Lexipedia

Decisione

14.2015.218

Fallimento. Accordo di pagamento rateale del credito posto in esecuzione concluso prima della dichiarazione di fallimento. Annullamento del fallimento

30 novembre 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nel

termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni e

nessuna parte ha chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione 10 novembre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 a far tempo dall’11 novembre 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 novembre

2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere concluso con l’istante,

prima del fallimento, un accordo di pagamento rateale che ha poi rispettato. Il

20 novembre 2015 il presidente della Camera ha provvisoriamente concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale, assegnando all’istante un termine per presentare

eventuali osservazioni al riguardo. Il 23 novembre 2015, la reclamante ha

trasmesso alla Camera uno scritto del 19 novembre, con cui l’istante comunica

alla Pretura di ritirare la domanda di fallimento, confermando la conclusione

di un accordo di pagamento rateale degli arretrati e il versamento del primo

acconto. Il reclamo non è conseguentemente stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al

ritiro della sua domanda.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione .impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 18 novembre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 l’11

novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione

(art. 172 n. 3 LEF).

Orbene,

nel caso specifico il 22 ottobre 2015, ossia prima della pronuncia del

fallimento, l’istante ha concesso alla convenuta la facoltà di pagare il suo

credito mediante versamenti di rate mensili di fr. 20'000.–, rendendola

attenta che nel caso in cui non avesse pagato tempestivamente una rata il

credito residuo sarebbe diventato immediatamente esigibile (doc. C

all’istanza). L’istante ha confermato il 19 novembre 2015 che la prima rata è

stata regolarmente pagata (v. sopra consid. C). Circostanze che, fossero state

note al Pretore prima di statuire, gli avrebbero impedito di pronunciare il

fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui ritardo a proporre alla creditrice un piano

di rientro per un credito esigibile da diversi mesi – la richiesta telefonica

risulta successiva all’inoltro della domanda di fallimento (v. doc. C) – ha

reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1

lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la

stessa dovuto redigere osservazioni al reclamo, non richieste dalla Camera. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 10 novembre 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei

confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).