14.2015.220
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Salario orario inferiore al minimo previsto dal contratto normale di lavoro. Assenza di riconoscimento del salario e delle ore lavorate fatti valere dalla lavorat
8 marzo 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.220
Lugano
8 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2015.3665 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 agosto 2015 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 19 novembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 10 novembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. RE
1 ha lavorato nel 2013 per la CO 1 di Lugano in
qualità di venditrice, percependo una retribuzione a ore secondo le necessità
del datore di lavoro. Il 31 gennaio 2014 l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro
ha aperto una procedura di contravvenzione nei confronti della CO 1 sulla base
dell’art. 9 LDist (Legge sui lavoratori distaccati), segnalando che nel 2013
diversi dipendenti, tra i quali RE 1, hanno percepito un salario più basso
rispetto al minimo previsto dal contratto normale di lavoro (CNL) per il
settore della vendita (per negozi con
meno di 10 addetti) entrato in vigore il 1° aprile 2013.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 luglio 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 8'806.20
oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2013, indicando quale titolo di
credito la “parte stipendio
anno 2013 non versata”.
C. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 agosto
2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Il 2 settembre 2015 l’istante ha trasmesso alla Pretura
copia della raccomandata inviata il 31 gennaio 2014 dall’Ufficio dell’ispettorato
del lavoro alla CO 1 (doc. D). Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte dell’11 settembre 2015, pur proponendo di “trovare un’eventuale soluzione amichevole”.
D. Statuendo con decisione 10 novembre 2015, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 100.–.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 novembre 2015 per ottenerne
l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e “in subordine” il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr. 7'019.55. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 19 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 al più
presto l’11 novembre 2015, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Presentati
per la prima volta con il reclamo, il “contratto di lavoro per
personale d’ufficio o di vendita” del 1° gennaio 2013 e lo scambio e-mail tra RE
1 e l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (in seguito: UIL) del 13 novembre
2015 (due pagine) sono documenti nuovi e pertanto irricevibili. In ogni
caso essi, come si vedrà in seguito, non sono rilevanti ai fini del presente
giudizio (sotto consid. 5.3). È inoltre inammissibile la richiesta della reclamante
volta al richiamo di documenti da terzi, poiché formulata per la prima volta
con il reclamo, per tacere del fatto che nella procedura di rigetto dell’opposizione
sono ammissibili di norma solo prove documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF
138 III 639 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11
ottobre 2012, consid. 3.4; sentenze della CEF 14.2014.35 del 15 febbraio 2014,
consid. 1.3; 14.2014.242 dell’8 giugno 2015, consid. 7.3; 14.2015.104 del 1°
ottobre 2015, consid. 1.3).
Considerandi
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’istante non ha prodotto
agli atti alcun contratto di lavoro scritto, motivo per cui non è possibile “neppure desumere il grado di occupazione”. Egli ha inoltre precisato che il conteggio delle ore per l’anno 2013
è stato allestito dall’istante medesima e non risulta essere controfirmato
dalla convenuta.
4.
Nel
reclamo RE 1 sottolinea che l’esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti è
desumibile in modo chiaro e inequivocabile sia dalla raccomandata dell’UIL, sia
dalle osservazioni della convenuta che, nel conteggio prodotto agli atti (doc.
2), ammette implicitamente di essere debitrice nei confronti della reclamante
per almeno fr. 7'019.55. Oltre a ciò, l’interessata ritiene che non sia
necessario stabilire il grado di occupazione, tenuto conto del fatto che dai documenti
risultano 814 ore annui confermate dalla CO 1 e 89 giorni da lei calcolati.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all’escutente
provare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale
5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o
dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di
debito a norma di legge (v. Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).
5.1
Nella
fattispecie non è contestato – come crede l’istante – che tra quest’ultima e la
CO 1 sia esistito un rapporto di lavoro. La questione è in realtà che agli atti
non si trova alcun documento suscettibile di costituire
un valido titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. La
raccomandata dell’UIL del 31 gennaio 2014 inerente all’apertura di una procedura
di contravvenzione nei confronti della convenuta (doc. D) conferma unicamente
che RE 1 ha lavorato nel 2013 “a ore” per tale ditta, percependo un salario
troppo basso rispetto a quello previsto dal CNL, mentre dalle osservazioni
scritte della CO 1 in prima sede (dell’11 settembre 2015) non si può desumere
alcun riconoscimento né di debito né di ore lavorate (v. sotto consid. 5.4/b).
