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Decisione

14.2015.241

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19 maggio 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2015 per ottenerne

l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 14

aprile 2016 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica

spontanea del 27 aprile 2016 RE 1 ha confermato la propria domanda mentre CO 1,

con scritto 29 aprile 2016, ha rinunciato a duplicare, limitandosi a ricordare

che la sospensione della procedure nel senso dell’art. 126 CPC è una facoltà

lasciata all’ampio potere di apprezzamento del giudice.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 17 dicembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore

di RE 1 il 7 dicembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di

designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha constatato che il decreto supercautelare 2

giugno 2008, per quanto riguarda gli oneri del­l’abitazione coniugale, “non indica l’istante quale creditrice di pretese

ad essa riferite e quindi di un obbligo di versamento diretto nei suoi

confronti”, riferendosi a quanto già stabilito da

questa Camera nella sentenza del 22 febbraio 2010 (inc. __________). Per il primo giudice analogo discorso

vale per il decreto supercautelare 31 maggio 2010, in cui è fatto ordine al

marito di pagare gli interessi ipotecari inerenti all’abitazione coniugale

entro dieci giorni, non essendo stabilito neppure in questo caso un credito in

favore della moglie. A mente del Pretore, poi, né il decreto supercautelare 14

febbraio 2011 (nel quale il padre è stato obbligato, tra l’al­­tro, a farsi carico

della retta scolastica di J__________) né il decreto di

effetto sospensivo emesso il 26 maggio 2014 dal presidente della prima Camera

civile del Tribunale d’appello costituiscono validi titoli di rigetto

definitivo dell’opposizione per quel che concerne le spese legate a tale

abitazione, motivo per cui egli ha integralmente respinto l’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 afferma di avere dimostrato di aver saldato

personalmente tutte le spese relative all’abita­­zione coniugale poste a carico

del marito dal decreto del 2008, ricordando

di avere prodotto le relative fatture e le conferme di pagamento. Essa sostiene

quindi che – contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore

– le circostanze siano mutate rispetto a quelle su cui la

Camera ha statuito nella sentenza del 22 febbraio 2010, sicché l’istanza di

rigetto definitivo avrebbe dovuto essere accolta integralmente. La reclamante

rimprovera inoltre al Pretore di non avere considerato che l’istanza non

verteva unicamente sulle spese relative all’abitazione coniugale ma anche su un importo di fr. 65.– per spese per la gita scolastica

obbligatoria della figlia J__________ e sul saldo di fr. 8'916.25

(5 x fr. 1'418.60 + fr. 1'823.25) a titolo di alimenti non versati

alla moglie per il periodo dal novembre 2013 all’aprile 2014,

tenuto conto che il marito ha versato solo fr. 1'581.40 mensili (decreto

supercautelare 22 novembre 2013) al posto dei fr. 3'000.– mensili dovuti

(decreto supercautelare 2 giugno 2008). Al riguardo la moglie sottolinea che

nell’ambito dell’appello presentato contro il decreto cautelare 15 aprile 2014

il Presidente della prima Camera civile ha concesso l’effetto sospensivo “per quanto riguarda i contributi provvisionali

dovuti da CO 1 fino all’aprile del 2014 compreso”.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1, facendo riferimento ad altri reclami della

moglie che sono già stati trattati da questa Camera, chiede di respingere il

reclamo sia per le spese inerenti all’allora abitazione coniugale, sia per le

spese scolastiche della figlia J__________. Per quanto riguarda i contributi

alimentari a favore della reclamante, il convenuto fa valere che in concreto

sia applicabile il decreto supercautelare 22 novembre 2013 – poi superato da

quello cautelare 15 aprile 2014 – e non quello del 2 giugno 2008, poiché altrimenti “si arriverebbe di fatti a svuotare que­sto

decreto supercautelare (22 novembre 2013) di qualsiasi significato” e “il marito potrebbe

di fatto essere obbligato a pagare alla moglie degli importi che poi in

definitiva, se confermata la decisione del Pretore, nemmeno dovrà

corrispondere”. A mente dell’escusso il decreto 2

giugno 2008 non è in ogni caso esecutivo per i contributi alimentari richiesti,

trattandosi di quelli inerenti al periodo dal novembre 2013 al maggio 2014.

Infine il marito, fondandosi sull’art. 126 CPC, chiede di sospendere la

presente procedura in attesa della sentenza della prima Camera civile sull’appello

28.

aprile 2014 inoltrato da RE 1 contro il decreto 15 aprile 2014.

