Lexipedia

Decisione

14.2015.220

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Salario orario inferiore al minimo previsto dal contratto normale di lavoro. Assenza di riconoscimento del salario e delle ore lavorate fatti valere dalla lavorat

8 marzo 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Presentati

per la prima volta con il reclamo, il “contratto di lavoro per

personale d’ufficio o di vendita” del 1° gennaio 2013 e lo scambio e-mail tra RE

1 e l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (in seguito: UIL) del 13 novembre

2015 (due pagine) sono documenti nuovi e pertanto irricevibili. In ogni

caso essi, come si vedrà in seguito, non sono rilevanti ai fini del presente

giudizio (sotto consid. 5.3). È inoltre inammissibile la richiesta della reclamante

volta al richiamo di documenti da terzi, poiché formulata per la prima volta

con il reclamo, per tacere del fatto che nella procedura di rigetto dell’opposizione

sono ammissibili di norma solo prove documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF

138 III 639 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11

ottobre 2012, consid. 3.4; sentenze della CEF 14.2014.35 del 15 febbraio 2014,

consid. 1.3; 14.2014.242 dell’8 giugno 2015, consid. 7.3; 14.2015.104 del 1°

ottobre 2015, consid. 1.3).

Considerandi

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’istante non ha prodotto

agli atti alcun contratto di lavoro scritto, motivo per cui non è possibile “neppure desumere il grado di occupazione”. Egli ha inoltre precisato che il conteggio delle ore per l’anno 2013

è stato allestito dall’istante medesima e non risulta essere controfirmato

dalla convenuta.

4.

Nel

reclamo RE 1 sottolinea che l’esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti è

desumibile in modo chiaro e inequivocabile sia dalla raccomandata dell’UIL, sia

dalle osservazioni della convenuta che, nel conteggio prodotto agli atti (doc.

2), ammette implicitamente di essere debitrice nei confronti della reclamante

per almeno fr. 7'019.55. Oltre a ciò, l’interessata ritiene che non sia

necessario stabilire il grado di occupazione, tenuto conto del fatto che dai documenti

risultano 814 ore annui confermate dalla CO 1 e 89 giorni da lei calcolati.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all’escutente

provare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale

5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o

dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di

debito a norma di legge (v. Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

5.1

Nella

fattispecie non è contestato – come crede l’istante – che tra quest’ultima e la

CO 1 sia esistito un rapporto di lavoro. La questione è in realtà che agli atti

non si trova alcun documento suscettibile di costituire

un valido titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. La

raccomandata del­l’UIL del 31 gennaio 2014 inerente all’apertura di una procedura

di contravvenzione nei confronti della convenuta (doc. D) conferma unicamente

che RE 1 ha lavorato nel 2013 “a ore” per tale ditta, percependo un salario

troppo basso rispetto a quello previsto dal CNL, mentre dalle osservazioni

scritte della CO 1 in prima sede (dell’11 settembre 2015) non si può desumere

alcun riconoscimento né di debito né di ore lavorate (v. sotto consid. 5.4/b).

5.2

Un

contratto di lavoro può costituire riconoscimento di debito per lo stipendio

ivi concordato, dedotti gli oneri sociali, quando è steso in forma scritta,

comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed

è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o

impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82;

sentenza della CEF 14.2013.208 del 13 febbraio 2014, consid. 3).

5.3

In

concreto, come già precisato (sopra, consid. 1.3) non si può tenere conto del

“contratto di lavoro per personale d’ufficio o di vendita” prodotto dall’istante

solo con il reclamo. Ma pur volendo far astrazione dall’irricevibilità di quel

documento, nulla cambierebbe per l’esito del giudizio. Da un lato perché il

contratto non specifica il grado di occupazione, la cifra 6 stabilendo solo che

RE 1 avrebbe lavorato “a dipendenza delle necessità del negozio”, sicché in

assenza di prova del numero di ore prestate dalla lavoratrice, il contratto di

lavoro non potrebbe in ogni caso rappresentare un riconoscimento di un debito

precisamente quantificato, né pertanto un titolo di rigetto provvisorio. Dall’altro perché, a ben vedere, la

pretesa dell’istante non è (unicamente) fondata sul contratto di lavoro, bensì sulle norme previste dal CNL, che prescrive una retribuzione oraria di fr. 19.70

(doc. D, pag. 1) e non solo di “fr. 60.– per un minimo di 8 ore al giorno + 10% dell’incasso

giornaliero” come invece previsto dal contratto di lavoro

(cifra 8). Orbene, il CNL non risulta firmato né riconosciuto dalla datrice di

lavoro. In simili circostanze, esso non può essere assimilato a un titolo di

rigetto nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ferma restando la facoltà per

RE 1 di far valere le sue ragioni, e in particolare il CNL, in una procedura

ordinaria di merito (sopra consid. 2).

5.4

A mente della reclamante la CO 1 è debitrice nei

suoi confronti per almeno fr. 7'019.55, poiché nel conteggio

dell’11 settembre 2015 accluso alle osservazioni all’istanza (doc. 2) la convenuta avrebbe implicitamente riconosciuto tale cifra.

a) Ora,

come già ricordato (sopra consid. 5), dal riconoscimento di debito deve

emergere univocamente che il debitore si ritiene obbligato a pagare un importo

determinato e che riconosce non solo la pretesa, ma pure il suo obbligo di pagamento

senza alcuna limitazione. Per determinare se costituisce un riconoscimento di

debito la dichiarazione della parte dev’essere interpretata secondo il

principio dell’affidamento (Staehelin, op.

cit., n. 21 e 22 ad art. 82), valutando le circostanze complessive in cui essa

è stata formulata.

b) In

concreto, nel conteggio per l’anno 2013 citato dalla reclamante, denominato “*CONTEGGIO SECONDO TABELLA,

sig.ra RE 1”

(doc. 2), la CO 1 ha sì indicato le 814 ore fatte valere dalla lavoratrice

e un importo netto di fr. 7'019.55 ancora da percepire da quest’ultima, ma

con l’asterisco nel titolo ha rinviato alla menzione “conteggio da me contestato”, precisando inoltre che si

tratta soltanto di una “bozza soggetta a

discussioni”. Il documento, d’altronde, non è firmato. E nelle sue osservazioni

dell’11 settembre 2015 la datrice di lavoro ha contestato l’intera pretesa

fatta valere da RE 1, sottolineando tra l’altro che “non è possibile verificare il calendario effettivo di lavoro”.

Non può quindi seriamente essere preteso che l’istante ha così riconosciuto per

scritto e incondizionatamente alcun importo a favore dell’escutente, né fr. 7'019.55

e neppure i fr. 3'001.55 menzionati nell’altro conteggio, pure esso non

firmato, denominato “conteggio

secondo 6 ore giornaliere concordate” (doc. 3). Anche sulle ore

lavorate non sussiste un chiaro e univoco riconoscimento. Le dichiarazioni della

CO 1 sono una semplice segnalazione della

sua disponibilità a “trovare un’eventuale soluzione amichevole”,

che poi non è stata raggiunta.

c) In

definitiva, non emergendo indiscutibilmente dalla documentazione agli atti che

l’escussa ha riconosciuto il debito posto in ese­cuzione o una parte dello

stesso, il reclamo va respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, siccome il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'806.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).