Lexipedia

Decisione

14.2015.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 maggio 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Ritenuti adempiuti i presupposti previsti dall’art. 85 LEF, l’istante

avendo prodotto la prova documentale dell’avvenuto pagamento dell’importo

ancora dovuto al creditore e l’esecuzione essendo ancora in corso, il Pretore

ha accolto l’istanza di CO 1 e ha annullato l’esecuzione. Egli ha invece

respinto la richiesta di cancellazione dell’esecuzione, ricordata la funzione

di pubblicità dei registri degli Uffici di esecuzione e di come non sia

prevista alcuna azione giudiziaria in tal senso, ricordando comunque per

abbondanza come il diritto di consultazione da parte di terzi dei verbali e dei

registri degli uffici di esecuzione si estingua dopo cinque anni dalla chiusura

del procedimento.

3. Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di aver emanato una “decisione emotiva” e in

contrasto con il diritto applicabile, elencando una serie di violazioni e

omissioni che, a suo dire, risultano dal comportamento del primo giudice in

sede di udienza e dalla sentenza stessa. In particolare, il reclamante sostiene

che l’esecuzione avviata nei confronti di CO 1 non andava annullata, essendo il

pagamento di fr. 23.– relativo alle spese di notifica rimasto ancora

sospeso, ciò che – ricorda –non è stato peraltro contestato dall’istante. A suo

dire il giudice ha posto, a torto, l’onere probatorio dell’importo ancora

dovuto a suo carico. RE 1 rileva infine un atteggiamento arbitrario del Pretore

per quel che concerne la quantificazione delle spese e delle ripetibili,

ritenute eccessive data la semplicità della vertenza. Esclude infine la

possibilità di compensazione dei fr. 23.– con altri crediti che l’istante

potrebbe far valere.

4. Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1 contesta di dovere ancora alcunché al

creditore, dal momento che, oltre al versamento di fr. 1'900.– a saldo

della pigione di dicembre 2013, poi restituiti solo in parte dall’escutente,

tramite il padre ha fatto bonificare fr. 21'600.– direttamente sul conto

di RE 1 e pagato personalmente le spese esecutive di fr. 108.– all’UE di

Lugano, ciò che giustifica l’annullamento dell’esecuzione. Ella rileva poi come

il creditore, prima della procedura di annullamento da lei avviata, non abbia

mai richiesto il pagamento della tassa di fr. 23.–, che l’UE nemmeno ha

incluso fra le spese esecutive che lei ha personalmente pagato allo sportello.

A mente sua, per contestare l’operato dell’UE, RE 1 avrebbe dovuto presentare

un ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF. L’istante conclude

quindi per la reiezione del reclamo.

5. Se

l’escusso prova con documenti che il debito con i relativi interessi e con le

spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in

ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento,

e nel secondo la sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF). L’esecuzione va anche

annullata se l’escusso dimostra con documenti che il debito non è mai esistito

(DTF 140 III 45 consid. 3.3.1).

Nell’azione

di annullamento giudiziale dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF il giudice

decide in procedura sommaria (art. 251 lett. c CPC) sull’ammissibilità dell’esecuzione

in base a prove documentali e la sua decisione esplica esclusivamente effetti

di diritto esecutivo (DTF 140 III 42 consid. 3.1; 125 III 151 consid. 2b/aa). L’azione

presuppone che l’esecuzione di cui è chiesto l’annullamento o la sospensione

sia ancora pendente – nel caso contrario l’azione è improponibile per mancanza

di un interesse degno di protezione (Bodmer/Bangert

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 85 LEF)

– e può essere promossa fino allo stadio della ripartizione (nell’esecuzione

speciale) o fino all’apertura del fallimento (DTF 140 III 42 consid. 3.2). Sciogliendo

un quesito controverso in dottrina, il Tribunale federale ha giudicato che l’azione

è proponibile già prima del rigetto o del ritiro dell’opposizione (DTF 140 III

44 consid. 3.2.3).