6.

Secondo

l’art. 126 cpv. 1 CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità

lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso allorquando la decisione dipende dall’esito

di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,

il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la

sospensione resta pur sempre un provvedimento eccezionale da pronunciare

qualora la procedura ne risulti poi semplificata (Weber, in: Kurzkommentar,

ZPO, 2010, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC). Alla base della decisione di sospensione

ci dev’essere un motivo oggettivo da ponderare tenendo conto degli interessi di

entrambe le parti (Frei in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). L’esi­­stenza

di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di

giungere a decisioni contraddittorie (Frei,

op. cit., n. 3 ad art. 126; Weber,

op. cit., n. 6 ad art. 126), ma non basta la sola aspettativa di vedersi

chiarire questioni di diritto o di prova (Weber,

op. cit., n. 6 ad art. 126). In materia di rigetto dell’opposizione,

stante il carattere sommario e celere della procedura (art. 251

lett. a CPC e 84 cpv. 2 LEF) proroghe di termini e sospensioni giusta l’art.

126.

CPC possono essere concesse solo restrittivamente, in casi rarissimi (sentenza

della CEF 14.2013.104 del 19 novembre 2013, RtiD 2014 II 905 n. 63c, consid.

6.

; Staehelin, in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed., 2010, n. 48 e 63 ad art. 84 LEF; Vock in:

SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 16 ad art. 84 LEF).

6.1

In

concreto, il convenuto propone di sospendere la procedura del reclamo in esame,

poiché potrebbe essere difficile per lui recuperare eventuali contributi

alimentari versati di troppo (per il periodo dal novembre 2013 all’aprile 2014:

posizioni da 15 a 20 del precetto esecutivo, v. sopra consid. F), nel caso in

cui il decreto 15 aprile 2014 dovesse essere confermato dalla prima Camera civile.

6.2

Ora,

con ordinanza del 26 maggio 2014 (doc. G) il presidente della prima Camera civile ha conferito effetto

sospensivo all’ap­­pello interposto dalla moglie contro il

decreto cautelare del 15 aprile 2014 “per quanto riguarda i contributi

provvisionali dovuti da CO 1 fino all’aprile del 2014 compreso”. Ha così già deciso che durante la procedura d’appello il decreto in

questione non avrebbe dispiegato effetti, sicché, viceversa, il decreto

supercautelare 2 giugno 2008 (doc. D) su cui la reclamante fonda l’istanza avrebbe

continuato a disciplinare l’assetto cautelare fino all’aprile del 2014

compreso, ossia anche per quanto attiene ai saldi di contributi di mantenimento

fatti valere dalla moglie nell’esecuzio­­ne in esame. Tale decisione, adottata

dal giudice competente nel merito, vincola questa Camera nella sua veste di

tribunale dell’e­­secuzione. Concedere la sospensione postulata da CO 1 significherebbe

in pratica togliere l’effetto sospensivo concesso all’appello della moglie. Non

si disconosce che se tale ricorso dovesse essere respinto eventuali contributi

di mantenimento versati di troppo dovrebbero essere restituiti al marito. Ma di

questo rischio già si è implicitamente tenuto conto nell’ordi­­nanza del 26 maggio 2014, che non è stata impugnata dalle parti. Non si può

quindi parlare di decisioni contraddittorie: tutt’altro, sarebbe

contraddittorio sospendere la procedura di rigetto in attesa della decisione

sull’appello. Ad ogni modo, avendo carattere meramente esecutivo la sentenza di

rigetto non pregiudica definitivamente gli interessi dell’escusso (sopra consid.

2). In assenza di sufficienti “motivi di

opportunità” – anzi in presenza di motivi giuridici in senso contrario – una sospensione

della procedura di reclamo non entra perciò in linea di conto.

7.

La reclamante rileva a ragione che il Pretore non si è espresso né

sulla pretesa inerente al mancato riversamento delle spese per la gita

scolastica della figlia J__________ (posizione 1 del precetto esecutivo, v.

sopra consid. F), né sulla differenza non versata dei contributi alimentari a

favore della moglie dal novembre 2013 all’aprile 2014 (posizioni da 15 a 20 del

precetto esecutivo, v. sopra consid. F). Non si giustifica tuttavia di

annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto al Pretore, da una

parte perché la reclamante non ha formulato alcuna richiesta in questo senso, e

dall’altra poiché l’esercizio si

ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e

incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente

(sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella

sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3), dal momento che la causa è matura per il giudizio e la Camera può

dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla

al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), la questione decisiva da

risolvere essendo di natura giuridica (v. sentenza della CEF 14.2015.104 del 1°

ottobre 2015, consid. 2.2).

