14.2015.242
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto supercautelare che pone a carico del marito le spese riferite all’abitazione coniugale. Pretese della moglie di rimborso delle spese da lei pagate. Assenza
6 aprile 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.242
Lugano
6 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2015.3919 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 8 settembre 2015 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 1° dicembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 15 settembre 2006 CO 1 ha promosso nei confronti del marito
RE 1 una causa di divorzio, tuttora pendente (inc. __________). Dal matrimonio sono nati B__________ (il __________) e J__________
(il __________). Con decreto supercautelare del 2 giugno 2008
(inc. __________) – per quanto rilevante nella fattispecie – il Segretario
assessore della Pretura di Lugano, sezione 4, ha posto “le spese di gestione ordinaria dell’abitazione
coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze assicurative,
gli interessi ipotecari e gli ammortamenti”
interamente a carico del marito,
informando le parti dell’immediata esecutività del decreto.
B. Con decisione 16 dicembre 2009 (inc. __________),
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente rigettato in via
definitiva per fr. 30'551.55 più interessi l’opposizione interposta da RE
1 al precetto esecutivo n. ____________________ emesso il
3 agosto 2009 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, sia
per i contributi di mantenimento dovuti alla moglie dal giugno al novembre del 2008
e dall’aprile al luglio del 2009, sia per determinate spese riferite all’abitazione
coniugale. Il 22 febbraio 2010, questa Camera ha poi accolto un appello del
marito contro la sentenza appena indicata, limitando il rigetto definitivo dell’opposizione
ai soli contributi alimentari dovuti alla moglie, stabiliti in fr. 16'829.70
più interessi (inc. 14.2009.105).
C. Con decreto supercautelare 31 maggio 2010 (inc. __________), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha fatto ordine a RE 1
di provvedere al pagamento degli interessi ipotecari relativi all’abitazione
già coniugale con la comminatoria di cui all’art. 292 CP. Il 6 dicembre 2011 B__________
è stato affidato al padre per cura e educazione a partire dal dicembre 2011.
D. Con decreto cautelare del 15 aprile 2014,
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha modificato determinati contributi
alimentari a favore della moglie e ha liberato il marito dall’onere di assumere
le spese connesse con l’abitazione coniugale” (inc. __________). Contro tale decreto CO 1 è
insorta il 28 aprile 2014 alla prima Camera civile del Tribunale d’appello per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza
cautelare del marito (inc. __________). Con decisione del 26 maggio 2014 il
presidente della prima Camera civile ha conferito effetto sospensivo all’appello
“per quanto riguarda i
contributi provvisionali dovuti da RE 1 fino all’aprile del 2014 compreso”, negandolo invece per i contributi alimentari da lui dovuti in
seguito. L’appello è tuttora pendente.
E. Con
precetto esecutivo n. __________4 emesso il 12 settembre 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 198'790.59,
indicando quali titoli di credito:
“1-20) cfr. distinta
allegata dei debiti a carico del debitore come a DS del 02.06.2008 (__________),
poi parzialmente confermato con DS del 31.05.2010 (__________) e con decisione
26.05.2014 (inc. __________) Tribunale d’appello”
Dettaglio dei
crediti / Richiesta di pagamento di:
1) fr. 2'750.00
più interessi al 5% dal 30.06.2009
2) fr. 19'446.15 più
interessi al 5% dal 01.04.2010
3) fr. 6'239.25 più
interessi al 5% dal 30.06.2010
4) fr. 6'237.50 più
interessi al 5% dal 30.09.2010
5) fr. 16'211.70 più
interessi al 5% dal 22.10.2010
6) fr. 137'461.71 più
interessi al 5% dal 31.10.2013
7) fr. 20.00 più
interessi al 5% dal 18.10.2013
8) fr. 20.00 più
interessi al 5% dal 31.10.2013
9) fr. 60.00 più
interessi al 5% dal 31.11.2013
10) fr. 490.95 più
interessi al 5% dal 20.12.2013
11) fr. 80.00 più
interessi al 5% dal 31.12.2013
12) fr. 20.00 più
interessi al 5% dal 20.11.2013
13) fr. 1'546.67 più
interessi al 5% dal 29.11.2013
14) fr. 1'706.67 più
interessi al 5% dal 31.12.2013
15) fr. 1'653.33 più
interessi al 5% dal 31.01.2014
16) fr. 1'493.33 più
interessi al 5% dal 28.02.2014
17) fr. 1'653.33 più
interessi al 5% dal 31.03.2014
18) fr. 1'600.00 più
interessi al 5% dal 30.04.2014
19) fr. 50.00 più
interessi al 5% dal 06.10.2011
20) fr. 50.00 più
interessi al 5% dal 06.11.2011”.
F. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 8
settembre 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione
tenutasi il 19 novembre 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la
parte convenuta vi si è opposta. Nella replica e nella duplica le parti si sono
riconfermate nelle rispettive conclusioni.
G. Statuendo con decisione 1° dicembre 2015, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell’istante. Non sono state attribuite indennità.
H. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2015 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza. Il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 17 dicembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 7 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha constatato che il decreto supercautelare 2
giugno 2008, per quanto riguarda gli oneri dell’abitazione coniugale, “non indica l’istante quale creditrice di pretese
ad essa riferite e quindi di un obbligo di versamento diretto nei suoi
confronti”, riferendosi a quanto già stabilito da
questa Camera nella sentenza del 22 febbraio 2010 (inc. __________). Per il primo giudice analogo discorso
vale per il decreto supercautelare 31 maggio 2010, in cui è fatto ordine al
marito di pagare gli interessi ipotecari inerenti all’abitazione coniugale
entro dieci giorni, non essendo stabilito neppure in questo caso un credito in
favore della moglie. A mente del Pretore né la decisione supercautelare del 6 dicembre
2011 (che attribuisce al padre la cura e l’educazione di
B__________), né il decreto di effetto sospensivo emesso il 26 maggio 2014 dal
presidente della prima Camera civile del Tribunale d’appello né la decisione
superprovvisionale del Pretore del Distretto di Lugano del 9 ottobre 2013
relativa alla realizzazione dell’abitazione coniugale costituiscono validi
titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per quel che concerne le spese
legate a tale abitazione, motivo per cui egli ha respinto l’istanza.
4. Nel reclamo RE 1 afferma di avere dimostrato di
aver saldato personalmente tutte le spese relative all’abitazione coniugale
poste a carico del marito dal decreto del 2008, ricordando di avere prodotto le relative fatture e le conferme di
pagamento. Essa sostiene quindi che – contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore – le circostanze siano mutate
rispetto a quelle su cui la Camera ha statuito nella sentenza del 22 febbraio
2010, sicché l’istanza di rigetto definitivo avrebbe dovuto essere accolta integralmente.
La reclamante rimprovera inoltre al Pretore di non avere considerato che l’istanza
non verteva unicamente sulle spese relative all’abitazione coniugale ma anche su due mensilità di fr. 50.– ciascuna non riversate dal convenuto,
che corrispondono all’aumento da fr. 200.– a fr. 250.– mensili dell’assegno
familiare a favore di B__________, verificatosi dal momento in cui, il __________
2011, egli ha compiuto 16 anni.
5. Prima
di entrare nel merito del reclamo occorre notare che, come rilevato dalla
reclamante, il Pretore non si è espresso sulle pretese inerenti al mancato
riversamento integrale degli assegni familiari a favore di B__________
(posizioni 19 e 20 del precetto esecutivo, v. sopra ad E). Non si
giustifica tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto
al Pretore, da una parte perché la reclamante non ha formulato alcuna richiesta
in questo senso, e dall’altra poiché l’esercizio
si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili
e incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente
(sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella
sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3), dal momento che la causa è matura per il giudizio e la Camera può
dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla
al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), la questione decisiva da risolvere
Considerandi
essendo di natura giuridica (v. sentenza della CEF 14.2015.104 del 1° ottobre
2015, consid. 2.2).
6.
La reclamante sostiene che il decreto supercautelare del 2 giugno
2008, e meglio il suo dispositivo n. 7, che non è stato modificato né dal
decreto supercautelare dell’11 dicembre 2008 né da quello cautelare del 14
aprile 2011 (vista la decisione di effetto sospensivo del 28 maggio 2014),
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per le spese ordinarie e
straordinarie riferite all’abitazione coniugale da lei pagate.
6.1
Il rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art. 80 cpv. 1 LEF
può essere concesso unicamente se il debitore – nella decisione giudiziaria invocata quale titolo di rigetto – è stato obbligato al pagamento di una somma di
denaro determinata o se è stato stabilito a suo carico un obbligo di
versamento diretto nei confronti del creditore (Staehelin,
op. cit., n. 38 ad art. 80). L’importo da versare dev’essere quantificato nella
sentenza o almeno risultare in modo chiaro dalla motivazione o dal rinvio
ad altri documenti (Staehelin,
op. cit., n. 41 ad art. 80). Il giudice del rigetto si limita a verificare che
la pretesa posta in esecuzione risulti dalla decisione giudiziaria (v. sopra
consid. 2 e 5). Non deve né statuire sul contenuto materiale della pretesa né
controllare la correttezza materiale della sentenza. Se la decisione non è chiara
o se è incompleta rimane esclusivo compito del giudice di merito, previa
richiesta di una parte, di chiarire la fattispecie (DTF 135 III 318 seg.
consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2009.105 del 22 febbraio
2010, consid. 6; Vock/Müller, SchKG-Klagen
nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 120).
