Lexipedia

Decisione

14.2015.248

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa comunale sui rifiuti. Interessi di mora e spese esecutive

13 aprile 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace supplente si è limitato a riferirsi

alla tassa per la raccolta del rifiuti del 2014 acclusa all’istanza e alla

ricevuta di pagamento prodotta dal convenuto con le osservazioni inoltrate il 9

novembre 2015, per respingere l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 33.30

relativi alle spese esecutive e a fr. 14.80 per gli interessi maturati

sino al 24 settembre 2015.

4. Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace supplente di non aver tenuto conto,

nella sua decisione, che il pagamento di cui ha prodotto la ricevuta è stato

effettuato tre giorni prima che venisse emesso il precetto esecutivo nei suoi

confronti. Chiede pertanto la riforma integrale della decisione impugnata e la

“liberazione da qualunque

debito nei confronti del CO 1”.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze

giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni

di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme

speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio

in giudicato (Staehelin in Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

5.2 Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del

convenuto sulla fattura del 20 novembre 2014 relativa alla “Tassa raccolta rifiuti 2014” (doc. C), con la quale il CO 1 ha chiesto a RE 1 il versamento di complessivi

fr. 352.10, composti da fr. 326.– relativi alla quota parte richiesta

“per fuoco con più persone” stabilita dall’ Ordinanza municipale del 2013 (doc. F), e da fr. 26.10

Considerandi

per l’IVA all’8%. Poiché passata in giudicato – l’escusso non avendo interposto

reclamo entro il termine di 15 giorni previsto dalla stessa – la menzionata

tassa costituisce in principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo

ivi indicato.

5.3

La diffida del 13 agosto 2015, in quanto non impugnata entro 30 giorni

da RE 1, costituisce invece titolo esecutivo per la “tassa di diffida” di fr. 50.–

(doc. E) richiesta anch’essa con il precetto esecutivo.

5.4

Che l’importo indicato nella diffida di fr. 402.10 (pari a fr. 352.10

+ fr. 50.–) sia già stato corrisposto dall’escusso, seppur oltre il

termine di pagamento indicato (12 settembre 2015), non è contestato e, come

visto, sia il CO 1 nella propria istanza che il primo giudice nella sua

decisione ne hanno tenuto conto deducendolo da quanto richiesto con il precetto

esecutivo. Contestati in questa sede sono unicamente gli interessi di fr. 14.80

e fr. 33.30 di spese esecutive.

5.5

Di principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono

titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il

loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 ad art. 80). Decorrenza e tasso d’interesse sono tuttavia definiti, laddove esista,

dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenza

della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a).

a) Al proposito l’ordinanza municipale sulla tassa rifiuti 2013 prodotta

dall’istante (doc. F) rinvia al “Regolamento

per il servizio raccolta ed eliminazione di rifiuti”,

il quale, al suo art. 29, prevede che “la tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla

notifica. Se la stessa non è saldata nei 30 giorni successivi alla notifica,

alla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso del

5%”. L’inte­­resse di ritardo decorre pertanto dal

trentunesimo giorno successivo alla scadenza.

b) Nel caso di specie, il Comune non ha provato la data di notifica della

fattura del 20 novembre 2014 (doc. C) né del (secondo) richiamo del 13 agosto

2015.

(doc. E). Non si evince d’altronde dagli atti che questi documenti siano

stati notificati (ovvero ricevuti da RE 1) più di 31 giorni prima del pagamento

di fr. 402.10 (corrispondente all’importo menzionato sul secondo richiamo)

da lui effettuato il 10 ottobre 2015. In altre parole l’istan­te non ha

comprovato, come gli incombeva, l’esistenza di un valido titolo di rigetto

definitivo per la sua pretesa per interessi di mora. La decisione impugnata va

quindi riformata su questo punto.

5.6

Per

quanto riguarda le spese esecutive, va ricordato che al proposito non

decide il giudice del rigetto bensì l’ufficio d’esecuzio­ne con competenza

esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77

del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Ciò vale

anche se il credito posto in esecuzione viene pagato durante la procedura di

rigetto, l’escusso potendo semmai contestarne il prelevamento o l’impor­­to con

un ricorso giusta l’art. 17 LEF nell’ambito dell’esecuzione proseguita limitatamente

alle spese esecutive (sentenza della CEF 15.2012.16 del 28 febbraio 2012, RtiD

2012.

II 894 n. 54c). Nel caso specifico, il pagamento è avvenuto invero (tre

giorni) prima dell’inoltro dell’esecuzione, sicché delle spese esecutive risponde

verosimilmente il Comune, ma ancora una volta non spetta né al primo giudice né

alla Camera stabilirlo in questa sede. Il reclamo va così accolto e la

decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, RE 1 non

avendo motivato la sua richiesta al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c e 105

cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile

2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2015.177

del 20 gennaio 2016 consid. 7). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14.80, non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e

di conseguenza il dispositivo n. 3 è annullato mentre i dispositivi n. 1 e 2

della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 50.–, anticipata dalla parte istante, è posta a

suo carico.

3. [annullato]

2. Le spese processuali di complessivi fr. 75.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a

carico del CO 1. Non si attribuisce alcuna indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).