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Decisione

14.2015.225

Rigetto definitivo dell’opposizione

27 gennaio 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i “contributi costruzione

delle canalizzazioni”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al

precetto ese­cutivo, con istanza 6 ottobre 2015 il CO 1 ne

ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della

Verzasca. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha

presentato osservazioni.

C. Statuendo con decisione del 13 novembre 2015, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 130.– e

un’indennità di fr. 30.– a favore del­l’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2015 facendo valere

di non essere allacciato alla fognatura “perché non esiste” e di

avere realizzato una fossa che “è

in regola con le disposizioni comunali”, non senza

lamentare che il primo giudice abbia statuito senza concedergli la possibilità

di spiegarsi. Il 14 gennaio 2016 il presidente della Camera ha concesso all’impugnativa

effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni spedite il 26 gennaio 2016, il Comune

ha proposto la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 23 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 novembre,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di

designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico, di conseguenza, tutte le allegazioni di fatti contenute nel

reclamo sarebbero inammissibili poiché nuove, RE 1 non avendole formulate già

in prima sede, in cui non è comparso. Vero è che il reclamante si duole di non

avere avuto modo di esprimersi sull’istanza. Dagli atti risulta però che l’ordinanza

21.

ottobre 2015 con cui il Giudice di pace gli ha assegnato un termine con

scadenza al 7 novembre 2015 per presentare eventuali sue osservazioni è pervenuta

a RE 1 risulta non solo dal fatto ch’egli l’ha allegata all’atto di reclamo (v.

ordinanza 21 ottobre 2015 denominata “fissazione ter­mine”), ma anche dal

tracciamento relativo alla raccomandata (n. __________) con cui è stata

spedita, da cui si evince che è stata ritirata dal destinatario il 6 novembre

2015.

Si potrebbe, invero, discutere se il suo diritto di essere sentito non

sia comunque stato leso per il fatto che il termine sarebbe scaduto il giorno

successivo (avendo il Giudice di pace stabilito una data fissa quale scadenza

anziché, secondo l’uso giudiziario, un termine espresso in giorni dalla

ricezione dell’ordinanza). La questione può però rimanere aperta, poiché la

Camera deve, comunque sia, verificare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo

di rigetto dell’opposizione, ciò che nella fattispecie si avvera risolutivo per

l’esito del reclamo (v. sotto consid. 6).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione di

tassazione dei contributi per la costruzione delle canalizzazioni annessa all’istanza,

siccome passata in giudicato, giustificava il rigetto definitivo dell’opposizione.

4.

Nel

reclamo RE 1 obietta, a ben vedere implicitamente, di non essere tenuto a

pagare i contributi in questione, non essendo allacciato

alla fognatura “perché non

esiste”, e di avere realizzato una fossa che “è in regola con le disposizioni comunali”.

5.

Pur

ammettendo che il fondo del reclamante, per ora, non può essere allacciato alle

condotte comunali, essendo l’ultima tappa della costruzione delle

canalizzazioni prevista per la fine del 2016, nelle sue osservazioni il comune

ricorda di essere tenuto per legge a prelevare contributi di costruzione anche

dai proprietari di fondi non ancora allacciati ma “che possono essere serviti

dall’opera” (art. 97 LALIA).

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie,

come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

6.2

Nella

fattispecie il CO 1 ha prodotto a sostegno dell’istanza tre fatture relative

alla quinta “rata annuale (2005)” di fr. 427.65 ciascuna e un “elenco fatture

scadute al 24.09.2015” che indica un totale per l’anno 2005 di fr. 1'282.95

(fr. 427.65 x 3). A parte il fatto che queste fatture non sono chiare poiché

si riferiscono tutte allo stesso anno, anche se nell’intestazione una di esse

menziona la “3a rata (2003)” e un’altra la “4a rata (2004)”, le stesse non sono

decisioni amministrative bensì semplici fatture. In effetti, in virtù degli

art. 101 segg. della legge cantonale d’applicazione della legge federale contro

l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971 (LALIA, RL 9.1.1.2), i

contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali di depurazione

delle acque e per la partecipazione a quella degli impianti consortili sono

stabiliti mediante un prospetto dei (singoli) contributi, pubblicato presso la

Cancelleria comunale e notificato al contribuente per la parte che lo concerne,

con l’indicazione dei mezzi e dei termini del reclamo (art. 102 LALIA).

Soltanto il prospetto accerta l’obbligo contributivo del proprietario o del

titolare di diritti reali limitati con carattere vincolante e costituisce

pertanto una decisione amministrativa. Invece le polizze di versamento del

contributo o di rate dello stesso non rappresentano decisioni poiché sono semplicemente

il primo passo dell’autorità per incassare (non per accertare) quanto spetta al

Comune (v. sentenza del Tribunale cantonale amministrativo [TRAM] n.

52.1997.258

del 28 gennaio 1998 in RDAT 1998 II pag. 4 consid. 2.3). Del resto,

le fatture in questione non emanano dall’autorità competente per statuire sui

contributi – il Municipio (art. 99 e 99a LALIA) – bensì dalla cancelleria comunale

e neppure sono firmate.

6.3

In

queste circostanze, il Giudice di pace avrebbe dovuto respingere l’istanza in

assenza di un titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione. Il reclamo va

pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione

dell’istanza, fermo restando che gli effetti dell’odierno giudizio sono limitati

all’esecuzione in corso, sicché non pregiudica la facoltà per il Comune di riproporre

una nuova esecuzione per gli stessi contributi, documentando a rigore di

diritto la propria pretesa (cfr. DTF 100 III 50 consid. 3; sentenza della

CEF 14.2014.88 del 16 ottobre 2014 consid. 6.1, RtiD 2015 II 888 n. 51c; Staehelin, op. cit.,

n. 81 ad art. 84 LEF).

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, poiché RE 1

non ha formulato alcuna domanda al riguardo né in prima istanza né in seconda

(art. 105 CPC). Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 1'282.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 130.–, anticipata dalla parte istante, è posta a

suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del Comune CO 1.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo

della Verzasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).