14.2015.219
Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Procedura sommaria. Irricevibilità del reclamo
23 novembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.219
Lugano
23 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (opposizione per non ritorno a miglior fortuna) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con la comunicazione 2
ottobre 2015 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano relativa all’esecuzione n. __________
promossa da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 19 novembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 12 novembre 2015 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che RE 1 procede esecutivamente contro CO 1 per l’incasso di fr. 30'387.25
oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2014;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo per non ritorno a
miglior fortuna, il 2 ottobre 2015 l’Ufficio di esecuzione di Lugano l’ha
trasmesso alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per giudizio;
Considerandi
che con decisione 12 novembre 2015, il Pretore ha ammesso l’opposizione,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 80.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un “ricorso” del 19 novembre 2015, ritenendo che la situazione finanziaria dell’escussa fosse stata valutata
in modo eccessivamente soggettivo;
che contro la decisione con cui il giudice, come nel caso concreto,
statuisce sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna secondo la
procedura sommaria non è dato alcun mezzo d’impugnazione (art. 265a
cpv. 1, ultimo periodo), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato al solo dispositivo sulle spese e le ripetibili
(DTF 138 III 131, consid. 2.2; sentenze della CEF 14.2014.99 del 16 maggio 2014
e 14.2014.34 del 13 gennaio 2015, consid. 1), così come sulla questione dell’assistenza
giudiziaria (art. 121 CPC; Tappy
in: CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC; Bühler
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art.
122.
CPC);
che
altre censure possono essere fatte valere soltanto con l’azione ordinaria
di contestazione o di accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al
giudice del luogo dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della
decisione sull’opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF);
che il
“ricorso” in oggetto si rivela dunque irricevibile;
che
non si giustifica di trasmetterlo al Pretore come azione ordinaria di accertamento
del ritorno a miglior fortuna perché l’atto non appare adempiere le condizioni
formali di una petizione, fermo restando che RE 1 appare ancora essere in tempo
(20 giorni dalla notifica della sentenza che ammette l’opposizione) per
promuovere una siffatta azione;
che la tassa del presente giudizio
andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) ma si prescinde
dal riscuoterla perché la sentenza impugnata non menziona l’assenza di mezzi d’impugnazione
(art. 265a cpv. 1 LEF) e RE 1 ha agito senza l’ausilio di un
rappresentante professionale (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC);
che non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte non avendo dovuto formulare osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'387.25,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).