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Decisione

14.2015.214

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

15 dicembre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2015.214

Lugano

15 dicembre 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 18 settembre

2015 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 17 novembre 2015 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 4 novembre 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 giugno 2015

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 90.–, indicando quale titolo di credito il decreto

di multa del 7 novembre 2014;

Considerandi

che

avendo lo Stato del Canton Ticino con istanza 18 settembre 2015 chiesto alla Giudicatura

di pace del Circolo di Lugano Est il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta da RE 1, con decisione 4 novembre 2015, il Giudice

di pace ha accolto l’i­­stanza con decisione del 4 novembre 2015 e rigettato in

via definitiva l’opposizione, ponendo a carico dell’escusso le spese processuali

di fr. 45.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 17 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

che

stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

nel caso specifico, presentato il 17 novembre 2015 allo sportello della cancelleria

del Tribunale d’appello contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 novembre

(tracciamento della raccomandata n. __________), il reclamo risulta tardivo ed

è pertanto irricevibile;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto

presentare osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 90.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).