14.2015.238
Rigetto definitivo dell’opposizione. Termine per le osservazioni all’istanza. Proroga. Allegazioni nuove e pertanto in parte irricevibili contenute nel reclamo. Prova della notifica della tassazione
5 aprile 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.238
Lugano
5 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2015.281 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con
istanza 29 ottobre 2015 da
CO 1
(rappresentato dall’RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 16 dicembre 2015 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 7 dicembre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 agosto 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, lo CO 1 ha escusso la società RE 1 per l’incasso di
1) fr. 4'725.– oltre agli interessi del 2.5% dall’8 agosto 2015, di 2) fr. 61.35
e di 3) fr. 50.–, indicando quali titoli di credito: “1. Imposta cantonale 2013 + interessi 2.5%
dal 31.01.2015. Imposta cantonale 2013, 2) interessi aggiornati sino al
07.08.2015, 3) tassa di diffida (30.04.2015)”.
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 ottobre
2015 lo CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la parte convenuta
non ha presentato osservazioni.
C. Statuendo con decisione 7 dicembre 2015, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 35.– a favore della parte istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 16 dicembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito
del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni allo CO 1.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 dicembre 2015 contro la sentenza emessa il 7 dicembre e quindi
notificata alla società escussa al più presto il giorno successivo, in concreto
il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Non avendo la reclamante formulato osservazioni
all’istante, nel caso specifico tutte le sue allegazioni di fatto espresse nel
reclamo sono nuove e non possono pertanto essere prese in considerazione da
questa Camera.
2. Nel
reclamo la RE 1 evidenzia che tra il 17 novembre 2015 – data di ricezione dell’ordinanza
con cui le è stato impartito un termine di dieci giorni per presentare le
proprie osservazioni scritte all’istanza – e il 27 novembre 2015, ultimo giorno
del termine, il suo presidente del consiglio di amministrazione e proprietario
era “assente per molteplici
impegni professionali”. Afferma che se le fosse stato
assegnato il consueto termine di 30 giorni, come previsto in altre procedure,
essa l’avrebbe sicuramente potuto rispettare. Sennonché, in realtà, il termine di dieci giorni assegnatole dal primo giudice con ordinanza del
12 novembre 2012 è usuale nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione
ed è conforme all’esigenza di celerità che la contraddistingue (cfr. art.
84 LEF). D’altronde, ammesso ma non concesso che i suoi motivi fossero da
considerare sufficienti, la convenuta avrebbe comunque potuto postulare una
proroga di quel termine prima della sua scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). Non può
rimediare alla propria negligenza ottenendo l’annullamento (peraltro nemmeno
chiesto) della sentenza impugnata.
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha evidenziato che la decisione di
notifica dell’imposta cantonale 2013, intimata e cresciuta in giudicato, è parificata
a sentenza esecutiva nel senso degli art. 80 e 81 LEF e legittima pertanto il rigetto
dell’opposizione.
4. Nel
reclamo la convenuta si duole che la notifica di tassazione del 4 dicembre 2014
relativa all’imposta cantonale e all’imposta federale 2013 sia stata inviata
alla sede societaria precedente di __________, sicché non sarebbe stata ritirata
o perlomeno il domiciliatario, il dott. __________, non gliel’avrebbe
ritrasmessa. Lamenta inoltre che la decisione di tassazione sia avvenuta d’ufficio
per mancata presentazione della dichiarazione fiscale, facendo valere che i
moduli mai le sono pervenuti e che il suo fiduciario si è reso progressivamente
sempre meno reperibile, abbandonando poi il mandato. A suo dire dal bilancio al
31 dicembre 2013 risulta che la società non ha avuto attività nel periodo in
oggetto. La reclamante si dice in definitiva disposta a pagare il giusto, ritenendo
che in concreto vi siano i presupposti per un riesame della notifica di
tassazione per il 2013.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di
norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.
80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze
giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.
