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Decisione

14.2015.242

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto supercautelare che pone a carico del marito le spese riferite all’abitazione coniugale. Pretese della moglie di rimborso delle spese da lei pagate. Assenza

6 aprile 2016Italiano15 min

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Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha constatato che il decreto supercautelare 2

giugno 2008, per quanto riguarda gli oneri dell’abitazione coniugale, “non indica l’istante quale creditrice di pretese

ad essa riferite e quindi di un obbligo di versamento diretto nei suoi

confronti”, riferendosi a quanto già stabilito da

questa Camera nella sentenza del 22 febbraio 2010 (inc. __________). Per il primo giudice analogo discorso

vale per il decreto supercautelare 31 maggio 2010, in cui è fatto ordine al

marito di pagare gli interessi ipotecari inerenti all’abitazione coniugale

entro dieci giorni, non essendo stabilito neppure in questo caso un credito in

favore della moglie. A mente del Pretore né la decisione supercautelare del 6 dicembre

2011 (che attribuisce al padre la cura e l’edu­­cazione di

B__________), né il decreto di effetto sospensivo emesso il 26 maggio 2014 dal

presidente della prima Camera civile del Tribunale d’appello né la decisione

superprovvisionale del Pretore del Distretto di Lugano del 9 ottobre 2013

relativa alla realizzazione dell’abitazione coniugale costituiscono validi

titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per quel che concerne le spese

legate a tale abitazione, motivo per cui egli ha respinto l’istanza.

4. Nel reclamo RE 1 afferma di avere dimostrato di

aver saldato personalmente tutte le spese relative all’abita­­zione coniugale

poste a carico del marito dal decreto del 2008, ricordando di avere prodotto le relative fatture e le conferme di

pagamento. Essa sostiene quindi che – contrariamente a

quanto ritenuto dal Pretore – le circostanze siano mutate

rispetto a quelle su cui la Camera ha statuito nella sentenza del 22 febbraio

2010, sicché l’istanza di rigetto definitivo avrebbe dovuto essere accolta integralmente.

La reclamante rimprovera inoltre al Pretore di non avere considerato che l’istanza

non verteva unicamente sulle spese relative all’abitazione coniugale ma anche su due mensilità di fr. 50.– ciascuna non riversate dal convenuto,

che corrispondono all’aumento da fr. 200.– a fr. 250.– mensili dell’as­­segno

familiare a favore di B__________, verificatosi dal momento in cui, il __________

2011, egli ha compiuto 16 anni.

5. Prima

di entrare nel merito del reclamo occorre notare che, come rilevato dalla

reclamante, il Pretore non si è espresso sulle pretese inerenti al mancato

riversamento integrale degli assegni familiari a favore di B__________

(posizioni 19 e 20 del precetto esecutivo, v. sopra ad E). Non si

giustifica tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto

al Pretore, da una parte perché la reclamante non ha formulato alcuna richiesta

in questo senso, e dall’altra poiché l’esercizio

si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili

e incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente

(sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella

sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3), dal momento che la causa è matura per il giudizio e la Camera può

dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla

al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), la questione decisiva da risolvere

Considerandi

essendo di natura giuridica (v. sentenza della CEF 14.2015.104 del 1° ottobre

2015, consid. 2.2).

6.

La reclamante sostiene che il decreto supercautelare del 2 giugno

2008, e meglio il suo dispositivo n. 7, che non è stato modificato né dal

decreto supercautelare dell’11 dicembre 2008 né da quello cautelare del 14

aprile 2011 (vista la decisione di effetto sospensivo del 28 maggio 2014),

costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per le spese ordinarie e

straordinarie riferite all’a­­bitazione coniugale da lei pagate.

6.1

Il rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art. 80 cpv. 1 LEF

può essere concesso unicamente se il debitore – nella decisione giudiziaria invocata quale titolo di rigetto – è stato obbligato al pagamento di una somma di

denaro determinata o se è stato stabilito a suo carico un obbligo di

versamento diretto nei confronti del creditore (Staehelin,

op. cit., n. 38 ad art. 80). L’impor­­to da versare dev’essere quantificato nella

sentenza o almeno risultare in modo chiaro dalla motivazione o dal rinvio

ad altri documenti (Staehelin,

op. cit., n. 41 ad art. 80). Il giudice del rigetto si limita a verificare che

la pretesa posta in esecuzione risulti dalla decisione giudiziaria (v. sopra

consid. 2 e 5). Non deve né statuire sul contenuto materiale della pretesa né

controllare la correttezza materiale della sentenza. Se la decisione non è chiara

o se è incompleta rimane esclusivo compito del giudice di merito, previa

richiesta di una parte, di chiarire la fattispecie (DTF 135 III 318 seg.

consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2009.105 del 22 febbraio

2010, consid. 6; Vock/Müller, SchKG-Klagen

nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 120).

