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Decisione

14.2015.231

Rigetto definitivo dell’opposizione. Capacità di essere parte della comunione ereditaria. Titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio a favore della par

24 marzo 2016Italiano13 min

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Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Per questo motivo vanno estromessi

dall’incarto i nuovi documenti, ossia i doc. E, F, H, I e K, che accompagnano il

reclamo, ritenuto come i doc. A, B, C, D, G, I, J fanno già parte del fascicolo

processuale.

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la comunione ereditaria

come tale non è dotata di personalità giuridica ed è quindi priva della

capacità di essere parte in un processo. A mente del primo giudice di principio

gli eredi che formano la comunione ereditaria possono agire (o essere convenuti)

solo congiuntamente in litisconsorzio necessario (art. 70 CPC), riservato il

caso – non realizzato nella fattispecie – in cui è stato nominato un

rappresentante legale, un amministratore della successione oppure un esecutore

testamentario. D’altronde, nel caso concreto neppure risulta dagli atti di

causa chi siano gli eredi. Il Giudice di pace ne ha così dedotto

l’irricevibilità dell’i­­stanza per assenza del presupposto processuale di cui

all’art. 59 cpv. 2 lett. c CPC.

3. Nel

reclamo il RE 1 evidenzia che con decisione del 19 settembre 2013, intimata

anche agli eredi della defunta, l’allora Commissione tutoria regionale n. 2

(CTR2) approvò la mercede di spettanza del curatore di CO 1, deceduta il 4 dicembre

2012, e stabilì che gli eredi avrebbero dovuto farsi carico di tale onere, da

anticipare dal Comune di Mendrisio. L’avvio della procedura esecutiva, di

conseguenza, trae origine dal pagamento di fr. 3'311.47 effettuato dal RE

1 nell’ottobre del 2013 in favore del predetto curatore. Malgrado i numerosi richiami

intimati a RA 2, rappresentante della CE, que­st’ultima non ha dato seguito al

pagamento della mercede anticipata dal procedente, motivo per cui esso ha

dovuto avviare la procedura esecutiva.

Il

reclamante ritiene inoltre che, in conformità degli art. 49 e 65 LEF, la

procedura esecutiva sia stata correttamente promossa contro la CE fu CO 1 e

notificata al suo rappresentante RA 2 e che la documentazione acclusa al

reclamo, segnatamente la decisione 19 settembre 2013 della CTR2, passata in

giudicato e intimata ai singoli membri della CE, così come le fatture del 28 ottobre

2013 e del 12 dicembre 2013, anch’esse “cresciute in giudicato”, e

la diffida dell’11 febbraio 2014, costituiscano valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione.

4. Giusta l’art. 49 LEF fino alla divisione o alla

costituzione di un’indi­­visione o alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può

essere escussa con la specie di esecuzione applicabile al defunto, al

luogo dove egli poteva essere escusso al momento della sua morte. Nonostante la

comunione ereditaria non abbia personalità giuridica, la norma citata le

riconosce la capacità di essere parte in una procedura esecutiva promossa nei

suoi confronti (sentenza della CEF 15.2008.61 del 26 agosto 2008 consid. 1; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 1 ad art. 49 LEF). Nell’ese­­cuzione contro la successione possono

essere pignorati solo gli attivi della stessa (ovvero che erano del defunto),

ad esclusione quindi degli altri beni di ogni singolo erede (DTF 116 III 6 seg. consid. 2a; 113 III 82 consid.

4; sentenza della CEF

14.2001.15 del 22 agosto 2001, consid. 3b;

Laydu Molinari, La poursuite pour

les dettes successorales, 1999, pag. 149 seg.; Schmid,

op. cit., n. 8 ad art. 49). Secondo l’art. 65 cpv. 3 LEF, l’esecuzione

contro un’eredità non divisa si notifica al rappresentante dell’ere­­dità o, se

questi è sconosciuto, a uno degli eredi (sentenza

della CEF 15.2014.46 del 24 luglio 2014, consid. 3.1).

