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Decisione

14.2015.229

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Disdetta ordinaria. Interessi di mora

24 marzo 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto di lavoro

sottoscritto dalle parti il 30 giugno 2014 (doc. C), unitamente al relativo

allegato, costituiscono un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82 cpv. 1 LEF per il salario lordo di fr. 4'000.– mensili, relativi al

periodo di prova e quindi alla prima attività lavorativa dell’istante. Al

contrario, il primo giudice non ha intravvisto nei suddetti documenti alcun

riconoscimento di debito per quanto concerne la retribuzione salariale successiva,

ritenendo il contratto su questo punto “molto meno chiaro e di univoca interpretazione”. Oltre a ciò, dall’interpretazione del contratto il Pretore ha dedotto

che un eventuale adeguamento salariale dipendesse dall’attivazione del trading

desk, ciò che però non è avvenuto, come riconoscono le parti,

attribuendosene reciprocamente la responsabilità. A suo dire, tale tesi sarebbe

rafforzata dal fatto che CO 1 ha preteso l’aumento del salario solo dopo il

licenziamento, con una lettera del 7 aprile 2015, anziché una volta trascorso

il periodo di prova, ovvero a ottobre del 2014. Infine, il Pretore ha ritenuto che

la disdetta del 12 febbraio 2015 inoltrata dalla RE 1 fosse da considerare come

una disdetta ordinaria con effetto al 31 marzo 2015 e non una disdetta per motivi

gravi come sostenuto successivamente dalla convenuta. Egli ha pertanto rigettato

l’oppo­­sizione in via provvisoria limitatamente agli importi netti dei salari

di febbraio e di marzo 2015, pari a fr. 6'865.20.

4. Nel

reclamo la RE 1, pur proclamandosi sostanzialmente d’accordo con la decisione

emanata dal Pretore, rimprovera a quest’ultimo di non aver considerato i motivi

da essa addotti, secondo cui la disdetta data a CO 1 sarebbe da qualificare

quale risoluzione immediata per motivi gravi nel senso dell’art. 337 CO,

chiedendo al proposito di tenerne conto “sul calcolo definibile”. La

reclamante pretende inoltre che vengano “tenuti in considerazione in questa causa di PE o in

quella da [essa] sollevata

verso l’istante” i danni materiali e i costi da lei sopportati.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82

cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo

rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1 con rimandi). Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro

vale in linea di massima come riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla

riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il

datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha

fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario

(sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2

Considerandi

con rinvii; Stae­helin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

5.2

Nel

caso concreto, il 30 giugno 2014 la RE 1 ha sottoscritto il “contratto di

lavoro normale” (doc. C annesso all’istanza), iniziato il 1° luglio 2014, che

prevede a favore di CO 1 in particolare una rimunerazione lorda di fr. 4'000.–

mensili per la prima parte della sua attività in seno alla società. Come giustamente

accertato dal Pretore, il contratto costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione limitatamente ai salari per i mesi di febbraio e

marzo del 2015, dedotti gli oneri sociali, ciò che la reclamante del resto non

contesta.

5.3

Controversa

in questa sede è invece la questione relativa al tipo di disdetta data al

dipendente.

a) A

questo proposito, il contratto di lavoro prevede che: “viene dato diritto al datore di lavoro, dopo il

periodo di prova, di dare disdetta al Dip. In casi eccezionali: mancata

attivazione del trading desk, o sua mancata efficienza operativa, secondo il

diritto di disdetta di un mese. Colpa grave o simile secondo il CO” (doc. C, penultimo paragrafo). Nel caso concreto, con lettera raccomandata

(a mano) del 12 febbraio 2015 la RE 1 ha rescisso dal rapporto di lavoro

con CO 1 “nei termini previsti”

per la fine dello stesso mese “essendo venute

a mancare le condizioni per proseguire il progetto finanziario a [lui] legato” (doc. E).

