14.2015.213
Rigetto definitivo dell’opposizione. Capacità processuale e rappresentanza della Confederazione Svizzera in sede esecutiva. Decisione di tassazione. Prescrizione del diritto di tassare. Assistenza giu
11 marzo 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.213
Lugano
11 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa n. 85/2015 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa
con istanza 6 febbraio 2015 da
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 16 novembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 26 ottobre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di
Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 3'607.05 oltre agli interessi del 3% dal 21 agosto 2014 e di fr. 113.95,
indicando quali titoli di credito: “imposta federale diretta 2008 sulle
prestazioni in capitale + interessi del 3% dal 01.08.13, 1) imposta, 2)
interessi aggiornati sino al 20.08.14”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 febbraio 2015 la
Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 31 luglio 2015.
C. Statuendo con decisione 26 ottobre 2015, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 35.– a favore della parte istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 novembre 2015 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno
non sono state richieste osservazioni alla Confederazione Svizzera.
E. Invitata
il 15 dicembre 2015 per la seconda (e ultima) volta ad anticipare le spese
processuali presumibili entro dieci giorni, il 1° gennaio 2016 RE 1 ha chiesto
l’assistenza giudiziaria limitatamente a tali spese (senza gratuito
patrocinio), facendo valere di essere invalida e pensionata “con esigue entrate e molti conti da saldare”.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 novembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 6 novembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto respinto le eccezioni di
difetto di capacità di stare in lite dell’istante e di difetto di
legittimazione del suo rappresentante sollevate dall’escussa, rilevando che la
Confederazione Svizzera è una corporazione di diritto pubblico, che l’imposta è
riscossa nel Cantone in cui è stata operata la tassazione (art. 160 LIFD), che
l’esecuzione della legge federale è assegnata all’amministrazione cantonale – nel Cantone Ticino all’Ufficio esazione e condoni per quanto attiene
alla riscossione dell’imposta (art. 20 RT) – e che con risoluzione governativa
n. 3490 del 21 giugno 2011 i suoi funzionari sono stati autorizzati a
rappresentare singolarmente il Cantone Ticino nei procedimenti di natura
pecuniaria nell’ambito del proprio ufficio davanti alle giurisdizioni civili
cantonali e svizzere.
Per
quanto attiene all’eccezione di prescrizione della pretesa fiscale posta in
esecuzione, il primo giudice ha ricordato che il diritto di tassare si
prescrive in 5 anni dalla fine del periodo fiscale e quello di riscossione in 5
anni dal passaggio in giudicato della tassazione. Nella fattispecie, egli ha
constatato, essendo la prestazione previdenziale imponibile sorta nel 2008, il
termine di prescrizione scadeva il 31 dicembre 2013, sicché il diritto di tassare
non era ancora prescritto quando, il 24 maggio 2013, la decisione di tassazione
è stata intimata alla convenuta. E non era neppure spirato il termine per procedere
all’incasso del credito fiscale, venendo lo stesso a scadenza nel 2018, ossia 5
anni dopo la notifica della decisione di tassazione. Il Giudice di pace ha
infine respinto l’eccezione di pagamento sollevata dall’escussa in quanto
sprovvista di supporto probatorio.
4. Nel
reclamo RE 1 sostiene di avere maturato il diritto al pensionamento il 10
dicembre 2007. L’__________ ha poi chiuso il conteggio delle prestazioni della
previdenza professionale il 1° gennaio 2008 e ha provveduto al versamento degli
averi nel corso del mese di gennaio 2008. A detta della reclamante il periodo
fiscale determinante nel caso di specie si estende dalla data d’inizio di
contribuzione LPP (1985) fino al 1° gennaio 2008. Ne consegue, secondo lei, che
il termine di prescrizione quinquennale del diritto di tassare inizia dal 1°
gennaio 2008, o nella peggiore delle ipotesi, ove si consideri che il
versamento è avvenuto nel corso del mese di gennaio del 2008, dal 31 gennaio
2008. Ne deduce che il periodo di 5 anni è giunto a scadenza il 31 dicembre
2012, ma in ogni caso al più tardi il 31 gennaio 2013. Il diritto di tassare
era quindi oramai prescritto quando, il 24 giugno 2013, la decisione di
tassazione (datata 24 maggio 2013) è passata in giudicato.
