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Decisione

14.2015.245

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di conguaglio per l’imposta comunale. Prescrizione. Interruzione. Assenza di prova della notifica di richiami o diffide

21 aprile 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Presentati per la prima volta dal Comune di CO 1 con le osservazioni

al reclamo, la richiesta di rateazione dell’imposta comunale 2004 formulata da RE

1 il 1° settembre 2006 e la decisione del 12 settembre 2006 con cui l’istante

ha concesso il pagamento dell’imposta in sedici rate, sono documenti nuovi e

pertanto irricevibili. In ogni caso essi, come si vedrà in seguito, non sono di

rilievo ai fini del presente giudizio (sotto consid. 9.2).

Considerandi

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto rettificato d’ufficio l’errata

indicazione dell’anno di tassazione dell’imposta comunale menzionato sul

precetto esecutivo (2004 anziché 2014), ritenuto frutto di una svista. Egli ha

poi considerato che il conguaglio del 10 maggio 2010, regolarmente intimato all’escus­­so

e passato in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

Respingendo un’eccezione dell’escusso il primo giudice ha ritenuto che il diritto

di tassare non può essere considerato prescritto nella fattispecie, posto come

il termine quinquennale previsto dall’art. 193 LT – iniziato a decorrere dal 1°

gennaio 2005 – sia stato

interrotto una prima volta con la decisione di tassazione del 5 luglio 2006 e

successivamente dalla procedura di reclamo e dalla decisione di conguaglio del

10.

mag­gio 2010. Il Pretore ha d’altronde accertato che al

momento del­l’emissione del precetto esecutivo (il 20 giugno 2015) neppure il diritto

di riscossione era prescritto, dal momento che alla decisione di conguaglio del

10.

maggio 2010 hanno fatto seguito un sollecito di pagamento del 2 marzo 2015 e

la diffida del 16 aprile 2015, da lui considerati validi

atti interruttivi della prescrizione. Per questo motivo,

il primo giudice ha accolto l’istanza, limitandola tuttavia agli importi posti

in esecuzione e ai relativi interessi, ricordando che la decisione relativa

alle spese esecutive spetta all’ufficio di esecuzione con competenza esclusiva.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce l’intervenuta prescrizione del diritto di riscossione,

dal momento che l’esecuzione nei suoi confronti è stata promossa a oltre cinque

anni dalla decisione di conguaglio del 10 maggio 2010. A suo dire – e come già

sollevato in prima istanza – egli non ha mai ricevuto né la diffida del 16

aprile 2015 né il richiamo del 2 marzo 2015 prodotti dal Comune di CO 1 con la

replica. I documenti, puntualizza il reclamante, sono d’altronde stati

trasmessi con invio postale semplice e non per raccomandata, motivo per cui l’istante

secondo lui non ha fornito la prova dell’avvenuta notifica.

5.

Nelle sue osservazioni al reclamo, il Comune di CO 1 conferma la

propria richiesta sulla base degli atti prodotti davanti al Pretore, ritenendo

“alquanto strano” quanto asserito dal reclamante, dal momento che nessun invio postale

è mai ritornato al mittente, che si tratti della tassazione in oggetto oppure

di quelle precedenti o successive. Del resto, osserva il Comune, lo stesso

escusso ha chiesto il 1° settembre 2006 una rateazione dell’im­­posta. Con

replica spontanea del 28 gennaio 2016, RE 1 si è riconfermato nella sua

posizione, facendo notare che la richiesta di rateazione risale all’anno 2006.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, come accertato dal primo

giudice la decisione del 10 maggio 2010 relativa al calcolo del conguaglio

(doc. B), fondata sulla decisione di tassazione dopo reclamo dell’imposta

cantonale 2004 (doc. D), poiché passata in giudicato costituisce in principio

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80

cpv. 2 n. 2 LEF (art. 244 cpv. 3 e 299 cpv. 1 della legge

tributaria [LT, RL 10.2.1.1]) per l’importo posto in

esecuzione, dedotti gli accrediti riportati da altro conto negli anni dal 2006

in avanti (v. la diffida del 16 aprile 2015, doc. C), e per i relativi interessi.

7.

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo

ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il

termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati

già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti

valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid.

2.

; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit

völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III

100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). Anche la prescrizione dev’essere espressamente eccepita, giacché

il giudice del rigetto non l’esamina d’ufficio, nemmeno per quanto riguarda le

pretese di diritto pubblico. L’escusso, tuttavia, non è tenuto a dimostrarne il

compimento con documenti, ma incombe al contrario all’escutente provare di

averla interrotta (sentenze del Tribunale federale 5A_216/2013 del 24 luglio

2013.

consid. 2.2.2;5A_755/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.3.2 e i rinvii;

sentenza della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre 2014, RtiD 2015 II 890 seg. n.

51c, consid. 9).

7.1

Nel caso specifico, il reclamante eccepisce la prescrizione del diritto

di riscossione, ribadendo che la domanda d’esecuzione del Comune è stata

presentata il 20 giugno 2015 a oltre cinque anni della notificazione della

decisione di conguaglio del 10 maggio 2010. Egli ricorda di avere contestato

già nelle sue osservazioni all’istanza di avere ricevuto alcun richiamo, sicché

né il richiamo del 2 marzo 2015, prodotto con la replica (doc. C), né la

diffida del 16 aprile 2015 (doc. I) possono essere considerati validi atti

interruttivi della prescrizione, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore.

Non sono infatti stati spediti con raccomandata, di modo che l’istante non è in

grado di dimostrare, come gli incombe, che richiamo e diffida siano stati

recapitati all’escusso prima della prescrizione.

