14.2015.232
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Divieto dei nova. Tasso d’interesse di mora
14 aprile 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.232
Lugano
14 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa incarto n. 270 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 10 settembre
2015 da
CO 1
(rappresentata da RA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 novembre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 dicembre 2006 i coniugi A__________ e CO 1 in qualità di
locatori e RE 1 in veste di conduttrice hanno sottoscritto un contratto di
locazione di durata indeterminata con inizio il 1° gennaio 2007, stabilendo una
pigione annua di fr. 14'400.– pagabile in canoni anticipati di fr. 1'200.–
mensili ognuno. Il 4 aprile 2013 è deceduto A__________. Dopo la notifica della
disdetta del contratto di locazione alla conduttrice il 5 dicembre 2014, le
parti – durante un’udienza tenutasi il 12 febbraio 2015 all’Ufficio di conciliazione
in materia di locazione di Chiasso – si sono accordate sulla fine del contratto
e sulla riconsegna dell’appartamento entro il 31 marzo 2015.
B. Con
raccomandate 17 marzo e 2 aprile 2015 CO 1 ha sollecitato – tra l’altro – il
pagamento della pigione di fr. 1'200.– per il mese di marzo 2015 da parte
della conduttrice. Durante un’ udienza tenutasi il 25 giugno 2015 all’Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Chiasso, RE 1 si è impegnata a
versare alla locatrice fr. 2'548.80 per danni arrecati all’appartamento
e le parti hanno precisato che “è
comunque pendente una procedura per l’incasso della pigione arretrata del mese
di marzo 2015 che seguirà il suo corso”.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 luglio 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'240.–
oltre agli interessi del 7% dal 2 marzo 2015, indicando quale titolo di credito
la “pigione mese di marzo 2015
Fr. 1'200.– + richiamo 17.03.2015 Fr. 20.– + richiamo 02.04.2015 Fr. 20.–”.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10
settembre 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 2 novembre 2015.
E. Statuendo con decisione 24 novembre 2015, il Giudice di pace ha accolto
parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla parte convenuta limitatamente a fr. 1'200.– (senza le spese di
richiamo di fr. 40.–) oltre agli interessi del 7% dal 2 marzo 2015
e fr. 73.30 per spese esecutive e di notifica, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 40.– a
favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2015 per ottenerne, previa
concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento e la reiezione
dell’istanza. Il 14 marzo 2016 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo
parziale “nel
senso che il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta dalla ricorrente al precetto esecutivo
n. 2056780 è limitato a fr. 1'200.– oltre agli interessi del 5% [anziché
del 7%] dal 2 marzo 2015, e l’esecutività dell’indennità di fr. 40.–
assegnata dal Giudice di pace a CO 1 (dispositivo n. 2) è sospesa”. Con le sue osservazioni del 21 marzo 2016, CO 1 ha allegato una copia
completa del contratto di locazione e concluso per la
reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 7 dicembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27
novembre 2015 (estratto track & trace n. 98.00.682800.10244475), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). La copia completa del
contratto di locazione, allegata dall’istante alle proprie osservazioni al
reclamo, è pertanto irricevibile.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante
del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce
forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie
(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega
solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del
credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le
parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario
(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la documentazione
prodotta, e più precisamente il verbale d’udienza del 12 febbraio 2015,
costituisce “riconoscimento di
debito e valido titolo per l’ottenimento del rigetto dell’opposizione giusta l’art.
82 LEF”.
4. Nel
reclamo RE 1 sostiene che non costituiscono riconoscimento di debito né il
verbale del 12 febbraio 2015 né il contratto di locazione “in considerazione dei difetti dell’appartamento
più volte segnalati e per i quali è stata richiesta una riduzione della
pigione”, aggiungendo che l’interesse del 7% e l’indennità
di fr. 40.– non sono giustificati.
5. Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 fa notare che la convenuta non ha mai
presentato una richiesta di riduzione della pigione e, fondandosi sull’art. 10
del contratto di locazione prodotto per la prima volta in questa sede, essa fa
valere che in caso di ritardo nel pagamento della pigione “vengono addebiti al conduttore interessi di mora
sugli importi scoperti pari al 7% annuo, oltre a fr. 20.–
per ogni richiamo”.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in
sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a
prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce
valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Il
contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di
debito per il canone scaduto, a patto che il locatore abbia effettivamente consegnato
la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata e mantenuta
Considerandi
tale per la durata della locazione (art. 256 cpv. 1 CO). Se il contratto è di
durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non
renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015, consid. 6.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).
