14.2015.230
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Convenzione tra società e fiduciario. Eccezione di mancata/carente esecuzione del mandato. Onere della prova del corretto adempimento del mandato
15 aprile 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.230
Lugano
15 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 17 agosto 2015 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, Lugano)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 dicembre 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 25 novembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 28 luglio 2014 la __________ SA (ora PRE 1), CO 1 e la sua ditta
individuale S__________ hanno sottoscritto una “Convenzione di Cooperazione Professionale e Societaria” di durata indeterminata (ma di un minimo di tre anni), in forza della
quale CO 1 sarebbe diventato responsabile di tutte le attività di carattere fiduciario
svolte dalla società, nonché di quelle d’intermediazione finanziaria, mobiliare
e “trading in securities”. Oltre a ciò, in veste di persona di contatto con l’Organo di
autodisciplina (OAD) e di responsabile ufficiale per la comunicazione e il
blocco dei beni, CO 1 avrebbe assicurato il rispetto della normativa relativa alla
lotta contro il riciclaggio di denaro (LRD). La remunerazione pattuita era di fr. 120'000.–
annui per dodici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, mentre per il
periodo definito dalle parti come “transitorio”, ovvero dalla data della
sottoscrizione della convenzione fino al 31 dicembre 2014, lo stipendio mensile
di fr. 10'000.– concordato a partire dal mese di settembre 2014 sarebbe
stato corrisposto – previa presentazione di una “nota di debito” – in due quote
da fr. 20'000.–, l’una il 30 ottobre e l’altra il 31 dicembre 2014. Con
lettera raccomandata (a mano) del 12 febbraio 2015, la RE 1 ha rescisso il
rapporto di lavoro con l’istante “con effetto immediato”, ritenendo CO 1 “libero di proseguire la [sua] attività in una nuova sede e domicilio a
far data 28 febbraio p.v.”.
B. Con lettere del 10 novembre 2014 e del 10 gennaio 2015, CO 1 ha
trasmesso alla RE 1 le note di onorario per i mesi da settembre a dicembre 2014
(entrambe per fr. 20'000.–), mentre quelle relative ai mesi di gennaio e
febbraio 2015, ciascuna di fr. 10'000.–, sono state inoltrate alla
convenuta il 28 febbraio e il 1° marzo 2015. Con lettera del 7 aprile 2015 CO 1
ha messo in mora la reclamante per il versamento – entro 48 ore dalla ricezione
della stessa – di fr. 60'000.– (corrispondenti alle due note da fr. 20'000.–
ciascuna e alle due da fr. 10'000.–), avvisandola che, nel caso l’importo
fosse rimasto impagato, egli avrebbe avviato una procedura esecutiva per
ottenere quanto richiesto, oltre agli interessi moratori “ed ogni ulteriore costo causato dalla mora”.
C. Con il precetto esecutivo n. __________
emesso il 30 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione di
Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 60'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 7 aprile 2015, indicando quale titolo di credito le “pretese derivanti dalla convenzione del
28.07.2014”.
D. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 agosto
2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 3 settembre 2015, cui sono seguite la replica spontanea del 5
ottobre dell’istante e la duplica spontanea del 13 ottobre della RE 1, in cui
le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.
E. Statuendo con decisione 25 novembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 1'200.–
a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 3 dicembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 24 dicembre 2015, CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo. Con
replica e duplica inoltrate spontaneamente a questa Camera rispettivamente l’11
e il 25 gennaio 2016, le parti hanno ribadito le loro posizioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 3 dicembre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 27
novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, lo scritto del 14 marzo 2015 di CO 1 alla RE 1
presentato per la prima volta con le osservazioni al reclamo del 24 dicembre
2015 (doc. G), nonché la richiesta di affiliazione all’Associazione Generale di
Autodisciplina POLYREG del 4 agosto 2014 con la relativa documentazione acclusa
alla stessa (doc. L) e la conferma di ricezione del giorno seguente (doc. M)
prodotti sempre da CO 1 con la duplica spontanea del 25 gennaio 2016, sono
documenti nuovi e, come tali, irricevibili. Per il medesimo motivo sono
parimenti irricevibili tutte le richieste di prova contenute nella duplica
spontanea. Nulla osta, in queste circostanze, a trattare l’impugnazione
senza indugio.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la “Convenzione di cooperazione professionale e societaria” sottoscritta dalle parti il 28 luglio 2014 costituisce un valido riconoscimento
di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa posta in esecuzione,
il compenso stabilito nella stessa non essendo – a suo dire – sottoposto a
condizioni sospensive o risolutive. Al contrario, il primo giudice ha respinto
la tesi della RE 1 secondo cui l’inizio dell’erogazione degli emolumenti
pattuiti dipendesse dall’affiliazione all’organismo di autodisciplina (OAD) o
dall’iscrizione presso l’organo di controllo cantonale dei fiduciari a nome e
per conto della convenuta. Al proposito, egli ha ritenuto che la mancata affiliazione
della convenuta all’OAD non potesse imputarsi con certezza esclusivamente o in
maggiore misura a CO 1, quanto piuttosto – come traspare tra l’altro dalla
decisione del 20 febbraio 2015 dell’OAD POLYREG – alle continue modifiche all’interno
della società iscritte nel registro di commercio. Infine, il Pretore ha escluso
che CO 1 fosse tenuto a un obbligo di risultato nei confronti della società,
non rientrando questo tra gli scopi del mandato e posto come, ad ogni modo,
dalla convenzione prodotta il compenso era esplicitamente previsto a partire
dal 1° settembre 2014. Egli ha pertanto rigettato l’opposizione in via
provvisoria per l’intero importo posto in esecuzione, relativo agli onorari dal
settembre del 2014 al febbraio del 2015.
