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Decisione

14.2015.236

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili

21 marzo 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 settembre

2015 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 1° dicembre 2015 l’istante

non si è presentato, mentre la parte convenuta si è opposta all’istanza.

C. Statuendo

con decisione 1° dicembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo a

carico dell’escusso le spese processuali di fr. 80.– senza assegnare

alcuna indennità a favore della parte istante.

D. Contro

il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 14 dicembre 2015 per ottenere l’assegnazione di fr. 547.90

a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 2015 CO 1 ha ripresentato

le argomentazioni già proposte in prima sede, omettendo di esprimersi sulla

richiesta contenuta nel ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 14 dicembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore

dell’RE 1 il 2 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3

CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente

sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda

la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe

erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III

375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3). La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione

inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha rigettato in

via provvisoria l’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo respingendo,

senza motivazione, la richiesta di ripetibili contenuta nell’istanza.

3.

Nel

reclamo l’RE 1 ricorda che secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL

3.1.1.7

) per un valore litigioso fino a fr. 20'000.– le

ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che

secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar per le procedure speciali civili e di

esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo

calcolato secondo il cpv. 1. La reclamante sostiene che nel caso specifico le

ripetibili possono essere fissate di conseguenza tra fr. 261.75 e fr. 1'221.60,

tenendo conto di tutti i fattori determinanti secondo l’art. 11 cpv. 5 RTar. In

virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar una deroga a tali limiti è possibile solo “nel

caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni

eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le

particolarità o gli interessi delle parti lo giustifichino”. Tale norma è di

conseguenza applicabile solo come “clausola di emergenza”.

Nella

fattispecie, ritiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore

per ricevere le istruzioni della cliente, allestire la procura, controllare la

catena di cessione della pretesa fatta valere contro la convenuta, analizzare

gli atti processuali e redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione ammonta

ad almeno 2.1 ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere,

assegnarle un’indennità per ripetibili di fr. 547.90 inclusiva dell’IVA, pari

all’importo della nota d’onorario e spese annessa all’istanza.

4.

Nelle

sue osservazioni del 29 dicembre 2015, CO 1 non si esprime sulla questione

delle ripetibili sollevata nel reclamo, ma ribadisce di essere stato tratto in

inganno dal rappresentante dell’escutente quando ha firmato il contratto

invocato quale titolo di rigetto dell’opposizione e di non essere finanziariamente

in grado di rimborsare l’importo posto in esecuzione. Sennonché queste censure

sono tardive, poiché egli avrebbe dovuto presentarle con un reclamo interposto

entro 10 giorni dalla notifica della sentenza del 1° dicembre 2015. Ad ogni

modo, tra le eccezioni suscettibili d’infirmare il riconoscimento

di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF non rientrano le censure

riguardanti la situazione economica dell’escusso. Semmai, egli può farle valere

davanti all’ufficio d’esecuzione collaborando

alla determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art.

93.

LEF) o in sede di realizzazione dei beni pignorati, chiedendo se del caso la

rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (cfr. art. 123

LEF) (sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016

consid. 6).

5.

In

virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi

rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado minimo di

complessità della causa (Bohnet, in:

CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini

in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese

le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett.

b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art.

107.

CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello

della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a

contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della

concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella

commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 5.2; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera

questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue

del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).

5.1

Nel

caso in esame, senza indicare alcun motivo il Pretore ha deciso di non

assegnare ripetibili all’istante (dispositivo n. 2) nonostante il suo

patrocinatore avesse formulato una conclusione al riguardo e prodotto la sua

nota d’onorario (doc. F accluso all’i­­stanza). L’incarto gli andrebbe quindi

retrocesso perché motivi la sua decisione. Da ciò però si prescinde siccome la

causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sicché per economia

processuale e celerità è opportuno che la Camera si pronunci senza indugio

sulla censura.

5.2

Il

giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

2.

CPC).

a) Giusta

l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile

sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di

esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure

speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il

20% e il 70% dell’importo calcolato secondo

il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza

della lite, le sue difficoltà, l’am­piezza del lavoro e il tempo

impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.

11.

cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o

le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel

caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo

giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti

(art. 13 cpv. 1 RTar).

b) Nel

caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso di complessivi fr. 7'580.50,

in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra fr. 230.–

(15% x 20% di fr. 7'580.50) e fr. 1'330.– (25% x 70% di fr. 7'580.50)

arrotondati. Non risulta, d’altronde, che la

causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore o

superiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un

valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa

presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto o verso

il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge. In prima sede la

procedente aveva rivendicato un’indennità di fr. 547.90

per 2.1 ore di lavoro al costo di 190.–/ora,

le spese e l’IVA (doc. F). La sua nota contiene però un errore di calcolo, l’onorario

ammontando in realtà a fr. 399.– (2.1 x 190) e non a fr. 487.–. Si

potrebbe discutere se un mandato esauritosi in un’istanza di poche righe giustificasse

ragionevolmente un dispendio di tempo di quell’ordine di grandezza. La

questione può comunque essere lasciata indecisa, visto che, correggendo l’errore

di calcolo segnalato, la pretesa della reclamante, di complessivi fr. 450.–

arrotondati, appare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e

alle spese sopportate nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar),

comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), siccome si

situa nella fascia medio-bassa della forchetta stabilita dal regolamento,

adeguata alla rimunerazione dei patrocini relativamente semplici come quello in

esame. Il reclamo merita quindi di essere accolto limitatamente a fr. 450.–

e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso.

6.

Premesso che il valore litigioso in questa sede è

di fr. 547.90, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48

OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere

inferiore a quello della tassa, seguono la reciproca soccombenza parziale (art.

106.

cpv. 2 CPC). Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, come detto di fr. 547.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

2.

La

tassa di giustizia di fr. 80.– da anticipare dalla parte istante è posta a

carico di CO 1, tenuto a rifondere all’RE 1 fr. 450.– per ripetibili.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 20.– e

per la rimanenza a carico di CO 1, tenuto a rifondere all’RE 1 fr. 60.–

per ripetibili ridotte.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).