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Decisione

14.2015.234

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 aprile 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Anche

CO 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 dicembre 2015 per ottenere

l’accoglimento integrale dell’istanza. Pure in questo caso il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

I reclami in esame sono diretti contro la medesima sentenza,

motivo per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due

procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur

mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono

essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato l’11 dicembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 dicembre (attestazione track

& trace n. __________), in concreto il suo reclamo è tempestivo.

Parimenti, presentato il 14 dicembre 2015 contro

la sentenza notificata a CO 1 il 2 dicembre (attestazione track & trace n. __________), in

concreto anche il reclamo di lei è tempestivo, tenuto conto che il 12

dicembre 2015 era un sabato, sicché la scadenza è stata riportata a lunedì 14

dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.3

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di

designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

I. Sul

reclamo di RE 1

3.

Per

quel che concerne il reclamo di RE 1, nella decisione impugnata il Pretore ha

ritenuto che il decreto supercautelare del 2 giugno 2008 costituisce in sé

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per quanto riguarda i

contributi alimentari, indicati nel precetto esecutivo n. __________4 nelle

posizioni da 1 a 10. Egli ha inoltre sottolineato che tale decreto è rimasto in

vigore nonostante i contributi siano stati modificati dal decreto cautelare del

15.

aprile 2014 con effetto dal 1° aprile 2009, poiché all’appello promosso

dalla moglie avverso il decreto del 2014 è stato conferito effetto sospensivo

per i contributi dovuti dal reclamante fino all’aprile del 2014 compreso.

Infine, il primo giudice ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal

marito rilevando come i contributi in questione siano stati “oggetto di una precedente esecuzione (PE del

3/6 agosto 2009 – cfr. doc. 7), sicché al 08/10.01.2014 non risultavano

ancora prescritti”.

4.

Nel

proprio reclamo RE 1 ribadisce che il decreto supercautelare del 2 giugno 2008

è stato superato da quello cautelare del 15 aprile 2014, evidenziando che,

oltre alla concessione dell’effetto sospensivo, l’istante non ha postulato il

mantenimento del decreto supercautelare “nelle more della presente procedura”. Si basa al riguardo, per analogia, su un’opinione dottrinale secondo

cui l’artigiano o l’imprenditore la cui domanda d’iscrizione provvisoria di un’ipoteca

legale è stata respinta, per evitare la perenzione del termine trimestrale d’iscrizione

durante la procedura di ricorso deve non solo impugnare la decisione di

reiezione ma pure chiedere l’iscrizione di un’ipoteca legale

superprovvisionale. Oltre a ciò, il reclamante fa valere che i contributi

alimentari posti in esecuzione non sono ancora oggetto di una decisione passata

in giudicato. Da ultimo, egli riafferma la prescrizione delle

pretese della moglie, qualificando la decisione impugnata

come arbitraria laddove il Pretore considera che esse siano identiche a quelle

oggetto dell’esecuzione del 2009 sulla sola base della sentenza emanata dalla

CEF il 22 febbraio 2010.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Nella fattispecie RE 1 fa valere che il

decreto del 2 giugno 2008 non sarebbe ancora passato in

giudicato poiché il “quantum” degli alimenti posti in esecuzione sarebbe “ancora chiaramente oggetto di giudizio” (reclamo ad 3). Sennonché solo il decreto del 15 aprile 2014 risulta

impugnato mentre quello del 2008 è definitivo. Come appena visto, occorre tuttavia

verificare d’uffi­­cio se il titolo invocato dall’istante – nel caso di specie

il decreto del 2008 – possa essere considerato idoneo a giustificare il rigetto

dell’opposizione.

a) Le

istanze di rigetto definitivo dell’opposizione introdotte dopo il 1° gennaio

2011.

sono rette dal nuovo diritto esecutivo (art. 404 cpv. 1 CPC per analogia; sentenza

della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 5, con riferimento a Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 2c ad art. 80 LEF). Nella fattispecie, siccome presentata nel 2014 l’istanza va quindi giudicata

in funzione del nuovo diritto esecutivo (e procedurale). La questione di sapere

se il decreto supercautelare del 2 giugno 2008 rappresenta un titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione va così risolta con riferimento all’art. 80 cpv.

