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Decisione

14.2015.213

Rigetto definitivo dell’opposizione. Capacità processuale e rappresentanza della Confederazione Svizzera in sede esecutiva. Decisione di tassazione. Prescrizione del diritto di tassare. Assistenza giu

11 marzo 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto respinto le eccezioni di

difetto di capacità di stare in lite dell’istante e di difetto di

legittimazione del suo rappresentante sollevate dal­l’escussa, rilevando che la

Confederazione Svizzera è una corporazione di diritto pubblico, che l’imposta è

riscossa nel Cantone in cui è stata operata la tassazione (art. 160 LIFD), che

l’ese­cuzione della legge federale è assegnata all’amministrazione cantonale – nel Cantone Ticino all’Ufficio esazione e condoni per quanto attiene

alla riscossione dell’imposta (art. 20 RT) – e che con risoluzione governativa

n. 3490 del 21 giugno 2011 i suoi funzionari sono stati autorizzati a

rappresentare singolarmente il Cantone Ticino nei procedimenti di natura

pecuniaria nell’ambito del proprio ufficio davanti alle giurisdizioni civili

cantonali e svizzere.

Per

quanto attiene all’eccezione di prescrizione della pretesa fiscale posta in

esecuzione, il primo giudice ha ricordato che il diritto di tassare si

prescrive in 5 anni dalla fine del periodo fiscale e quello di riscossione in 5

anni dal passaggio in giudicato della tassazione. Nella fattispecie, egli ha

constatato, essendo la prestazione previdenziale imponibile sorta nel 2008, il

termine di prescrizione scadeva il 31 dicembre 2013, sicché il diritto di tassare

non era ancora prescritto quando, il 24 maggio 2013, la decisione di tassazione

è stata intimata alla convenuta. E non era neppure spirato il termine per procedere

all’incasso del credito fiscale, venendo lo stesso a scadenza nel 2018, ossia 5

anni dopo la notifica della decisione di tassazione. Il Giudice di pace ha

infine respinto l’eccezione di pagamento sollevata dall’escussa in quanto

sprovvista di supporto probatorio.

4. Nel

reclamo RE 1 sostiene di avere maturato il diritto al pensionamento il 10

dicembre 2007. L’__________ ha poi chiuso il conteggio delle prestazioni della

previdenza professionale il 1° gennaio 2008 e ha provveduto al versamento degli

averi nel corso del mese di gennaio 2008. A detta della reclamante il periodo

fiscale determinante nel caso di specie si estende dalla data d’inizio di

contribuzione LPP (1985) fino al 1° gennaio 2008. Ne consegue, secondo lei, che

il termine di prescrizione quinquennale del diritto di tassare inizia dal 1°

gennaio 2008, o nella peggiore delle ipotesi, ove si consideri che il

versamento è avvenuto nel corso del mese di gennaio del 2008, dal 31 gennaio

2008. Ne deduce che il periodo di 5 anni è giunto a scadenza il 31 dicembre

2012, ma in ogni caso al più tardi il 31 gennaio 2013. Il diritto di tassare

era quindi oramai prescritto quando, il 24 giugno 2013, la decisione di

tassazione (datata 24 maggio 2013) è passata in giudicato.

La

reclamante, d’altronde, ribadisce che l’Ufficio esazione e condoni (UEC) non

risulta essere stato validamente delegato in questa specifica causa, poiché non

ha prodotto alcuna procura né la prova della sua delega da parte dello Stato

del Cantone Ticino (recte: della Confederazione Svizzera). L’escussa

lamenta che la controparte non si sia premurata di allegare e provare che lo

Stato del Cantone Ticino ha personalità giuridica e quindi processuale – ciò

che poi però ammette – né chi per esso sia abilitato a conferire regolare

procura all’UEC. D’altronde, si verificherebbe un doppio difetto di

legittimazione a rappresentare nella misura in cui l’istante non ha dimostrato

che il delegato ha effettivamente poteri di rappresentanza, ciò che non sarebbe

il caso dal momento che le unità amministrative come l’UEC sono sprovviste di

personalità giuridica.

5. Occorre

anzitutto esaminare se, come sostiene la reclamante, la decisione impugnata è

nulla a causa della pretesa incapacità di stare in lite dell’istante e del

difetto di legittimazione del suo rappresentante, lesivi a suo dire degli art.

