14.2015.234
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6 aprile 2016Italiano22 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2015.234
14.2015.237
Lugano
6 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2014.5081 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 24 novembre 2014 da
CO 1
(ora patrocinata dall’avv.)
contro
RE 1
(ora patrocinato dall’avv.)
giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2015 presentato da RE 1 e sul reclamo
del 14 dicembre 2015 presentato da CO 1 contro la decisione emessa il 1°
dicembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 15 settembre 2006 CO 1 ha promosso nei confronti del marito RE 1 una
causa di divorzio, tuttora pendente (inc. OA.2006.593).
Con decreto supercautelare del 2 giugno 2008 (inc. DI.2006.1130) – per quanto
rilevante nella fattispecie – il Segretario assessore della Pretura di Lugano,
sezione 4, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo di
mantenimento di fr. 3'000.– mensili con effetto immediato e ha posto “le spese di gestione ordinaria dell’abitazione
coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze
assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti” interamente a carico del marito, informando infine le parti dell’immediata
esecutività del decreto.
B. Con decisione 16 dicembre 2009 (inc. __________),
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente rigettato in via
definitiva per fr. 30'551.55 più interessi l’opposizione interposta da RE
1 al precetto esecutivo n. __________2 emesso il 3 agosto
2009 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, sia per i contributi
di mantenimento dovuti alla moglie dal giugno al novembre del 2008 e dall’aprile
al luglio del 2009, sia per determinate spese riferite all’abitazione
coniugale. Il 22 febbraio 2010, questa Camera ha poi accolto un appello del
marito contro la sentenza appena indicata, limitando il rigetto definitivo dell’opposizione
ai soli contributi alimentari dovuti alla moglie, stabiliti in fr. 16'829.70
più interessi (inc. 14.2009.105).
C. Con decreto supercautelare 31 maggio 2010 (inc. __________), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha fatto ordine a RE 1
di provvedere al pagamento degli interessi ipotecari relativi all’abitazione
già coniugale con la comminatoria di cui all’art. 292 CP.
D. Con precetto
esecutivo n. __________4 emesso l’8 gennaio 2014 dall’UE di Lugano, CO 1 ha escusso
nuovamente RE 1 per l’incasso di fr. 59'030.60,
indicando quali titoli di credito:
“Distinta dei
debiti a carico del debitore come a DS del 02.06.2008 (DI __________), poi
parzialmente confermato con DS del 31.05.2010 (DI __________)
1/6) Alimenti
dovuti quali differenze 06/07/08/09/10.2008
7/10 Alimenti
dovuti mese di aprile/maggio/giugno/luglio 2009
11) __________
(manutenzione generale del giardino)
12) Fattura
n. 187/2010 Tassa per controllo Impianti di combustione 2010 Cassa
comunale Esazione
13) __________
Ass.cose stabili
14) __________
Riparazione Forno
15) Interessi
Ipoteca scaduti 31.12.2010 e 31.03.2011
16) Interessi
Ipoteca scaduti 30.06.2011
17) __________,
Intervento urgente guasto
18) __________,
Abbonamento manutenzione __________
19) __________
Ass.cose stabili
20) __________,
Fatture Gas/Acqua/Elettricità/Tassa e Tassa uso Canalizzazioni”.
Dettaglio dei
crediti / Richiesta di pagamento di:
1) fr. 165.00
più interessi al 5% dal 06.06.2008
2) fr. 1'024.70 più
interessi al 5% dal 06.07.2008
3) fr. 165.00 più
interessi al 5% dal 06.08.2008
4) fr. 1'995.00 più
interessi al 5% dal 06.09.2008
5) fr. 640.00 più
interessi al 5% dal 06.10.2008
6) fr. 840.00 più
interessi al 5% dal 06.11.2008
7) fr. 3'000.00 più
interessi al 5% dal 06.04.2009
8) fr. 3'000.00 più
interessi al 5% dal 06.05.2009
9) fr. 3'000.00 più
interessi al 5% dal 06.06.2009
10) fr. 3'000.00 più
interessi al 5% dal 06.07.2009
11) fr. 3'375.00 più
interessi al 5% dal 20.03.2010
12) fr. 96.85 più
interessi al 5% dal 09.04.2010
13) fr. 2'381.40 più
interessi al 5% dal 29.04.2010
14) fr. 49.00 più
interessi al 5% dal 17.05.2010
15) fr. 24'653.10 più
interessi al 5% dal 15.07.2011
16) fr. 6'000.00 più
interessi al 5% dal 13.10.2011
17) fr. 443.30 più
interessi al 5% dal 09.02.2012
18) fr. 464.40 più
interessi al 5% dal 09.02.2012
19) fr. 2'386.10 più
interessi al 5% dal 17.04.2012
20) fr. 2'351.75 più
interessi al 5% dal 15.06.2012”.
E. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24
novembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione
tenutasi il 7 settembre 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la
parte convenuta vi si è opposta. Nella replica e nella duplica le parti si sono
riconfermate nelle rispettive conclusioni.
F. Nel
frattempo, con decreto cautelare del 15 aprile 2014, il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, ha fissato i contributi di mantenimento mensili a favore
della moglie come segue:
“dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009: CHF
1'058.15
dal
1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: CHF 1'463.70
dal
1° gennaio 2011 al 13 febbraio 2011: CHF 1'476.70
dal
14 febbraio 2011 al 5 ottobre 2011: CHF 1'446.70
dal
6 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011: CHF 1'396.70
dal
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: CHF 1'277.80
dal
1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013: CHF 1'561.20
dal
1° luglio 2013 in avanti: CHF 958.80.”
Il
primo giudice ha d’altronde liberato il marito “dall’onere delle spese di gestione ordinaria dell’abitazione
coniugale, come pure delle spese straordinarie di manutenzione, delle polizze
assicurative, degli interessi ipotecari e degli ammortamenti” (inc. DI.2009.402). Contro tale decreto CO 1 è insorta il 28 aprile
2014 alla prima Camera civile del Tribunale d’appello per ottenere la riforma
del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza cautelare del marito
(inc. 11.2014.36). Con decisione del 26 maggio 2014 il presidente della prima Camera
civile ha conferito effetto sospensivo all’appello “per quanto riguarda i contributi provvisionali dovuti
da RE 1 fino all’aprile del 2014 compreso”, negandolo
invece per i contributi alimentari da lui dovuti in seguito. L’appello è
tuttora pendente.
G. Statuendo con decisione 1° dicembre 2015, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 16'829.70 oltre agli
interessi del 5% calcolati sui singoli alimenti indicati nel precetto esecutivo
nelle posizioni da 1) a 10), ponendo le spese processuali di fr. 300.– per un terzo a suo carico e per i rimanenti due
terzi a carico dell’istante.
H. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2015 per ottenerne,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
Fatti
I. Anche
CO 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 dicembre 2015 per ottenere
l’accoglimento integrale dell’istanza. Pure in questo caso il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
I reclami in esame sono diretti contro la medesima sentenza,
motivo per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due
procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur
mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono
essere impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’11 dicembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 dicembre (attestazione track
& trace n. __________), in concreto il suo reclamo è tempestivo.
Parimenti, presentato il 14 dicembre 2015 contro
la sentenza notificata a CO 1 il 2 dicembre (attestazione track & trace n. __________), in
concreto anche il reclamo di lei è tempestivo, tenuto conto che il 12
dicembre 2015 era un sabato, sicché la scadenza è stata riportata a lunedì 14
dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.3
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1.
CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
I. Sul
reclamo di RE 1
3.
Per
quel che concerne il reclamo di RE 1, nella decisione impugnata il Pretore ha
ritenuto che il decreto supercautelare del 2 giugno 2008 costituisce in sé
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per quanto riguarda i
contributi alimentari, indicati nel precetto esecutivo n. __________4 nelle
posizioni da 1 a 10. Egli ha inoltre sottolineato che tale decreto è rimasto in
vigore nonostante i contributi siano stati modificati dal decreto cautelare del
15.
aprile 2014 con effetto dal 1° aprile 2009, poiché all’appello promosso
dalla moglie avverso il decreto del 2014 è stato conferito effetto sospensivo
per i contributi dovuti dal reclamante fino all’aprile del 2014 compreso.
Infine, il primo giudice ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal
marito rilevando come i contributi in questione siano stati “oggetto di una precedente esecuzione (PE del
3/6 agosto 2009 – cfr. doc. 7), sicché al 08/10.01.2014 non risultavano
ancora prescritti”.
4.
