Lexipedia

Decisione

14.2015.226

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili

21 marzo 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 ottobre 2015

l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo della Navegna. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato

osservazioni scritte all’istanza di rigetto.

C. Statuendo

con decisione 12 novembre 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza,

ponendo a carico dell’escussa le spese processuali di fr. 102.– senza

assegnare alcuna indennità a favore della parte istante.

D. Contro

il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 22 aprile 2015 per ottenere l’assegnazione di fr. 216.65

più IVA a titolo di ripetibili. Debitamente invitata a presentare osservazioni,

CO 1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 23 novembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore

dell’RE 1 il 13 novembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente

sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda

la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe

erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III

375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3). La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione

inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo omettendo,

senza motivazione, di statuire sulla richiesta di ripetibili contenuta nell’istanza.

3.

Nel

reclamo RE 1 ricorda che secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per un valore litigioso fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono

stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv.

2.

lett. b RTar per le procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le

ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il

cpv. 1. La reclamante sostiene che nel caso specifico le ripetibili possono

essere fissate di conseguenza tra fr. 46.45 e fr. 216.65, tenendo conto

di tutti i fattori determinanti secondo l’art. 11 cpv. 5 RTar. In virtù dell’art.

13.

cpv. 1 RTar una deroga a tali limiti è possibile solo “nel caso di manifesta

sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario

dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità o gli interessi

delle parti lo giustifichino”. Tale norma è di conseguenza applicabile solo come

“clausola di emergenza”.

Nella

fattispecie, ritiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore

per ricevere le sue istruzioni, allestire la procura, controllare la catena di

cessione della pretesa fatta valere contro la convenuta, analizzare gli atti

processuali e redigere l’i­stanza di rigetto dell’opposizione ammonta ad almeno

due ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere, assegnarle

un’indennità per ripetibili di fr. 234.– (ossia fr. 216.65 più IVA),

tenuto conto della nota d’onorario e spese di fr. 466.– annessa all’istanza.

4.

In

virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi

rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado minimo di

complessità della causa (Bohnet, in:

CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini

in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese

le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett.

b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art.

107.

CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello

della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a

contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della

concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella

commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.2; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera

questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue

del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).

4.1

Nel

caso in esame il Giudice di pace ha omesso di determinarsi sulla domanda d’indennità

per ripetibili formulata dall’istante. L’incarto gli andrebbe quindi retrocesso

perché statuisca sulla questione. Da ciò però si prescinde siccome la causa è

matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sicché per economia processuale

e celerità è opportuno che la Camera si pronunci senza indugio sulla censura.

4.2

Il

giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

2.

CPC).

a) Giusta

l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile

sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di

esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure

speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il

20% e il 70% dell’importo calcolato secondo

il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza

della lite, le sue difficoltà, l’am­piezza del lavoro e il tempo

impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.

11.

cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o

le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel

caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo

giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti

(art. 13 cpv. 1 RTar).

b) Avuto riguardo a un valore litigioso di fr. 1'440.–, nel

caso in rassegna le ripetibili possono essere fissate in linea di massima tra fr. 40.–

(15% x 20% di fr. 1'440.–) e fr. 250.– (25% x 70% di fr. 1'440.–)

arrotondati. Non risulta, d’altronde, che la

causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore o

superiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un

valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa

presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto o

verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge. In prima sede la

procedente aveva rivendicato un’indennità di fr. 466.– per due ore di lavoro. Si potrebbe discutere se

un mandato esauritosi in un’istanza di poche righe giustificasse ragionevolmente

un dispendio di tempo di quell’ordine di grandezza. La questione può comunque

essere lasciata indecisa visto che la reclamante chiede in questa sede

la rifusione di soli fr. 234.– complessivi, che rappresentano circa un’ora

di lavoro in base alla tariffa di fr. 190.–/ora esposta dal patrocinatore

della reclamante nella sua nota d’onorario, oltre alle spese. Ciò appare una

partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse

della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art.

11.

cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), e rimane sotto l’indennità massima prevista dalla

tariffa. Il reclamo va quindi accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza di

prima sede riformato in tal senso.

5.

Premesso che il valore litigioso in questa sede è

di fr. 234.–, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48

OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore

a quello della tassa, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 234.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

2. La

tassa di giustizia di fr. 152.– già anticipata dalla parte istante è posta

a carico di CO 1, tenuto a rifondere all’RE 1 fr. 234.– per ripetibili.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

carico di CO 1, tenuta a rifondere fr. 100.– all’RE 1 per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).