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Decisione

14.2015.244

Rigetto definitivo dell’opposizione. Divieto dei nova Esame d’ufficio dell’esi-stenza di un titolo di rigetto. Competenza materiale dell’autorità che ha emesso il titolo di rigetto. Nullità

6 aprile 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

caso specifico RI 1 in prima sede non ha presentato osservazioni all’istanza di

rigetto entro il termine impartitole dal Giudice pace, perciò le allegazioni di

fatto contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza irricevibili, fermo restando che la Camera è comunque tenuta a verificare d’ufficio

se la documentazione prodotta dal procedente costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 5).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

sentenza impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione emessa il

22 luglio 2014 dalla Polizia comunale CO 1, relativa alla fatturazione dell’intervento

effettuato il 17 luglio 2014 (“accompagnamento

[della convenuta] al domicilio causa alcolemia”) e

delle spese di riparazione dei danni causati dalla convenuta nel locale d’attesa

della Polizia, costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione poiché

è munita dell’attestazione di passaggio in giudicato.

4. Nel

reclamo RI 1 contesta di aver danneggiato la porta, di ferro, del locale di

attesa della polizia comunale di __________.

5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede

di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di

norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.

80 LEF).

5.2 Nella fattispecie la parte istante fonda la

propria pretesa nei confronti della convenuta sulla decisione del 22 luglio 2014

con la quale la Polizia CO 1 ha chiesto a RI 1 il versamento di complessivi fr. 400.–,

composti di fr. 100.– per l’inter­­vento del 17 luglio 2014, con cui essa

è stata accompagnata al domicilio in ragione del suo eccessivo tasso di

alcolemia, e di fr. 300.– per i costi di riparazione del “locale d’attesa della polizia causa danneggiamento”.

5.3 Poiché passata in giudicato, la menzionata

decisione costituisce in principio titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

per la tassa di fr. 100.– relativa all’accompagnamento della convenuta al domicilio, in virtù dell’art. 4 cpv. 2 dell’“Ordinanza municipale che stabilisce le tasse e le

tariffe per prestazioni particolari della polizia comunale” del 24 novembre

2003 (v. sopra ad D).

5.4 L’ordinanza, invece, non autorizza in alcun modo il

Comune a condannare l’escussa al pagamento delle spese di ripristino del danno

occasionato dalla stessa alla porta del locale di attesa della polizia comunale.

a) Certo,

la cognizione del giudice del rigetto è limitata all’esame dell’esistenza e

dell’esecutività della decisione invocata dal procedente quale titolo di

rigetto definitivo (v. sopra consid. 2) e non si estende al fondamento

materiale del credito posto in esecuzione né al controllo della validità della

decisione, lo si ricorda definitiva e pertanto vincolante per ogni autorità.

Resta però riservato l’esame di un’eventuale nullità assoluta del titolo invocato

(v. sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014 consid. 6; DTF 137 I 275

consid. 3.1; Staehelin, op. cit., n.

128 ad art. 80).

b) La

nullità di una decisione, a prescindere dalla sua natura, de­v’essere rilevata

d’ufficio da ogni autorità competente per l’ap­­plicazione del diritto, anche

in sede di ricorso o di esecuzione (DTF 129 I 363 consid. 2, 136 III 571, 138

Considerandi

II 501; sentenza della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014 consid. 2.4). Secondo

tale giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando sono affette da un

vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile,

ove poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del

diritto. Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza

funzionale o materiale dell’autorità giudicante così come errori di procedura

manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle

parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non

ha potuto partecipare alla procedura (cfr. sentenza CEF 14.2014.194 del 22

ottobre 2014 consid. 6.2; DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti).

c) Nel

caso di specie, come già rilevato, la predetta ordinanza municipale non autorizza in alcun modo il Comune a statuire esso

stesso sull’obbligo di chi ha causato un danno nei locali di polizia a

risarcirne i costi di ripristino. È del

resto altamente dubbio che il Comune possa legiferare in questa materia,

riservata al diritto privato federale (cfr. art. 61 CO a contrario).

In assenza di una sufficiente base legale, ad ogni modo, la decisione del 22 luglio 2014,

laddove condanna RI 1 a risarcire fr. 300.– per i danni causati alla porta del locale di attesa della polizia comunale, risulta emanata da un’autorità

incompetente. Nulla al riguardo, essa non rappresenta un valido titolo di

rigetto definitivo. Il reclamo merita dunque accoglimento su questo punto.

5.5

La decisione invocata dall’istante non vale

neppure titolo per la tassa di diffida di fr. 20.–,

pure richiesta dal Comune di CO 1 con il precetto esecutivo, perché essa non la menziona. Anche su

questo punto il reclamo merita accoglimento.

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza, RI 1 non avendo

chiesto né giustificato nulla in proposito in seconda sede (cfr. art. 95

cpv. 3 lett. c CPC) e non avendo presentato osservazioni in prima

sede. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 420.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza

i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.

L’istanza è parzialmente accolta nel senso che l’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno è rigettata in

via definitiva limitatamente a fr. 100.– oltre agli interessi del 3% dal

24 settembre 2015.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.–, da anticipare dalla

parte istante, sono poste a carico di RI 1 per fr. 20.– e del Comune di CO

1 per i rimanenti fr. 60.–.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico in ragione di ¼ e per i restanti ¾ a carico del Comune di CO 1.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).