

2013, la decisione di tassazione è stata emessa. Anche su questo punto il reclamo

si rivela dunque infondato.

8.

Gli

oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Va d’altronde respinta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata

tardivamente (sopra ad E) dalla reclamante malgrado avesse in precedenza, il 4

dicembre 2015, chiesto una proroga del termine per versare l’anticipo di fr. 200.–

senza alludere a difficoltà economiche. E ciò perché il reclamo, su cui questa

Camera si è comunque dilungata in virtù dell’esa­­me d’ufficio che le incombe,

ma che nella sostanza si è rivelato pretestuoso e dilatorio, non presentava d’acchito

probabilità di esito favorevole. Difetta quindi uno dei presupposti stabiliti

all’art. 117 CPC (lett. b). A scanso di equivoco va ricordato che tale presupposto

non è contrario all’art. 6 CEDU (v. Meyer-Ladewig,

Handkommentar EMRK, 3a ed. 2011, n. 45 ad art. 6 CEDU con rinvii;

sentenza della CEF 15.2015.37 dell’8 giugno 2015 consid. 6), a prescindere

dalla questione di sapere se tale norma sia applicabile in materia di rigetto

dell’opposizione sebbene, come visto (sopra consid. 2), il giudice non abbia a

statuire sul merito del credito posto in esecuzione (cfr. DTF 141 I 247

consid. 4.2.1 e 141 I 100 consid. 5.1). Ad ogni buon conto, la reclamante non

ha esposto la propria situazione reddituale e patrimoniale (art. 119 cpv. 2

CPC) e non ha quindi reso verosimile il secondo presupposto per l’accoglimento

della sua domanda, ovvero di essere sprovvista dei mezzi necessari a pagare le

spese processuali (art. 117 lett. a CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'566.35, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio

sono poste a carico della reclamante.

4. Notificazione a:

–;

– Ufficio

esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,

Viale

S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).