8.

La

reclamante sostiene che il decreto supercautelare del 2 giugno 2008, o meglio

il suo dispositivo n. 7, giacché non è stato modificato né dal decreto

supercautelare dell’11 dicembre 2008 né da quello cautelare del 15 aprile 2014

(vista la decisione di effetto sospensivo del 26 maggio 2014), costituisce un

valido titolo di rigetto definitivo per le spese ordinarie e straordinarie

riferite all’abitazione coniugale da lei pagate.

8.1

Il rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art. 80 cpv. 1 LEF

può essere concesso unicamente se il debitore – nella decisione giudiziaria invocata quale titolo di rigetto – è stato obbligato al pagamento di una somma di

denaro determinata o se è stato stabilito a suo carico un obbligo di

versamento diretto nei confronti del creditore (Staehelin,

op. cit., n. 38 ad art. 80). L’impor­­to da versare dev’essere quantificato nella

sentenza o almeno risultare in modo chiaro dalla motivazione o dal rinvio

ad altri documenti (Staehelin,

op. cit., n. 41 ad art. 80). Il giudice del rigetto si limita a verificare che

la pretesa posta in esecuzione risulti dalla decisione giudiziaria (v. sopra

consid. 2). Non deve né statuire sul contenuto materiale della pretesa né

controllare la correttezza materiale della sentenza. Se la decisione non è

chiara o se è incompleta rimane esclusivo compito del giudice di merito, previa

richiesta di una parte, di chiarire la fattispecie (DTF 135 III 318 seg.

consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2009.105 del 22

febbraio 2010, consid. 6; Vock/Müller, SchKG-Klagen

nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 120).

8.2

Nella fattispecie, con il decreto del 2

giugno 2008 il Segretario assessore ha posto interamente a carico del marito le

“spese di gestione ordinaria

dell’abitazione coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le

polizze assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti” (doc. D, dispositivo n. 7). L’obbligo in questione è generico: il

decreto non indica le somme da versare né stabilisce che le stesse siano da corrispondere

alla moglie. Men che meno il marito viene condannato a indennizzare la moglie

per le spese per avventura da lei assunte. Il decreto non rinvia a documenti –

in particolare alle fatture prodotte dalla moglie – che consentano di

specificare e di quantificare il debito del marito. La decisione ha del resto

carattere accertativo e non condannatorio, ciò che esclude già di per sé di poterla

considerare come un titolo di rigetto definitivo (v. Staehelin, op. cit., n. 6 e 38 ad art.

80; Vock, op. cit., n. 3 e 18 ad

art. 80 LEF; sentenze della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013 consid. 3, e

14.2015.124

del 4 dicembre 2015 consid. 5).

8.3

Contrariamente

a quanto sostiene la reclamante, poi, la presente fattispecie non è

fondamentalmente diversa da quella su cui la Camera si è pronunciata nella

sentenza del 22 febbraio 2010 (inc. __________). Già allora, in effetti, era stato rilevato che “il decreto

supercautelare 2 giugno 2008 nelle more istruttorie non indica l’istante quale

creditrice di pretese ad essa riferite e quindi di un obbligo di versamento

diretto nei suoi confronti [… né] quantifica quanto è dovuto a tale titolo” (consid.

6) ed è solo per abbondanza, in modo rafforzativo, che la Camera precisò che l’istante

non aveva “provato di avere

concretamente fatto fronte a quelle spese in luogo e vece del marito”, non senza aggiungere che “non è compito del giudice del rigetto ovviare a dispositivi poco

chiari o in qualche modo lacunosi contenuti in una sentenza di merito” (consid. 6/e). Il riferimento del Pretore alla

sentenza del 22 febbraio 2010 si rivela di conseguenza corretto, perlomeno per

quanto attiene alla motivazione principale. Tenuto conto di ciò e dell’approfondimento

odierno (sopra consid. 8.1 e 8.2), il reclamo si avvera destinato all’insuc­­cesso.

8.4

Per

quanto possano apparire formalistiche, le considerazioni appena esposte sono

conformi alla natura puramente esecutiva della procedura di rigetto dell’opposizione

(sopra consid. 2) e, ad ogni modo, non causano a CO 1 un pregiudizio

irreparabile, siccome essa conserva la facoltà di far accertare dal giudice di

merito il credito che pretende di vantare nei confronti del marito con una

decisione che possa valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

nel senso dell’art. 80 LEF.