4. Nel
reclamo la RE 1 ribadisce che al momento della sottoscrizione della convenzione
CO 1 era già attivo quale fiduciario presso altre due società (la S__________ e
la __________ SA), ciò ch’essa avrebbe poi scoperto di essere vietato dalla
legge solo quando le è stata resa nota la decisione del 1° dicembre 2014, con
cui l’Autorità di vigilanza ha concesso a CO 1 a titolo straordinario l’autorizzazione
di svolgere la propria attività anche all’interno della RE 1. L’istante non essendo
in precedenza stato in grado di eseguire le attività di fiduciario previste
dalla convenzione, la stessa non è secondo lei valida né atta a giustificare le
pretese poste in esecuzione. La reclamante segnala infine di non aver mai
ricevuto alcun conteggio da parte di CO 1 e di ritenerlo l’unico responsabile
della mancata affiliazione all’OAD POLYREG in ragione del “maldestro operato svolto”, chiedendo di essere liberata “di questo ingiusto atto e deliberato tentativo d’indebito
arricchimento”.
5. Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 rileva anzitutto come la RE 1
non abbia mai eccepito prima d’ora la nullità della convenzione, di cui invece
conferma la validità, ricordando che la legge prevede la possibilità per un
fiduciario di prestare contemporaneamente il proprio lavoro per due persone
giuridiche a condizione che entrambe esercitino la propria attività nella
stessa sede. A questo proposito, continua l’istante, egli ha trasferito la sede
della sua ditta individuale presso la reclamante e ha inoltrato le dimissioni
come fiduciario della __________ SA, dandone comunicazione alle autorità
preposte. Sostiene che la RE 1 sia sempre stata tenuta al corrente del suo
agire, per il quale non ha mai ricevuto prima d’ora alcuna lamentela.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo
(come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il
debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito
accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all’escutente
provare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale
5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o
dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di
debito a norma di legge (v. Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).
6.2 Nella
fattispecie CO 1 invoca quale titolo di rigetto provvisorio la “Convenzione di cooperazione professionale e
societaria” (doc. C annesso all’istanza) conclusa il
28 luglio 2014 con la P__________ SA, che al punto 4 sotto la voce “attività di fiduciario” prevede in suo favore “un
emolumento per le prestazioni di cui al presente incarico pari a CHF 120'000.–
annui, a decorrere con il 01.01.2015 in forma mensile. Nel periodo transitorio
dalla data di convenzione al 31.12.2014, viene corrisposto l’emolumento di CHF
10'000 mensile da corrispondere ogni due mesi con decorrenza 1° settembre 2014
previa presentazione di regolare nota di debito datata 30 ottobre 2014 (CHF 20'000)
e 31 dicembre 2014 (CHF 20'000)”. L’incarico conferito
a CO 1 era quello di assumere la funzione di fiduciario finanziario della
società per tutte le attività di carattere fiduciario svolte dalla medesima e
di responsabile del rispetto della normativa antiriciclaggio e di persona di
contatto con le autorità attive in questo ambito (punto I/1 della convenzione).
A tale scopo CO 1 si è impegnato a “costituirsi parte diligente nell’introdurre e portare a buon fine” l’iscrizione e l’affiliazione della società all’OAD POLYREG oltre che
a espletare tutte le altre incombenze richieste dalle autorità elvetiche ed
estere (punto I/2).
Considerandi
6.3
A scanso di equivoco, si precisa
anzitutto che la società __________ SA, inizialmente parte contrattuale di CO 1
e della sua ditta individuale, ha cambiato la propria ragione sociale in RE 1
pochi giorni dopo la sottoscrizione della Convenzione, come d’altronde
stabilito nella stessa dalle parti (doc. C pag. 1, ad a). Non vi è pertanto
alcun difetto d’identità tra la debitrice indicata nella convenzione e l’escussa.
