14.2015.216
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo dell’istante che ha ottenuto ragione. Assenza d’interesse degno di protezione. Irricevibilità
12 gennaio 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.216
Lugano
12 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0297-2015-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 20 ottobre
2015 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 18 novembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’11 novembre 2015 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2015
dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso l’ex marito CO 1 per
l’incasso di fr. 1'360.– indicando quale causale il mancato rimborso di un
prestito del 1° luglio 2015;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20
ottobre 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace
del Circolo di Bellinzona;
che
statuendo con decisione 11 novembre 2015, il Giudice di
pace supplente ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via
definitiva, ponendo a carico dalla parte convenuta le spese processuali di fr. 150.–
Considerandi
e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante.
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 18 novembre 2015, allegando la situazione
finanziaria difficile in cui suo figlio e lei si trovano e affermando di non
essere d’accordo che “il mio
ex marito versi lui i soldi che mi spettano dalla cauzione dell’appartamento”;
che
visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni;
che
non è infatti dato di capire il motivo per cui la reclamante si duole della
sentenza impugnata, siccome il Giudice di pace supplente le ha dato pienamente
ragione, accogliendo la sua istanza, rigettando l’opposizione interposta dall’ex
marito per l’importo di fr. 1'360.– posto in esecuzione e ponendo tassa di
giustizia e indennità a carico di lui;
che
la continuazione dell’esecuzione dipende pertanto solo da una sua domanda (art.
88.
LEF);
che
semmai ci si potrebbe chiedere perché il primo giudice ha rigettato l’opposizione
in via definitiva quando l’istante postulava il rigetto provvisorio e non ha
prodotto alcuna decisione nel senso dell’art. 80 LEF bensì solo un riconoscimento
del debito posto in esecuzione;
che
l’inavvertenza o l’errore non arrecano però nessun danno alla reclamante – anzi
rafforza la sua posizione processuale – e non impone alcun intervento d’ufficio
della Camera, l’escusso non avendo ricorso contro la decisione impugnata;
che
la reclamante non ha quindi alcun interesse degno di protezione a contestarla,
per tacere del fatto che essa non ha comunque formulato alcuna domanda di
modifica della stessa;
che
il reclamo si rivela così irricevibile (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a CPC);
che
la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone problema di ripetibili, CO 1 non avendo dovuto esprimersi sul
reclamo;
che circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 1'360.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 170.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).