14.2015.24
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo
12 maggio 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.24
Lugano
12 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa 759-A-14-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 12 novembre 2014 da
CO 1
(rappr. dall’RA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 31 gennaio 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 gennaio 2015 dal Giudice di
pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 ottobre 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 210.–,
indicando quale titolo di credito: “tasse di giudizio, spese e oneri come a
decisione 3 marzo 2014 emessa dal Ministero Pubblico: Decreto __________”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12
novembre 2014 lo CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Lugano Ovest;
che
nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato
alcune osservazioni scritte;
che
statuendo con decisione 14 gennaio 2015, il Giudice di pace
ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di
fr. 55.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 31 gennaio 2015
per ottenere che il precetto esecutivo sia ritirato, che
le spese esecutive siano messe a carico del “mandatario” e le spese della
procedura penale a carico, almeno per metà, dell’A__________ SA, così come ogni
ulteriore spesa derivante dalla causa;
che
la reclamante asserisce che a seguito della contravvenzione alla legge federale
Considerandi
sul trasporto pubblico da lei commessa (per aver viaggiato con i TPL senza un
titolo di trasporto valido), le è stato intimato dapprima un decreto di accusa
del Mistero Pubblico, con la sua condanna al pagamento di una multa di
fr. 100.–, della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese
giudiziarie di fr. 50.–, e poi di seguito un sollecito di pagamento da
parte dell’A__________ SA per un totale di fr. 200.–;
che
la reclamante sostiene di aver “scambiato” le due fatture entrambe di
fr. 200.–, dando seguito al secondo sollecito anziché al decreto di multa;
che
avendo l’A__________ SA già incassato fr. 200.–, sta a quest’ultima,
secondo la reclamante, sopportare tassa e spese giudiziarie del decreto
d’accusa (di fr. 100.–), eventualmente suddivise con lei, nonché ogni
ulteriore spesa derivante da questa vertenza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 31 gennaio 2015 (data del timbro postale sulla busta di
trasmissione) contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 gennaio 2015 (secondo
il tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), in concreto il reclamo
è tardivo, per cui va dichiarato inammissibile, il termine di ricorso, come
visto di 10 giorni, essendo venuto a scadere il 27 gennaio;
che,
per abbondanza, va comunque rilevato che il pagamento di fr. 200.– all’A__________
SA, pur errato (secondo la reclamante), non ha estinto la multa e le spese
della procedura penale, mentre è escluso porre tali debiti a carico di un terzo
– l’A__________ SA – non parte alla causa in esame;
che,
d’altronde, la reclamante sembra perdere di vista che il credito dello Stato
per multa e spese processuali e il credito dell’A__________ SA, pur riguardando
la medesima fattispecie e vertendo sulla stessa somma, traggono origine da
conseguenze rispettivamente penali e civili diverse;
che
infatti, a seguito della contravvenzione alla legge federale sul trasporto
(LTV, RS 745.1), la reclamante è stata da una parte punita penalmente (secondo
l’art. 57 LTV) con una multa di fr. 100.– e l’obbligo di rimborsare le
spese della procedura penale, di complessivi fr. 100.–, e dall’altra si è
vista gravare dell’obbligo di pagare all’impresa di trasporto, oltre al
prezzo del trasporto, un supplemento fissato forfettariamente in
fr. 200.–, in risarcimento del danno causato all’impresa per aver
viaggiato senza titolo di trasporto valido (art. 20 LTV, v. sentenza della CEF
14.2014.251
del 27 marzo 2015, consid. 5.2);
che
il reclamo andrebbe così respinto anche nel merito;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio, stabiliti in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza della
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si attribuiscono invece ripetibili, non avendo controparte motivato la sua
richiesta di un’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 210.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi
fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante,
sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).