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Decisione

14.2015.219

Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Procedura sommaria. Irricevibilità del reclamo

23 novembre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2015.219

Lugano

23 novembre 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

nella causa __________ (opposizione per non ritorno a miglior fortuna) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con la comunicazione 2

ottobre 2015 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano relativa all’esecuzione n. __________

promossa da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 19 novembre 2015 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 12 novembre 2015 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che RE 1 procede esecutivamente contro CO 1 per l’incasso di fr. 30'387.25

oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2014;

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo per non ritorno a

miglior fortuna, il 2 ottobre 2015 l’Ufficio di esecuzione di Lugano l’ha

trasmesso alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per giudizio;

Considerandi

che con decisione 12 novembre 2015, il Pretore ha ammesso l’opposizione,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 80.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un “ricorso” del 19 novembre 2015, ritenendo che la situazione finanziaria dell’escussa fosse stata valutata

in modo eccessivamente soggettivo;

che contro la decisione con cui il giudice, come nel caso concreto,

statuisce sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna secondo la

procedura sommaria non è dato alcun mezzo d’impu­gnazione (art. 265a

cpv. 1, ultimo periodo), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato al solo dispositivo sulle spese e le ripetibili

(DTF 138 III 131, consid. 2.2; sentenze della CEF 14.2014.99 del 16 maggio 2014

e 14.2014.34 del 13 gennaio 2015, consid. 1), così come sulla questione dell’assistenza

giudiziaria (art. 121 CPC; Tappy

in: CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC; Bühler

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art.

122.

CPC);

che

altre censure possono essere fatte valere soltanto con l’azio­ne ordinaria

di contestazione o di accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al

giudice del luogo dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della

decisione sull’opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF);

che il

“ricorso” in oggetto si rivela dunque irricevibile;

che

non si giustifica di trasmetterlo al Pretore come azione ordinaria di accertamento

del ritorno a miglior fortuna perché l’atto non appare adempiere le condizioni

formali di una petizione, fermo restando che RE 1 appare ancora essere in tempo

(20 giorni dalla notifica della sentenza che ammette l’opposizione) per

promuovere una siffatta azione;

che la tassa del presente giudizio

andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) ma si prescinde

dal riscuoterla perché la sentenza impugnata non menziona l’assenza di mezzi d’impugnazione

(art. 265a cpv. 1 LEF) e RE 1 ha agito senza l’ausilio di un

rappresentante professionale (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC);

che non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte non avendo dovuto formulare osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'387.25,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).