6.4
Il
Pretore ha identificato nella convenzione degli elementi sia della società
semplice che del contratto di mandato, escludendo che CO 1 fosse
tenuto a un obbligo di risultato (tipico del contratto di appalto) nei
confronti della società. Tale qualificazione è condivisibile e non è del resto
contestata dalle parti. La remunerazione fissa, di fr. 10'000.– mensili,
era tuttavia subordinata al corretto adempimento dell’incarico conferitogli,
ossia all’iscrizione della società all’OAD POLYREG e all’espletamento
della funzione di fiduciario finanziario della società e di persona di contatto
con le autorità di (auto)vigilanza in ambito finanziario. Quale mandato tale
incarico aveva un chiaro carattere bilaterale.
6.5
Ora,
nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici – come appunto il
contratto di mandato – in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o
in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la Camera seguiva in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea-Campagna, secondo
la quale l’eccezione d’inadempimento della controprestazione o di non corretto
adempimento (art. 82 CO) dev’essere resa verosimile nel senso dell’art. 82 cpv.
2.
LEF e non solo asserita (sentenza della
CEF 14.2003.15 del 16 ottobre 2003, consid. 4.2 e 4.4; Rep. 1986 pag. 112 seg.; Rep. 1995, n. 75,
consid. 2). Tuttavia, in alcune sentenze
più recenti (tra cui: 14.2013.25 del 27 marzo 2013 consid. 4), in particolare
in materia di mandato (14.2013.103 del 26 luglio 2013
consid. 5, 14.2011.109 del 30 agosto
2011.
consid. 6 e 14.2006.57 del 20 marzo 2007 consid. 1), la Camera si è implicitamente riferita alla cosiddetta “Basler Praxis” (di Basilea-Città), oggi apparentemente
dominante (cfr. Staehelin, op. cit., n. 99 ad art. 82 con numerosi riferimenti;
Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 18-21 ad art. 82 LEF), secondo cui è
sufficiente per l’escusso contestare l’adempimento della prestazione promessa
dall’escutente in modo non palesemente insostenibile (ma senza rendere
verosimile la propria allegazione) per obbligare quest’ultimo a doverne
dimostrare la corretta esecuzione, cui dipende l’esistenza di un
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
Nelle
sue ultime decisioni, la Camera ha sempre potuto lasciare aperta la questione
della scelta tra questi due approcci, come peraltro hanno fatto il Tribunale
federale e i tribunali cantonali di Zurigo e di Berna in sentenze recenti (v. 14.2015.138
del 5 gennaio 2016 consid. 7.1; 14.2014.116 del 3 novembre 2014 consid. 4.2;
14.2014.113
del 17 settembre 2014 consid. 4.2). Nella fattispecie in esame, si
può ancora una volta prescindere dallo scegliere tra le due prassi poiché la RE
1.
non solo ha contestato il corretto
adempimento del mandato assunto da CO 1 in modo non palesemente
insostenibile ma ha pure reso verosimile le proprie allegazioni.
7.
In effetti, non è contestato – e risulta comunque dalla documentazione
agli atti – che CO 1 è stato autorizzato a eseguire le attività di fiduciario finanziario
solo il 1° dicembre 2014 (doc. 4 accluso alle osservazioni all’istanza) e non è
mai stato in grado di esercitarla prima della disdetta (il 12 febbraio 2015)
poiché non è riuscito ad affiliare la reclamante all’OAD POLYREG (v. doc. 6
accluso alle osservazioni all’istanza).
7.1
Non si disconosce, invero, che come
rilevato dal Pretore l’erogazione degli emolumenti pattuiti non dipende,
secondo il testo della convenzione, dall’affiliazione all’OAD o dall’iscrizione
presso l’organo di controllo cantonale dei fiduciari, ma è pur vero che la
remunerazione è stata convenuta “per le prestazioni di cui al presente incarico” (doc. C pag. 4 ad 4), sicché la mandante
può rifiutarla se il mandatario non ha adempiuto od offerto di adempiere i
propri obblighi (art. 82 CO). Certo, CO 1 durante i sei mesi della sua permanenza
presso la società – dall’agosto del 2014, quando ha inoltrato la richiesta d’affiliazione
all’OAD POLYREG (doc. 6), al febbraio del 2015 – ha
esercitato una limitata attività tesa a ottenere tale affiliazione. Non incombe
però al giudice del rigetto dell’opposizione determinare e quantificare le
prestazioni correttamente fornite dal mandatario: se pare verosimile ch’egli
non abbia adempiuto completamente e correttamente le proprie mansioni, si deve
considerare che l’escutente non ha dimostrato che il contratto di mandato
costituisce un valido titolo di rigetto per l’importo posto in esecuzione (v.
sopra consid. 6.1) ed egli andrà rinviato al giudice di merito per far
determinare con precisione la mercede dovuta (v. sopra consid. 2).