4.1 Il Tribunale federale, in una sentenza del 17 settembre 1976, ha avuto

modo di decidere che all’eredità indivisa, che può essere escussa come tale,

dev’essere riconosciuta necessariamente anche la legittimazione passiva nella

procedura di rigetto dell’op­­posizione. Il carattere sommario della procedura

di rigetto e l’esi­­genza di celerità richiedono inoltre che l’erede al quale è

stato notificato il precetto esecutivo rappresenti la successione anche in

questa procedura, che è parte integrante del procedimento esecutivo (DTF 102 II

388 consid. 2, confermata nella DTF 113 III 81, consid. 3, citata dal

reclamante). Anche la dottrina più recente avalla la giurisprudenza del

Tribunale federale (Jeandin/

Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, pag. 63 n. 167; Franco Lorandi, Erblasser, Erbengemeinschaft,

Erbe(n) und Erbschaft als Schuldner, AJP/PJA 2012, 1387 ad ee, e i numerosi

rinvii; Künzle in: Berner

Kommentar, vol. III/1/2/2, 2011, n. 512 ad art. 517-518 CC; sentenza della CEF

14.2015.209 del 18 febbraio 2016 consid. 4.1). Alla CE fu CO 1

deve pertanto essere riconosciuta la legittimazione passiva nella procedura di

rigetto dell’opposizione avviata dal RE 1. La decisione del Giudice di pace si

rivela così giuridicamente errata.

4.2 La

sentenza impugnata andrebbe quindi annullata e la causa rinviata al Giudice di

pace per nuovo giudizio. Siccome, tuttavia, la causa è matura per il giudizio

(nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), la Camera può

nondimeno statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

5. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

6.2 Nel

caso di specie dinnanzi al Giudice di pace il procedente ha fondato la sua

pretesa sulla fattura di fr. 3'113.47 emessa il 28 ottobre 2013 (doc. B

accluso all’istanza) e sulla diffida dell’11 febbraio 2014 (doc. C), mediante

la quale ha impartito all’escus­sa un ultimo termine di pagamento, avvertendola

che in caso d’inadempimento esso avrebbe provveduto all’incasso per via

esecutiva. Ora, una semplice fattura e la susseguente diffida di pagamento, non

firmate dall’autorità che le ha emesse né (per quanto concerne la prima)

provvista di motivazione e dell’indica­zione dei rimedi giuridici, non

costituiscono una decisione, ossia un provvedimento adottato dall’autorità

competente nei confronti dell’amministrato nel senso dell’art. 80 LEF appena

ricordato. Come sostenuto dal RE 1 solo in sede di reclamo, il vero titolo di

rigetto è verosimilmente la decisione della CTR2 ma, come già rilevato (sopra

consid. 1.2), la Camera non ne può tenere conto. In assenza di un titolo di

rigetto definitivo (e ancor meno provvisorio come richiesto dal reclamante in subordine

senza motivazione) ritualmente prodotto in prima sede, il reclamo non può

ch’essere respinto.

7. La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'133.47,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

8. Giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo. Ciò può comprendere l’esenzio­­ne

dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali nonché la designazione

di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato,

segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1

CPC). Il patrocinatore d’ufficio va remunerato dal Cantone, anche se la parte

che rappresenta risulta vincente, solo quando le ripetibili non possano o non

potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte (art. 122 cpv. 2

CPC).

8.1 Secondo

il Tribunale federale (DTF 115 Ia 196 consid. 3/b) e la dottrina dominante (ad esempio Bühler in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 34 ad art. 117-123 CPC; Jent-Sørensen

in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar,

2a ed. 2014, n. 4 ad art. 117 CPC) nei litisconsorzi necessari come

la comunione ereditaria ogni singolo litisconsorte ha diritto all'assistenza

giudiziaria, se ne adempie i requisiti, indipendentemente dalla situazione

degli altri litisconsorti, perché gli si riconosce il diritto di difendersi da

solo. Ci si potrebbe chiedere se ciò vale anche nei casi in cui la comunione

ereditaria è, come nella fattispecie, parte in quanto tale nella procedura

giudiziaria, oppure se si applica la regola valida per le società in nome

collettivo e le società in accomandita, per cui esse possono pretendere l'assistenza

giudiziaria ove sia provata l'indigenza sia della società che di tutti i soci

responsabili illimitatamente (DTF 116 II 656 consid. 2/d). La questione può

però rimanere indecisa nella fattispecie, poiché la richiesta di assistenza di RA

Considerandi

2.

deve in ogni caso essere respinta per

un altro motivo.

8.2

In effetti, la CE fu CO 1 è risultata vincente

in questa sede e non risulta che le ripetibili non possano o non potranno presumibilmente

essere riscosse presso la controparte – il RE 1 – la cui solvibilità è fuori

dubbio. L’istanza di ammissione di RA 2 al

beneficio del gratuito patrocinio va quindi respinta.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. L’istanza

di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Il RE 1 rifonderà alla CO

1 fr. 300.– per ripetibili.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).