1.

LEF nella sua versione valida dal 1° gennaio 2011, secondo cui

il creditore può ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione se il suo

credito è fondato su una decisione “esecutiva”. Contrariamente a quanto pare

ritenere il reclamante non è più necessario che la decisione sia formalmente

passata in giudicato (cfr. art.

336.

cpv. 1 lett. b CPC e 79 nLEF; Messaggio del Consiglio federale relativo all’art.

312.

D-CPC in: FF 2006 6746; sentenza della CEF 14.2012.206 del 24 gennaio 2013,

RtiD 2013 II 917 segg. n. 53c, consid. 3 e 4.1 per quanto riguarda

specificatamente le decisioni a tutela dell’uni­one coniugale), ossia non possa più essere impugnata con un mezzo di ricorso

ordinario (DTF 113 III 9; Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 80).

b) Ora,

nelle procedure – come quella in esame – inoltrate nel Canton Ticino prima del

1° gennaio 2011 i provvedimenti cautelari adottati inaudita l’altra parte sulla

base dell’art. 379 cpv. 1 CPC-TI, quantunque inappellabili, erano provvisoriamente

esecutivi secondo l’art. 310 cpv. 4 del Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI)

fino all’emanazione di una decisione sull’istanza cautelare emanata in

contraddittorio. Se all’appello inoltrato contro la decisione cautelare che respingeva

l’istanza e revocava il precedente pronunciato supercautelare era accordato

effetto sospensivo, la decisione cautelare impugnata non diventava esecutiva e

il provvedimento supercautelare rimaneva in essere sino a decisione definitiva

sulla cautelare (sentenza della CEF 14.2015.108 già citata, consid. 6.3, e i

rinvii).

c) Nella

fattispecie, di conseguenza, il decreto supercautelare del 2 giugno 2008 (doc.

B) è da considerare esecutivo per quel che concerne i contributi di

mantenimento (fino al luglio del 2009) posti in esecuzione, giacché all’appello contro il decreto cautelare

del 15 aprile 2014 (doc. 2) – tuttora pendente presso la prima Camera civile

del Tribunale d’appello (inc. n. 11.2014.36) – è stato conferito effetto

sospensivo “per quanto

riguarda i contributi provvisionali dovuti da RE 1 fino all’aprile del 2014

compreso” (doc. F). Costituisce quindi

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal

reclamante.

5.2

Contrariamente

a quanto poi egli ritiene, il mantenimento del decreto supercautelare del 2008 nelle

more della procedura di divorzio non era subordinato alla formulazione di una domanda

specifica nella procedura d’appello contro il decreto cautelare del 2014. Non

sussiste infatti alcun valido motivo di applicare al caso concreto l’opinione

dottrinale di Schumacher (Das

Bauhandwerkerpfandrecht, 2008, pag. 523 n. 1425 segg.) citata dal reclamante

(sopra consid. 4) – peraltro non riferita all’ultima edizione dell’opera in

questione – anzitutto perché riguarda una materia, quella

dell’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori,

radicalmente diversa da quella in esame, ma anche perché l’ipotesi considerata

da Schumacher, ossia la necessità di evitare la perenzione del diritto all’ipoteca legale in caso di

reiezione della richiesta d’iscrizione provvisoria, non ha nulla in comune con

la fattispecie sottoposta a questa Camera, in cui non solo l’ottenimento di

contributi di mantenimento provvisionali non è vincolato a un termine di

perenzione, ma in cui soprattutto la richiesta supercautelare è stata accolta

con una decisione – il decreto del 2008 – provvisoriamente esecutiva sino a decisione definitiva sulla cautelare (sopra consid. 5.1/b). La

censura cade quindi nel vuoto.

