14.2015.228
Rigetto provvisorio dell’opposizione sulla scorta di un attestato di carenza di beni. Eccezione di pagamento non resa verosimile
31 marzo 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.228
Lugano
31 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2015.3874 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 settembre
2015 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio del sostegno
sociale, Bellinzona
e patrocinato dall’avv. PA 1, Lugano)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 novembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 24 novembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2015 dall’Ufficio di
esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'901.50,
indicando quale titolo di credito: “ripresa dell’ACB numero __________ per un importo
di 5'901.50 del 08.02.2008 Pretura di Leventina alimenti arretrati per i figli __________
e __________”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 settembre 2015
lo Stato del Canton Ticino Dipartimento sanità e socialità ne ha chiesto il
rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 24 novembre 2015 si è presentato
il solo istante, che ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione 24 novembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 200.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 novembre 2015 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno,
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
E. Con
decreto del 10 dicembre 2015, il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato
il fallimento del reclamante, poi sospeso e chiuso per mancanza di attivo sulla
scorta del decreto emesso dallo stesso Pretore il 4 febbraio 2016.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il giorno
prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 La
sospensione della causa consecutiva alla pronuncia del fallimento del
reclamante (art. 207 LEF) ha preso fine con la sua sospensione per mancanza di
attivo il 4 febbraio 2016 e l’esecuzione in esame ha ripreso il suo corso
(art. 230 cpv. 4), sicché nulla osta al trattamento senza indugio del reclamo
(v. sentenza della CEF 14.2013. 187 del 2 marzo 2015).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Il
reclamante si duole anzitutto di non essersi potuto esprimere sull’istanza per
l’unico torto di essersi presentato due minuti dopo l’ora prevista per l’udienza
“in seguito ad un[o] scippo
occorso in via __________”. Non adduce però alcuna
prova a sostegno delle proprie affermazioni. Già per questo solo motivo il
reclamo andrebbe respinto, tutte le allegazioni di fatto in esso contenute dovendosi
considerare nuove e pertanto irricevibili (sopra consid. 1.2). Ad ogni buon
conto le censure fatte valere dal reclamante sono infondate, come ci si
appresta a dimostrare nei successivi considerandi.
4. Nella
Considerandi
decisione impugnata, il Pretore ha potuto limitarsi a constatare che per legge
l’attestato di carenza di beni prodotto dall’istante (e rilasciato dall’UE di
Lugano l’8 febbraio 2008) costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per l’importo in esso accertato.
5.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che gli anticipi degli alimenti per i suoi figli di cui
lo Stato gli chiede il rimborso sono stati versati secondo lui a torto alla
madre, nella misura in cui durante il periodo in questione, dal novembre del
2005.
al febbraio del 2006, essa era assente dalla Svizzera e aveva lasciato i
figli a casa dei suoi genitori, cui il reclamante afferma di avere sempre
versato gli alimenti dovuti.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, come rettamente accertato
dal primo giudice, l’attestato di carenza di beni n. __________ emesso dall’UE
di Lugano l’8 febbraio 2008 accluso all’istanza (doc. B) costituisce un valido
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo in esso contenuto
(art. 149 cpv. 2 LEF).
7.
A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
Nel
caso specifico il reclamante si limita ad affermare di avere pagato gli
alimenti da lui dovuti ai figli direttamente ai genitori della moglie durante
la loro permanenza in Portogallo, ma non fornisce alcun indizio concreto a
sostegno delle proprie affermazioni: né una ricevuta né una dichiarazione dei
genitori della moglie. Quanto allo scritto 21 gennaio 2008 del Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Leventina annessa al reclamo, fa sì
stato di una sospensione dell’obbligo di mantenimento, ma solo per i mesi di
marzo e di aprile del 2007, mentre il credito posto in esecuzione si riferisce
agli alimenti del periodo immediatamente precedente, intercorrente tra il
novembre del 2006 e il febbraio del 2007 (doc. B accluso all’istanza). Ne
consegue che anche se il reclamante fosse stato ammesso all’udienza in prima
sede, il Pretore avrebbe dovuto respingere la sua eccezione di pagamento. Il reclamo
si rivela così comunque infondato.
8.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente
difficili in cui versa il reclamante – il cui fallimento è appena stato sospeso
per mancanza di attivo – inducono a prescindere, eccezionalmente, da ogni
prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'901.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).