b) Ora,

contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, da tale lettera nulla

lascia pensare che la RE 1 abbia disdetto il contratto di lavoro immediatamente

per cause gravi nel senso dell’art. 337 CO. Anzitutto, la disdetta è stata data

“nei termini previsti” per la fine del mese e non con effetto immediato. D’altronde il motivo

addotto, ovvero la mancata attivazione del trading desk, è espressamente

indicato nel contratto di lavoro come un motivo di disdetta ordinaria entro il

termine di un mese stabilito dall’art. 335c cpv. 1 CO come termine di

preavviso per i contratti di lavoro di durata indeterminata nel primo anno di

servizio. Che poi la reclamante interpreti, a quanto pare, la clausola

contrattuale di disdetta nel senso di autorizzarla a recedere dal contratto per

la fine del mese corrente non le giova poiché il contratto di lavoro dispone

esplicitamente che dopo il periodo di prova di tre mesi “il periodo di disdetta seguirà le normative

di legge, sorrette dal CO svizzero” (doc. C, fine del

secondo paragrafo). Ebbene, come visto, l’art. 335c cpv. 1 CO prescrive

che la disdetta può essere data “per

la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese”. Nel caso specifico, notificata il 12 febbraio 2015 la rescissione ha

avuto effetto per il 31 marzo 2015 tenuto conto del preavviso contrattuale e

legale di un mese.

Il

fatto che la disdetta non avesse carattere immediato è del resto confermato

indirettamente dalle comunicazioni effettuate dalla RE 1 dopo la disdetta, con

cui si riservava il diritto di “modificare

la [sua] disdetta da normale, in grave con “giusta causa” (doc. 1 accluso alle sue osservazioni), ribadiva poi la “fattibilità di applicazione del licenziamento

per motivi gravi, attualmente in valutazione” (doc. H),

per finire col notificare al dipendente solo il 31 agosto 2015 uno scritto

denominato “disdetta rapporto

di lavoro immediata” (doc. 3). In siffatte circostanze,

la conclusione cui è giunto il primo giudice sulla scorta della documentazione

prodotta non può di certo dirsi manifestamente errata, sicché il reclamo,

infondato, va respinto.

5.4

Anche

la contestazione degli interessi di mora è infondata perché la reclamante non

ne contesta il tasso, conforme alla legge (art. 104 cpv. 1 CO), né la data di

decorrenza, successiva alla fine del rapporto di lavoro, limitandosi ad accennare

a una sua presunta offerta transattiva, di cui però non si trova traccia né

nelle sue osservazioni all’istanza né nella duplica spontanea.

6.

Da

ultimo, la richiesta della reclamante – generica – di “tenere in considerazione” i danni e i costi sopportati in questa procedura o in quella da essa

avviata nei confronti di CO 1 è irricevibile per diverse ragioni. Non è infatti

motivata né si confronta con la motivazione con cui il primo giudice l’ha respinta

(v. sentenza impugnata, pag. 4 penultimo paragrafo), rilevando a ragione che la

domanda non rientra tra le sue (limitate) competenze, né peraltro

in quelle di questa Camera quale autorit giudiziaria superiore chiamata a

statuire su un reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione (sopra,

consid. 1.2 e 2). Nella misura in cui dovesse riguardare le spese processuali

di prima sede, la richiesta è d’altronde infondata, giacché la reclamante è

risultata parzialmente soccombente per circa un quinto (fr. 6'865.20

a fronte di un’istanza vertente su fr. 44'000.–) e risponde pertanto delle

spese in tale misura (art. 106 cpv. 2 CPC). Corretta infine la decisione di

negarle l’assegnazione di ripetibili o di un’indenni­­tà d’inconvenienza, non

essendo la convenuta patrocinata da un rappresentante professionale né avendo

formulato una richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. b-c CPC).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, CO 1, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni,

non essendo incorso in spese in questa sede.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'865.20.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).