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Decisione

14.2015.216

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo dell’istante che ha ottenuto ragione. Assenza d’interesse degno di protezione. Irricevibilità

12 gennaio 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2015.216

Lugano

12 gennaio 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0297-2015-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 20 ottobre

2015 da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 18 novembre 2015 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa l’11 novembre 2015 dal Giudice di pace supplente;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2015

dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso l’ex marito CO 1 per

l’incasso di fr. 1'360.– indicando quale causale il mancato rimborso di un

prestito del 1° luglio 2015;

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20

ottobre 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona;

che

statuendo con decisione 11 novembre 2015, il Giudice di

pace supplente ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via

definitiva, ponendo a carico dalla parte convenuta le spese processuali di fr. 150.–

Considerandi

e un’indennità di fr. 35.– a favore del­l’istante.

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 18 novembre 2015, allegando la situazione

finanziaria difficile in cui suo figlio e lei si trovano e affermando di non

essere d’accordo che “il mio

ex marito versi lui i soldi che mi spettano dalla cauzione dell’appartamento”;

che

visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni;

che

non è infatti dato di capire il motivo per cui la reclamante si duole della

sentenza impugnata, siccome il Giudice di pace supplente le ha dato pienamente

ragione, accogliendo la sua istanza, rigettando l’opposizione interposta dall’ex

marito per l’importo di fr. 1'360.– posto in esecuzione e ponendo tassa di

giustizia e indennità a carico di lui;

che

la continuazione dell’esecuzione dipende pertanto solo da una sua domanda (art.

88.

LEF);

che

semmai ci si potrebbe chiedere perché il primo giudice ha rigettato l’opposizione

in via definitiva quando l’istante postulava il rigetto provvisorio e non ha

prodotto alcuna decisione nel senso dell’art. 80 LEF bensì solo un riconoscimento

del debito posto in esecuzione;

che

l’inavvertenza o l’errore non arrecano però nessun danno alla reclamante – anzi

rafforza la sua posizione processuale – e non impone alcun intervento d’ufficio

della Camera, l’escusso non avendo ricorso contro la decisione impugnata;

che

la reclamante non ha quindi alcun interesse degno di protezione a contestarla,

per tacere del fatto che essa non ha comunque formulato alcuna domanda di

modifica della stessa;

che

il reclamo si rivela così irricevibile (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a CPC);

che

la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone problema di ripetibili, CO 1 non avendo dovuto esprimersi sul

reclamo;

che circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 1'360.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 170.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).