165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
5.2 Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della
Considerandi
convenuta sulla notifica di
tassazione del 4 dicembre 2014 (doc. B) mediante la quale l’Ufficio tassazione
persone giuridiche ha stabilito in fr. 4'725.– l’imposta cantonale 2013
dovuta dall’escussa. Come accertato dal primo giudice, poiché passata in
giudicato la menzionata decisione costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Il conteggio dell’imposta e il calcolo degli interessi allestiti dall’Ufficio
esazione e condoni, pure acclusi all’istanza, giustificano poi il rigetto per
la tassa di diffida e per gli interessi capitalizzati.
5.3
Il
passaggio in giudicato presuppone, invero, l’intimazione della decisione al
destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario contesti
di aver ricevuto la decisione (Staehelin,
op. cit., n. 124 ad art. 80). Al riguardo l’invio postale per lettera semplice
non permette di dimostrare l’avvenuta notifica, ma la prova può essere fornita
anche da altri indizi o dall’insieme delle circostanze del caso concreto, per
esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità fiscale o dal
comportamento del contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF
136.
V 310 consid. 5.9).
a) Nel
caso specifico, in prima sede la reclamante non ha contestato che la decisione
di tassazione dell’imposta cantonale del 2013 le fosse stata regolarmente
intimata, come peraltro attestato dall’Ufficio esazione e condoni sulla stessa
decisione. La reclamante neppure ha allegato di avere impugnato tale decisione
quando ne ha avuto conoscenza, al più tardi al momento della ricezione del precetto
esecutivo, ricordato che l’inizio del decorso di un termine di ricorso non può
essere differito a piacimento, il principio della buona fede imponendo infatti
ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li
riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente
(sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3,
con rimandi;5A_135/2012 del 16 febbraio 2012; sentenza della CEF 14.2014.30
del 3 giugno 2014 consid. 5.3).
b) Nella
fattispecie è solo con il reclamo che la reclamante ha sollevato la questione
della notifica della decisione di tassazione, con argomenti però infondati.
Intanto tale decisione non è stata indirizzata all’ex sede di __________ della
società bensì a quella di __________ come si evince dagli stessi documenti (n.
13/4 e 13/5) acclusi al reclamo. D’altronde i problemi incontrati dalla reclamante
con il suo precedente fiduciario, __________, e con il Ministero pubblico
ticinese sono senza rilievo per la questione dell’intimazione della tassazione
del 2013, avvenuta il 4 dicembre 2014 successivamente a tali eventi, per tacere
del fatto che i documenti su cui si fondano tali allegazioni sono irricevibili
in questa sede (sopra consid. 1.2) come del fatto che la società risponde dell’operato
dei propri ausiliari e avrebbe diligentemente dovuto preoccuparsi della propria
situazione fiscale per l’anno 2013 prima del 2016. Nelle predette circostanze
la Camera non ha dubbi sul fatto che la reclamante abbia avuto conoscenza della
tassazione fiscale in tempi utili per poterla impugnare, ciò che non ha fatto.
Tale decisione risulta così esecutiva e viceversa il reclamo infondato.
6.
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo
ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il
termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati
già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti
valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid.
2.
; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Contrariamente
alle censure relative al titolo di rigetto (sopra consid. 5), quelle fondate
sull’art. 81 LEF non devono essere esaminate d’ufficio dal giudice del rigetto.
Nel
reclamo la convenuta si duole che la tassazione, avvenuta d’ufficio perché i
moduli della dichiarazione fiscale non le sarebbero giunti, non considera il
fatto che la società non ha avuto attività nel 2013. Oltre che irricevibili,
poiché formulate per la prima volta in questa sede (v. sopra consid. 1.2),
queste allegazioni non sarebbero comunque potute essere esaminate nel merito, riferendosi
a censure che sarebbero dovute essere fatte valere con un reclamo contro la
decisione di tassazione.
7.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere
osservazioni al reclamo, che non le è stato intimato. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 4'836.35, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).