9.

Le stesse considerazioni valgono mutatis mutandis per il rimborso

della spesa di fr. 65.– assunta dalla reclamante per

una gita scolastica della figlia J__________ (doc. C, A1).

Pure al riguardo il decreto supercautelare del 14 febbraio

2011.

è generico, limitandosi a porre a carico di CO 1 il “pagamento dei libri, del

materiale scolastico, delle gite, ecc.” (v. sopra, consid.

D). Non indica le somme da versare né rinvia alla fattura prodotta dalla

reclamante e neppure stabilisce che le stesse siano da corrispondere a lei. Anche

su questo punto il reclamo vede così la sua sorte segnata.

10.

Il

decreto supercautelare 2 giugno 2008 (doc. D) è invece esecutivo,

nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF, per quel che concerne i contributi di

mantenimento di fr. 3'000.– mensili (dal novembre del 2013 fino all’aprile

del 2014) posti in esecuzione e costituisce quindi un

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto.

Nulla cambia al riguardo il decreto supercautelare 22

novembre 2013 citato dal convenuto (ma che non figura tra i documenti agli

atti). Infatti, tale decisione, emanata senza contradditorio, è stata poi sostituita, dopo la discussione finale

del 17 febbraio 2014, dal decreto cautelare del 15 aprile 2014, attualmente

sospeso per i contributi maturati fino all’aprile del 2014 dall’appello

presentato dalla moglie alla prima Camera civile (sopra consid. 6.2).

10.1

Il

decreto supercautelare 2 giugno 2008 costituisce dunque un

valido titolo di rigetto definitivo per i saldi di contributi alimentari

indicati dalla moglie nel precetto esecutivo n. __________, di complessivi fr. 8'916.25 (posizioni da 15 a 20), ossia per la differenza

tra i contributi di fr. 3'000.– mensili dovuti dal marito e i suoi versamenti

effettivi, pari a cinque rate di fr. 1'418.60 (fr. 3'086.40

meno fr. 1'505.– destinati a J__________ doc. C, A15 recto verso e A17 –

A20) per gli alimenti scaduti nel novembre del 2013 e tra il gennaio e l’aprile

del 2014, e una rata di fr. 1'823.25 (fr. 2'681.75 meno fr. 1'505.– destinati a J__________, doc. C, A16) per il dicembre del 2013.

10.2

Il

marito non contesta il calcolo che precede e in particolare non adduce (e

ancora meno prova) di avere versato più di quanto riconosciuto dalla moglie né che

dopo il decreto del 2 giugno 2008 il pagamento è stato prorogato o che il

debito è prescritto ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF. Erra pure laddove

sostiene che tra i contributi richiesti vi sarebbe anche quello del mese di

maggio del 2014: dalla sua propria comunicazione riportata sull’attesta­­zione

postale riferita al suo ultimo versamento (“alimenti aprile 2014 di cui CHF 1'505.– a J__________”, doc. C/A20) risulta in modo chiaro che si tratta del contributo

alimentare per l’aprile del 2014, ossia dell’ultimo mese per cui è stato

conferito effetto sospensivo dalla prima Camera civile (doc. G). Al riguardo,

il reclamo si rivela quindi fondato e di conseguenza l’opposizione interposta

da CO 1 è respinta in via definitiva per le posizioni da 15 a 20 del precetto

esecutivo n. __________.

11.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza parziale

reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli oneri processuali di prima sede vanno

(ri)fissasti d’ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC) in funzione della soccombenza

parziale reciproca delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), mentre non vanno

assegnate ripetibili in prima sede, l’istante non avendole chieste, né cifrate

con il reclamo.

12.

Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 19'813.90,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è

parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione

impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 1'418.60 oltre agli

interessi del 5% dal 6 novembre 2013, a fr. 1'823.25 oltre agli interessi

del 5% dal 6 dicembre 2013, a fr. 1'418.60 oltre agli interessi del 5% dal

6 gennaio 2014, a fr. 1'418.60 oltre agli interessi del 5% dal 6 febbraio

2014, a fr. 1'418.60 oltre agli interessi del 5% dal 6 marzo 2014 e a fr. 1'418.60

oltre agli interessi del 5% dal 6 aprile 2014.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.– sono poste a

carico della parte istante per fr. 110.– e per la rimanenza di fr. 90.–

a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 230.– e per i restanti fr. 190.– a carico di CO 1. RE 1 rifonderà al convenuto fr. 120.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).