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Decisione

14.2015.24

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

12 maggio 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2015.24

Lugano

12 maggio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

nella causa 759-A-14-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura

di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 12 novembre 2014 da

CO 1

(rappr. dall’RA 1,)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 31 gennaio 2015

presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 gennaio 2015 dal Giudice di

pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 ottobre 2014 dall’Ufficio

di esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 210.–,

indicando quale titolo di credito: “tasse di giudizio, spese e oneri come a

decisione 3 marzo 2014 emessa dal Ministero Pubblico: Decreto __________”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12

novembre 2014 lo CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del Circolo di Lugano Ovest;

che

nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato

alcune osservazioni scritte;

che

statuendo con decisione 14 gennaio 2015, il Giudice di pace

ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta

dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di

fr. 55.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’i­stan­te;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 31 gennaio 2015

per ottenere che il precetto esecutivo sia ritirato, che

le spese esecutive siano messe a carico del “mandatario” e le spese della

procedura penale a carico, almeno per metà, dell’A__________ SA, così come ogni

ulteriore spesa derivante dalla causa;

che

la reclamante asserisce che a seguito della contravvenzione alla legge federale

Considerandi

sul trasporto pubblico da lei commessa (per aver viaggiato con i TPL senza un

titolo di trasporto valido), le è stato intimato dapprima un decreto di accusa

del Mistero Pubblico, con la sua condanna al pagamento di una multa di

fr. 100.–, della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese

giudiziarie di fr. 50.–, e poi di seguito un sollecito di pagamento da

parte dell’A__________ SA per un totale di fr. 200.–;

che

la reclamante sostiene di aver “scambiato” le due fatture entrambe di

fr. 200.–, dando seguito al secondo sollecito anziché al decreto di multa;

che

avendo l’A__________ SA già incassato fr. 200.–, sta a quest’ultima,

secondo la reclamante, sopportare tassa e spese giudiziarie del decreto

d’accusa (di fr. 100.–), eventualmente suddivise con lei, nonché ogni

ulteriore spesa derivante da questa vertenza;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato il 31 gennaio 2015 (data del timbro postale sulla busta di

trasmissione) contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 gennaio 2015 (secondo

il tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), in concreto il reclamo

è tardivo, per cui va dichiarato inammissibile, il termine di ricorso, come

visto di 10 giorni, essendo venuto a scadere il 27 gennaio;

che,

per abbondanza, va comunque rilevato che il pagamento di fr. 200.– all’A__________

SA, pur errato (secondo la reclamante), non ha estinto la multa e le spese

della procedura penale, mentre è escluso porre tali debiti a carico di un terzo

– l’A__________ SA – non parte alla causa in esame;

che,

d’altronde, la reclamante sembra perdere di vista che il credito dello Stato

per multa e spese processuali e il credito dell’A__________ SA, pur riguardando

la medesima fattispecie e vertendo sulla stessa somma, traggono origine da

conseguenze rispettivamente penali e civili diverse;

che

infatti, a seguito della contravvenzione alla legge federale sul trasporto

(LTV, RS 745.1), la reclamante è stata da una parte punita penalmente (secondo

l’art. 57 LTV) con una multa di fr. 100.– e l’obbligo di rimborsare le

spese della procedura penale, di complessivi fr. 100.–, e dall’altra si è

vista gravare dell’ob­­bligo di pagare all’impresa di trasporto, oltre al

prezzo del trasporto, un supplemento fissato forfettariamente in

fr. 200.–, in risarcimento del danno causato all’impresa per aver

viaggiato senza titolo di trasporto valido (art. 20 LTV, v. sentenza della CEF

14.2014.251

del 27 marzo 2015, consid. 5.2);

che

il reclamo andrebbe così respinto anche nel merito;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio, stabiliti in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza della

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si attribuiscono invece ripetibili, non avendo controparte motivato la sua

richiesta di un’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 210.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi

fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante,

sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).