14.2015.247
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Pluralità di documenti non firmati
15 aprile 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.247
Lugano
15 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nelle cause n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 8 settembre
2015 dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2015 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 16 dicembre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. La RE 1, attiva –
tra l’altro – nel commercio di beni di consumo nel settore dell’elettronica,
della telefonia e dell’informatica, ha svolto per la CO 1,
azienda di spedizioni internazionali, funzioni di consulente esterno per la
telefonia mobile. Il 1° novembre 2014, a seguito di un
cambiamento dell’operatore di telefonia mobile, la CO 1 ha ricevuto dalla __________
__________ una fattura per il mese di ottobre 2014 di complessivi fr. 9'789.15,
di cui fr. 8'889.30 (12 x fr. 657.90 + fr. 994.50) a titolo di “tassa cambiamento di abbonamento”. Dopo uno scambio di corrispondenza tra
le parti, la RE 1 ha versato alla CO 1 i seguenti importi:
il 14 febbraio 2015 fr. 2'445.– come “acconto penali __________” e
il 17 marzo 2015 fr. 2'000.– come “2 acconto bonus per pagamento penali”. Con raccomandata del 6 maggio 2015 la CO 1 ha sollecitato il
pagamento di fr. 4'445.–, corrispondente alla metà delle penali di fr. 8'890.–
fatturate dalla __________ (doc. H).
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 giugno 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'445.–
oltre agli interessi del 5% dal 18 dicembre 2014, indicando quale titolo di
credito: “Responsabilità
contrattuale, rimborso fatture __________. Riconoscimento di debito del
9.01.2015”. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 25 giugno 2015 sempre dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la
creditrice ha nuovamente escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 18 dicembre 2014, indicando quale titolo di
credito ancora una volta la “Responsabilità
contrattuale, rimborso fatture __________. Riconoscimento di debito del
9.01.2015”.
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanza 8
settembre 2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Taverne. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 29 settembre 2015. Con replica del 7 ottobre
2015 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è
nuovamente opposta con duplica del 9 ottobre. All’udienza tenutasi il 5
novembre 2015 l’istante ha proposto di saldare il debito, dividendolo in tre
rate, e il Giudice di pace ha assegnato alla convenuta un termine di dieci
giorni per comunicargli la propria decisione. Il 16 novembre 2015 la RE 1 ha
rifiutato la proposta di dilazione.
D. Statuendo con decisione 16 dicembre 2015, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 23 dicembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 2 febbraio
2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo
presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 15 febbraio 2016, la CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 23 dicembre 2015 durante le ferie natalizie contro la sentenza notificata al
patrocinatore della RE 1 il 17 dicembre (estratto track & trace n. __________),
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, in cui ha trattato “in modo unificato” l’istanza,
registrata in due incarti diversi (uno per ogni precetto esecutivo), il Giudice
di pace ha ritenuto sulla scorta degli atti che la RE 1 è debitrice nei confronti
dell’istante di fr. 4'445.–, corrispondenti alla metà dei fr. 8'890.–
dovuti a quest’ultima. A suo parere la volontà di versare tale somma alla
creditrice risulta in modo chiaro dalle comunicazioni intercorse tra le parti e
più precisamente dallo scambio e-mail e dalle lettere “sottoscritte e indubbiamente e assai chiaramente
relative alla vertenza di questa causa”. Constatando che la RE 1 ha versato all’istante la metà dei fr. 8'890.–
“dovuti” (fr. 2'445.– + fr. 2'000.–), il Giudice di pace ha inoltre
considerato che tale versamento “risulta
essere pur sempre una prova di volontà”. Infine, egli
ha sottolineato la volontà delle parti di risolvere la vertenza, indicando come
“significativa” una lettera del 3 dicembre 2015 del
patrocinatore dell’istante, in cui quest’ultimo ha scritto che “nonostante l’impegno profuso
dai rispettivi legali, non si è riusciti a raggiungere un accordo sul pagamento
di quanto richiesto dalla mia patrocinata”. Per questi motivi l’istanza è stata accolta.
