14.2015.212
Rigetto definitivo dell’opposizione. Capacità processuale e rappresentanza del Cantone Ticino in sede esecutiva. Decisione di tassazione. Prescrizione del diritto di tassare. Assistenza giudiziaria
11 marzo 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.212
Lugano
11 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa n. 84/2015 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa
con istanza 6 febbraio 2015 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 16 novembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 26 ottobre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 4'420.– oltre agli interessi del 2.5% dal 21 agosto 2014, di fr. 116.35
e di fr. 30.–, indicando quali titoli di credito: “Imposta cantonale
2008 sulle liquidazioni in capitale della previdenza professionale + interessi
del 2.5% dal 01.08.13, 1. Imposta, 2) interessi aggiornati sino al 20.08.14”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 febbraio 2015 lo
Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 31 luglio 2015.
C. Statuendo con decisione 26 ottobre 2015, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 35.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 novembre 2015 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno
non sono state richieste osservazioni allo Stato del Canton Ticino.
E. Invitata
il 15 dicembre 2015 per la seconda (e ultima) volta ad anticipare le spese
processuali presumibili entro dieci giorni, il 1° gennaio 2016 RE 1 ha chiesto
l’assistenza giudiziaria limitatamente a tali spese (senza gratuito
patrocinio), facendo valere di essere invalida e pensionata “con esigue entrate e molti conti da saldare”.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 novembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 6 novembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto respinto le eccezioni di
difetto di capacità di stare in lite dell’istante e di difetto di
legittimazione del suo rappresentante sollevate dall’escussa, rilevando che il
Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, che l’autorità competente
in materia di riscossione dell’imposta è l’ufficio esazione e condoni (art. 20
RT) e che con risoluzione governativa n. 3490 del 21 giugno 2011 i suoi
funzionari sono stati autorizzati a rappresentare singolarmente il Cantone
Ticino nei procedimenti di natura pecuniaria nell’ambito del proprio ufficio
davanti alle giurisdizioni civili cantonali e svizzere.
Per
quanto attiene all’eccezione di prescrizione della pretesa fiscale posta in
esecuzione, il primo giudice ha ricordato che il diritto di tassare si
prescrive in 5 anni dalla fine del periodo fiscale e quello di riscossione in 5
anni dal passaggio in giudicato della tassazione. Nella fattispecie, egli ha
constatato, essendo la prestazione previdenziale imponibile sorta nel 2008, il
termine di prescrizione scadeva il 31 dicembre 2013, sicché il diritto di tassare
non era ancora prescritto quando, il 24 maggio 2013, la decisione di tassazione
è stata intimata alla convenuta. E non era neppure spirato il termine per procedere
all’incasso del credito fiscale, venendo lo stesso a scadenza nel 2018, ossia 5
anni dopo la notifica della decisione di tassazione. Il Giudice di pace ha
infine respinto l’eccezione di pagamento sollevata dall’escussa in quanto
sprovvista di supporto probatorio.
4. Nel
reclamo RE 1 sostiene di avere maturato il diritto al pensionamento il 10
dicembre 2007. L’__________ ha poi chiuso il conteggio delle prestazioni della
previdenza professionale il 1° gennaio 2008 e ha provveduto al versamento degli
averi nel corso del mese di gennaio 2008. A detta della reclamante il periodo
fiscale determinante nel caso di specie si estende dalla data d’inizio di
contribuzione LPP (1985) fino al 1° gennaio 2008. Ne consegue, secondo lei, che
il termine di prescrizione quinquennale del diritto di tassare inizia dal 1°
gennaio 2008, o nella peggiore delle ipotesi, ove si consideri che il
versamento è avvenuto nel corso del mese di gennaio del 2008, dal 31 gennaio
2008. Ne deduce che il periodo di 5 anni è giunto a scadenza il 31 dicembre
2012, ma in ogni caso al più tardi il 31 gennaio 2013. Il diritto di tassare
era quindi oramai prescritto quando, il 24 giugno 2013, la decisione di
tassazione (datata 24 maggio 2013) è passata in giudicato.
La
reclamante, d’altronde, ribadisce che l’Ufficio esazione e condoni (UEC) non
risulta essere stato validamente delegato in questa specifica causa, poiché non
ha prodotto alcuna procura né la prova della sua delega da parte dello Stato
del Cantone Ticino. L’escussa lamenta che la controparte non si sia premurata
di allegare e provare che lo Stato del Cantone Ticino ha personalità giuridica
e quindi processuale – ciò che poi però ammette – né chi per esso sia abilitato
a conferire regolare procura all’UEC. D’altronde, si verificherebbe un doppio
difetto di legittimazione a rappresentare nella misura in cui l’istante non ha
dimostrato che il delegato ha effettivamente poteri di rappresentanza, ciò che
non sarebbe il caso dal momento che le unità amministrative come l’UEC sono
sprovviste di personalità giuridica.