5.2
Un
contratto di lavoro può costituire riconoscimento di debito per lo stipendio
ivi concordato, dedotti gli oneri sociali, quando è steso in forma scritta,
comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed
è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o
impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82;
sentenza della CEF 14.2013.208 del 13 febbraio 2014, consid. 3).
5.3
In
concreto, come già precisato (sopra, consid. 1.3) non si può tenere conto del
“contratto di lavoro per personale d’ufficio o di vendita” prodotto dall’istante
solo con il reclamo. Ma pur volendo far astrazione dall’irricevibilità di quel
documento, nulla cambierebbe per l’esito del giudizio. Da un lato perché il
contratto non specifica il grado di occupazione, la cifra 6 stabilendo solo che
RE 1 avrebbe lavorato “a dipendenza delle necessità del negozio”, sicché in
assenza di prova del numero di ore prestate dalla lavoratrice, il contratto di
lavoro non potrebbe in ogni caso rappresentare un riconoscimento di un debito
precisamente quantificato, né pertanto un titolo di rigetto provvisorio. Dall’altro perché, a ben vedere, la
pretesa dell’istante non è (unicamente) fondata sul contratto di lavoro, bensì sulle norme previste dal CNL, che prescrive una retribuzione oraria di fr. 19.70
(doc. D, pag. 1) e non solo di “fr. 60.– per un minimo di 8 ore al giorno + 10% dell’incasso
giornaliero” come invece previsto dal contratto di lavoro
(cifra 8). Orbene, il CNL non risulta firmato né riconosciuto dalla datrice di
lavoro. In simili circostanze, esso non può essere assimilato a un titolo di
rigetto nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ferma restando la facoltà per
RE 1 di far valere le sue ragioni, e in particolare il CNL, in una procedura
ordinaria di merito (sopra consid. 2).
5.4
A mente della reclamante la CO 1 è debitrice nei
suoi confronti per almeno fr. 7'019.55, poiché nel conteggio
dell’11 settembre 2015 accluso alle osservazioni all’istanza (doc. 2) la convenuta avrebbe implicitamente riconosciuto tale cifra.
a) Ora,
come già ricordato (sopra consid. 5), dal riconoscimento di debito deve
emergere univocamente che il debitore si ritiene obbligato a pagare un importo
determinato e che riconosce non solo la pretesa, ma pure il suo obbligo di pagamento
senza alcuna limitazione. Per determinare se costituisce un riconoscimento di
debito la dichiarazione della parte dev’essere interpretata secondo il
principio dell’affidamento (Staehelin, op.
cit., n. 21 e 22 ad art. 82), valutando le circostanze complessive in cui essa
è stata formulata.
b) In
concreto, nel conteggio per l’anno 2013 citato dalla reclamante, denominato “*CONTEGGIO SECONDO TABELLA,
sig.ra RE 1”
(doc. 2), la CO 1 ha sì indicato le 814 ore fatte valere dalla lavoratrice
e un importo netto di fr. 7'019.55 ancora da percepire da quest’ultima, ma
con l’asterisco nel titolo ha rinviato alla menzione “conteggio da me contestato”, precisando inoltre che si
tratta soltanto di una “bozza soggetta a
discussioni”. Il documento, d’altronde, non è firmato. E nelle sue osservazioni
dell’11 settembre 2015 la datrice di lavoro ha contestato l’intera pretesa
fatta valere da RE 1, sottolineando tra l’altro che “non è possibile verificare il calendario effettivo di lavoro”.
Non può quindi seriamente essere preteso che l’istante ha così riconosciuto per
scritto e incondizionatamente alcun importo a favore dell’escutente, né fr. 7'019.55
e neppure i fr. 3'001.55 menzionati nell’altro conteggio, pure esso non
firmato, denominato “conteggio
secondo 6 ore giornaliere concordate” (doc. 3). Anche sulle ore
lavorate non sussiste un chiaro e univoco riconoscimento. Le dichiarazioni della
CO 1 sono una semplice segnalazione della
sua disponibilità a “trovare un’eventuale soluzione amichevole”,
che poi non è stata raggiunta.
c) In
definitiva, non emergendo indiscutibilmente dalla documentazione agli atti che
l’escussa ha riconosciuto il debito posto in esecuzione o una parte dello
stesso, il reclamo va respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, siccome il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'806.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).