Lexipedia

Decisione

14.2015.227

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutte le esecuzioni dopo la pronuncia

28 gennaio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Alle

sue osservazioni del 21 maggio 2015, la convenuta ha allegato i conteggi

trimestrali per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dal gennaio

del 2013 al 30 giugno 2014, chiedendone la correzione, e si è impegnata a produrre

quelli per il secondo semestre del 2014 entro il 15 giugno 2015, postulando nel

frattempo “l’annullamento delle procedure, esecuzioni e attestati di carenza di

beni”. Il 1° giugno 2015, l’istante ha chiesto al Pretore di rinviare l’udienza

a fine ottobre per poter effettuare le correzioni delle tassazioni d’ufficio.

Preso atto dello scritto 9 ottobre 2015 dell’istante, con cui comunicava di non

intendere partecipare all’udienza fissata in quel mentre per il 27 ottobre,

siccome la RE 1 non aveva tenuto fede ai propri impegni, il 12 ottobre il Pretore

ha annullato l’udienza e ha impartito alla convenuta un termine con scadenza

allo stesso 27 ottobre 2015 per esprimersi sull’istanza e sullo scritto del 9

ottobre di controparte. Essa è rimasta silente.

C. Statuendo

con decisione 18 novembre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 a far tempo dal 19 novembre 2015 alle ore 08.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 novembre

2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere pagato all’istante

fr. 20'000.– tra il 25 novembre e il 1° dicembre 2015. Il 2 dicembre 2015

il presidente della Camera ha concesso provvisoriamente all’impugnazione

effetto sospensivo parziale e ha confermato tale decisione il 16 dicembre 2015.

Il successivo 21 dicembre, l’istante ha comunicato che l’intero scoperto della

convenuta nei suoi confronti era stato completamente pagato.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato lunedì 30 novembre 2015 contro la sentenza notificata alla RE

1.

il 19 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per

il rinvio dell’art. 31 LEF).

2.

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,

fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di

fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione

di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti

successivi – detti nova autentici o

in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve

inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste

regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.

194.

cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale

5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011

consid. 3.4, con rimandi).

3.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

3.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi

confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare

anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore

interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta

su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito

permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante

e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso

quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze

del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e

5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei

pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di

una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata

sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

3.2

Nel caso specifico, l’istante ha confermato che dopo la pronuncia del

fallimento la convenuta aveva azzerato il suo debito nei suoi confronti, di

circa fr. 43'000.–. La reclamante ha così dimostrato di avere ripreso i

suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art. 190 cpv.

1.

n. 2 LEF non sussiste più.

4.

Come

già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva

alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito

della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della

decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

4.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità

del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non

devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la

possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a

priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011,

consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

4.2

Nel

caso in esame, dall’estratto esecutivo aggiornato trasmesso dalla reclamante il

27.

gennaio 2016 si evince ch’essa ha pagato tutte le sue esecuzioni tranne una,

ormai perenta, mentre non risultano (più) attestati di carenza di beni a suo

carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria sia stata

risanata. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono

imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso

che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante

appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Cevio, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 18 novembre 2015 dalla Pretura del Distretto di Vallemaggia nei

confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Cevio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

;

;

– Ufficio

di esecuzione, Cevio;

– Ufficio

dei fallimenti, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto

di Vallemaggia,

Cevio.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).