La
reclamante, d’altronde, ribadisce che l’Ufficio esazione e condoni (UEC) non
risulta essere stato validamente delegato in questa specifica causa, poiché non
ha prodotto alcuna procura né la prova della sua delega da parte dello Stato
del Cantone Ticino (recte: della Confederazione Svizzera). L’escussa
lamenta che la controparte non si sia premurata di allegare e provare che lo
Stato del Cantone Ticino ha personalità giuridica e quindi processuale – ciò
che poi però ammette – né chi per esso sia abilitato a conferire regolare
procura all’UEC. D’altronde, si verificherebbe un doppio difetto di
legittimazione a rappresentare nella misura in cui l’istante non ha dimostrato
che il delegato ha effettivamente poteri di rappresentanza, ciò che non sarebbe
il caso dal momento che le unità amministrative come l’UEC sono sprovviste di
personalità giuridica.
5. Occorre
anzitutto esaminare se, come sostiene la reclamante, la decisione impugnata è
nulla a causa della pretesa incapacità di stare in lite dell’istante e del
difetto di legittimazione del suo rappresentante, lesivi a suo dire degli art.
59 cpv. 2 lett. c, 60, 67 e 68 CPC.
5.1 Il
giudice entra nel merito di un’azione o di un’istanza se sono dati i
presupposti processuali, e fra questi la capacità di essere parte e la capacità
processuale (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c CPC), questioni ch’egli esamina d’ufficio
(art. 60 CPC) in ogni stadio di causa (Domej
in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed. 2014,
n. 2 ad art. 60 CPC).
a) Ora,
per le corporazioni di diritto pubblico il diritto civile federale riserva
espressamente le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei
Cantoni (art. 59 cpv. 1 CC). Rientrano fra queste quegli organi amministrativi
caratterizzati da unioni di persone costituite e riconosciute dal diritto
pubblico e che, investite di un potere sovrano (“hoheitlicher Gewalt”),
sono chiamate ad assolvere autonomamente a compiti pubblici (“Erfüllung öffentlicher
Aufgaben”): e in tal senso, quali unità corporative territoriali (“Gebietskörperschaft”),
si annoverano anche la Confederazione Svizzera (Huguenin/Reitze
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5a ed. 2014, n. 4 ad art. 59 CC).
La loro capacità di essere parte e la loro capacità processuale (art. 67 e 66
CPC) è quindi determinata dal diritto pubblico (Tenchio
in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 15 ad art. 66 e n. 5 ad
art. 67 CPC).
Considerandi
b) La
Confederazione Svizzera adempie i compiti che le sono assegnati dalla
Costituzione (art. 42 cpv. 1 Cost.). La tassazione e la riscossione dell’imposta
federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione
(art. 2 della legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD, RS 642.11]). Per
l’art. 323 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT, RL 10.2.1.1) quando
in materia d’imposta federale diretta, d’imposta preventiva, di tassa d’esenzione
dall’obbligo militare o di convenzioni internazionali di doppia imposizione è
prevista la collaborazione delle autorità cantonali, il Consiglio di Stato è
autorizzato a designare le autorità competenti e a stabilire, entro i limiti
del diritto federale, le necessarie disposizioni esecutive. È ciò ch’esso ha
fatto affidando all’Ufficio esazioni e condoni (UEC) l’incasso, anche tramite
esecuzione forzata in caso di mancato pagamento nonostante diffida (art. 165
cpv. 1 LIFD), dei crediti fiscali riferiti all’imposta federale diretta (art.
4.
cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta, RL 10.2.5.1). D’altronde, con risoluzione n. 3490 del 21 giugno 2011 il
Consiglio di Stato ha autorizzato i singoli funzionari dell’UEC designati dal
direttore di divisione (delle contribuzioni) a rappresentare lo Stato del
Cantone Ticino – e per analogia la Confederazione (in virtù dell’art. 1 del
Regolamento appena menzionato) – nei procedimenti giudiziari civili di natura
pecuniaria.
5.2
In quanto corporazione
territoriale di diritto pubblico, alla
Confederazione Svizzera va senz’altro riconosciuta la capacità di stare in lite
nel procedimento che qui ci occupa (sopra, consid. 5.1/a).
5.3
Trattandosi
poi della facoltà di procedere in via esecutiva per l’incasso forzato di un credito stabilito in una
decisione di tassazione definitiva – e quindi anche di presentare la relativa
istanza di rigetto definitivo dell’opposizione
(art. 80 LEF) – nel Ticino la Confederazione Svizzera è, per legge (sopra
consid. 5.1/b), rappresentata dall’UEC, pur essendo quest’ultimo sprovvisto di
personalità giuridica (alla stessa
stregua del consiglio d’amministrazione di una società anonima, che
purtuttavia anch’esso per legge rappresenta giuridicamente la società). Non è
conseguentemente dato a vedere perché l’UEC avrebbe dovuto produrre agli atti
una procura, requisito necessario solo in presenza di una rappresentanza contrattuale
(art. 68 cpv. 3 CPC).
