14.2015.227
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutte le esecuzioni dopo la pronuncia
28 gennaio 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.227
Lugano
28 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2015.100 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura
del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 13 maggio 2015 da
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni AFC, Berna)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 30 novembre 2015 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 18 novembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 13
maggio 2015, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura del Distretto
di Vallemaggia di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE
1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei
suoi confronti per crediti di complessivi fr. 43'005.20.
Fatti
B. Alle
sue osservazioni del 21 maggio 2015, la convenuta ha allegato i conteggi
trimestrali per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dal gennaio
del 2013 al 30 giugno 2014, chiedendone la correzione, e si è impegnata a produrre
quelli per il secondo semestre del 2014 entro il 15 giugno 2015, postulando nel
frattempo “l’annullamento delle procedure, esecuzioni e attestati di carenza di
beni”. Il 1° giugno 2015, l’istante ha chiesto al Pretore di rinviare l’udienza
a fine ottobre per poter effettuare le correzioni delle tassazioni d’ufficio.
Preso atto dello scritto 9 ottobre 2015 dell’istante, con cui comunicava di non
intendere partecipare all’udienza fissata in quel mentre per il 27 ottobre,
siccome la RE 1 non aveva tenuto fede ai propri impegni, il 12 ottobre il Pretore
ha annullato l’udienza e ha impartito alla convenuta un termine con scadenza
allo stesso 27 ottobre 2015 per esprimersi sull’istanza e sullo scritto del 9
ottobre di controparte. Essa è rimasta silente.
C. Statuendo
con decisione 18 novembre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 a far tempo dal 19 novembre 2015 alle ore 08.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 novembre
2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere pagato all’istante
fr. 20'000.– tra il 25 novembre e il 1° dicembre 2015. Il 2 dicembre 2015
il presidente della Camera ha concesso provvisoriamente all’impugnazione
effetto sospensivo parziale e ha confermato tale decisione il 16 dicembre 2015.
Il successivo 21 dicembre, l’istante ha comunicato che l’intero scoperto della
convenuta nei suoi confronti era stato completamente pagato.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato lunedì 30 novembre 2015 contro la sentenza notificata alla RE
1.
il 19 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per
il rinvio dell’art. 31 LEF).
2.
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di
fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione
di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti
successivi – detti nova autentici o
in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve
inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste
regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.
194.
cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale
5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011
consid. 3.4, con rimandi).
3.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi
confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare
anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore
interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta
su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito
permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante
e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso
quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze
del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e
5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei
pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di
una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata
sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
3.2
Nel caso specifico, l’istante ha confermato che dopo la pronuncia del
fallimento la convenuta aveva azzerato il suo debito nei suoi confronti, di
circa fr. 43'000.–. La reclamante ha così dimostrato di avere ripreso i
suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art. 190 cpv.
1.
n. 2 LEF non sussiste più.
4.
Come
già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva
alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito
della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della
decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
4.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità
del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non
devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la
possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a
priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011,
consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
4.2
Nel
caso in esame, dall’estratto esecutivo aggiornato trasmesso dalla reclamante il
27.
gennaio 2016 si evince ch’essa ha pagato tutte le sue esecuzioni tranne una,
ormai perenta, mentre non risultano (più) attestati di carenza di beni a suo
carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria sia stata
risanata. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono
imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso
che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante
appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Cevio, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 18 novembre 2015 dalla Pretura del Distretto di Vallemaggia nei
confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Cevio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Cevio;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto
di Vallemaggia,
Cevio.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).