6.2

Nella fattispecie, con il decreto del 2

giugno 2008 il Segretario assessore ha posto interamente a carico del marito le

“spese di gestione ordinaria

dell’abitazione coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le

polizze assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti” (doc. D, dispositivo n. 7). L’obbligo in questione è generico: il

decreto non indica le somme da versare né stabilisce che le stesse siano da corrispondere

alla moglie. Men che meno il marito viene condannato a indennizzare la moglie

per le spese per avventura da lei assunte. Il decreto non rinvia a documenti –

in particolare alle fatture prodotte dalla moglie – che consentano di specificare

e di quantificare il debito del marito. La decisione ha del resto carattere

accertativo e non condannatorio, ciò che esclude già di per sé di poterla

considerare come un titolo di rigetto definitivo (v. Staehelin, op. cit., n. 6 e 38 ad art.

80; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenze della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013

consid. 3, e 14.2015.124 del 4 dicembre 2015 consid. 5).

6.3

Contrariamente

a quanto sostiene la reclamante, poi, la presente fattispecie non è

fondamentalmente diversa da quella su cui la Camera si è pronunciata nella

sentenza del 22 febbraio 2010 (inc. __________). Già allora, in effetti, era stato rilevato che “il decreto

supercautelare 2 giugno 2008 nelle more istruttorie non indica l’istante quale

creditrice di pretese ad essa riferite e quindi di un obbligo di versamento

diretto nei suoi confronti [… né] quantifica quanto è dovuto a tale titolo” (consid.

6) ed è solo per abbondanza, in modo rafforzativo, che la Camera precisò che l’istante

non aveva “provato di avere

concretamente fatto fronte a quelle spese in luogo e vece del marito”, non senza aggiungere che “non è compito del giudice del rigetto ovviare a dispositivi poco

chiari o in qualche modo lacunosi contenuti in una sentenza di merito” (consid. 6/e). Il riferimento del Pretore alla

sentenza del 22 febbraio 2010 si rivela di conseguenza corretto, perlomeno per

quanto attiene alla motivazione principale. Tenuto conto di ciò e dell’approfondimento

odierno (sopra consid. 6.1 e 6.2), il reclamo si avvera destinato all’insuc­­cesso.

7.

Relativamente agli assegni familiari per B__________, aumentati da fr. 200.– a fr. 250.– mensili dall’ottobre del 2011 (mese in cui egli ha

compiuto 16 anni), l’istante indica come prova del mancato versamento di

complessivi fr. 100.– (2 x fr. 50.–) due ricevute da cui risulta ch’essa

– a titolo di contributi alimentari per i figli – ha ricevuto dallo studio

legale __________ fr. 3'310.– per l’otto­­bre del 2011 e fr. 3'310.–

per il novembre del 2011 (doc. C, A19 e A20). A mente sua mancano quindi fr. 50.–

per ciascun mese, siccome secondo il decreto supercautelare 14 febbraio 2011 CO

1.

sarebbe stato obbligato a versare, “oltre ad assegni familiari”, fr. 1'605.– mensili per B__________ e fr. 1'305.–

mensili per J__________. Sennonché la reclamante ha omesso di allegare all’i­stanza

il decreto del 14 febbraio 2011 mentre quello del 2 giugno 2008 (doc. D),

contrariamente a quanto essa crede (reclamo, pag. 7, n. 7), non costituisce “chiaro titolo di rigetto definitivo per l’assegno

familiare dovuto per il figlio B__________” poiché è stato sostituito da

quello del 14 febbraio 2011 (come risulta dalle sue stesse allegazioni e dalle

cifre da lei citate). Di conseguenza non esiste alcun valido titolo di rigetto

per gli assegni familiari non versati. Nulla cambia il fatto che dal compimento

dei 16 anni, l’assegno di formazione ammonta per legge ad almeno fr. 250.–

mensili (art. 3 cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 2 LAFam), non risultando dai

documenti prodotti un obbligo di versamento di quegli assegni (cfr. Staehelin, op. cit., n. 38 ad art. 80).

Al riguardo, il reclamo vede così la sua sorte segnata.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni alla

controparte. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 198'790.59, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).