5. Occorre
anzitutto esaminare se, come sostiene la reclamante, la decisione impugnata è
nulla a causa della pretesa incapacità di stare in lite dell’istante e del
difetto di legittimazione del suo rappresentante, lesivi a suo dire degli art.
59 cpv. 2 lett. c, 60, 67 e 68 CPC.
5.1 Il
giudice entra nel merito di un’azione o di un’istanza se sono dati i
presupposti processuali, e fra questi la capacità di essere parte e la capacità
processuale (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c CPC), questioni ch’egli esamina d’ufficio
(art. 60 CPC) in ogni stadio di causa (Domej
in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed. 2014,
n. 2 ad art. 60 CPC).
a) Ora,
il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei
Cantoni (art. 6 cpv. 1 CC), e per le corporazioni di diritto pubblico riserva
espressamente le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei
Cantoni (art. 59 cpv. 1 CC). Rientrano fra queste quegli organi amministrativi
caratterizzati da unioni di persone costituite e riconosciute dal diritto
pubblico e che, investite di un potere sovrano (“hoheitlicher Gewalt”),
sono chiamate ad assolvere autonomamente a compiti pubblici (“Erfüllung
öffentlicher Aufgaben”): e in tal senso, quali unità corporative
territoriali (“Gebietskörperschaft”), si annoverano anche i cantoni (Huguenin/Reitze in: Basler Kommentar,
ZGB I, 5a ed. 2014, n. 4 ad art. 59 CC). La loro capacità di essere
parte e la loro capacità processuale (art. 67 e 66 CPC) è quindi determinata
dal diritto pubblico (Tenchio in:
Considerandi
Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 15 ad art. 66 e n. 5 ad art.
67.
CPC).
b) Come
già spiegato alla reclamante in una precedente causa di rigetto dell’opposizione
(sentenza della III Camera civile del Tribunale d’appello 13.2011.77/83 del 6
novembre 2015 consid. 4), il Consiglio di Stato esercita a nome del Cantone
Ticino la vigilanza sull’applicazione della Legge tributaria del 21 giugno 1994
(LT, RL 10.2.1.1) tramite il competente Dipartimento (art. 179 LT) e disciplina
l’organizzazione della Divisione delle contribuzioni – che detiene tutte le
facoltà conferite all’autorità fiscale e di tassazione – stabilendone la
competenza e insieme quella dei suoi Uffici (art. 180 cpv. 2 e 3 LT). Le decisioni
di tassazione sono pronunciate dall’autorità fiscale competente (art. 205 cpv.
1.
LT), ovvero,
trattandosi di persone fisiche residenti a __________, dall’Ufficio
circondariale di tassazione di __________ (art. 14 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 e
art. 15 lett. b del relativo regolamento [RLT, RL 10.2.1.1.1]), mentre la
procedura di riscossione dell’imposta (art. 239 e 242-255 LT) è stata affidata dal Consiglio di Stato all’Ufficio
esazione e condoni (UEC) (art. 239 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 RLT), ritenuto che
quando l’ammontare non è pagato nonostante diffida si procede in via esecutiva
(art. 244 cpv. 1 LT).
5.2
In
quanto corporazione territoriale di diritto pubblico, al Cantone Ticino va senz’altro
riconosciuta la capacità di stare in lite nel procedimento in esame (sopra,
consid. 5.1).
5.3
Trattandosi
poi della facoltà di procedere in via esecutiva per l’incasso forzato di un
credito stabilito in una decisione di tassazione definitiva – e quindi anche di
presentare la relativa istanza di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80
LEF) – il Cantone è, per legge (art. 20 cpv. 1 RLT), rappresentato
dall’UEC, pur essendo quest’ultimo sprovvisto di personalità giuridica (alla
stessa stregua del consiglio d’amministrazione di una società anonima, che
purtuttavia anch’esso per legge rappresenta giuridicamente la società). Non è
conseguentemente dato a vedere perché il predetto Ufficio avrebbe dovuto
produrre agli atti una procura, requisito necessario solo in presenza di una
rappresentanza contrattuale (art. 68 cpv. 3 CPC). Ad ogni buon conto la reclamante
non si è confrontata con la sentenza impugnata, in cui il Giudice di pace ha
correttamente ricordato che i singoli funzionari dell’UEC designati dal
direttore di divisione sono autorizzati a rappresentare lo Stato del Canton
Ticino in virtù della risoluzione n. 3490 del 21 giugno 2011 del Consiglio di
Stato. La sua contestazione è su questo punto irricevibile (sopra consid. 1.2).
