14.2015.22
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11 maggio 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.22
Lugano
11 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SO.__________ (azione di
annullamento dell’esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 6 novembre 2014 da
CO 1 ora d’ignota dimora
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv.,)
giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 gennaio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 5 dicembre 2013 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, RE 1 ha
escusso CO 1 per l’incasso di fr. 21'600.– più interessi del 5% dal
1° dicembre 2013, indicando quale causa del credito la pigione annuale relativa
al periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014 secondo il contratto di locazione
stipulato tra le parti il 19 novembre 2012. Il
giorno prima (4 dicembre 2013), il padre dell’escussa aveva bonificato fr. 1'900.–
sul conto dell’escutente a saldo della pigione di dicembre 2013 e il 19
dicembre 2013 ha versato ulteriori fr. 21'600.– con la causale “affitto
per il periodo dal 01.12.2013 al 30.11.2014”. CO 1 ha poi interposto
opposizione al precetto esecutivo in occasione del terzo tentativo di notifica,
avvenuto all’UE il 9 gennaio 2014, e il successivo 14 ottobre ha versato allo
sportello del medesimo ufficio fr. 108.–, che sono stati registrati come
acconto sulla nota esecuzione.
B. Con
istanza 6 novembre 2014 fondata sull’art. 85 LEF, CO 1 ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, di annullare l’esecuzione, siccome estinta
per pagamento, e di stralciarla dal registro delle esecuzioni.
C. All’udienza
di discussione indetta per il 26 gennaio 2015, l’istante si è riconfermata
nella sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta, sostenendo che l’esecuzione
rimaneva scoperta per le spese di notifica del precetto esecutivo, pari a fr. 23.–,
che la debitrice non aveva ancora saldato.
D. Statuendo
con decisione 26 gennaio 2015, il Pretore ha accolto l’istanza di CO 1 “nel
senso dei considerandi” e ha annullato l’esecuzione, ponendo a carico di RE 1
la tassa di giustizia di fr. 500.– e un’indennità di fr. 1'000.– a
favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5
febbraio 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle
sue osservazioni del 5 marzo 2015, CO 1 ha chiesto di respingere il reclamo con
protesta di tasse, spese e ripetibili.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di annullamento dell’esecuzione (art.
85 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309
lett. b n. 4 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG)
senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. c CPC), la decisione
è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 5 febbraio 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il
27 gennaio 2015 (secondo il tracciamento degli invii relativi alla raccomandata
n. __________), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Ritenuti adempiuti i presupposti previsti dall’art. 85 LEF, l’istante
avendo prodotto la prova documentale dell’avvenuto pagamento dell’importo
ancora dovuto al creditore e l’esecuzione essendo ancora in corso, il Pretore
ha accolto l’istanza di CO 1 e ha annullato l’esecuzione. Egli ha invece
respinto la richiesta di cancellazione dell’esecuzione, ricordata la funzione
di pubblicità dei registri degli Uffici di esecuzione e di come non sia
prevista alcuna azione giudiziaria in tal senso, ricordando comunque per
abbondanza come il diritto di consultazione da parte di terzi dei verbali e dei
registri degli uffici di esecuzione si estingua dopo cinque anni dalla chiusura
del procedimento.
3. Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di aver emanato una “decisione emotiva” e in
contrasto con il diritto applicabile, elencando una serie di violazioni e
omissioni che, a suo dire, risultano dal comportamento del primo giudice in
sede di udienza e dalla sentenza stessa. In particolare, il reclamante sostiene
che l’esecuzione avviata nei confronti di CO 1 non andava annullata, essendo il
pagamento di fr. 23.– relativo alle spese di notifica rimasto ancora
sospeso, ciò che – ricorda –non è stato peraltro contestato dall’istante. A suo
dire il giudice ha posto, a torto, l’onere probatorio dell’importo ancora
dovuto a suo carico. RE 1 rileva infine un atteggiamento arbitrario del Pretore
per quel che concerne la quantificazione delle spese e delle ripetibili,
ritenute eccessive data la semplicità della vertenza. Esclude infine la
possibilità di compensazione dei fr. 23.– con altri crediti che l’istante
potrebbe far valere.
4. Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 contesta di dovere ancora alcunché al
creditore, dal momento che, oltre al versamento di fr. 1'900.– a saldo
della pigione di dicembre 2013, poi restituiti solo in parte dall’escutente,
tramite il padre ha fatto bonificare fr. 21'600.– direttamente sul conto
di RE 1 e pagato personalmente le spese esecutive di fr. 108.– all’UE di
Lugano, ciò che giustifica l’annullamento dell’esecuzione. Ella rileva poi come
il creditore, prima della procedura di annullamento da lei avviata, non abbia
mai richiesto il pagamento della tassa di fr. 23.–, che l’UE nemmeno ha
incluso fra le spese esecutive che lei ha personalmente pagato allo sportello.
