14.2015.236
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili
21 marzo 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.236
Lugano
21 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2015.4267 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 28 settembre 2015 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 14 dicembre 2015 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 1° dicembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 5 maggio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di
Lugano, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 6'980.50
oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2014 e di fr. 600.–, indicando
quali titoli di credito: “1) Fattura dal 31.12.2013 al 30.09.2014 secondo lista
partite aperte di cessione: __________, __________ __________ __________ __________,
2) Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 settembre
2015 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 1° dicembre 2015 l’istante
non si è presentato, mentre la parte convenuta si è opposta all’istanza.
C. Statuendo
con decisione 1° dicembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo a
carico dell’escusso le spese processuali di fr. 80.– senza assegnare
alcuna indennità a favore della parte istante.
D. Contro
il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 14 dicembre 2015 per ottenere l’assegnazione di fr. 547.90
a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 2015 CO 1 ha ripresentato
le argomentazioni già proposte in prima sede, omettendo di esprimersi sulla
richiesta contenuta nel ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 dicembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore
dell’RE 1 il 2 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3
CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente
sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda
la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe
erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III
375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3). La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha rigettato in
via provvisoria l’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo respingendo,
senza motivazione, la richiesta di ripetibili contenuta nell’istanza.
3.
Nel
reclamo l’RE 1 ricorda che secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL
3.1.1.7
) per un valore litigioso fino a fr. 20'000.– le
ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che
secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar per le procedure speciali civili e di
esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo
calcolato secondo il cpv. 1. La reclamante sostiene che nel caso specifico le
ripetibili possono essere fissate di conseguenza tra fr. 261.75 e fr. 1'221.60,
tenendo conto di tutti i fattori determinanti secondo l’art. 11 cpv. 5 RTar. In
virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar una deroga a tali limiti è possibile solo “nel
caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni
eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le
particolarità o gli interessi delle parti lo giustifichino”. Tale norma è di
conseguenza applicabile solo come “clausola di emergenza”.
Nella
fattispecie, ritiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore
per ricevere le istruzioni della cliente, allestire la procura, controllare la
catena di cessione della pretesa fatta valere contro la convenuta, analizzare
gli atti processuali e redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione ammonta
ad almeno 2.1 ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere,
assegnarle un’indennità per ripetibili di fr. 547.90 inclusiva dell’IVA, pari
all’importo della nota d’onorario e spese annessa all’istanza.
4.
Nelle
sue osservazioni del 29 dicembre 2015, CO 1 non si esprime sulla questione
delle ripetibili sollevata nel reclamo, ma ribadisce di essere stato tratto in
inganno dal rappresentante dell’escutente quando ha firmato il contratto
invocato quale titolo di rigetto dell’opposizione e di non essere finanziariamente
in grado di rimborsare l’importo posto in esecuzione. Sennonché queste censure
sono tardive, poiché egli avrebbe dovuto presentarle con un reclamo interposto
entro 10 giorni dalla notifica della sentenza del 1° dicembre 2015. Ad ogni
modo, tra le eccezioni suscettibili d’infirmare il riconoscimento
di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF non rientrano le censure
riguardanti la situazione economica dell’escusso. Semmai, egli può farle valere
davanti all’ufficio d’esecuzione collaborando
alla determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art.
93.
LEF) o in sede di realizzazione dei beni pignorati, chiedendo se del caso la
rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (cfr. art. 123
LEF) (sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016
consid. 6).
5.
In
virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi
rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di
complessità della causa (Bohnet, in:
CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini
in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese
le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett.
b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art.
107.
CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello
della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a
contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della
concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella
commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 5.2; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera
questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue
del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).
5.1
Nel
caso in esame, senza indicare alcun motivo il Pretore ha deciso di non
assegnare ripetibili all’istante (dispositivo n. 2) nonostante il suo
patrocinatore avesse formulato una conclusione al riguardo e prodotto la sua
nota d’onorario (doc. F accluso all’istanza). L’incarto gli andrebbe quindi
retrocesso perché motivi la sua decisione. Da ciò però si prescinde siccome la
causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sicché per economia
processuale e celerità è opportuno che la Camera si pronunci senza indugio
sulla censura.
5.2
Il
giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.
2.
CPC).
a) Giusta
l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile
sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di
esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure
speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il
20% e il 70% dell’importo calcolato secondo
il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza
della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo
impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.
11.
cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o
le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel
caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo
giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti
(art. 13 cpv. 1 RTar).
b) Nel
caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso di complessivi fr. 7'580.50,
in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra fr. 230.–
(15% x 20% di fr. 7'580.50) e fr. 1'330.– (25% x 70% di fr. 7'580.50)
arrotondati. Non risulta, d’altronde, che la
causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore o
superiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un
valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa
presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto o verso
il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge. In prima sede la
procedente aveva rivendicato un’indennità di fr. 547.90
per 2.1 ore di lavoro al costo di 190.–/ora,
le spese e l’IVA (doc. F). La sua nota contiene però un errore di calcolo, l’onorario
ammontando in realtà a fr. 399.– (2.1 x 190) e non a fr. 487.–. Si
potrebbe discutere se un mandato esauritosi in un’istanza di poche righe giustificasse
ragionevolmente un dispendio di tempo di quell’ordine di grandezza. La
questione può comunque essere lasciata indecisa, visto che, correggendo l’errore
di calcolo segnalato, la pretesa della reclamante, di complessivi fr. 450.–
arrotondati, appare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e
alle spese sopportate nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar),
comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), siccome si
situa nella fascia medio-bassa della forchetta stabilita dal regolamento,
adeguata alla rimunerazione dei patrocini relativamente semplici come quello in
esame. Il reclamo merita quindi di essere accolto limitatamente a fr. 450.–
e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso.
6.
Premesso che il valore litigioso in questa sede è
di fr. 547.90, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48
OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere
inferiore a quello della tassa, seguono la reciproca soccombenza parziale (art.
106.
cpv. 2 CPC). Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, come detto di fr. 547.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
2.
La
tassa di giustizia di fr. 80.– da anticipare dalla parte istante è posta a
carico di CO 1, tenuto a rifondere all’RE 1 fr. 450.– per ripetibili.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 20.– e
per la rimanenza a carico di CO 1, tenuto a rifondere all’RE 1 fr. 60.–
per ripetibili ridotte.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).