14.2015.235
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Inammissibilità di allegazioni nuove sollevate per la prima volta col reclamo
2 febbraio 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.235
Lugano
2 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2015.4468 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 ottobre 2015 da
CO 1
(patrocinata dallo PA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2015 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 1° dicembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 luglio
2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso
lRE 1 per l’incasso di fr. 7'878.– oltre agli interessi
del 5% dall’8 luglio 2015, indicando quale titolo di credito il “Riconoscimento di debito del 24.09.2014”.
B. Avendo
l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 ottobre
2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il
1° dicembre 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte
convenuta si è nuovamente opposta. Replicando e duplicando oralmente davanti al
Pretore, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive
conclusioni.
C. Statuendo con decisione 1° dicembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 200.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2015 per
ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’11 dicembre 2015 contro la sentenza notificata RE 1 il 3 dicembre,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, pur ammettendo il riconoscimento di debito invocato
dall’istante, davanti al primo giudice l’escussa ha (solo) accennato all’esistenza
di “fattori” a suo parere “sufficientemente
gravi per contestare il credito”, riservandosi di presentare
le proprie argomentazioni in sede di merito (v. verbale d’udienza). Risultano
pertanto nuove – e di conseguenza inammissibili – tutte le allegazioni che l’RE
1 pretende di presentare per la prima volta col reclamo, ossia le gravi
inadempienze contrattuali attribuite alla CO 1, di cui solo ora fornisce un
elenco dettagliato, nonché le richieste di rimborso di quanto già versato e di
rifusione dei costi di affiliazione tardiva all’Istituto di previdenza
professionale. Interamente centrata su tali fatti nuovi, l’argomentazione della
reclamante manca di ogni forza di convincimento. Merita quindi conferma la
sentenza impugnata, che dando giustamente atto del riconoscimento di debito
sottoscritto dalla convenuta per un importo superiore a quello posto in esecuzione
(doc. D), rigetta l’opposizione in via provvisoria sulla scorta dell’art. 82
cpv. 1 LEF. Onde la reiezione del reclamo, fermo restando che la decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3): il
pronunciato, quindi, non priva la reclamante del diritto di eventualmente sottoporre
il litigio al giudice ordinario con un’azione di disconoscimento di debito
(art. 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Considerandi
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'878.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).