6.

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti

essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono

più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81).

6.1

In

concreto, il reclamante ritiene inammissibile che il Pretore ha concluso, sulla

base della sentenza 22 febbraio 2010 di questa Camera (doc. G), che le pretese

della moglie non sono ancora prescritte, contestando che vi sia identità fra i

contributi di mantenimento fatti valere con il primo precetto esecutivo del 3

agosto 2009 e quelli del precetto esecutivo dell’8 gennaio 2014 (doc. A).

6.2

In

realtà, i contributi alimentari indicati dalla moglie nel precetto esecutivo

del 3 agosto 2009 si basano anch’essi sul decreto supercautelare 2 giugno 2008

e i saldi di fr. 4'829.70 per alimenti scaduti tra il giugno e il novembre

del 2008 e di fr. 12'000.– per

quelli maturati tra l’aprile e il luglio del 2009 (doc. G consid. 1)

corrispondono alle posizioni da 1) a 6), rispettivamente da 7) a 10) riportate

nel precetto esecutivo dell’8 gennaio 2014 (doc. A). Vi è pertanto identità fra

i contributi alimentari dei precetti esecutivi n. __________2 e n. __________4, sicché il primo atto avrebbe

comunque interrotto la prescrizione come implicitamente considerato dal

Pretore. La questione è invero senza rilievo dal momento che i crediti tra

coniugi sono imprescrittibili durante il matrimonio (art. 134 cpv. 1 n. 3 CO) –

ovvero fino a decisione definitiva sul divorzio (Däppen in: Basler Kommentar, Obligationenrecht

I, 6a ed. 2015, n. 4 ad art. 134 CO) – per tacere del fatto che ove

il credito sia stabilito giudizialmente, come nella fattispecie, il nuovo

termine di prescrizione è sempre di dieci anni (art. 137 CO). Il reclamante è

pertanto ben lungi dall’avere dimostrato l’estinzione per prescrizione dei

contributi di mantenimento posti in esecuzione. Il reclamo si rivela in

definitiva integralmente infondato, come pure la richiesta di effetto

sospensivo, diventata ad ogni modo senza oggetto con l’emanazione

del giudizio odier­no.

II. Sul

reclamo di CO 1

7.

Per quanto riguarda le spese relative all’abitazione coniugale elencate

alle posizioni da 11) a 20) del precetto esecutivo del 2014, nella sentenza impugnata il Pretore ha invece stabilito

che il decreto supercautelare 2 giugno 2008 non costituisce valido titolo

esecutivo, “non essendo

stabilito un obbligo di pagamento diretto alla moglie qui istante”. Si è riferito al riguardo in particolare alla sentenza emanata il 22

febbraio 2010 da questa Camera (inc. __________).

8.

Nel

proprio reclamo CO 1 afferma di avere dimostrato di aver saldato personalmente

tutte quelle spese relative all’abitazione coniugale poste a carico del marito,

ricordando di avere prodotto le relative fatture e le conferme di pagamento.

Essa sostiene quindi che – contrariamente a quanto

ritenuto dal Pretore – le circostanze siano mutate

rispetto a quelle su cui la Camera ha statuito nella sentenza del 22 febbraio

2010, sicché l’istanza di rigetto definitivo avrebbe dovuto essere accolta integralmente.

9.