Nel
proprio reclamo RE 1 ribadisce che il decreto supercautelare del 2 giugno 2008
è stato superato da quello cautelare del 15 aprile 2014, evidenziando che,
oltre alla concessione dell’effetto sospensivo, l’istante non ha postulato il
mantenimento del decreto supercautelare “nelle more della presente procedura”. Si basa al riguardo, per analogia, su un’opinione dottrinale secondo
cui l’artigiano o l’imprenditore la cui domanda d’iscrizione provvisoria di un’ipoteca
legale è stata respinta, per evitare la perenzione del termine trimestrale d’iscrizione
durante la procedura di ricorso deve non solo impugnare la decisione di
reiezione ma pure chiedere l’iscrizione di un’ipoteca legale
superprovvisionale. Oltre a ciò, il reclamante fa valere che i contributi
alimentari posti in esecuzione non sono ancora oggetto di una decisione passata
in giudicato. Da ultimo, egli riafferma la prescrizione delle
pretese della moglie, qualificando la decisione impugnata
come arbitraria laddove il Pretore considera che esse siano identiche a quelle
oggetto dell’esecuzione del 2009 sulla sola base della sentenza emanata dalla
CEF il 22 febbraio 2010.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Nella fattispecie RE 1 fa valere che il
decreto del 2 giugno 2008 non sarebbe ancora passato in
giudicato poiché il “quantum” degli alimenti posti in esecuzione sarebbe “ancora chiaramente oggetto di giudizio” (reclamo ad 3). Sennonché solo il decreto del 15 aprile 2014 risulta
impugnato mentre quello del 2008 è definitivo. Come appena visto, occorre tuttavia
verificare d’ufficio se il titolo invocato dall’istante – nel caso di specie
il decreto del 2008 – possa essere considerato idoneo a giustificare il rigetto
dell’opposizione.
a) Le
istanze di rigetto definitivo dell’opposizione introdotte dopo il 1° gennaio
2011.
sono rette dal nuovo diritto esecutivo (art. 404 cpv. 1 CPC per analogia; sentenza
della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 5, con riferimento a Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 2c ad art. 80 LEF). Nella fattispecie, siccome presentata nel 2014 l’istanza va quindi giudicata
in funzione del nuovo diritto esecutivo (e procedurale). La questione di sapere
se il decreto supercautelare del 2 giugno 2008 rappresenta un titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione va così risolta con riferimento all’art. 80 cpv.
1.
LEF nella sua versione valida dal 1° gennaio 2011, secondo cui
il creditore può ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione se il suo
credito è fondato su una decisione “esecutiva”. Contrariamente a quanto pare
ritenere il reclamante non è più necessario che la decisione sia formalmente
passata in giudicato (cfr. art.
336.
cpv. 1 lett. b CPC e 79 nLEF; Messaggio del Consiglio federale relativo all’art.
312.
D-CPC in: FF 2006 6746; sentenza della CEF 14.2012.206 del 24 gennaio 2013,
RtiD 2013 II 917 segg. n. 53c, consid. 3 e 4.1 per quanto riguarda
specificatamente le decisioni a tutela dell’unione coniugale), ossia non possa più essere impugnata con un mezzo di ricorso
ordinario (DTF 113 III 9; Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 80).
b) Ora,
nelle procedure – come quella in esame – inoltrate nel Canton Ticino prima del
1° gennaio 2011 i provvedimenti cautelari adottati inaudita l’altra parte sulla
base dell’art. 379 cpv. 1 CPC-TI, quantunque inappellabili, erano provvisoriamente
esecutivi secondo l’art. 310 cpv. 4 del Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI)
fino all’emanazione di una decisione sull’istanza cautelare emanata in
contraddittorio. Se all’appello inoltrato contro la decisione cautelare che respingeva
l’istanza e revocava il precedente pronunciato supercautelare era accordato
effetto sospensivo, la decisione cautelare impugnata non diventava esecutiva e
il provvedimento supercautelare rimaneva in essere sino a decisione definitiva
sulla cautelare (sentenza della CEF 14.2015.108 già citata, consid. 6.3, e i
rinvii).
c) Nella
fattispecie, di conseguenza, il decreto supercautelare del 2 giugno 2008 (doc.
B) è da considerare esecutivo per quel che concerne i contributi di
mantenimento (fino al luglio del 2009) posti in esecuzione, giacché all’appello contro il decreto cautelare
del 15 aprile 2014 (doc. 2) – tuttora pendente presso la prima Camera civile
del Tribunale d’appello (inc. n. 11.2014.36) – è stato conferito effetto
sospensivo “per quanto
riguarda i contributi provvisionali dovuti da RE 1 fino all’aprile del 2014
compreso” (doc. F). Costituisce quindi
un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal
reclamante.