Spetta

all’escusso addurre la prova documentale piena dell’e­­stinzione, dilazione o

inesistenza del debito posto in esecuzione, la semplice verosimiglianza essendo

al riguardo insufficiente. La situazione giuridica materiale dev’essere

manifesta. Nozione di prova documentale e grado di prova sono analoghi nella

procedura dell’art. 85 LEF e nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione

per quanto riguarda le eccezioni che l’escusso può far valere giusta l’art. 81

LEF (DTF 140 III 45 consid. 3.3.2 con rinvii).

5.1 Nel

caso specifico, come già appurato d’ufficio dal Pretore, l’ese­­cuzione in

oggetto risulta essere ancora in corso, come risulta del resto dalla ricevuta

che l’UE di Lugano ha rilasciato il 14 ottobre 2014 all’escussa per il

Considerandi

pagamento di un “acconto” di fr. 108.– (doc. E). Ancorché tuttora sospesa

da opposizione, l’e­­secuzione è quindi suscettibile di essere annullata, a

condizione che l’istante ne abbia dimostrato l’estinzione con documenti. Al

riguardo è incontestato che CO 1 ha versato – tramite un bonifico bancario

effettuato dal padre direttamente sul conto del creditore quattordici giorni

dopo l’inoltro dell’esecuzione (doc. D) – l’importo capitale di fr. 21'600.–

posto in esecuzione. Il problema è che l’escutente, già in prima sede, ha fatto

valere che rimanevano ancora dovute spese esecutive per fr. 23.–. Ritenendo

che nessuna specificazione o prova era stata addotta in merito a tale

allegazione, il Pretore ne ha fatto astrazione e ha accolto l’istan­­za.

5.2

Nel

reclamo, RE 1 ribadisce che le spese esecutive non sono state integralmente

estinte, l’istante non avendo saldato la tassa per la nuova notifica del

precetto esecutivo, pari a fr. 23.–, menzionata sull’atto accanto al

timbro postale attestante il mancato ritiro. Sostiene che tale circostanza di

fatto è accertata, non avendola l’istante contestata durante l’udienza. Ad ogni

modo il reclamante ritiene che il Pretore abbia violato la regola sull’onere

della prova, misconoscendo che non stesse a lui dimostrare l’esistenza della

tassa di fr. 23.– bensì all’istante provare per mezzo di documenti che il

debito e le relative spese sono state estinte.

5.3

Come

visto (sopra consid. 5), spetta difatti all’escusso addurre la prova

documentale piena dell’estinzione o dell’inesistenza del debito posto in

esecuzione ove ne chieda l’annullamento. Nel caso specifico, l’istante ha

provato che il capitale di fr. 21'600.– è stato versato sul conto dell’escutente

il 19 dicembre 2013 (doc. D). Poiché il pagamento non era stato effettuato all’UE,

l’esecu­­zione non poteva considerarsi estinta (art. 12 cpv. 2 LEF a contrario),

anche perché a quella data, rimanevano comunque dovuti gli interessi di mora

maturati dal 1° dicembre 2013 e la tassa di emissione e di notifica del

precetto esecutivo (art. 16 cpv. 1 dell’ordinanza federale sulle tasse riscosse

in applicazione della LEF [“OTLEF”, RS 281.35]), di fr. 103.– (v. doc. B).

L’istante, invero, ha anche dimostrato di aver versato il 14 ottobre 2014 all’UE

per conto del creditore ulteriori fr. 108.–, ma dalla ricevuta non si evince

che con tale versamento, descritto semplicemente come un “acconto” (doc. E),

siano stati integralmente estinti gli interessi e le spese esecutive. Non si disconosce, tuttavia, che l’importo di fr. 108.–

corrisponde molto verosimilmente alla somma della tassa di emissione e di

notifica del precetto esecutivo, di fr. 103.–, e della tassa d’incas­­so da parte dell’UE degli

stessi fr. 108.–, pari a fr. 5.– (art. 19 cpv. 1 OTLEF). Nel

frattempo l’UE aveva però proceduto a un nuovo tentativo di notifica del precetto

esecutivo, probabilmente a mezzo usciere, fatturato fr. 23.–, come si

evince dal timbro con la dicitura “fr. 23.– per notifica” apposto

sul precetto esecutivo accanto all’adesivo della posta che menziona l’insuccesso

della prima notifica a mezzo di raccomandata (doc. B). Ora, all’udienza davanti

al Pretore l’istante non ha contestato tale tassa né dagli atti risulta che la

stessa sia stata poi annullata o che, contrariamente alla regola dell’art. 68

cpv. 1 LEF, non sia a carico del debitore. Anzi, la Camera ha verificato d’ufficio

che la spesa di fr. 23.– risulta tuttora registrata nel conto della debitrice

presso l’UE.

