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Decisione

14.2015.232

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Divieto dei nova. Tasso d’interesse di mora

14 aprile 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). La copia completa del

contratto di locazione, allegata dall’istante alle proprie osservazioni al

reclamo, è pertanto irricevibile.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante

del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce

forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie

(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega

solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del

credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le

parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario

(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la documentazione

prodotta, e più precisamente il verbale d’udien­­za del 12 febbraio 2015,

costituisce “riconoscimento di

debito e valido titolo per l’ottenimento del rigetto dell’opposizione giusta l’art.

82 LEF”.

4. Nel

reclamo RE 1 sostiene che non costituiscono riconoscimento di debito né il

verbale del 12 febbraio 2015 né il contratto di locazione “in considerazione dei difetti dell’appartamento

più volte segnalati e per i quali è stata richiesta una riduzione della

pigione”, aggiungendo che l’interesse del 7% e l’indennità

di fr. 40.– non sono giustificati.

5. Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1 fa notare che la convenuta non ha mai

presentato una richiesta di riduzione della pigione e, fondandosi sull’art. 10

del contratto di locazione prodotto per la prima volta in questa sede, essa fa

valere che in caso di ritardo nel pagamento della pigione “vengono addebiti al conduttore interessi di mora

sugli importi scoperti pari al 7% annuo, oltre a fr. 20.–

per ogni richiamo”.

6. In ogni stadio di causa (quindi anche in

sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a

prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce

valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Il

contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di

debito per il canone scaduto, a patto che il locatore abbia effettivamente consegnato

la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata e mantenuta

Considerandi

tale per la durata della locazione (art. 256 cpv. 1 CO). Se il contratto è di

durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non

renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015, consid. 6.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

6.2

Nella fattispecie, non vi è dubbio che il contratto di locazione di

durata indeterminata sottoscritto il 20 dicembre 2006 da A__________ (in

rappresentanza di sé stesso e di sua moglie CO 1) in veste di locatore e da RE

1.

in qualità di conduttrice con effetto dal 1° gennaio 2007 (doc. B)

costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

per la pigione pari a fr. 1'200.– mensili, oltre agli interessi di mora dal 2 marzo

2015.

In quel mese, infatti, RE 1 risultava ancora contrattualmente vincolata

nei confronti della locatrice, la disdetta inoltrata alla conduttrice con

raccomandata 5 dicembre 2014 essendo stata data per il 29 marzo 2015 (doc. C) e

le parti – durante l’udienza del 12 febbraio 2015 – essendosi

accordate per porre fine al contratto il 31 marzo 2015 (doc. D).

6.3

Già

con le osservazioni all’istanza del 2 novembre 2015 la reclamante aveva

affermato di aver chiesto una riduzione della pigione, mai concessale, e di

aver trattenuto l’ultima pigione, poiché l’amministrazione non era mai

intervenuta né per eliminare la muffa, da sempre presente nell’ente locato, né

per porre rimedio alle infiltrazioni d’acqua verificatesi dal settembre 2014.

Ora, agli atti nessun documento fa stato di una notifica di tali difetti né di

una richiesta di riduzione della pigione. Al contrario, secondo il verbale dell’udienza

tenuta il 25 giugno 2015 dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione

di Chiasso è la conduttrice ad essersi impegnata a versare fr. 2'548.80

alla locatrice per “danni dell’appartamento” (doc. E). Fino al marzo

del 2015, del resto, RE 1 risulta aver sempre pagato l’affitto senza sollevare

obiezioni di sorta (doc. F). La censura appare quindi palesemente insostenibile.

Al riguardo il reclamo vede pertanto la sua sorte segnata.

7.

Dalla

copia incompleta del contratto di locazione (doc. B) figurante agli atti non

risulta che le parti abbiano pattuito il tasso d’in­­teresse di mora del 7%

fatto valere dall’escutente. Come già indicato, la copia completa del contratto

prodotta solo con le osservazioni al reclamo non può essere presa in

considerazione (sopra, consid. 1.2). Il rigetto dell’opposizione va pertanto

limitato al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) (sentenza della CEF

14.2016.35

del 29 febbraio 2016, consid. 5.3).

8.

In definitiva, la decisione impugnata dev’essere

riformata nel senso che l’opposizione interposta dall’escussa va rigettata in

via provvisoria limitatamente a fr. 1'200.– più interessi del 5% (anziché

del 7%) dal 2 marzo 2015, mentre sulle spese esecutive, del resto, decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art.

68.

LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003

consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

9.

In

prima sede, RE 1 risulta così quasi interamente soccombente e deve sopportare

le spese secondo l’esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). Per quanto riguarda l’indennità d’inconvenienza

di fr. 40.– riconosciuta dal Giudice di pace a CO 1 e contestata dalla

reclamante, occorre ricordare che l’attribuzione di

una simile indennità è subordinata alla formulazione di una richiesta (art. 105

CPC) e di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del

Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza

della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5).

Orbene, nel caso specifico l’istanza non soddisfa nessuno dei due presupposti.

Il reclamo si rivela pertanto fondato anche su questo punto e il dispositivo

sulle ripetibili va annullato.

Quanto

alla tassa di giustizia del

presente giudizio (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]),

anch’essa segue la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), mentre

non si assegna alcuna indennità d’inconvenienza all’istante, dato che pure in

seconda sede essa non ha richiesto alcun importo a tale titolo.

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 1'200.– non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto

nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è

parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 1'200.– più interessi

del 5% dal 2 marzo 2015.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dall’istante, è posta per fr. 10.– a carico dell’istante e per i rimanenti fr. 140.– a carico della convenuta. Non si assegnano indennità.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 260.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico per fr. 245.– e a carico di CO 1 per i restanti fr. 15.–.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).