5.2
Contrariamente
a quanto poi egli ritiene, il mantenimento del decreto supercautelare del 2008 nelle
more della procedura di divorzio non era subordinato alla formulazione di una domanda
specifica nella procedura d’appello contro il decreto cautelare del 2014. Non
sussiste infatti alcun valido motivo di applicare al caso concreto l’opinione
dottrinale di Schumacher (Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 2008, pag. 523 n. 1425 segg.) citata dal reclamante
(sopra consid. 4) – peraltro non riferita all’ultima edizione dell’opera in
questione – anzitutto perché riguarda una materia, quella
dell’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori,
radicalmente diversa da quella in esame, ma anche perché l’ipotesi considerata
da Schumacher, ossia la necessità di evitare la perenzione del diritto all’ipoteca legale in caso di
reiezione della richiesta d’iscrizione provvisoria, non ha nulla in comune con
la fattispecie sottoposta a questa Camera, in cui non solo l’ottenimento di
contributi di mantenimento provvisionali non è vincolato a un termine di
perenzione, ma in cui soprattutto la richiesta supercautelare è stata accolta
con una decisione – il decreto del 2008 – provvisoriamente esecutiva sino a decisione definitiva sulla cautelare (sopra consid. 5.1/b). La
censura cade quindi nel vuoto.
6.
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti
essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono
più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81).
6.1
In
concreto, il reclamante ritiene inammissibile che il Pretore ha concluso, sulla
base della sentenza 22 febbraio 2010 di questa Camera (doc. G), che le pretese
della moglie non sono ancora prescritte, contestando che vi sia identità fra i
contributi di mantenimento fatti valere con il primo precetto esecutivo del 3
agosto 2009 e quelli del precetto esecutivo dell’8 gennaio 2014 (doc. A).
6.2
In
realtà, i contributi alimentari indicati dalla moglie nel precetto esecutivo
del 3 agosto 2009 si basano anch’essi sul decreto supercautelare 2 giugno 2008
e i saldi di fr. 4'829.70 per alimenti scaduti tra il giugno e il novembre
del 2008 e di fr. 12'000.– per
quelli maturati tra l’aprile e il luglio del 2009 (doc. G consid. 1)
corrispondono alle posizioni da 1) a 6), rispettivamente da 7) a 10) riportate
nel precetto esecutivo dell’8 gennaio 2014 (doc. A). Vi è pertanto identità fra
i contributi alimentari dei precetti esecutivi n. __________2 e n. __________4, sicché il primo atto avrebbe
comunque interrotto la prescrizione come implicitamente considerato dal
Pretore. La questione è invero senza rilievo dal momento che i crediti tra
coniugi sono imprescrittibili durante il matrimonio (art. 134 cpv. 1 n. 3 CO) –
ovvero fino a decisione definitiva sul divorzio (Däppen in: Basler Kommentar, Obligationenrecht
I, 6a ed. 2015, n. 4 ad art. 134 CO) – per tacere del fatto che ove
il credito sia stabilito giudizialmente, come nella fattispecie, il nuovo
termine di prescrizione è sempre di dieci anni (art. 137 CO). Il reclamante è
pertanto ben lungi dall’avere dimostrato l’estinzione per prescrizione dei
contributi di mantenimento posti in esecuzione. Il reclamo si rivela in
definitiva integralmente infondato, come pure la richiesta di effetto
sospensivo, diventata ad ogni modo senza oggetto con l’emanazione
del giudizio odierno.
II. Sul
reclamo di CO 1
7.
Per quanto riguarda le spese relative all’abitazione coniugale elencate
alle posizioni da 11) a 20) del precetto esecutivo del 2014, nella sentenza impugnata il Pretore ha invece stabilito
che il decreto supercautelare 2 giugno 2008 non costituisce valido titolo
esecutivo, “non essendo
stabilito un obbligo di pagamento diretto alla moglie qui istante”. Si è riferito al riguardo in particolare alla sentenza emanata il 22
febbraio 2010 da questa Camera (inc. __________).
8.
Nel
proprio reclamo CO 1 afferma di avere dimostrato di aver saldato personalmente
tutte quelle spese relative all’abitazione coniugale poste a carico del marito,
ricordando di avere prodotto le relative fatture e le conferme di pagamento.
Essa sostiene quindi che – contrariamente a quanto
ritenuto dal Pretore – le circostanze siano mutate
rispetto a quelle su cui la Camera ha statuito nella sentenza del 22 febbraio
2010, sicché l’istanza di rigetto definitivo avrebbe dovuto essere accolta integralmente.
9.