La Camera ha del resto verificato d’ufficio che il potere di rappresentanza del
firmatario dell’istanza, l’ispettore Alberto Zgraggen del Servizio incasso
coattivo, poggia sulla direttiva interna n. 4/2011 emessa il 30 giugno 2011 dal
Direttore della Divisione delle contribuzioni.
5.4
Non
verificandosi le carenze di presupposti processuali allegate dalla reclamante,
la decisione impugnata non può dirsi né nulla né annullabile. Del tutto inconsistente
la critica non può ch’essere respinta.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di
norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.
80.
LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze
giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.
165.
cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
6.2
Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della
convenuta sulla decisione di
tassazione del 24 maggio 2013 mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione
di __________ ha stabilito in fr. 4'420.– l’imposta cantonale 2008 dovuta
dall’escussa per la prestazione in capitale, di fr. 221'050.–,
proveniente dalla previdenza professionale da lei ricevuta in quell’anno (v.
doc. accluso all’istanza). Come accertato dal primo giudice, poiché passata in
giudicato la menzionata decisione costituisce costituisce in principio titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo capitale richiesto con
il precetto esecutivo, mentre il richiamo
dell’11 dicembre 2014 giustifica il rigetto per la tassa di diffida di fr. 30.–
e il calcolo di stessa data per gli interessi capitalizzati (v. le
ultime due pagine annesse all’istanza).
7.
In virtù dell’art. 81 cpv.
1.
LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che
dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è
stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione
verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura
che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di
rigetto (DTF138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della
CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Come
emerge dal conteggio delle prestazioni della previdenza professionale emesso il
1° gennaio 2008 dalla __________ la prestazione di vecchiaia spettante a RE 1 è
giunta a scadenza il 1° gennaio 2008. Per l’art. 193 cpv.
1.
LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del
periodo fiscale, corrispondente all’anno civile (art. 50 cpv. 2 LT). Nella fattispecie, dunque, il termine di prescrizione ha iniziato a
decorrere dalla fine del 2008 per scadere il 31 dicembre
2013.
Il diritto di tassare non era quindi ancora spirato quando, il 24 maggio
2013, la decisione di tassazione è stata emessa. Anche su questo punto il reclamo
si rivela dunque infondato.
8.
Gli
oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Va d’altronde respinta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata
tardivamente (sopra ad E) dalla reclamante malgrado avesse in precedenza, il 4
dicembre 2015, chiesto una proroga del termine per versare l’anticipo di fr. 200.–
senza alludere a difficoltà economiche. E ciò perché il reclamo, su cui questa
Camera si è comunque dilungata in virtù dell’esame d’ufficio che le incombe,
ma che nella sostanza si è rivelato pretestuoso e dilatorio, non presentava d’acchito
probabilità di esito favorevole. Difetta quindi uno dei presupposti stabiliti
all’art. 117 CPC (lett. b). A scanso di equivoco va ricordato che tale presupposto
non è contrario all’art. 6 CEDU (v. Meyer-Ladewig,
Handkommentar EMRK, 3a ed. 2011, n. 45 ad art. 6 CEDU con rinvii;
sentenza della CEF 15.2015.37 dell’8 giugno 2015 consid. 6), a prescindere
dalla questione di sapere se tale norma sia applicabile in materia di rigetto
dell’opposizione sebbene, come visto (sopra consid. 2), il giudice non abbia a
statuire sul merito del credito posto in esecuzione (cfr. DTF 141 I 247
consid. 4.2.1 e 141 I 100 consid. 5.1). Ad ogni buon conto, la reclamante non
ha esposto la propria situazione reddituale e patrimoniale (art. 119 cpv. 2
CPC) e non ha quindi reso verosimile il secondo presupposto per l’accoglimento
della sua domanda, ovvero di essere sprovvista dei mezzi necessari a pagare le
spese processuali (art. 117 lett. a CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'566.35, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio
sono poste a carico della reclamante.
4. Notificazione a:
–;
– Ufficio
esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,
Viale
S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).