14.2015.226
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili
21 marzo 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.226
Lugano
21 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa n. SO.2015.145 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della
Navegna promossa con istanza 26 ottobre 2015 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 23 novembre 2015 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 12 novembre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 settembre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Locarno, lRE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'238.–
e di fr. 202.–, indicando quali titoli di credito: “1) Ripresa ACB numero __________
del Betreibungsamt __________, __________, __________ __________, data del
23.01.2013. CHF 870.– Darlehensvertrag vom 24.08.1976 sowie Verlustschein vom
16.11.1979 vormals __________ aus Zession: __________, 3011 __________, 2)
Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 ottobre 2015
l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo della Navegna. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato
osservazioni scritte all’istanza di rigetto.
C. Statuendo
con decisione 12 novembre 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza,
ponendo a carico dell’escussa le spese processuali di fr. 102.– senza
assegnare alcuna indennità a favore della parte istante.
D. Contro
il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 22 aprile 2015 per ottenere l’assegnazione di fr. 216.65
più IVA a titolo di ripetibili. Debitamente invitata a presentare osservazioni,
CO 1 è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 novembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore
dell’RE 1 il 13 novembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente
sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda
la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe
erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III
375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3). La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo omettendo,
senza motivazione, di statuire sulla richiesta di ripetibili contenuta nell’istanza.
3.
Nel
reclamo RE 1 ricorda che secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per un valore litigioso fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono
stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv.
2.
lett. b RTar per le procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le
ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il
cpv. 1. La reclamante sostiene che nel caso specifico le ripetibili possono
essere fissate di conseguenza tra fr. 46.45 e fr. 216.65, tenendo conto
di tutti i fattori determinanti secondo l’art. 11 cpv. 5 RTar. In virtù dell’art.
13.
cpv. 1 RTar una deroga a tali limiti è possibile solo “nel caso di manifesta
sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario
dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità o gli interessi
delle parti lo giustifichino”. Tale norma è di conseguenza applicabile solo come
“clausola di emergenza”.
Nella
fattispecie, ritiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore
per ricevere le sue istruzioni, allestire la procura, controllare la catena di
cessione della pretesa fatta valere contro la convenuta, analizzare gli atti
processuali e redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione ammonta ad almeno
due ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere, assegnarle
un’indennità per ripetibili di fr. 234.– (ossia fr. 216.65 più IVA),
tenuto conto della nota d’onorario e spese di fr. 466.– annessa all’istanza.
4.
In
virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi
rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di
complessità della causa (Bohnet, in:
CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini
in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese
le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett.
b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art.
107.
CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello
della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a
contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della
concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella
commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.2; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera
questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue
del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).
4.1
Nel
caso in esame il Giudice di pace ha omesso di determinarsi sulla domanda d’indennità
per ripetibili formulata dall’istante. L’incarto gli andrebbe quindi retrocesso
perché statuisca sulla questione. Da ciò però si prescinde siccome la causa è
matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sicché per economia processuale
e celerità è opportuno che la Camera si pronunci senza indugio sulla censura.
4.2
Il
giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.
2.
CPC).
a) Giusta
l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile
sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di
esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure
speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il
20% e il 70% dell’importo calcolato secondo
il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza
della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo
impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.
11.
cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o
le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel
caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo
giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti
(art. 13 cpv. 1 RTar).
b) Avuto riguardo a un valore litigioso di fr. 1'440.–, nel
caso in rassegna le ripetibili possono essere fissate in linea di massima tra fr. 40.–
(15% x 20% di fr. 1'440.–) e fr. 250.– (25% x 70% di fr. 1'440.–)
arrotondati. Non risulta, d’altronde, che la
causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore o
superiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un
valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa
presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto o
verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge. In prima sede la
procedente aveva rivendicato un’indennità di fr. 466.– per due ore di lavoro. Si potrebbe discutere se
un mandato esauritosi in un’istanza di poche righe giustificasse ragionevolmente
un dispendio di tempo di quell’ordine di grandezza. La questione può comunque
essere lasciata indecisa visto che la reclamante chiede in questa sede
la rifusione di soli fr. 234.– complessivi, che rappresentano circa un’ora
di lavoro in base alla tariffa di fr. 190.–/ora esposta dal patrocinatore
della reclamante nella sua nota d’onorario, oltre alle spese. Ciò appare una
partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse
della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art.
11.
cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), e rimane sotto l’indennità massima prevista dalla
tariffa. Il reclamo va quindi accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza di
prima sede riformato in tal senso.
5.
Premesso che il valore litigioso in questa sede è
di fr. 234.–, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48
OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore
a quello della tassa, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 234.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
2. La
tassa di giustizia di fr. 152.– già anticipata dalla parte istante è posta
a carico di CO 1, tenuto a rifondere all’RE 1 fr. 234.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
carico di CO 1, tenuta a rifondere fr. 100.– all’RE 1 per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).