Ad
ogni buon conto la reclamante non si è confrontata con la sentenza impugnata,
in cui il Giudice di pace ha correttamente ricordato che i singoli funzionari
dell’UEC designati dal direttore di divisione sono autorizzati a rappresentare
lo Stato (cantonale o federale) in virtù della risoluzione n. 3490 del 21
giugno 2011 del Consiglio di Stato. La sua contestazione è su questo punto irricevibile
(sopra consid. 1.2). La Camera ha del resto verificato d’ufficio che il potere
di rappresentanza del firmatario dell’istanza, l’ispettore Alberto Zgraggen
del Servizio incasso coattivo, poggia sulla direttiva interna n. 4/2011 emessa
il 30 giugno 2011 dal Direttore della Divisione delle contribuzioni.
5.4
Non
verificandosi le carenze di presupposti processuali allegate dalla reclamante,
la decisione impugnata non può dirsi né nulla né annullabile. Del tutto inconsistente
la critica non può ch’essere respinta.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di
norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.
80.
LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze
giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.
165.
cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
6.2
Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta
sulla decisione di tassazione del 24 maggio 2013 mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha stabilito in fr. 3'607.05 l’imposta
federale diretta per il 2008 dovuta dall’escussa per la prestazione in
capitale, di fr. 221'050.–, proveniente dalla previdenza
professionale da lei ricevuta in quell’anno (v. doc. accluso all’istanza). Come
accertato dal primo giudice, poiché passata in giudicato la menzionata decisione
costituisce in principio titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo
capitale richiesto con il precetto esecutivo, mentre il calcolo dell’11
dicembre 2014 giustifica il rigetto per gli interessi capitalizzati (v. l’ultima
pagina annessa all’istanza).
7.
In virtù dell’art. 81 cpv.
1.
LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che
dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è
stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione
verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura
che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di
rigetto (DTF138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della
CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Come
emerge dal conteggio delle prestazioni della previdenza professionale emesso il
1° gennaio 2008 dalla __________ la prestazione di vecchiaia spettante a RE 1 è
giunta a scadenza il 1° gennaio 2008. Per l’art. 120 cpv.
1.
LIFD il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del
periodo fiscale, corrispondente all’anno civile (art. 40 cpv. 1 LT). Nella fattispecie, dunque, il termine di prescrizione ha iniziato a
decorrere dalla fine del 2008 per scadere il 31 dicembre
2013.
Il diritto di tassare non era quindi ancora spirato quando, il 24 maggio
2013, la decisione di tassazione è stata emessa. Anche su questo punto il reclamo
si rivela dunque infondato.
8.
Gli
oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Va d’altronde respinta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata
tardivamente (sopra ad E) dalla reclamante malgrado avesse in precedenza, il 4
dicembre 2015, chiesto una proroga del termine per versare l’anticipo di fr. 200.–
senza alludere a difficoltà economiche. E ciò perché il reclamo, su cui questa
Camera si è comunque dilungata in virtù dell’esame d’ufficio che le incombe,
ma che nella sostanza si è rivelato pretestuoso e dilatorio, non presentava d’acchito
probabilità di esito favorevole. Difetta quindi uno dei presupposti stabiliti
all’art. 117 CPC (lett. b).
A
scanso di equivoco va ricordato che tale presupposto non è contrario all’art. 6
CEDU (v. Meyer-Ladewig, Handkommentar
EMRK, 3a ed. 2011, n. 45 ad art. 6 CEDU con rinvii; sentenza della
CEF 15.2015.37 dell’8 giugno 2015 consid. 6), a prescindere dalla questione di
sapere se tale norma sia applicabile in materia di rigetto dell’opposizione
sebbene, come visto (sopra consid. 2), il giudice non abbia a statuire sul
merito del credito posto in esecuzione (cfr. DTF 141 I 247 consid. 4.2.1 e
141.
I 100 consid. 5.1). Ad ogni buon conto, la reclamante non ha esposto la
propria situazione reddituale e patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC) e non ha
quindi reso verosimile il secondo presupposto per l’accoglimento della sua
domanda, ovvero di essere sprovvista dei mezzi necessari a pagare le spese
processuali (art. 117 lett. a CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,
il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'721.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio
sono poste a carico della reclamante.
4. Notificazione a:
–;
– Ufficio
esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,
Viale
S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).