Il
rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art. 80 cpv. 1 LEF può essere
concesso unicamente se il debitore – nella
decisione giudiziaria invocata quale titolo di rigetto – è stato obbligato al pagamento di una somma di denaro determinata o
se è stato stabilito a suo carico un obbligo di versamento diretto nei confronti
del creditore (Staehelin, op. cit.,
n. 38 ad art. 80). L’importo da versare dev’essere quantificato nella
sentenza o almeno risultare in modo chiaro dalla motivazione o dal rinvio
ad altri documenti (Staehelin,
op. cit., n. 41 ad art. 80). Il giudice del rigetto si limita a verificare che
la pretesa posta in esecuzione risulti dalla decisione giudiziaria (v. sopra
consid. 2 e 5). Non deve né statuire sul contenuto materiale della pretesa né
controllare la correttezza materiale della sentenza. Se la decisione non è chiara
o se è incompleta rimane esclusivo compito del giudice di merito, previa
richiesta di una parte, di chiarire la fattispecie (DTF 135 III 318 seg.
consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2009.105 del 22
febbraio 2010, consid. 6; Vock/Müller, SchKG-Klagen
nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 120).
9.1
Nella fattispecie, con il decreto del
2008.
il Segretario assessore ha posto interamente a carico del marito le “spese di gestione ordinaria dell’abitazione
coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze
assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti” (doc. B, dispositivo n. 7). L’obbligo in questione è generico: il
decreto non indica le somme da versare né stabilisce che le stesse siano da corrispondere
alla moglie. Men che meno il marito viene condannato a indennizzare la moglie
per le spese per avventura da lei assunte. Il decreto non rinvia a documenti –
in particolare alle fatture prodotte dalla moglie – che consentano di
specificare e di quantificare il debito del marito. La decisione ha del resto
carattere accertativo e non condannatorio, ciò che esclude già di per sé di
poterla considerare come un titolo di rigetto definitivo (v. Staehelin, op. cit., n. 6 e 38 ad art.
80; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenze della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013
consid. 3, e 14.2015.124 del 4 dicembre 2015 consid. 5).
9.2
Contrariamente
a quanto sostiene la reclamante, poi, la presente fattispecie non è
fondamentalmente diversa da quella su cui la Camera si è pronunciata nella
sentenza del 22 febbraio 2010 (inc. 14.2009.105, doc. G). Già allora, in effetti, era stato rilevato che “il decreto
supercautelare 2 giugno 2008 nelle more istruttorie non indica l’istante quale
creditrice di pretese ad essa riferite e quindi di un obbligo di versamento
diretto nei suoi confronti [… né] quantifica quanto è dovuto a tale titolo” (consid.
6) ed è solo per abbondanza, in modo rafforzativo, che la Camera precisò che l’istante
non aveva “provato di avere concretamente
fatto fronte a quelle spese in luogo e vece del marito”, non senza aggiungere che “non è compito del giudice del rigetto ovviare a dispositivi poco
chiari o in qualche modo lacunosi contenuti in una sentenza di merito” (consid. 6/e). Il riferimento del Pretore alla
sentenza del 22 febbraio 2010 si rivela di conseguenza corretto, perlomeno per
quanto attiene alla motivazione principale. Tenuto conto di ciò e dell’approfondimento
odierno (sopra consid. 9 e 9.1), il reclamo si avvera destinato all’insuccesso.
9.3
Per
quanto possano apparire formalistiche, le considerazioni appena esposte sono
conformi alla natura puramente esecutiva della procedura di rigetto dell’opposizione
(sopra consid. 2) e, ad ogni modo, non causano a CO 1 un pregiudizio
irreparabile, siccome essa conserva la facoltà di far accertare dal giudice di
merito il credito che pretende di vantare nei confronti del marito con una
decisione che possa valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel
senso dell’art. 80 LEF.
III. Sulle
spese, tasse e ripetibili
10.
Le tasse relative a entrambe le procedure
di reclamo, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, le parti, cui l’avverso reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede.
IV. Sui
rimedi giuridici
11.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso del reclamo di RE 1,
di fr. 16'829.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, mentre il valore litigioso del reclamo
di CO 1, di fr. 42'200.90, la supera.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,
già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.
3. Il reclamo di CO 1 è respinto.
4. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,
già anticipate da CO 1, sono poste a suo carico.
5. Notificazione a:
– , ,;
– , ,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro i dispositivi n. 1 e 2 è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).
Contro i dispositivi n. 3 e 4 è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).