A mente sua, per contestare l’operato dell’UE, RE 1 avrebbe dovuto presentare
un ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF. L’istante conclude
quindi per la reiezione del reclamo.
5. Se
l’escusso prova con documenti che il debito con i relativi interessi e con le
spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in
ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento,
e nel secondo la sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF). L’esecuzione va anche
annullata se l’escusso dimostra con documenti che il debito non è mai esistito
(DTF 140 III 45 consid. 3.3.1).
Nell’azione
di annullamento giudiziale dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF il giudice
decide in procedura sommaria (art. 251 lett. c CPC) sull’ammissibilità dell’esecuzione
in base a prove documentali e la sua decisione esplica esclusivamente effetti
di diritto esecutivo (DTF 140 III 42 consid. 3.1; 125 III 151 consid. 2b/aa). L’azione
presuppone che l’esecuzione di cui è chiesto l’annullamento o la sospensione
sia ancora pendente – nel caso contrario l’azione è improponibile per mancanza
di un interesse degno di protezione (Bodmer/Bangert
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 85 LEF)
– e può essere promossa fino allo stadio della ripartizione (nell’esecuzione
speciale) o fino all’apertura del fallimento (DTF 140 III 42 consid. 3.2). Sciogliendo
un quesito controverso in dottrina, il Tribunale federale ha giudicato che l’azione
è proponibile già prima del rigetto o del ritiro dell’opposizione (DTF 140 III
44 consid. 3.2.3).
Spetta
all’escusso addurre la prova documentale piena dell’estinzione, dilazione o
inesistenza del debito posto in esecuzione, la semplice verosimiglianza essendo
al riguardo insufficiente. La situazione giuridica materiale dev’essere
manifesta. Nozione di prova documentale e grado di prova sono analoghi nella
procedura dell’art. 85 LEF e nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione
per quanto riguarda le eccezioni che l’escusso può far valere giusta l’art. 81
LEF (DTF 140 III 45 consid. 3.3.2 con rinvii).
5.1 Nel
caso specifico, come già appurato d’ufficio dal Pretore, l’esecuzione in
oggetto risulta essere ancora in corso, come risulta del resto dalla ricevuta
che l’UE di Lugano ha rilasciato il 14 ottobre 2014 all’escussa per il
Considerandi
pagamento di un “acconto” di fr. 108.– (doc. E). Ancorché tuttora sospesa
da opposizione, l’esecuzione è quindi suscettibile di essere annullata, a
condizione che l’istante ne abbia dimostrato l’estinzione con documenti. Al
riguardo è incontestato che CO 1 ha versato – tramite un bonifico bancario
effettuato dal padre direttamente sul conto del creditore quattordici giorni
dopo l’inoltro dell’esecuzione (doc. D) – l’importo capitale di fr. 21'600.–
posto in esecuzione. Il problema è che l’escutente, già in prima sede, ha fatto
valere che rimanevano ancora dovute spese esecutive per fr. 23.–. Ritenendo
che nessuna specificazione o prova era stata addotta in merito a tale
allegazione, il Pretore ne ha fatto astrazione e ha accolto l’istanza.
5.2
Nel
reclamo, RE 1 ribadisce che le spese esecutive non sono state integralmente
estinte, l’istante non avendo saldato la tassa per la nuova notifica del
precetto esecutivo, pari a fr. 23.–, menzionata sull’atto accanto al
timbro postale attestante il mancato ritiro. Sostiene che tale circostanza di
fatto è accertata, non avendola l’istante contestata durante l’udienza. Ad ogni
modo il reclamante ritiene che il Pretore abbia violato la regola sull’onere
della prova, misconoscendo che non stesse a lui dimostrare l’esistenza della
tassa di fr. 23.– bensì all’istante provare per mezzo di documenti che il
debito e le relative spese sono state estinte.
5.3
Come
visto (sopra consid. 5), spetta difatti all’escusso addurre la prova
documentale piena dell’estinzione o dell’inesistenza del debito posto in
esecuzione ove ne chieda l’annullamento. Nel caso specifico, l’istante ha
provato che il capitale di fr. 21'600.– è stato versato sul conto dell’escutente
il 19 dicembre 2013 (doc. D). Poiché il pagamento non era stato effettuato all’UE,
l’esecuzione non poteva considerarsi estinta (art. 12 cpv. 2 LEF a contrario),
anche perché a quella data, rimanevano comunque dovuti gli interessi di mora
maturati dal 1° dicembre 2013 e la tassa di emissione e di notifica del
precetto esecutivo (art. 16 cpv. 1 dell’ordinanza federale sulle tasse riscosse
in applicazione della LEF [“OTLEF”, RS 281.35]), di fr. 103.– (v. doc. B).
