14.2015.215
Rigetto definitivo dell’opposizione. Fattura relativa alle tasse di soggiorno e di promozione turistica come titolo di rigetto
7 marzo 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.215
Lugano
7 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 838/A/15/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 23 settembre
2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 16 novembre 2015 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 9 novembre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 22 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha
escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 680.– oltre agli interessi del 5% dal
20 marzo 2014 e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito le “fatture d’ufficio 2013 del 20 febbraio 2014” e le “spese”.
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 settembre
2015 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 28 ottobre 2015.
C. Statuendo con decisione 9 novembre 2015, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.– e un’indennità
di fr. 70.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 16 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 17 novembre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 10
novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver
(implicitamente) considerato un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
la fattura del 20 febbraio 2014 concernente la tassa di soggiorno e di promozione
turistica relativa ai pernottamenti degli ospiti dell’alloggio affittato per
vacanze dalla convenuta dal gennaio al settembre del 2013. Rilevato che la fattura
menziona la possibilità di una contestazione al Consiglio di Stato entro 15
giorni dal suo ricevimento, il primo giudice ha constatato che pur non essendo
stato apposto alcun timbro di passaggio in giudicato sulla fattura, l’escusso
non ne ha contestato la validità, sollevando invece argomenti privi di forza
giuridica che sarebbero dovuti essere fatti valere nella procedura di determinazione
della tassa e non in sede di rigetto.
4. Nel
reclamo la RE 1 sostiene di non aver ricorso al Consiglio di Stato poiché, dopo
aver contestato telefonicamente la fattura all’escutente, è rimasta in attesa
di un esame della fattispecie promesso da quest’ultima alla luce di uno scritto
del 15 maggio 2013, con cui il Comune di Locarno ha comunicato l’impossibilità
di considerare l’unità abitativa oggetto della tassa quale residenza
secondaria. A detta della reclamante, con tale scritto l’obbligo di
corrispondere la tassa alla CO 1 sarebbe decaduto. Lamenta infine una carente
comunicazione, a essa non imputabile, fra l’escutente e il Comune di __________,
cui il Giudice di pace avrebbe dovuto rimediare.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze
giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni
di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme
speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio
in giudicato (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
5.2 Nel caso specifico la “Fattura
d’ufficio 2013” del 20 febbraio 2014 relativa alla
riscossione della tassa di soggiorno e di promozione turistica per l’anno 2013,
emessa dall’Ente Turistico __________ in virtù dell’art. 21 della legge
cantonale sul turismo del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), nel frattempo
abrogata e sostituita dalla nuova legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur;
RL 7.5.1.1), in vigore dal 1° gennaio 2015, rappresenta una decisione di un’autorità
Considerandi
amministrativa svizzera. Essa è inoltre esecutiva, l’escussa ammettendo di non
averla impugnata davanti al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni
indicato in calce alla stessa.
a) Per
quanto concerne la qualifica del titolo di rigetto – provvisorio o definitivo –
di una simile fattura, questa Camera ha già avuto modo di rilevare come l’art.
38.
vLTur del 30 novembre 1998 (applicabile al caso in esame) – secondo cui “la decisione di tassazione cresciuta in
giudicato costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 della
Legge sulle esecuzioni e sul fallimento”– sia in palese
contrasto con il diritto federale, atteso che un titolo esecutivo permette al
creditore di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione e non quello
provvisorio (sentenza della CEF 14.2013.1 del 5 febbraio 2013, pag. 4). La
nuova legge sancisce del resto ora che la decisione di tassazione
passata in giudicato costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel
senso dell’art. 80 LEF (art. 37 LTur).
b) Come
statuito dal Giudice di pace, pertanto, la fattura del 20 febbraio 2014
giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa di fr. 650.–
e per gli interessi di mora del 5% dal 20 marzo 2014, la RE 1 non contestando
il termine di pagamento di 30 giorni indicato nella fattura del 20 febbraio
2014.
e non risultando dai tre richiami di pagamento (del 14 aprile, 14 maggio e
7.
agosto) agli atti che nel consentire ogni volta nuovi termini di pagamento di
dieci giorni l’istante abbia pure rinunciato agli interessi di mora (v.
sentenza della CEF 14.2014.112 del 18 settembre 2014 consid. 5.2 con rinvii). Che
poi sul titolo non figuri un’attestazione di passaggio in giudicato è senza
rilievo nel caso specifico, dal momento che la reclamante ammette di avere avuto
la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato, ma di non averne fatto uso
perché aspettava una risposta dall’istante (a questo proposito v. sotto consid.
6).
5.3
Per
contro l’escutente non ha prodotto alcuna decisione per quanto attiene alle
spese di richiamo di fr. 30.–, certo menzionate nel terzo sollecito del 7
agosto 2014 accluso all’istanza, ma non sotto forma di decisione, e ai fr. 50.–
indicati sul precetto esecutivo alla voce “spese”, motivo per cui l’opposizione
non può essere rigettata per questi importi. Sulle spese esecutive, del
resto, decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art.
68.
LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.
3.5
e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Ne discende che il
reclamo va parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso di
limitare il rigetto all’importo stabilito nel titolo e ai relativi interessi.
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Nel
caso in esame, la RE 1 non si avvale di nessuno dei motivi di estinzione
previsti dall’art. 81 cpv. 1 LEF, ma tenta di rimettere in discussione la
fattura relativa alla tassa di soggiorno per l’anno 2013, ritenendosi liberata
dal pagamento dal momento che l’unità abitativa in questione non avrebbe potuto
essere locata come casa secondaria, come risulta dalla risposta 15 maggio 2013
del Comune di __________. Lamenta inoltre una carente comunicazione tra il
Comune e l’Ente turistico. Si tratta però di censure che l’escussa avrebbe
dovuto far valere davanti al Consiglio di Stato, presentando ricorso entro il
termine di 15 giorni indicato sulla fattura contestata. Un’interpellazione
telefonica dell’istante era al riguardo evidentemente insufficiente. E non
spetta al giudice del rigetto – né all’autorità superiore (v. sopra, consid. 2)
– di rimediare alle negligenze delle parti, esprimendosi su questioni che
esulano dalla propria competenza. Infondata, la censura dev’essere respinta.
7.
La
tassa di giudizio, stabilita
in ambedue le sedi in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
come le ripetibili di prima sede, determinate in virtù
dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL
3.1.1.7
) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la pressoché totale soccombenza della reclamante (art. 106 cpv.
1.
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili davanti a questa Camera, siccome
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 730.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così
riformato:
1. L’istanza è
parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta dalla società RE
1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva per fr. 650.– oltre agli interessi del 5% dal 20
marzo 2014.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).