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Decisione

14.2015.235

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Inammissibilità di allegazioni nuove sollevate per la prima volta col reclamo

2 febbraio 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, pur ammettendo il riconoscimento di debito invocato

dall’istante, davanti al primo giudice l’escussa ha (solo) accennato all’esistenza

di “fattori” a suo parere “sufficientemente

gravi per contestare il credito”, riservandosi di presentare

le proprie argomentazioni in sede di merito (v. verbale d’udienza). Risultano

pertanto nuove – e di conseguenza inammissibili – tutte le allegazioni che l’RE

1 pre­tende di presentare per la prima volta col reclamo, ossia le gravi

inadempienze contrattuali attribuite alla CO 1, di cui solo ora fornisce un

elenco dettagliato, nonché le richieste di rimborso di quanto già versato e di

rifusione dei costi di affiliazione tardiva all’Istituto di previdenza

professionale. Interamente centrata su tali fatti nuovi, l’argomentazione della

reclamante manca di ogni forza di convincimento. Merita quindi conferma la

sentenza impugnata, che dando giustamente atto del riconoscimento di debito

sottoscritto dalla convenuta per un importo superiore a quello posto in esecuzione

(doc. D), rigetta l’opposizione in via provvisoria sulla scorta dell’art. 82

cpv. 1 LEF. Onde la reiezione del reclamo, fermo restando che la decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3): il

pronunciato, quindi, non priva la reclamante del diritto di eventualmente sottoporre

il litigio al giudice ordinario con un’azi­­one di disconoscimento di debito

(art. 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

Considerandi

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'878.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).