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Decisione

14.2015.238

Rigetto definitivo dell’opposizione. Termine per le osservazioni all’istanza. Proroga. Allegazioni nuove e pertanto in parte irricevibili contenute nel reclamo. Prova della notifica della tassazione

5 aprile 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Non avendo la reclamante formulato osservazioni

all’istante, nel caso specifico tutte le sue allegazioni di fatto espresse nel

reclamo sono nuove e non possono pertanto essere prese in considerazione da

questa Camera.

2. Nel

reclamo la RE 1 evidenzia che tra il 17 novembre 2015 – data di ricezione dell’ordinanza

con cui le è stato impartito un termine di dieci giorni per presentare le

proprie osservazioni scritte all’istanza – e il 27 novembre 2015, ultimo giorno

del termine, il suo presidente del consiglio di amministrazione e proprietario

era “assente per molteplici

impegni professionali”. Afferma che se le fosse stato

assegnato il consueto termine di 30 giorni, come previsto in altre procedure,

essa l’avrebbe sicuramente potuto rispettare. Sennonché, in realtà, il termine di dieci giorni assegnatole dal primo giudice con ordinanza del

12 novembre 2012 è usuale nella procedura sommaria di rigetto del­l’opposizione

ed è conforme all’esigenza di celerità che la contraddistingue (cfr. art.

84 LEF). D’altronde, ammesso ma non concesso che i suoi motivi fossero da

considerare sufficienti, la convenuta avrebbe comunque potuto postulare una

proroga di quel termine prima della sua scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). Non può

rimediare alla propria negligenza ottenendo l’annulla­mento (peraltro nemmeno

chiesto) della sentenza impugnata.

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha evidenziato che la decisione di

notifica dell’imposta cantonale 2013, intimata e cresciuta in giudicato, è parificata

a sentenza esecutiva nel senso degli art. 80 e 81 LEF e legittima pertanto il rigetto

dell’opposi­zione.

4. Nel

reclamo la convenuta si duole che la notifica di tassazione del 4 dicembre 2014

relativa all’imposta cantonale e all’imposta federale 2013 sia stata inviata

alla sede societaria precedente di __________, sicché non sarebbe stata ritirata

o perlomeno il domiciliatario, il dott. __________, non gliel’avrebbe

ritrasmessa. Lamenta inoltre che la decisione di tassazione sia avvenuta d’uffi­­cio

per mancata presentazione della dichiarazione fiscale, facendo valere che i

moduli mai le sono pervenuti e che il suo fiduciario si è reso progressivamente

sempre meno reperibile, abbandonando poi il mandato. A suo dire dal bilancio al

31 dicembre 2013 risulta che la società non ha avuto attività nel periodo in

oggetto. La reclamante si dice in definitiva disposta a pagare il giusto, ritenendo

che in concreto vi siano i presupposti per un riesame della notifica di

tassazione per il 2013.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di

norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.

80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze

giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.

165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

5.2 Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della

Considerandi

convenuta sulla notifica di

tassazione del 4 dicembre 2014 (doc. B) mediante la quale l’Ufficio tassazione

persone giuridiche ha stabilito in fr. 4'725.– l’imposta cantonale 2013

dovuta dall’escussa. Come accertato dal primo giudice, poiché passata in

giudicato la menzionata decisione costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

Il conteggio dell’imposta e il calcolo degli interessi allestiti dall’Ufficio

esazione e condoni, pure acclusi all’istanza, giustificano poi il rigetto per

la tassa di diffida e per gli interessi capitalizzati.

5.3

Il

passaggio in giudicato presuppone, invero, l’intimazione della decisione al

destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario contesti

di aver ricevuto la decisione (Staehelin,

op. cit., n. 124 ad art. 80). Al riguardo l’invio postale per lettera semplice

non permette di dimostrare l’avvenuta notifica, ma la prova può essere fornita

anche da altri indizi o dall’insieme delle circostanze del caso concreto, per

esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità fiscale o dal

comportamento del contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF

136.

V 310 consid. 5.9).

a) Nel

caso specifico, in prima sede la reclamante non ha contestato che la decisione

di tassazione dell’imposta cantonale del 2013 le fosse stata regolarmente

intimata, come peraltro attestato dall’Ufficio esazione e condoni sulla stessa

decisione. La reclamante neppure ha allegato di avere impugnato tale decisione

quando ne ha avuto conoscenza, al più tardi al momento della ricezione del precetto

esecutivo, ricordato che l’inizio del decorso di un termine di ricorso non può

essere differito a piacimento, il principio della buona fede imponendo infatti

ai destinatari d’in­­formarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li

riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente

(sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3,

con rimandi;5A_135/2012 del 16 febbraio 2012; sentenza della CEF 14.2014.30

del 3 giugno 2014 consid. 5.3).

b) Nella

fattispecie è solo con il reclamo che la reclamante ha sollevato la questione

della notifica della decisione di tassazione, con argomenti però infondati.

Intanto tale decisione non è stata indirizzata all’ex sede di __________ della

società bensì a quella di __________ come si evince dagli stessi documenti (n.

13/4 e 13/5) acclusi al reclamo. D’altronde i problemi incontrati dalla reclamante

con il suo precedente fiduciario, __________, e con il Ministero pubblico

ticinese sono senza rilievo per la questione dell’intimazione della tassazione

del 2013, avvenuta il 4 dicembre 2014 successivamente a tali eventi, per tacere

del fatto che i documenti su cui si fondano tali allegazioni sono irricevibili

in questa sede (sopra consid. 1.2) come del fatto che la società risponde dell’operato

dei propri ausiliari e avrebbe diligentemente dovuto preoccuparsi della propria

situazione fiscale per l’anno 2013 prima del 2016. Nelle predette circostanze

la Camera non ha dubbi sul fatto che la reclamante abbia avuto conoscenza della

tassazione fiscale in tempi utili per poterla impugnare, ciò che non ha fatto.

Tale decisione risulta così esecutiva e viceversa il reclamo infondato.

6.

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo

ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il

termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati

già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti

valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid.

2.

; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Contrariamente

alle censure relative al titolo di rigetto (sopra consid. 5), quelle fondate

sull’art. 81 LEF non devono essere esaminate d’ufficio dal giudice del rigetto.

Nel

reclamo la convenuta si duole che la tassazione, avvenuta d’ufficio perché i

moduli della dichiarazione fiscale non le sarebbero giunti, non considera il

fatto che la società non ha avuto attività nel 2013. Oltre che irricevibili,

poiché formulate per la prima volta in questa sede (v. sopra consid. 1.2),

queste allegazioni non sarebbero comunque potute essere esaminate nel merito, riferendosi

a censure che sarebbero dovute essere fatte valere con un reclamo contro la

decisione di tassazione.

7.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere

osservazioni al reclamo, che non le è stato intimato. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 4'836.35, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).