L’istante, invero, ha anche dimostrato di aver versato il 14 ottobre 2014 all’UE
per conto del creditore ulteriori fr. 108.–, ma dalla ricevuta non si evince
che con tale versamento, descritto semplicemente come un “acconto” (doc. E),
siano stati integralmente estinti gli interessi e le spese esecutive. Non si disconosce, tuttavia, che l’importo di fr. 108.–
corrisponde molto verosimilmente alla somma della tassa di emissione e di
notifica del precetto esecutivo, di fr. 103.–, e della tassa d’incasso da parte dell’UE degli
stessi fr. 108.–, pari a fr. 5.– (art. 19 cpv. 1 OTLEF). Nel
frattempo l’UE aveva però proceduto a un nuovo tentativo di notifica del precetto
esecutivo, probabilmente a mezzo usciere, fatturato fr. 23.–, come si
evince dal timbro con la dicitura “fr. 23.– per notifica” apposto
sul precetto esecutivo accanto all’adesivo della posta che menziona l’insuccesso
della prima notifica a mezzo di raccomandata (doc. B). Ora, all’udienza davanti
al Pretore l’istante non ha contestato tale tassa né dagli atti risulta che la
stessa sia stata poi annullata o che, contrariamente alla regola dell’art. 68
cpv. 1 LEF, non sia a carico del debitore. Anzi, la Camera ha verificato d’ufficio
che la spesa di fr. 23.– risulta tuttora registrata nel conto della debitrice
presso l’UE.
5.4
Già
davanti al Pretore (istanza, n. 9-13) e nuovamente in questa sede (osservazioni
al reclamo, n. 8-10) l’istante ha allegato – e provato – che suo padre, il 4
dicembre 2013, aveva bonificato sul conto dell’escutente fr. 1'900.– a
saldo dell’“AFFITTO PER IL MESE DI DIC 2013” (doc. C). La Camera dovendo applicare il diritto d’ufficio (art. 57 CPC), non può
che constatare come tale bonifico abbia estinto parzialmente il credito posto
in esecuzione, che, si ricorda, concerne la pigione annuale dovuta dall’escussa
per il periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014. Tenuto conto degli
altri due pagamenti dell’escussa e, pur considerati i fr. 950.– restituiti
dall’escutente il 27 ottobre 2014 (doc. H), non v’è dubbio che l’intero
credito posto in esecuzione, compresa la spesa di fr. 23.–, è stato
saldato. Non è, al riguardo, di alcun rilievo in questa causa il fatto che l’escutente
trattenga la metà del bonifico del 4 dicembre 2013 a garanzia delle sue pretese risarcitorie per i danni secondo lui cagionati all’appartamento e
con la rescissione del contratto di locazione (v. reclamo, pag. 8). Sono
infatti pretese non incluse nell’esecuzione di cui è chiesto l’annullamento.
E il bonifico del 4 dicembre 2013 va imputato sul debito indicato sull’avviso
di credito (art. 86 cpv. 1 CO), ovvero sul credito posto in esecuzione.
Ancorché per un altro motivo, il primo dispositivo della decisione impugnata va
così confermato nell’esito e il reclamo respinto su questo punto.
6.
Per quanto concerne la tassa di giustizia e le ripetibili stabilite dal
Pretore rispettivamente in fr. 500.– e fr. 1'000.–, RE 1 chiede che
le stesse – da lui ritenute manifestamente sproporzionate – vengano ridotte,
osservando come la tassa di giustizia avrebbe dovuto oscillare tra fr. 60.–
e fr. 500.–, mentre le ripetibili assegnate, data la semplicità della
vertenza, il presumibile tempo impiegato dal patrocinatore della controparte
nella pratica e il valore litigioso di soli fr. 21'731.–, violano l’art.
11.
del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1).
Ora,
il reclamante qualifica gli importi stabiliti dal Pretore come manifestamente
sproporzionati senza però indicare le cifre a suo parere corrette. Sennonché
in caso di contestazioni patrimoniali – e la contestazione di spese e
ripetibili è manifestamente di tale indole – il reclamante non può limitarsi a
domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Kunz in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber (curatori),
ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 33 ad art. 321 CPC). In concreto l’interessato non indica nemmeno per ordine di
grandezza in che misura andrebbe modificato l’ammontare delle spese
processuali e delle ripetibili. Ciò non adempie i requisiti minimi dell’art. 321
cpv. 1 CPC (per analogia: DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). La giurisprudenza
recente del Tribunale federale sulla questione della quantificazione della cauzione
per le spese ripetibili (art. 99 CPC) non è applicabile alla contestazione
delle spese e ripetibili stabilite dal giudice di prime cure, proprio perché le
stesse sono già state fissate (cfr. DTF 140 III 446 consid. 3.2.1). In
proposito il reclamo sfugge pertanto a ulteriore esame.
7.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 11 cpv.
1-2 RTar, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 21'492.– (senza le spese esecutive e dedotto l’unico
pagamento, di fr. 108.–, registrato dall’UE), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 225.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 1'000.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–PA 2,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).