14.2015.244
Rigetto definitivo dell’opposizione. Divieto dei nova Esame d’ufficio dell’esi-stenza di un titolo di rigetto. Competenza materiale dell’autorità che ha emesso il titolo di rigetto. Nullità
6 aprile 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.244
Lugano
6 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa 225/2015 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con
istanza 10 novembre 2015 da
Comune di CO 1,
(rappr. dall’Ufficio esattoria comunale, __________)
contro
RI 1
giudicando sul reclamo del 16 dicembre 2015 presentato da RI 1 contro
la decisione emessa l’11 dicembre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre
2015 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, il Comune di CO 1 ha escusso RI 1
per l’incasso di 1) fr. 400.– oltre agli interessi del 3% dal 24 settembre
2015 e di 2) fr. 20.–, indicando quali titoli di credito: “1. T65 – Tassa diversi polizia 2014 – periodo
01.01/31.12, 2. Tassa diffida”.
B. Avendo
RI 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 novembre 2015
il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace
del Circolo di Locarno. Nel termine impartito, la parte
convenuta non ha presentato osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione 11 dicembre 2015, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.– e un’indennità
di fr. 30.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RI 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 dicembre 2015 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il Comune di CO 1 non ha presentato
osservazioni, limitandosi a produrre la documentazione richiesta
dal presidente della Camera con ordinanza 30 dicembre 2015, ovvero l’ordinanza municipale in base alla quale è stata emessa la
tassa posta in esecuzione, oltre ai rapporti 18 e 22 luglio 2014 della Polizia
comunale CO 1.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 dicembre 2015 contro la sentenza notificata a RI 1 il 14
dicembre in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso specifico RI 1 in prima sede non ha presentato osservazioni all’istanza di
rigetto entro il termine impartitole dal Giudice pace, perciò le allegazioni di
fatto contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza irricevibili, fermo restando che la Camera è comunque tenuta a verificare d’ufficio
se la documentazione prodotta dal procedente costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 5).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
sentenza impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione emessa il
22 luglio 2014 dalla Polizia comunale CO 1, relativa alla fatturazione dell’intervento
effettuato il 17 luglio 2014 (“accompagnamento
[della convenuta] al domicilio causa alcolemia”) e
delle spese di riparazione dei danni causati dalla convenuta nel locale d’attesa
della Polizia, costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione poiché
è munita dell’attestazione di passaggio in giudicato.
4. Nel
reclamo RI 1 contesta di aver danneggiato la porta, di ferro, del locale di
attesa della polizia comunale di __________.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede
di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di
norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.
80 LEF).
5.2 Nella fattispecie la parte istante fonda la
propria pretesa nei confronti della convenuta sulla decisione del 22 luglio 2014
con la quale la Polizia CO 1 ha chiesto a RI 1 il versamento di complessivi fr. 400.–,
composti di fr. 100.– per l’intervento del 17 luglio 2014, con cui essa
è stata accompagnata al domicilio in ragione del suo eccessivo tasso di
alcolemia, e di fr. 300.– per i costi di riparazione del “locale d’attesa della polizia causa danneggiamento”.
5.3 Poiché passata in giudicato, la menzionata
decisione costituisce in principio titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per la tassa di fr. 100.– relativa all’accompagnamento della convenuta al domicilio, in virtù dell’art. 4 cpv. 2 dell’“Ordinanza municipale che stabilisce le tasse e le
tariffe per prestazioni particolari della polizia comunale” del 24 novembre
2003 (v. sopra ad D).
5.4 L’ordinanza, invece, non autorizza in alcun modo il
Comune a condannare l’escussa al pagamento delle spese di ripristino del danno
occasionato dalla stessa alla porta del locale di attesa della polizia comunale.
a) Certo,
la cognizione del giudice del rigetto è limitata all’esame dell’esistenza e
dell’esecutività della decisione invocata dal procedente quale titolo di
rigetto definitivo (v. sopra consid. 2) e non si estende al fondamento
materiale del credito posto in esecuzione né al controllo della validità della
decisione, lo si ricorda definitiva e pertanto vincolante per ogni autorità.
Resta però riservato l’esame di un’eventuale nullità assoluta del titolo invocato
(v. sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014 consid. 6; DTF 137 I 275
consid. 3.1; Staehelin, op. cit., n.
128 ad art. 80).
b) La
nullità di una decisione, a prescindere dalla sua natura, dev’essere rilevata
d’ufficio da ogni autorità competente per l’applicazione del diritto, anche
in sede di ricorso o di esecuzione (DTF 129 I 363 consid. 2, 136 III 571, 138
Considerandi
II 501; sentenza della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014 consid. 2.4). Secondo
tale giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando sono affette da un
vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile,
ove poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del
diritto. Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza
funzionale o materiale dell’autorità giudicante così come errori di procedura
manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle
parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non
ha potuto partecipare alla procedura (cfr. sentenza CEF 14.2014.194 del 22
ottobre 2014 consid. 6.2; DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti).
c) Nel
caso di specie, come già rilevato, la predetta ordinanza municipale non autorizza in alcun modo il Comune a statuire esso
stesso sull’obbligo di chi ha causato un danno nei locali di polizia a
risarcirne i costi di ripristino. È del
resto altamente dubbio che il Comune possa legiferare in questa materia,
riservata al diritto privato federale (cfr. art. 61 CO a contrario).
In assenza di una sufficiente base legale, ad ogni modo, la decisione del 22 luglio 2014,
laddove condanna RI 1 a risarcire fr. 300.– per i danni causati alla porta del locale di attesa della polizia comunale, risulta emanata da un’autorità
incompetente. Nulla al riguardo, essa non rappresenta un valido titolo di
rigetto definitivo. Il reclamo merita dunque accoglimento su questo punto.
5.5
La decisione invocata dall’istante non vale
neppure titolo per la tassa di diffida di fr. 20.–,
pure richiesta dal Comune di CO 1 con il precetto esecutivo, perché essa non la menziona. Anche su
questo punto il reclamo merita accoglimento.
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza, RI 1 non avendo
chiesto né giustificato nulla in proposito in seconda sede (cfr. art. 95
cpv. 3 lett. c CPC) e non avendo presentato osservazioni in prima
sede. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 420.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza
i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1.
L’istanza è parzialmente accolta nel senso che l’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno è rigettata in
via definitiva limitatamente a fr. 100.– oltre agli interessi del 3% dal
24 settembre 2015.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.–, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico di RI 1 per fr. 20.– e del Comune di CO
1 per i rimanenti fr. 60.–.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico in ragione di ¼ e per i restanti ¾ a carico del Comune di CO 1.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).