Lexipedia

Decisione

14.2015.246

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 aprile 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, alla luce della documentazione prodotta dall’escussa il Pretore

ha considerato verosimile e tempestiva l’eccezione di cattiva esecuzione da

essa sollevata in merito al contratto d’installazione di un programma

informatico di contabilità concluso con la ditta dell’istante il 19 settembre

2015.

4. Nel

reclamo RE 1 sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, l’escussa

non ha contestato nelle sue osservazioni all’istanza l’avvenuta esecuzione

delle prestazioni contrattualmente pattuite – ossia la fornitura e l’installazio­ne

del programma – e neppure, perlomeno esplicitamente, l’in­­esigibilità del

credito posto in esecuzione. Il reclamante, d’altron­­de, nega di aver lasciato

la convenuta in balia di sé stessa, giacché essa mai ha contestato che le dieci

ore per adattamento e istruzioni non siano state effettivamente prestate. La

documentazione prodotta dall’escussa sarebbe poi solo allegazione di parte

senza alcun supporto probatorio oggettivo. Contestate, infine, sia la

tempestività delle prime lamentele (del 10 febbraio 2015) sia i danni causati

dalla mancata assistenza e dal cattivo funzionamento del programma.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Nella

fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa sul “contratto di licenza d’uso e fornitura” sottoscritto il 19 settembre 2014 dalla CO 1 (doc. C accluso all’istanza),

secondo cui l’A__________ si è impegnata nei confronti della CO 1 a installare

sui suoi computer un programma di contabilità, uno di fatturazione e di

gestione dell’officina e della sede, uno di gestione dei salari, a concederle

le relative licenze d’uso, a riprendere i dati esistenti in una banca dati, a

offrirle un abbonamento annuale per il 2015 a tariffa ridotta, a prestarle

assistenza telefonica e 10 ore “per

adattamenti ed istruzione”, il tutto per un prezzo a

corpo di fr. 8'000.– oltre all’IVA.

5.2 Il

contratto in questione contiene elementi del contratto di licenza e dei

contratti di appalto e di mandato e ha quindi carattere bilaterale (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 128-129 ad art. 82 LEF). Ora, in

merito all’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le

parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo

della prestazione anticipata, è discussa la questione di sapere se l’e­scusso

debba rendere verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) l’eccezione d’inadempimento

della controprestazione o di suo non corretto adempimento (art. 82 CO) e non

solo asserirla (prassi di Basilea-Campagna), oppure

se è sufficiente per lui contestare l’adempimento

della prestazione promessa dall’escu­­tente in modo non palesemente

insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria allegazione) per

obbligarlo a doverne dimostrare la corretta esecuzione (cosiddetta “Basler

Praxis” [di Basilea-Città]). Nella sua ultima giurisprudenza la Camera ha

lasciato tale questione indecisa (sentenza della CEF 14.2015.230 del 15 aprile

2016 consid. 6.5 e i rinvii).

5.3 Nel

caso specifico il Pretore ha ritenuto che l’escussa avesse reso verosimile l’eccezione di cattiva esecuzione da essa sollevata, e pertanto

(implicitamente) che la sua contestazione non era palesemente

insostenibile. Poiché, come si vedrà, tale decisione resiste alla critica, non

è necessario neppure in questo caso scegliere tra le due teorie.

6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

6.1 Nel

reclamo RE 1 asserisce che, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, l’escussa

non ha contestato nelle sue osservazioni all’istanza l’avvenuta esecuzione

delle prestazioni contrattualmente pattuite né l’esigibilità della pretesa

posta in esecuzione. Sennonché, per vero, nelle sue osservazioni al­l’istanza

la CO 1 si è effettivamente lamentata di essere stata lasciata “in balia” del programma,

che non è riuscita a adoperare, ciò che pretende di averle fatto perdere tempo.

È pertanto indiscutibile che l’escussa ha almeno in parte – per quanto riguarda

l’assistenza dopo l’installazione del programma – contestato esplicitamente la

regolare esecuzione del contratto da parte del reclamante.

6.2 Il

reclamante, d’altronde, nega di aver lasciato la convenuta in balia di sé

stessa.

a) A

ben vedere, però, essa ha reso verosimile di essersi lamentata con l’istante (raccomandate

24 novembre e 16 dicembre 2014, doc. 5 e 3), il quale non ha contestato di avere

ricevuto tali lamentele né ha allegato di avervi risposto o di essersi

adoperato per risolvere i problemi segnalati. Le allegazioni contenute nel

reclamo relative alla conversazione avuta dalle parti su Skype (doc. 6) sono infatti

nuove – in prima istanza il reclamante non ha replicato alle osservazioni dell’escussa

– sicché non possono essere prese in considerazione ai fini del giudizio

odierno (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, non risulta da tale documento che A__________

abbia fornito tutto l’aiuto richiesto e dovuto. Ora, la carente assistenza alla

cliente, e in particolare la mancata prestazione delle dieci ore pattuite dalle

parti al riguardo, sono fatti negativi che potevano essere resi verosimili

soltanto con la cooperazione del reclamante, che avrebbe spontaneamente dovuto proporre

indizi contrari idonei a rendere verosimile il corretto adempimento dei propri

obblighi (cfr. DTF 119

Considerandi

II 305).

b) Siccome

egli è venuto meno al suo dovere di cooperazione, ben poteva il Pretore, nel quadro della valutazione

delle prove, ritenere verosimile l’eccezione sollevata dall’escussa (DTF 119 II

305; art. 164 CPC). In ogni caso il suo apprezzamento dei

fatti non può dirsi manifestamente errato nel senso dell’art. 320 lett. b CPC

(sopra consid. 1.2), avendo egli tenuto conto di tutti gli

indizi pertinenti agli atti traendone deduzioni del tutto sostenibili e

conformi al diritto (v. art. 82 cpv. 2 LEF). Poco importa

al riguardo che l’inadempimento verta su una parte solo delle prestazioni

promesse, dal momento che non incombe al giudice del rigetto dell’opposizione

di determinare né di quantificare le prestazioni correttamente fornite dalla

parte escutente (sentenza della CEF 14.2015.230 del 15 aprile 2016

consid. 7.1).

6.3

Relativamente

alla censura di pretesa intempestività delle prime lamentele dell’escussa, che

a mente del reclamante risalgono al 10 febbraio 2015, egli pare non avvedersi che

il Pretore si è riferito in realtà allo scritto del 16 dicembre 2014 (citando

per errore il doc. 1 anziché il doc. 3), né che già la raccomandata del 24 no­vembre

2016.

(doc. 5) fa stato, meno di due mesi dopo l’instal­­lazione del programma,

di doglianze sull’incompleta istruzione fornita dall’A__________ in merito all’uso

dello stesso. Ricordato che il diritto del mandato non fissa termini cogenti

per la contestazione dell’operato del mandatario, la sentenza impugnata resiste

alla critica anche su questo punto.

Al

reclamante rimane comunque impregiudicata la facoltà di sottoporre la vertenza

al giudice del merito (v. sopra consid. 2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 8'640.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).