7.2
Il
Pretore ha ritenuto che la mancata affiliazione della convenuta all’OAD non
potesse imputarsi con certezza esclusivamente o in maggiore misura a CO 1,
quanto piuttosto alle continue modifiche all’interno della società iscritte nel
registro di commercio. La reclamante, invece, sostiene che l’unico responsabile
sia il fiduciario, siccome era stato appunto preposto a tale attività. Ora, la
considerazione del Pretore non può essere condivisa almeno per due motivi:
anzitutto la convenuta non era tenuta a dimostrare che CO 1 era l’unico
responsabile della mancata affiliazione, ma doveva tutt’al più rendere
verosimile il mancato o carente adempimento del mandato; d’altronde dalla
stessa affermazione del Pretore risulta che l’operato di CO 1 non è stato irreprensibile,
seppure, secondo il primo giudice, non in modo preponderante.
7.3
Del
resto pare evidente che l’affiliazione sia stata ritardata, se non ostacolata,
da motivi addebitabili in modo preponderante a CO 1. In primo luogo, il suo
ruolo di fiduciario nella __________ SA, da cui ha dato le dimissioni solo il
25.
ottobre 2014 (doc. P), ha come minimo rallentato la procedura (v. la
decisione negativa dell’OAD POLYREG, doc. 6 pag. 1 in fondo). Vista la sua
funzione e formazione egli di certo non poteva non aspettarsi problemi con le
autorità di vigilanza a questo proposito. E non risulta dagli atti che la convenuta
fosse stata messa al corrente di questo problema. Nella convenzione, anzi,
viene menzionata al riguardo solo la necessità di spostare la sede della ditta
individuale presso quella della convenuta, senza alcun accenno alla __________
SA (doc. C, pag. 5 ad 6). Incombeva d’altronde a CO 1, visto il suo incarico, di
rendere attenta la reclamante sul fatto che i cambiamenti statutari avrebbero
potuto compromettere la procedura d’affiliazione all’OAD. Non avendo egli reso
verosimile di averla avvertita al riguardo la colpa del ritardo – e dell’insuccesso
finale – appare sua, a livello di verosimiglianza. Non è quindi necessario
verificare se, come asserisce la reclamante, i cambiamenti statutari sono stati
almeno in parte determinati dallo stesso fiduciario.
7.4
Sta
di fatto, in fin dei conti, che una procedura che solitamente dura al massimo
due mesi si è protratta per sei mesi (v. doc. 6 pag. 3) a causa della mancanza
di collaborazione e di trasparenza da parte di chi – CO 1 – era incaricato di
fornire la documentazione, rivelatasi a più riprese incompleta, a tal punto che
nella sua decisione di reiezione della richiesta d’affiliazione la POLYREG ha rimproverato
alla richiedente di aver assunto per tutta la durata della richiesta di
affiliazione “un atteggiamento
di scherno e poco solerte” (doc. 6, pag. 3). In queste
circostanze ben si può dire che la reclamante ha reso verosimile che CO 1 non
ha eseguito correttamente l’incarico conferitogli, e segnatamente non si è
dimostrato “parte diligente
nell’introdurre e portare a buon fine” l’iscrizione e
l’affiliazione della società all’OAD, e non ha così potuto
espletare le altre mansioni affidategli. Che il reclamante abbia svolto anche “attività propedeutiche” intese a “consentire
il decollo dell’operatività della società, una volta che quest’ultima fosse
stata autorizzata all’affiliazione all’OAD” (duplica
spontanea del 25 gennaio 2016, n. 11) è un’affermazione nuova e di conseguenza irricevibile
(sopra consid. 1.2), oltre che priva di riscontri oggettivi. Si ricorda infatti
che lo scambio degli allegati in prima istanza è di regola limitato a uno solo
(art. 253 CPC), come effettivamente ordinato dal Pretore nella fattispecie,
sicché non possono essere adotti nuovi fatti né nuovi mezzi di prova mediante
repliche o dupliche spontanee (sentenze della CEF 14.2015.138 consid. 6.1 e
14.2015.173
consid. 6, entrambe del 5 gennaio 2016).
7.5
In
definitiva, risulta manifestamente errato, poiché in contrasto con gli atti, l’accertamento
del Pretore secondo cui l’eccezione di cattivo adempimento del mandato sollevata
dalla convenuta non sarebbe verosimile. Il reclamo va pertanto accolto e l’istanza
di conseguenza respinta.
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la RE 1 non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguardo
né in prima né in seconda sede (v. art. 95 cpv. 3 lett. c e 105 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 60'000.–,
supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la
sentenza impugnata è così riformata:
1. L’istanza
è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.–, da anticipare dalla parte istante,
sono poste a suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
–;
–studio legale .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).