Il

rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art. 80 cpv. 1 LEF può essere

concesso unicamente se il debitore – nella

decisione giudiziaria invocata quale titolo di rigetto – è stato obbligato al pagamento di una somma di denaro determinata o

se è stato stabilito a suo carico un obbligo di versamento diretto nei confronti

del creditore (Staehelin, op. cit.,

n. 38 ad art. 80). L’impor­­to da versare dev’essere quantificato nella

sentenza o almeno risultare in modo chiaro dalla motivazione o dal rinvio

ad altri documenti (Staehelin,

op. cit., n. 41 ad art. 80). Il giudice del rigetto si limita a verificare che

la pretesa posta in esecuzione risulti dalla decisione giudiziaria (v. sopra

consid. 2 e 5). Non deve né statuire sul contenuto materiale della pretesa né

controllare la correttezza materiale della sentenza. Se la decisione non è chiara

o se è incompleta rimane esclusivo compito del giudice di merito, previa

richiesta di una parte, di chiarire la fattispecie (DTF 135 III 318 seg.

consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2009.105 del 22

febbraio 2010, consid. 6; Vock/Müller, SchKG-Klagen

nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 120).

9.1

Nella fattispecie, con il decreto del

2008.

il Segretario assessore ha posto interamente a carico del marito le “spese di gestione ordinaria dell’abitazione

coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze

assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti” (doc. B, dispositivo n. 7). L’obbligo in questione è generico: il

decreto non indica le somme da versare né stabilisce che le stesse siano da corrispondere

alla moglie. Men che meno il marito viene condannato a indennizzare la moglie

per le spese per avventura da lei assunte. Il decreto non rinvia a documenti –

in particolare alle fatture prodotte dalla moglie – che consentano di

specificare e di quantificare il debito del marito. La decisione ha del resto

carattere accertativo e non condannatorio, ciò che esclude già di per sé di

poterla considerare come un titolo di rigetto definitivo (v. Staehelin, op. cit., n. 6 e 38 ad art.

80; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenze della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013

consid. 3, e 14.2015.124 del 4 dicembre 2015 consid. 5).

9.2

Contrariamente

a quanto sostiene la reclamante, poi, la presente fattispecie non è

fondamentalmente diversa da quella su cui la Camera si è pronunciata nella

sentenza del 22 febbraio 2010 (inc. 14.2009.105, doc. G). Già allora, in effetti, era stato rilevato che “il decreto

supercautelare 2 giugno 2008 nelle more istruttorie non indica l’istante quale

creditrice di pretese ad essa riferite e quindi di un obbligo di versamento

diretto nei suoi confronti [… né] quantifica quanto è dovuto a tale titolo” (consid.

6) ed è solo per abbondanza, in modo rafforzativo, che la Camera precisò che l’istante

non aveva “provato di avere concretamente

fatto fronte a quelle spese in luogo e vece del marito”, non senza aggiungere che “non è compito del giudice del rigetto ovviare a dispositivi poco

chiari o in qualche modo lacunosi contenuti in una sentenza di merito” (consid. 6/e). Il riferimento del Pretore alla

sentenza del 22 febbraio 2010 si rivela di conseguenza corretto, perlomeno per

quanto attiene alla motivazione principale. Tenuto conto di ciò e dell’approfondimento

odierno (sopra consid. 9 e 9.1), il reclamo si avvera destinato all’insuc­­cesso.

9.3

Per

quanto possano apparire formalistiche, le considerazioni appena esposte sono

conformi alla natura puramente esecutiva della procedura di rigetto dell’opposizione

(sopra consid. 2) e, ad ogni modo, non causano a CO 1 un pregiudizio

irreparabile, siccome essa conserva la facoltà di far accertare dal giudice di

merito il credito che pretende di vantare nei confronti del marito con una

decisione che possa valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel

senso dell’art. 80 LEF.

III. Sulle

spese, tasse e ripetibili

10.

Le tasse relative a entrambe le procedure

di reclamo, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, le parti, cui l’avverso reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede.

IV. Sui

rimedi giuridici

11.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso del reclamo di RE 1,

di fr. 16'829.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, mentre il valore litigioso del reclamo

di CO 1, di fr. 42'200.90, la supera.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

3. Il reclamo di CO 1 è respinto.

4. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate da CO 1, sono poste a suo carico.

5. Notificazione a:

– , ,;

– , ,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro i dispositivi n. 1 e 2 è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).

Contro i dispositivi n. 3 e 4 è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).