59 cpv. 2 lett. c, 60, 67 e 68 CPC.

5.1 Il

giudice entra nel merito di un’azione o di un’istanza se sono dati i

presupposti processuali, e fra questi la capacità di essere parte e la capacità

processuale (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c CPC), questioni ch’egli esamina d’ufficio

(art. 60 CPC) in ogni stadio di causa (Domej

in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed. 2014,

n. 2 ad art. 60 CPC).

a) Ora,

per le corporazioni di diritto pubblico il diritto civile federale riserva

espressamente le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei

Cantoni (art. 59 cpv. 1 CC). Rientrano fra queste quegli organi amministrativi

caratterizzati da unioni di persone costituite e riconosciute dal diritto

pubblico e che, investite di un potere sovrano (“hoheitlicher Gewalt”),

sono chiamate ad assolvere autonomamente a compiti pubblici (“Erfüllung öffentlicher

Aufgaben”): e in tal senso, quali unità corporative territoriali (“Gebietskörperschaft”),

si annoverano anche la Confederazione Svizzera (Huguenin/Reitze

in: Basler Kommentar, ZGB I, 5a ed. 2014, n. 4 ad art. 59 CC).

La loro capacità di essere parte e la loro capacità processuale (art. 67 e 66

CPC) è quindi determinata dal diritto pubblico (Tenchio

in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 15 ad art. 66 e n. 5 ad

art. 67 CPC).

Considerandi

b) La

Confederazione Svizzera adempie i compiti che le sono assegnati dalla

Costituzione (art. 42 cpv. 1 Cost.). La tassazione e la riscossione dell’imposta

federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione

(art. 2 della legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD, RS 642.11]). Per

l’art. 323 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT, RL 10.2.1.1) quando

in materia d’imposta federale diretta, d’imposta preventiva, di tassa d’esenzione

dall’obbligo militare o di convenzioni internazionali di doppia imposizione è

prevista la collaborazione delle autorità cantonali, il Consiglio di Stato è

autorizzato a designare le autorità competenti e a stabilire, entro i limiti

del diritto federale, le necessarie disposizioni esecutive. È ciò ch’esso ha

fatto affidando all’Ufficio esazioni e condoni (UEC) l’incasso, anche tra­mite

esecuzione forzata in caso di mancato pagamento nonostante diffida (art. 165

cpv. 1 LIFD), dei crediti fiscali riferiti al­l’imposta federale diretta (art.

4.

cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, RL 10.2.5.1). D’altronde, con risoluzione n. 3490 del 21 giugno 2011 il

Consiglio di Stato ha autorizzato i singoli funzionari dell’UEC designati dal

direttore di divisione (delle contribuzioni) a rappresentare lo Stato del

Cantone Ticino – e per analogia la Confederazione (in virtù dell’art. 1 del

Regolamento appena menzionato) – nei procedimenti giudiziari civili di natura

pecuniaria.

5.2

In quanto corporazione

territoriale di diritto pubblico, alla

Confederazione Svizzera va senz’altro riconosciuta la capacità di stare in lite

nel procedimento che qui ci occupa (sopra, consid. 5.1/a).

5.3

Trattandosi

poi della facoltà di procedere in via esecutiva per l’incasso forzato di un credito stabilito in una

decisione di tassazione definitiva – e quindi anche di presentare la relativa

istanza di rigetto definitivo dell’opposizione

(art. 80 LEF) – nel Ticino la Confederazione Svizzera è, per legge (sopra

consid. 5.1/b), rappresentata dall’UEC, pur essendo quest’ultimo sprovvisto di

personalità giuridica (alla stessa

stregua del consiglio d’amministra­­zione di una società anonima, che

purtuttavia anch’esso per legge rappresenta giuridicamente la società). Non è

conseguentemente dato a vedere perché l’UEC avrebbe dovuto produrre agli atti

una procura, requisito necessario solo in presenza di una rappresentanza contrattuale

(art. 68 cpv. 3 CPC).

