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Decisione

14.2015.247

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Pluralità di documenti non firmati

15 aprile 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, in cui ha trattato “in modo unificato” l’i­stanza,

registrata in due incarti diversi (uno per ogni precetto esecutivo), il Giudice

di pace ha ritenuto sulla scorta degli atti che la RE 1 è debitrice nei confronti

dell’istante di fr. 4'445.–, corrispondenti alla metà dei fr. 8'890.–

dovuti a quest’ultima. A suo parere la volontà di versare tale somma alla

creditrice risulta in modo chiaro dalle comunicazioni intercorse tra le parti e

più precisamente dallo scambio e-mail e dalle lettere “sottoscritte e indubbiamente e assai chiaramente

relative alla vertenza di questa causa”. Constatando che la RE 1 ha versato all’istante la metà dei fr. 8'890.–

“dovuti” (fr. 2'445.– + fr. 2'000.–), il Giudice di pace ha inoltre

con­siderato che tale versamento “risulta

essere pur sempre una prova di volontà”. Infine, egli

ha sottolineato la volontà delle parti di risolvere la vertenza, indicando come

“significativa” una lettera del 3 dicembre 2015 del

patrocinatore dell’istante, in cui quest’ultimo ha scritto che “nonostante l’impegno profuso

dai rispettivi legali, non si è riusciti a raggiungere un accordo sul pagamento

di quanto richiesto dalla mia patrocinata”. Per questi motivi l’istanza è stata accolta.

4. Nel

reclamo la RE 1 fa valere in primis che la fattura della __________ è

intestata alla CO 1 e non alla convenuta e che non si comprende come le penali siano

state quantificate in fr. 8'890.–. In secondo luogo la reclamante evidenzia

l’assenza nella rimanente documentazione prodotta dall’istante di alcun valido

riconoscimento di debito, sottolineando che lo scambio di e-mail tra l’istante e,

per la convenuta, una persona (__________) non legittimata a rappresentarla, è

in ogni caso privo di firma vincolante. Il medesimo discorso varrebbe per gli

altri documenti, dai quali non emergerebbe un chiaro riconoscimento di debito

bensì soltanto discussioni sulla possibilità di effettuare una pagamento

dilazionato della fattura alla __________. L’escussa si duole inoltre del fatto

che i fr. 8'890.– indicati a titolo di penali non risultano essere in

relazione con i due non meglio specificati “acconti” versati all’istante,

motivo per cui non se ne può dedurre una volontà di far fronte a impegni

comunque contestati, tra l’al­­tro fatti valere con due precetti esecutivi diversi.

Considerandi

Infine, la reclamante rimprovera al primo giudice di essersi fondato in modo

acritico e arbitrario sugli scritti del 19 novembre 2015 e del 3 dicembre 2015

indirizzatigli dall’istante durante la procedura di rigetto.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, la CO 1 ritiene, in via preliminare, che il

reclamo, oltre a essere temerario, sia anche inammissibile. Nel merito essa fa

valere che il riconoscimento di debito per i fr. 8'890.– risulta in modo

chiaro dall’insieme dei documenti agli atti, sottolineando che la reclamante

“si è assunta la responsabilità

del danno subito dall’odier­­na convenuta in conseguenza delle penali

addebitate dalla compagnia telefonica __________, decidendo di sopportarne interamente

l’importo” e ciò sulla base dello scambio e-mail, dei

due pagamenti “parziali” e delle due lettere successive a quei versamenti,

sottoscritte dalla RE 1.

6.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento di

debito può anche fondarsi su più documenti, non necessariamente tutti

sottoscritti dall’escusso, ma solo a condizione che il documento in cui l’escusso

si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii

chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o

che permettano di quantificarlo, o perlomeno a circostanze concrete che consentono

poi, ove esse siano dimostrate con documenti, di accertare precisamente il

debito (v. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 14.2015.110 del 14

ottobre 2015, consid. 6.3).

6.1

Nella

fattispecie, gli unici documenti prodotti dall’istante che risultano firmati

dalla convenuta – e che quindi sono suscettibili di costituire un riconoscimento

di debito nel senso appena ricordato, eventualmente in relazione con gli altri

documenti, ove vi rinviino – sono gli scritti del 19 giugno 2015 (doc. I

accluso all’istan­­za e prodotto un’altra volta con la replica quale doc. O) e

del 14 settembre 2015 (doc. P). Sennonché

essi non rinviano direttamente e chiaramente alla fattura della __________ (doc.

D) né menzionano alcun importo, e a ben vedere non contengono comunque alcun impegno

concreto se non quello, futuro, di proporre un non meglio precisato “piano di

rientro” (“nel mese di luglio 2015

sarete contattati da noi per definire un piano di rientro che parte da ottobre

2015.

fino a ottobre 2016”, doc. O) o di esaminare le fatture che avrebbe mandato

l’istante (“aspetteremo di ricevere le vostre fatture prima di fine settembre

2015, al fine di avere la situazione completa e permettervi di figurare sull’elenco

dei creditori”, doc. P). In

altre parole non sono titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso

dell’art. 82 LEF, sicché si può prescindere dall’esaminare dettagliatamente gli

altri documenti non firmati prodotti con l’istanza.

6.2

Contrariamente poi a quanto ritenuto dal Giudice di pace, non è “significativa” nella

causa in esame la corrispondenza pervenutagli dal patrocinatore dell’istante

dopo l’udienza del 5 novembre 2015 (scritti 19 novembre e

3.

dicembre 2015), non solo perché l’istruttoria risultava chiusa, ma

soprattutto perché non contiene alcun riconoscimento di debito firmato dalla RE

1.

Non se ne può d’altronde dedurre, per ipotesi, un’adesione di quest’ultima

all’istanza, poiché le parti non hanno raggiunto alcun accordo sulle modalità

di pagamento del credito posto in esecuzione e men che meno sulla causa di rigetto.

6.3

In

definitiva manca quindi agli atti un riconoscimento di debito cifrato e firmato

dall’escussa, motivo per cui il reclamo va accolto e l’istanza respinta, fermo restando la facoltà per l’istante di eventualmente

sottoporre la questione al giudice del merito (sopra consid. 2).

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'445.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il

dispositivo n. 3 della decisione impugnata è annullato e i dispositivi n. 1 e 2

sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.–, da

anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico. CO 1 rifonderà alla

convenuta fr. 400.– di ripetibili.

3. [annullato]

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà

alla RE 1 fr. 360.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).