7.2

Per

l’art. 194 cpv. 1 LT i crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dal

passaggio in giudicato della tassazione. Sospensioni e interruzioni sono

possibili in virtù dell’art. 193 cpv. 3 e 4 LT (art. 194 cpv. 2 LT). Il termine

di prescrizione assoluto del diritto di riscossione è di 10 anni (art. 194 cpv.

3.

LT). Nel caso in esame, sia il primo giudice sia

il convenuto considerano che il termine quinquennale di prescrizione del

diritto di riscossione dell’impo­­sta comunale del 2004 ha cominciato a

decorrere il 10 giugno 2010, ossia alla scadenza del termine di reclamo di 30

giorni al Municipio (doc. B e art. 299 cpv. 1 LT) a contare dalla notifica del

conguaglio, ed è così scaduto il 10 giugno 2015, ovvero prima dell’emissione

del precetto esecutivo (il 20 giugno 2015). In realtà, non è dato di sapere la

data esatta in cui la decisione di conguaglio è passata in giudicato poiché non

è nota la data della sua notifica al contribuente. Non è però necessario

approfondire la questione perché l’istante non ha contestato che, senza atti interruttivi

successivi, il suo credito si sarebbe prescritto il 20 giugno 2015, e in

particolare non ha neppure sostenuto che il convenuto abbia ricevuto il

conguaglio, emesso il 10 maggio 2010, dopo il 19 maggio 2010.

7.3

Conformemente

all’art. 193 cpv. 4 LT, applicabile anche al diritto di riscossione (art 194

cpv. 1 LT), un nuovo termine di prescrizione decorre in

particolare con ogni atto ufficiale inteso all’ac­­certamento o alla

riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al

corresponsabile dell’imposta (lett. a) e con ogni

riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del

corresponsabile dell’imposta (lett. b). Per costante giurisprudenza gli

atti di riscossione comprendono non soltanto gli atti di esazione vera e

propria, ma anche tutte le comunicazioni ufficiali che annunciano semplicemente

una tassazione futura e il cui scopo è essenzialmente quello di interrompere la

prescrizione, nella misura in cui esse portano a conoscenza del contribuente la

volontà delle autorità di proseguire il loro lavoro in vista della concretizzazione

del credito fiscale (sentenza del Tribunale federale 2A.546/2001 del 1° maggio

2002.

consid. 3d, in: ASA 73 pag. 239; decisione della Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello n. 80.2011.70 del 16 agosto 2012, consid.

3.

).

a) Nel

caso specifico, a prescindere dal fatto che davanti al primo giudice il Comune

di CO 1 non ha sostenuto – né lo fa in questa sede – che il primo richiamo del

2.

marzo 2015 (doc. I accluso alla replica senz’alcun commento) e la diffida del

16.

aprile 2015 (doc. C annesso all’istanza) abbiano interrotto la prescrizione,

questi atti non risultano essere stati spediti all’escusso per raccomandata,

sicché il Comune non è in grado di provare che RE 1, contrariamente a quanto da

lui allegato nelle osservazioni all’istanza, li abbia ricevuti prima della

prescrizione del credito. Orbene, l’onere della prova dell’avvenuta notifica

spettava all’autorità (per analogia con la questione dell’inti­mazione della

decisione di tassazione, cfr. sentenza della CEF 14.2014.212/213 del 30

gennaio 2015, consid. 7 con rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale).

Non soccorre di certo in aiuto dell’istante l’allegazione, pure essa non

dimostrata, secondo cui nulla di quanto spedito all’escusso gli è mai ritornato

dalla posta. Nemmeno la produzione, comunque tardiva (sopra, consid. 1.3),

della richiesta di rateazione dell’imposta e della relativa decisione di

concessione giovano al Comune di CO 1, perché sono atti anteriori all’emanazione

della decisione di conguaglio del 10 maggio 2010, inidonei a interrompere un termine

di prescrizione neppure iniziato a decorrere.

b) In

queste circostanze, l’accertamento del Pretore secondo cui il termine di

prescrizione sarebbe stato interrotto dal richiamo e dalla diffida emessi nel

2015.

risulta manifestamente errato, da una parte perché ha esaminato d’ufficio,

in contrasto con il principio dispositivo (art. 55 cpv. 1 CPC), la questione

dell’interruzio­­ne di prescrizione che l’istante non aveva esplicitamente

allegato, e dall’altra siccome non ha considerato il fatto che RE 1 aveva

esplicitamente contestato di avere ricevuto qualunque richiamo prima del

precetto esecutivo e non ha appurato che il Comune non aveva prodotto la prova

della notifica del richiamo e della diffida. Fondato, il reclamo va pertanto

accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell’i­­stanza.

Ove detenga le prove documentali di eventuali atti interruttivi della prescrizione,

rimane però salva per il Comune la facoltà di presentare una nuova istanza di

rigetto definitivo dell’op­­posizione nella stessa esecuzione entro il termine

di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF, accludendovi siffatte prove (v. DTF 140

III 461 consid. 2.5).

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili in prima sede, giacché RE 1 non ha formulato alcuna richiesta al

riguardo (cfr. art. 105 cpv. 2 CPC), mentre la domanda di concessione di

ripetibili contenuta nel reclamo non può essere accolta, non essendo motivata

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 145'631.70

(125'153.65 + 20'478.05), supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e

di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali per complessivi fr. 600.–,

già anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE 1, sono poste a carico del Comune di CO 1. Non si

attribuiscono indennità.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).