Ad

ogni buon conto la reclamante non si è confrontata con la sentenza impugnata,

in cui il Giudice di pace ha correttamente ricordato che i singoli funzionari

dell’UEC designati dal direttore di divisione sono autorizzati a rappresentare

lo Stato (cantonale o federale) in virtù della risoluzione n. 3490 del 21

giugno 2011 del Consiglio di Stato. La sua contestazione è su questo punto irricevibile

(sopra consid. 1.2). La Camera ha del resto verificato d’ufficio che il potere

di rappresentanza del firmatario dell’istan­­za, l’ispettore Alberto Zgraggen

del Servizio incasso coattivo, poggia sulla direttiva interna n. 4/2011 emessa

il 30 giugno 2011 dal Direttore della Divisione delle contribuzioni.

5.4

Non

verificandosi le carenze di presupposti processuali allegate dalla reclamante,

la decisione impugnata non può dirsi né nulla né annullabile. Del tutto inconsistente

la critica non può ch’es­­sere respinta.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di

norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.

80.

LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze

giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.

165.

cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

6.2

Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta

sulla decisione di tassazione del 24 maggio 2013 mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________

ha stabilito in fr. 3'607.05 l’imposta

federale diretta per il 2008 dovuta dall’escussa per la prestazione in

capitale, di fr. 221'050.–, proveniente dalla previdenza

professionale da lei ricevuta in quell’anno (v. doc. accluso all’istanza). Come

accertato dal primo giudice, poiché passata in giudicato la menzionata decisione

costituisce in principio titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione per l’importo

capitale richiesto con il precetto esecutivo, mentre il calcolo dell’11

dicembre 2014 giustifica il rigetto per gli interessi capitalizzati (v. l’ultima

pagina annessa all’istanza).

7.

In virtù dell’art. 81 cpv.

1.

LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che

dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è

stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (DTF138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della

CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Come

emerge dal conteggio delle prestazioni della previdenza professionale emesso il

1° gennaio 2008 dalla __________ la prestazione di vecchiaia spettante a RE 1 è

giunta a scadenza il 1° gennaio 2008. Per l’art. 120 cpv.

1.

LIFD il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del

periodo fiscale, corrispondente all’anno civile (art. 40 cpv. 1 LT). Nella fattispecie, dunque, il termine di prescrizione ha iniziato a

decorrere dalla fine del 2008 per scadere il 31 dicembre

2013.

Il diritto di tassare non era quindi ancora spirato quando, il 24 maggio

2013, la decisione di tassazione è stata emessa. Anche su questo punto il reclamo

si rivela dunque infondato.

8.

Gli

oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Va d’altronde respinta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata

tardivamente (sopra ad E) dalla reclamante malgrado avesse in precedenza, il 4

dicembre 2015, chiesto una proroga del termine per versare l’anticipo di fr. 200.–

senza alludere a difficoltà economiche. E ciò perché il reclamo, su cui questa

Camera si è comunque dilungata in virtù dell’esa­­me d’ufficio che le incombe,

ma che nella sostanza si è rivelato pretestuoso e dilatorio, non presentava d’acchito

probabilità di esito favorevole. Difetta quindi uno dei presupposti stabiliti

all’art. 117 CPC (lett. b).

A

scanso di equivoco va ricordato che tale presupposto non è contrario all’art. 6

CEDU (v. Meyer-Ladewig, Handkommentar

EMRK, 3a ed. 2011, n. 45 ad art. 6 CEDU con rinvii; sentenza della

CEF 15.2015.37 dell’8 giugno 2015 consid. 6), a prescindere dalla questione di

sapere se tale norma sia applicabile in materia di rigetto dell’opposizione

sebbene, come visto (sopra consid. 2), il giudice non abbia a statuire sul

merito del credito posto in esecuzione (cfr. DTF 141 I 247 consid. 4.2.1 e

141.

I 100 consid. 5.1). Ad ogni buon conto, la reclamante non ha esposto la

propria situazione reddituale e patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC) e non ha

quindi reso verosimile il secondo presupposto per l’ac­coglimento della sua

domanda, ovvero di essere sprovvista dei mezzi necessari a pagare le spese

processuali (art. 117 lett. a CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,

il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'721.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio

sono poste a carico della reclamante.

4. Notificazione a:

–;

– Ufficio

esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,

Viale

S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).