4. Nel
reclamo la RE 1 fa valere in primis che la fattura della __________ è
intestata alla CO 1 e non alla convenuta e che non si comprende come le penali siano
state quantificate in fr. 8'890.–. In secondo luogo la reclamante evidenzia
l’assenza nella rimanente documentazione prodotta dall’istante di alcun valido
riconoscimento di debito, sottolineando che lo scambio di e-mail tra l’istante e,
per la convenuta, una persona (__________) non legittimata a rappresentarla, è
in ogni caso privo di firma vincolante. Il medesimo discorso varrebbe per gli
altri documenti, dai quali non emergerebbe un chiaro riconoscimento di debito
bensì soltanto discussioni sulla possibilità di effettuare una pagamento
dilazionato della fattura alla __________. L’escussa si duole inoltre del fatto
che i fr. 8'890.– indicati a titolo di penali non risultano essere in
relazione con i due non meglio specificati “acconti” versati all’istante,
motivo per cui non se ne può dedurre una volontà di far fronte a impegni
comunque contestati, tra l’altro fatti valere con due precetti esecutivi diversi.
Considerandi
Infine, la reclamante rimprovera al primo giudice di essersi fondato in modo
acritico e arbitrario sugli scritti del 19 novembre 2015 e del 3 dicembre 2015
indirizzatigli dall’istante durante la procedura di rigetto.
5.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, la CO 1 ritiene, in via preliminare, che il
reclamo, oltre a essere temerario, sia anche inammissibile. Nel merito essa fa
valere che il riconoscimento di debito per i fr. 8'890.– risulta in modo
chiaro dall’insieme dei documenti agli atti, sottolineando che la reclamante
“si è assunta la responsabilità
del danno subito dall’odierna convenuta in conseguenza delle penali
addebitate dalla compagnia telefonica __________, decidendo di sopportarne interamente
l’importo” e ciò sulla base dello scambio e-mail, dei
due pagamenti “parziali” e delle due lettere successive a quei versamenti,
sottoscritte dalla RE 1.
6.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento di
debito può anche fondarsi su più documenti, non necessariamente tutti
sottoscritti dall’escusso, ma solo a condizione che il documento in cui l’escusso
si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii
chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o
che permettano di quantificarlo, o perlomeno a circostanze concrete che consentono
poi, ove esse siano dimostrate con documenti, di accertare precisamente il
debito (v. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 14.2015.110 del 14
ottobre 2015, consid. 6.3).
6.1
Nella
fattispecie, gli unici documenti prodotti dall’istante che risultano firmati
dalla convenuta – e che quindi sono suscettibili di costituire un riconoscimento
di debito nel senso appena ricordato, eventualmente in relazione con gli altri
documenti, ove vi rinviino – sono gli scritti del 19 giugno 2015 (doc. I
accluso all’istanza e prodotto un’altra volta con la replica quale doc. O) e
del 14 settembre 2015 (doc. P). Sennonché
essi non rinviano direttamente e chiaramente alla fattura della __________ (doc.
D) né menzionano alcun importo, e a ben vedere non contengono comunque alcun impegno
concreto se non quello, futuro, di proporre un non meglio precisato “piano di
rientro” (“nel mese di luglio 2015
sarete contattati da noi per definire un piano di rientro che parte da ottobre
2015.
fino a ottobre 2016”, doc. O) o di esaminare le fatture che avrebbe mandato
l’istante (“aspetteremo di ricevere le vostre fatture prima di fine settembre
2015, al fine di avere la situazione completa e permettervi di figurare sull’elenco
dei creditori”, doc. P). In
altre parole non sono titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso
dell’art. 82 LEF, sicché si può prescindere dall’esaminare dettagliatamente gli
altri documenti non firmati prodotti con l’istanza.
6.2
Contrariamente poi a quanto ritenuto dal Giudice di pace, non è “significativa” nella
causa in esame la corrispondenza pervenutagli dal patrocinatore dell’istante
dopo l’udienza del 5 novembre 2015 (scritti 19 novembre e
3.
dicembre 2015), non solo perché l’istruttoria risultava chiusa, ma
soprattutto perché non contiene alcun riconoscimento di debito firmato dalla RE
1.
Non se ne può d’altronde dedurre, per ipotesi, un’adesione di quest’ultima
all’istanza, poiché le parti non hanno raggiunto alcun accordo sulle modalità
di pagamento del credito posto in esecuzione e men che meno sulla causa di rigetto.
6.3
In
definitiva manca quindi agli atti un riconoscimento di debito cifrato e firmato
dall’escussa, motivo per cui il reclamo va accolto e l’istanza respinta, fermo restando la facoltà per l’istante di eventualmente
sottoporre la questione al giudice del merito (sopra consid. 2).
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'445.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
dispositivo n. 3 della decisione impugnata è annullato e i dispositivi n. 1 e 2
sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.–, da
anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico. CO 1 rifonderà alla
convenuta fr. 400.– di ripetibili.
3. [annullato]
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà
alla RE 1 fr. 360.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).