6.2
Nella fattispecie, non vi è dubbio che il contratto di locazione di
durata indeterminata sottoscritto il 20 dicembre 2006 da A__________ (in
rappresentanza di sé stesso e di sua moglie CO 1) in veste di locatore e da RE
1.
in qualità di conduttrice con effetto dal 1° gennaio 2007 (doc. B)
costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per la pigione pari a fr. 1'200.– mensili, oltre agli interessi di mora dal 2 marzo
2015.
In quel mese, infatti, RE 1 risultava ancora contrattualmente vincolata
nei confronti della locatrice, la disdetta inoltrata alla conduttrice con
raccomandata 5 dicembre 2014 essendo stata data per il 29 marzo 2015 (doc. C) e
le parti – durante l’udienza del 12 febbraio 2015 – essendosi
accordate per porre fine al contratto il 31 marzo 2015 (doc. D).
6.3
Già
con le osservazioni all’istanza del 2 novembre 2015 la reclamante aveva
affermato di aver chiesto una riduzione della pigione, mai concessale, e di
aver trattenuto l’ultima pigione, poiché l’amministrazione non era mai
intervenuta né per eliminare la muffa, da sempre presente nell’ente locato, né
per porre rimedio alle infiltrazioni d’acqua verificatesi dal settembre 2014.
Ora, agli atti nessun documento fa stato di una notifica di tali difetti né di
una richiesta di riduzione della pigione. Al contrario, secondo il verbale dell’udienza
tenuta il 25 giugno 2015 dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione
di Chiasso è la conduttrice ad essersi impegnata a versare fr. 2'548.80
alla locatrice per “danni dell’appartamento” (doc. E). Fino al marzo
del 2015, del resto, RE 1 risulta aver sempre pagato l’affitto senza sollevare
obiezioni di sorta (doc. F). La censura appare quindi palesemente insostenibile.
Al riguardo il reclamo vede pertanto la sua sorte segnata.
7.
Dalla
copia incompleta del contratto di locazione (doc. B) figurante agli atti non
risulta che le parti abbiano pattuito il tasso d’interesse di mora del 7%
fatto valere dall’escutente. Come già indicato, la copia completa del contratto
prodotta solo con le osservazioni al reclamo non può essere presa in
considerazione (sopra, consid. 1.2). Il rigetto dell’opposizione va pertanto
limitato al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) (sentenza della CEF
14.2016.35
del 29 febbraio 2016, consid. 5.3).
8.
In definitiva, la decisione impugnata dev’essere
riformata nel senso che l’opposizione interposta dall’escussa va rigettata in
via provvisoria limitatamente a fr. 1'200.– più interessi del 5% (anziché
del 7%) dal 2 marzo 2015, mentre sulle spese esecutive, del resto, decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art.
68.
LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003
consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
9.
In
prima sede, RE 1 risulta così quasi interamente soccombente e deve sopportare
le spese secondo l’esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). Per quanto riguarda l’indennità d’inconvenienza
di fr. 40.– riconosciuta dal Giudice di pace a CO 1 e contestata dalla
reclamante, occorre ricordare che l’attribuzione di
una simile indennità è subordinata alla formulazione di una richiesta (art. 105
CPC) e di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del
Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza
della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5).
Orbene, nel caso specifico l’istanza non soddisfa nessuno dei due presupposti.
Il reclamo si rivela pertanto fondato anche su questo punto e il dispositivo
sulle ripetibili va annullato.
Quanto
alla tassa di giustizia del
presente giudizio (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]),
anch’essa segue la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), mentre
non si assegna alcuna indennità d’inconvenienza all’istante, dato che pure in
seconda sede essa non ha richiesto alcun importo a tale titolo.
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 1'200.– non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto
nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è
parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 1'200.– più interessi
del 5% dal 2 marzo 2015.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dall’istante, è posta per fr. 10.– a carico dell’istante e per i rimanenti fr. 140.– a carico della convenuta. Non si assegnano indennità.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 260.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico per fr. 245.– e a carico di CO 1 per i restanti fr. 15.–.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).