14.2015.246
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28 aprile 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.246
Lugano
28 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 21 ottobre 2015 da
RE 1
(titolare della ditta individuale A__________,
patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 15 dicembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 febbraio 2015 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1, titolare
della ditta individuale A__________, ha escusso la CO 1
per l’incasso di fr. 8'640.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio
2015, indicando quale titolo di credito: “installazione programmi informatici, ecc. come da
fattura del 19.9.2014, no. __________”.
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 ottobre
2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 16 novembre 2015, integrate il giorno successivo
con la trasmissione del precetto esecutivo da essa fatto spiccare nei confronti
dell’istante.
C. Statuendo con decisione 15 dicembre 2015, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2015 per ottenerne
l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 dicembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 16 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, alla luce della documentazione prodotta dall’escussa il Pretore
ha considerato verosimile e tempestiva l’eccezione di cattiva esecuzione da
essa sollevata in merito al contratto d’installazione di un programma
informatico di contabilità concluso con la ditta dell’istante il 19 settembre
2015.
4. Nel
reclamo RE 1 sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, l’escussa
non ha contestato nelle sue osservazioni all’istanza l’avvenuta esecuzione
delle prestazioni contrattualmente pattuite – ossia la fornitura e l’installazione
del programma – e neppure, perlomeno esplicitamente, l’inesigibilità del
credito posto in esecuzione. Il reclamante, d’altronde, nega di aver lasciato
la convenuta in balia di sé stessa, giacché essa mai ha contestato che le dieci
ore per adattamento e istruzioni non siano state effettivamente prestate. La
documentazione prodotta dall’escussa sarebbe poi solo allegazione di parte
senza alcun supporto probatorio oggettivo. Contestate, infine, sia la
tempestività delle prime lamentele (del 10 febbraio 2015) sia i danni causati
dalla mancata assistenza e dal cattivo funzionamento del programma.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella
fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa sul “contratto di licenza d’uso e fornitura” sottoscritto il 19 settembre 2014 dalla CO 1 (doc. C accluso all’istanza),
secondo cui l’A__________ si è impegnata nei confronti della CO 1 a installare
sui suoi computer un programma di contabilità, uno di fatturazione e di
gestione dell’officina e della sede, uno di gestione dei salari, a concederle
le relative licenze d’uso, a riprendere i dati esistenti in una banca dati, a
offrirle un abbonamento annuale per il 2015 a tariffa ridotta, a prestarle
assistenza telefonica e 10 ore “per
adattamenti ed istruzione”, il tutto per un prezzo a
corpo di fr. 8'000.– oltre all’IVA.
5.2 Il
contratto in questione contiene elementi del contratto di licenza e dei
contratti di appalto e di mandato e ha quindi carattere bilaterale (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 128-129 ad art. 82 LEF). Ora, in
merito all’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le
parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo
della prestazione anticipata, è discussa la questione di sapere se l’escusso
debba rendere verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) l’eccezione d’inadempimento
della controprestazione o di suo non corretto adempimento (art. 82 CO) e non
solo asserirla (prassi di Basilea-Campagna), oppure
se è sufficiente per lui contestare l’adempimento
della prestazione promessa dall’escutente in modo non palesemente
insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria allegazione) per
obbligarlo a doverne dimostrare la corretta esecuzione (cosiddetta “Basler
Praxis” [di Basilea-Città]). Nella sua ultima giurisprudenza la Camera ha
lasciato tale questione indecisa (sentenza della CEF 14.2015.230 del 15 aprile
2016 consid. 6.5 e i rinvii).
5.3 Nel
caso specifico il Pretore ha ritenuto che l’escussa avesse reso verosimile l’eccezione di cattiva esecuzione da essa sollevata, e pertanto
(implicitamente) che la sua contestazione non era palesemente
insostenibile. Poiché, come si vedrà, tale decisione resiste alla critica, non
è necessario neppure in questo caso scegliere tra le due teorie.
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1 Nel
reclamo RE 1 asserisce che, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, l’escussa
non ha contestato nelle sue osservazioni all’istanza l’avvenuta esecuzione
delle prestazioni contrattualmente pattuite né l’esigibilità della pretesa
posta in esecuzione. Sennonché, per vero, nelle sue osservazioni all’istanza
la CO 1 si è effettivamente lamentata di essere stata lasciata “in balia” del programma,
che non è riuscita a adoperare, ciò che pretende di averle fatto perdere tempo.
È pertanto indiscutibile che l’escussa ha almeno in parte – per quanto riguarda
l’assistenza dopo l’installazione del programma – contestato esplicitamente la
regolare esecuzione del contratto da parte del reclamante.
6.2 Il
reclamante, d’altronde, nega di aver lasciato la convenuta in balia di sé
stessa.
a) A
ben vedere, però, essa ha reso verosimile di essersi lamentata con l’istante (raccomandate
24 novembre e 16 dicembre 2014, doc. 5 e 3), il quale non ha contestato di avere
ricevuto tali lamentele né ha allegato di avervi risposto o di essersi
adoperato per risolvere i problemi segnalati. Le allegazioni contenute nel
reclamo relative alla conversazione avuta dalle parti su Skype (doc. 6) sono infatti
nuove – in prima istanza il reclamante non ha replicato alle osservazioni dell’escussa
– sicché non possono essere prese in considerazione ai fini del giudizio
odierno (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, non risulta da tale documento che A__________
abbia fornito tutto l’aiuto richiesto e dovuto. Ora, la carente assistenza alla
cliente, e in particolare la mancata prestazione delle dieci ore pattuite dalle
parti al riguardo, sono fatti negativi che potevano essere resi verosimili
soltanto con la cooperazione del reclamante, che avrebbe spontaneamente dovuto proporre
indizi contrari idonei a rendere verosimile il corretto adempimento dei propri
obblighi (cfr. DTF 119
Considerandi
II 305).
b) Siccome
egli è venuto meno al suo dovere di cooperazione, ben poteva il Pretore, nel quadro della valutazione
delle prove, ritenere verosimile l’eccezione sollevata dall’escussa (DTF 119 II
305; art. 164 CPC). In ogni caso il suo apprezzamento dei
fatti non può dirsi manifestamente errato nel senso dell’art. 320 lett. b CPC
(sopra consid. 1.2), avendo egli tenuto conto di tutti gli
indizi pertinenti agli atti traendone deduzioni del tutto sostenibili e
conformi al diritto (v. art. 82 cpv. 2 LEF). Poco importa
al riguardo che l’inadempimento verta su una parte solo delle prestazioni
promesse, dal momento che non incombe al giudice del rigetto dell’opposizione
di determinare né di quantificare le prestazioni correttamente fornite dalla
parte escutente (sentenza della CEF 14.2015.230 del 15 aprile 2016
consid. 7.1).
6.3
Relativamente
alla censura di pretesa intempestività delle prime lamentele dell’escussa, che
a mente del reclamante risalgono al 10 febbraio 2015, egli pare non avvedersi che
il Pretore si è riferito in realtà allo scritto del 16 dicembre 2014 (citando
per errore il doc. 1 anziché il doc. 3), né che già la raccomandata del 24 novembre
2016.
(doc. 5) fa stato, meno di due mesi dopo l’installazione del programma,
di doglianze sull’incompleta istruzione fornita dall’A__________ in merito all’uso
dello stesso. Ricordato che il diritto del mandato non fissa termini cogenti
per la contestazione dell’operato del mandatario, la sentenza impugnata resiste
alla critica anche su questo punto.
Al
reclamante rimane comunque impregiudicata la facoltà di sottoporre la vertenza
al giudice del merito (v. sopra consid. 2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 8'640.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).