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Decisione

14.2015.215

Rigetto definitivo dell’opposizione. Fattura relativa alle tasse di soggiorno e di promozione turistica come titolo di rigetto

7 marzo 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver

(implicitamente) considerato un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

la fattura del 20 febbraio 2014 concernente la tassa di soggiorno e di promozione

turistica relativa ai pernottamenti degli ospiti dell’alloggio affittato per

vacanze dalla convenuta dal gennaio al settembre del 2013. Rilevato che la fattura

menziona la possibilità di una contestazione al Consiglio di Stato entro 15

giorni dal suo ricevimento, il primo giudice ha constatato che pur non essendo

stato apposto alcun timbro di passaggio in giudicato sulla fattura, l’escusso

non ne ha contestato la validità, sollevando invece argomenti privi di forza

giuridica che sarebbero dovuti essere fatti valere nella procedura di determinazione

della tassa e non in sede di rigetto.

4. Nel

reclamo la RE 1 sostiene di non aver ricorso al Consiglio di Stato poiché, dopo

aver contestato telefonicamente la fattura all’escutente, è rimasta in attesa

di un esame della fattispecie promesso da quest’ultima alla luce di uno scritto

del 15 maggio 2013, con cui il Comune di Locarno ha comunicato l’impossibilità

di considerare l’unità abitativa oggetto della tassa quale residenza

secondaria. A detta della reclamante, con tale scritto l’obbligo di

corrispondere la tassa alla CO 1 sarebbe decaduto. Lamenta infine una carente

comunicazione, a essa non imputabile, fra l’escuten­­te e il Comune di __________,

cui il Giudice di pace avrebbe dovuto rimediare.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze

giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni

di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme

speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio

in giudicato (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

5.2 Nel caso specifico la “Fattura

d’ufficio 2013” del 20 febbraio 2014 relativa alla

riscossione della tassa di soggiorno e di promozione turistica per l’anno 2013,

emessa dall’Ente Turistico __________ in virtù dell’art. 21 della legge

cantonale sul turismo del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), nel frattempo

abrogata e sostituita dalla nuova legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur;

RL 7.5.1.1), in vigore dal 1° gennaio 2015, rappresenta una decisione di un’autorità

Considerandi

amministrativa svizzera. Essa è inoltre esecutiva, l’escussa ammettendo di non

averla impugnata davanti al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni

indicato in calce alla stessa.

a) Per

quanto concerne la qualifica del titolo di rigetto – provvisorio o definitivo –

di una simile fattura, questa Camera ha già avuto modo di rilevare come l’art.

38.

vLTur del 30 novembre 1998 (applicabile al caso in esame) – secondo cui “la decisione di tassazione cresciuta in

giudicato costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 della

Legge sulle esecuzioni e sul fallimento”– sia in palese

contrasto con il diritto federale, atteso che un titolo esecutivo permette al

creditore di ottenere il rigetto definitivo dell’oppo­­sizione e non quello

provvisorio (sentenza della CEF 14.2013.1 del 5 febbraio 2013, pag. 4). La

nuova legge sancisce del resto ora che la decisione di tassazione

passata in giudicato costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel

senso dell’art. 80 LEF (art. 37 LTur).

b) Come

statuito dal Giudice di pace, pertanto, la fattura del 20 febbraio 2014

giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa di fr. 650.–

e per gli interessi di mora del 5% dal 20 marzo 2014, la RE 1 non contestando

il termine di pagamento di 30 giorni indicato nella fattura del 20 febbraio

2014.

e non risultando dai tre richiami di pagamento (del 14 aprile, 14 maggio e

7.

agosto) agli atti che nel consentire ogni volta nuovi termini di pagamento di

dieci giorni l’istante abbia pure rinunciato agli interessi di mora (v.

sentenza della CEF 14.2014.112 del 18 settembre 2014 consid. 5.2 con rinvii). Che

poi sul titolo non figuri un’attestazione di passaggio in giudicato è senza

rilievo nel caso specifico, dal momento che la reclamante ammette di avere avuto

la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato, ma di non averne fatto uso

perché aspettava una risposta dall’istante (a questo proposito v. sotto consid.

6).

5.3

Per

contro l’escutente non ha prodotto alcuna decisione per quanto attiene alle

spese di richiamo di fr. 30.–, certo menzionate nel terzo sollecito del 7

agosto 2014 accluso all’istanza, ma non sotto forma di decisione, e ai fr. 50.–

indicati sul precetto esecutivo alla voce “spese”, motivo per cui l’opposizione

non può essere rigettata per questi importi. Sulle spese esecutive, del

resto, decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art.

68.

LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.

3.5

e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Ne discende che il

reclamo va parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso di

limitare il rigetto all’importo stabilito nel titolo e ai relativi interessi.

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Nel

caso in esame, la RE 1 non si avvale di nessuno dei motivi di estinzione

previsti dall’art. 81 cpv. 1 LEF, ma tenta di rimettere in discussione la

fattura relativa alla tassa di soggiorno per l’anno 2013, ritenendosi liberata

dal pagamento dal momento che l’unità abitativa in questione non avrebbe potuto

essere locata come casa secondaria, come risulta dalla risposta 15 maggio 2013

del Comune di __________. Lamenta inoltre una carente comunicazione tra il

Comune e l’Ente turistico. Si tratta però di censure che l’escussa avrebbe

dovuto far valere davanti al Consiglio di Stato, presentando ricorso entro il

termine di 15 giorni indicato sulla fattura contestata. Un’interpellazione

telefonica dell’istante era al riguardo evidentemente insufficiente. E non

spetta al giudice del rigetto – né all’autorità superiore (v. sopra, consid. 2)

– di rimediare alle negligenze delle parti, esprimendosi su questioni che

esulano dalla propria competenza. Infondata, la censura dev’essere respinta.

7.

La

tassa di giudizio, stabilita

in ambedue le sedi in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

come le ripetibili di prima sede, determinate in virtù

dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL

3.1.1.7

) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la pressoché totale soccombenza della reclamante (art. 106 cpv.

1.

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili davanti a questa Camera, siccome

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 730.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così

riformato:

1. L’istanza è

parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta dalla società RE

1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva per fr. 650.– oltre agli interessi del 5% dal 20

marzo 2014.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).