14.2015.248
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa comunale sui rifiuti. Interessi di mora e spese esecutive
13 aprile 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.248
Lugano
13 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella
causa n. 259-2015-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di
pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 26 ottobre 2015 da
CO 1
(rappr. dal proprio RA 1)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 9 dicembre 2015 dal “Vice” Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 13 ottobre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. B), il CO
1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 352.10 oltre agli interessi
del 5.5% dal 25 settembre 2015, 2) fr. 50.– e 3) fr. 14.80, indicando
quali titoli di credito: “1)
Tassa raccolta rifiuti anno 2014, 2) tassa diffida, 3) interessi sino al 24.09.2015”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 ottobre 2015 il
CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
di __________ limitatamente a fr. 48.10 relativi alle spese di precetto (fr. 33.30)
e agli interessi (fr. 14.80). Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 9 novembre 2015, informando di aver provveduto al pagamento della
somma richiesta di fr. 402.10, indicata nella diffida del 13 agosto 2015
(doc. E), tre giorni prima che venisse fatto spiccare il precetto esecutivo nei
suoi confronti.
C. Statuendo con decisione 9 dicembre 2015, il “Vice” Giudice di pace (recte:
Giudice di pace supplente) ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta per fr. 352.10 oltre a fr. 33.30 e fr. 14.80,
dedotto l’acconto di fr. 352.10, ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 50.– e un’indennità di fr. 10.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 dicembre 2015 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno,
non sono state richieste osservazioni al CO 1.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo la
notifica avvenuta a RE 1 il 12 dicembre 2015, il termine di 10 giorni è scaduto
martedì 22 dicembre 2015, ossia durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al
1° gennaio 2015: art. 56 n. 2 LEF), ed è stato prorogato per legge fino al
terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art.
145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), quindi martedì 5 gennaio 2016, il 2 gennaio
essendo un sabato. Presentato il 24 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace supplente si è limitato a riferirsi
alla tassa per la raccolta del rifiuti del 2014 acclusa all’istanza e alla
ricevuta di pagamento prodotta dal convenuto con le osservazioni inoltrate il 9
novembre 2015, per respingere l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 33.30
relativi alle spese esecutive e a fr. 14.80 per gli interessi maturati
sino al 24 settembre 2015.
4. Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace supplente di non aver tenuto conto,
nella sua decisione, che il pagamento di cui ha prodotto la ricevuta è stato
effettuato tre giorni prima che venisse emesso il precetto esecutivo nei suoi
confronti. Chiede pertanto la riforma integrale della decisione impugnata e la
“liberazione da qualunque
debito nei confronti del CO 1”.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze
giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni
di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme
speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio
in giudicato (Staehelin in Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
5.2 Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del
convenuto sulla fattura del 20 novembre 2014 relativa alla “Tassa raccolta rifiuti 2014” (doc. C), con la quale il CO 1 ha chiesto a RE 1 il versamento di complessivi
fr. 352.10, composti da fr. 326.– relativi alla quota parte richiesta
“per fuoco con più persone” stabilita dall’ Ordinanza municipale del 2013 (doc. F), e da fr. 26.10
Considerandi
per l’IVA all’8%. Poiché passata in giudicato – l’escusso non avendo interposto
reclamo entro il termine di 15 giorni previsto dalla stessa – la menzionata
tassa costituisce in principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo
ivi indicato.
5.3
La diffida del 13 agosto 2015, in quanto non impugnata entro 30 giorni
da RE 1, costituisce invece titolo esecutivo per la “tassa di diffida” di fr. 50.–
(doc. E) richiesta anch’essa con il precetto esecutivo.
5.4
Che l’importo indicato nella diffida di fr. 402.10 (pari a fr. 352.10
+ fr. 50.–) sia già stato corrisposto dall’escusso, seppur oltre il
termine di pagamento indicato (12 settembre 2015), non è contestato e, come
visto, sia il CO 1 nella propria istanza che il primo giudice nella sua
decisione ne hanno tenuto conto deducendolo da quanto richiesto con il precetto
esecutivo. Contestati in questa sede sono unicamente gli interessi di fr. 14.80
e fr. 33.30 di spese esecutive.
5.5
Di principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono
titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il
loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 ad art. 80). Decorrenza e tasso d’interesse sono tuttavia definiti, laddove esista,
dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenza
della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a).
a) Al proposito l’ordinanza municipale sulla tassa rifiuti 2013 prodotta
dall’istante (doc. F) rinvia al “Regolamento
per il servizio raccolta ed eliminazione di rifiuti”,
il quale, al suo art. 29, prevede che “la tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla
notifica. Se la stessa non è saldata nei 30 giorni successivi alla notifica,
alla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso del
5%”. L’interesse di ritardo decorre pertanto dal
trentunesimo giorno successivo alla scadenza.
b) Nel caso di specie, il Comune non ha provato la data di notifica della
fattura del 20 novembre 2014 (doc. C) né del (secondo) richiamo del 13 agosto
2015.
(doc. E). Non si evince d’altronde dagli atti che questi documenti siano
stati notificati (ovvero ricevuti da RE 1) più di 31 giorni prima del pagamento
di fr. 402.10 (corrispondente all’importo menzionato sul secondo richiamo)
da lui effettuato il 10 ottobre 2015. In altre parole l’istante non ha
comprovato, come gli incombeva, l’esistenza di un valido titolo di rigetto
definitivo per la sua pretesa per interessi di mora. La decisione impugnata va
quindi riformata su questo punto.
5.6
Per
quanto riguarda le spese esecutive, va ricordato che al proposito non
decide il giudice del rigetto bensì l’ufficio d’esecuzione con competenza
esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77
del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Ciò vale
anche se il credito posto in esecuzione viene pagato durante la procedura di
rigetto, l’escusso potendo semmai contestarne il prelevamento o l’importo con
un ricorso giusta l’art. 17 LEF nell’ambito dell’esecuzione proseguita limitatamente
alle spese esecutive (sentenza della CEF 15.2012.16 del 28 febbraio 2012, RtiD
2012.
II 894 n. 54c). Nel caso specifico, il pagamento è avvenuto invero (tre
giorni) prima dell’inoltro dell’esecuzione, sicché delle spese esecutive risponde
verosimilmente il Comune, ma ancora una volta non spetta né al primo giudice né
alla Camera stabilirlo in questa sede. Il reclamo va così accolto e la
decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, RE 1 non
avendo motivato la sua richiesta al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c e 105
cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile
2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2015.177
del 20 gennaio 2016 consid. 7). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14.80, non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e
di conseguenza il dispositivo n. 3 è annullato mentre i dispositivi n. 1 e 2
della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 50.–, anticipata dalla parte istante, è posta a
suo carico.
3. [annullato]
2. Le spese processuali di complessivi fr. 75.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a
carico del CO 1. Non si attribuisce alcuna indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).