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Decisione

14.2015.228

Rigetto provvisorio dell’opposizione sulla scorta di un attestato di carenza di beni. Eccezione di pagamento non resa verosimile

31 marzo 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 La

sospensione della causa consecutiva alla pronuncia del fallimento del

reclamante (art. 207 LEF) ha preso fine con la sua sospensione per mancanza di

attivo il 4 febbraio 2016 e l’esecu­­zione in esame ha ripreso il suo corso

(art. 230 cpv. 4), sicché nulla osta al trattamento senza indugio del reclamo

(v. sentenza della CEF 14.2013. 187 del 2 marzo 2015).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Il

reclamante si duole anzitutto di non essersi potuto esprimere sull’istanza per

l’unico torto di essersi presentato due minuti dopo l’ora prevista per l’udienza

“in seguito ad un[o] scippo

occorso in via __________”. Non adduce però alcuna

prova a sostegno delle proprie affermazioni. Già per questo solo motivo il

reclamo andrebbe respinto, tutte le allegazioni di fatto in esso contenute dovendosi

considerare nuove e pertanto irricevibili (sopra consid. 1.2). Ad ogni buon

conto le censure fatte valere dal reclamante sono infondate, come ci si

appresta a dimostrare nei successivi considerandi.

4. Nella

Considerandi

decisione impugnata, il Pretore ha potuto limitarsi a constatare che per legge

l’attestato di carenza di beni prodotto dall’i­­stante (e rilasciato dall’UE di

Lugano l’8 febbraio 2008) costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

per l’importo in esso accertato.

5.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che gli anticipi degli alimenti per i suoi figli di cui

lo Stato gli chiede il rimborso sono stati versati secondo lui a torto alla

madre, nella misura in cui durante il periodo in questione, dal novembre del

2005.

al febbraio del 2006, essa era assente dalla Svizzera e aveva lasciato i

figli a casa dei suoi genitori, cui il reclamante afferma di avere sempre

versato gli alimenti dovuti.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, come rettamente accertato

dal primo giudice, l’attestato di carenza di beni n. __________ emesso dal­l’UE

di Lugano l’8 febbraio 2008 accluso all’istanza (doc. B) costituisce un valido

titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo in esso contenuto

(art. 149 cpv. 2 LEF).

7.

A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

Nel

caso specifico il reclamante si limita ad affermare di avere pagato gli

alimenti da lui dovuti ai figli direttamente ai genitori della moglie durante

la loro permanenza in Portogallo, ma non fornisce alcun indizio concreto a

sostegno delle proprie affermazioni: né una ricevuta né una dichiarazione dei

genitori della moglie. Quanto allo scritto 21 gennaio 2008 del Segretario

assessore della Pretura del Distretto di Leventina annessa al reclamo, fa sì

stato di una sospensione dell’obbligo di mantenimento, ma solo per i mesi di

marzo e di aprile del 2007, mentre il credito posto in esecuzione si riferisce

agli alimenti del periodo immediatamente precedente, intercorrente tra il

novembre del 2006 e il febbraio del 2007 (doc. B accluso all’istanza). Ne

consegue che anche se il reclamante fosse stato ammesso all’udienza in prima

sede, il Pretore avrebbe dovuto respingere la sua eccezione di pagamento. Il reclamo

si rivela così comunque infondato.

8.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente

difficili in cui versa il reclamante – il cui fallimento è appena stato sospeso

per mancanza di attivo – inducono a prescindere, eccezionalmente, da ogni

prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso

infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'901.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).