14.2015.214
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo
15 dicembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.214
Lugano
15 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 18 settembre
2015 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 17 novembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 4 novembre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 giugno 2015
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 90.–, indicando quale titolo di credito il decreto
di multa del 7 novembre 2014;
Considerandi
che
avendo lo Stato del Canton Ticino con istanza 18 settembre 2015 chiesto alla Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano Est il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta da RE 1, con decisione 4 novembre 2015, il Giudice
di pace ha accolto l’istanza con decisione del 4 novembre 2015 e rigettato in
via definitiva l’opposizione, ponendo a carico dell’escusso le spese processuali
di fr. 45.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 17 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che
stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
nel caso specifico, presentato il 17 novembre 2015 allo sportello della cancelleria
del Tribunale d’appello contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 novembre
(tracciamento della raccomandata n. __________), il reclamo risulta tardivo ed
è pertanto irricevibile;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto
presentare osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 90.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).