14.2015.218
Fallimento. Accordo di pagamento rateale del credito posto in esecuzione concluso prima della dichiarazione di fallimento. Annullamento del fallimento
30 novembre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.218
Lugano
30 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2015.915 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 15 settembre 2015 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 18 novembre 2015 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 10 novembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 15 settembre
2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 76'288.– più
interessi e spese.
Fatti
B. Nel
termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni e
nessuna parte ha chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione 10 novembre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 a far tempo dall’11 novembre 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 novembre
2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere concluso con l’istante,
prima del fallimento, un accordo di pagamento rateale che ha poi rispettato. Il
20 novembre 2015 il presidente della Camera ha provvisoriamente concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale, assegnando all’istante un termine per presentare
eventuali osservazioni al riguardo. Il 23 novembre 2015, la reclamante ha
trasmesso alla Camera uno scritto del 19 novembre, con cui l’istante comunica
alla Pretura di ritirare la domanda di fallimento, confermando la conclusione
di un accordo di pagamento rateale degli arretrati e il versamento del primo
acconto. Il reclamo non è conseguentemente stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al
ritiro della sua domanda.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione .impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 18 novembre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 l’11
novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione
(art. 172 n. 3 LEF).
Orbene,
nel caso specifico il 22 ottobre 2015, ossia prima della pronuncia del
fallimento, l’istante ha concesso alla convenuta la facoltà di pagare il suo
credito mediante versamenti di rate mensili di fr. 20'000.–, rendendola
attenta che nel caso in cui non avesse pagato tempestivamente una rata il
credito residuo sarebbe diventato immediatamente esigibile (doc. C
all’istanza). L’istante ha confermato il 19 novembre 2015 che la prima rata è
stata regolarmente pagata (v. sopra consid. C). Circostanze che, fossero state
note al Pretore prima di statuire, gli avrebbero impedito di pronunciare il
fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui ritardo a proporre alla creditrice un piano
di rientro per un credito esigibile da diversi mesi – la richiesta telefonica
risulta successiva all’inoltro della domanda di fallimento (v. doc. C) – ha
reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1
lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la
stessa dovuto redigere osservazioni al reclamo, non richieste dalla Camera. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 10 novembre 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei
confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).