5.4

Già

davanti al Pretore (istanza, n. 9-13) e nuovamente in questa sede (osservazioni

al reclamo, n. 8-10) l’istante ha allegato – e provato – che suo padre, il 4

dicembre 2013, aveva bonificato sul conto dell’escutente fr. 1'900.– a

saldo dell’“AFFITTO PER IL MESE DI DIC 2013” (doc. C). La Camera dovendo applicare il diritto d’ufficio (art. 57 CPC), non può

che constatare come tale bonifico abbia estinto parzialmente il credito posto

in esecuzione, che, si ricorda, concerne la pigione annuale dovuta dall’escussa

per il periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014. Tenuto conto degli

altri due pagamenti dell’escussa e, pur considerati i fr. 950.– restituiti

dall’escu­tente il 27 ottobre 2014 (doc. H), non v’è dubbio che l’intero

credito posto in esecuzione, compresa la spesa di fr. 23.–, è stato

saldato. Non è, al riguardo, di alcun rilievo in questa causa il fatto che l’escutente

trattenga la metà del bonifico del 4 dicembre 2013 a garanzia delle sue pretese risarcitorie per i danni secondo lui cagionati all’appartamento e

con la rescissione del contratto di locazione (v. reclamo, pag. 8). Sono

infatti pretese non incluse nell’esecuzione di cui è chiesto l’annul­­lamento.

E il bonifico del 4 dicembre 2013 va imputato sul debito indicato sull’avviso

di credito (art. 86 cpv. 1 CO), ovvero sul credito posto in esecuzione.

Ancorché per un altro motivo, il primo dispositivo della decisione impugnata va

così confermato nell’esito e il reclamo respinto su questo punto.

6.

Per quanto concerne la tassa di giustizia e le ripetibili stabilite dal

Pretore rispettivamente in fr. 500.– e fr. 1'000.–, RE 1 chiede che

le stesse – da lui ritenute manifestamente sproporzionate – vengano ridotte,

osservando come la tassa di giustizia avrebbe dovuto oscillare tra fr. 60.–

e fr. 500.–, mentre le ripetibili assegnate, data la semplicità della

vertenza, il presumibile tempo impiegato dal patrocinatore della controparte

nella pratica e il valore litigioso di soli fr. 21'731.–, violano l’art.

11.

del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1).

Ora,

il reclamante qualifica gli importi stabiliti dal Pretore come manifestamente

sproporzionati senza però indicare le cifre a suo parere corrette. Sennonché

in caso di contestazioni patrimoniali – e la contestazione di spese e

ripetibili è manifestamente di tale indole – il reclamante non può limitarsi a

domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Kunz in: Kunz/Hoffmann-No­wotny/Stauber (curatori),

ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 33 ad art. 321 CPC). In concreto l’interessato non indica nemmeno per ordine di

grandezza in che misura andrebbe modificato l’ammon­tare delle spese

processuali e delle ripetibili. Ciò non adempie i requisiti minimi dell’art. 321

cpv. 1 CPC (per analogia: DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). La giurisprudenza

recente del Tribunale federale sulla questione della quantificazione della cauzione

per le spese ripetibili (art. 99 CPC) non è applicabile alla contestazione

delle spese e ripetibili stabilite dal giudice di prime cure, proprio perché le

stesse sono già state fissate (cfr. DTF 140 III 446 consid. 3.2.1). In

proposito il reclamo sfugge pertanto a ulteriore esame.

7.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 11 cpv.

1-2 RTar, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 21'492.– (senza le spese esecutive e dedotto l’unico

pagamento, di fr. 108.–, registrato dall’UE), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 225.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 1'000.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–PA 2,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).