6.2
Nella fattispecie, con il decreto del 2
giugno 2008 il Segretario assessore ha posto interamente a carico del marito le
“spese di gestione ordinaria
dell’abitazione coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le
polizze assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti” (doc. D, dispositivo n. 7). L’obbligo in questione è generico: il
decreto non indica le somme da versare né stabilisce che le stesse siano da corrispondere
alla moglie. Men che meno il marito viene condannato a indennizzare la moglie
per le spese per avventura da lei assunte. Il decreto non rinvia a documenti –
in particolare alle fatture prodotte dalla moglie – che consentano di specificare
e di quantificare il debito del marito. La decisione ha del resto carattere
accertativo e non condannatorio, ciò che esclude già di per sé di poterla
considerare come un titolo di rigetto definitivo (v. Staehelin, op. cit., n. 6 e 38 ad art.
80; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenze della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013
consid. 3, e 14.2015.124 del 4 dicembre 2015 consid. 5).
6.3
Contrariamente
a quanto sostiene la reclamante, poi, la presente fattispecie non è
fondamentalmente diversa da quella su cui la Camera si è pronunciata nella
sentenza del 22 febbraio 2010 (inc. __________). Già allora, in effetti, era stato rilevato che “il decreto
supercautelare 2 giugno 2008 nelle more istruttorie non indica l’istante quale
creditrice di pretese ad essa riferite e quindi di un obbligo di versamento
diretto nei suoi confronti [… né] quantifica quanto è dovuto a tale titolo” (consid.
6) ed è solo per abbondanza, in modo rafforzativo, che la Camera precisò che l’istante
non aveva “provato di avere
concretamente fatto fronte a quelle spese in luogo e vece del marito”, non senza aggiungere che “non è compito del giudice del rigetto ovviare a dispositivi poco
chiari o in qualche modo lacunosi contenuti in una sentenza di merito” (consid. 6/e). Il riferimento del Pretore alla
sentenza del 22 febbraio 2010 si rivela di conseguenza corretto, perlomeno per
quanto attiene alla motivazione principale. Tenuto conto di ciò e dell’approfondimento
odierno (sopra consid. 6.1 e 6.2), il reclamo si avvera destinato all’insuccesso.
7.
Relativamente agli assegni familiari per B__________, aumentati da fr. 200.– a fr. 250.– mensili dall’ottobre del 2011 (mese in cui egli ha
compiuto 16 anni), l’istante indica come prova del mancato versamento di
complessivi fr. 100.– (2 x fr. 50.–) due ricevute da cui risulta ch’essa
– a titolo di contributi alimentari per i figli – ha ricevuto dallo studio
legale __________ fr. 3'310.– per l’ottobre del 2011 e fr. 3'310.–
per il novembre del 2011 (doc. C, A19 e A20). A mente sua mancano quindi fr. 50.–
per ciascun mese, siccome secondo il decreto supercautelare 14 febbraio 2011 CO
1.
sarebbe stato obbligato a versare, “oltre ad assegni familiari”, fr. 1'605.– mensili per B__________ e fr. 1'305.–
mensili per J__________. Sennonché la reclamante ha omesso di allegare all’istanza
il decreto del 14 febbraio 2011 mentre quello del 2 giugno 2008 (doc. D),
contrariamente a quanto essa crede (reclamo, pag. 7, n. 7), non costituisce “chiaro titolo di rigetto definitivo per l’assegno
familiare dovuto per il figlio B__________” poiché è stato sostituito da
quello del 14 febbraio 2011 (come risulta dalle sue stesse allegazioni e dalle
cifre da lei citate). Di conseguenza non esiste alcun valido titolo di rigetto
per gli assegni familiari non versati. Nulla cambia il fatto che dal compimento
dei 16 anni, l’assegno di formazione ammonta per legge ad almeno fr. 250.–
mensili (art. 3 cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 2 LAFam), non risultando dai
documenti prodotti un obbligo di versamento di quegli assegni (cfr. Staehelin, op. cit., n. 38 ad art. 80).
Al riguardo, il reclamo vede così la sua sorte segnata.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni alla
controparte. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 198'790.59, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).