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Decisione

14.2015.25

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mutuo. Prova (piena) del trasferimento al mutuatario del capitale pattuito. Interpretazione della dicitura "firma che rappresenta la garanzia di rest

12 giugno 2015Italiano11 min

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Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rigettato l’istanza dopo aver considerato

che la documentazione prodotta dall’escutente, ossia il contratto di mutuo, non

costituisse un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF. Pur

respingendo l’ec­­cezione di falso sollevata dall’escussa in merito alla sua

presunta firma sul contratto, siccome insufficientemente verosimile, il Pretore

ha ritenuto che il procedente non avesse fornito la prova documentale

(indispensabile) attestante l’avvenuto trasferimento della somma mutuata all’escussa,

contestato da quest’ultima. Donde la reiezione dell’istanza.

3. Nel

reclamo RE 1 contesta la conclusione a cui è pervenuto il giudice di prime

cure, affermando che il contratto di mutuo in oggetto adempie tutte le

caratteristiche di un riconoscimento di debito. In particolare il reclamante

sostiene che il contratto, sottoscritto da ambedue le parti, per la sua formulazione

costituisce la prova documentale che la somma prestata è stata consegnata

direttamente nelle mani della mutuataria, laddove (in particolare) l’escussa ha

apposto la sua firma sotto la dicitura “firma che rappresenta la garanzia di

restituzione somma”. Dall’intestazione del contratto, del resto, si evince

secondo il reclamante che sia il contratto sia l’importo prestato è stato

consegnato con “raccomandata a mano”. Egli ritiene dunque che l’eccezione

sollevata dall’escussa su questo punto non è stata resa verosimile, non avendo

ella prodotto né sostenuto alcunché a tale fine.

4. Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce di non aver mai firmato il

contratto di mutuo e di non aver mai neppure ricevuto la somma ivi menzionata.

D’altronde, essa rileva che la prova della pretesa consegna del mutuo nelle sue

mani spettava all’escutente e non a lei. L’e­scussa ritiene che la sua firma

(di cui contesta l’autenticità) sotto la dicitura “firma che rappresenta la

garanzia di restituzione” non comprova ancora il trasferimento della somma.

Per di più, a suo parere, le firme che si trovano in calce al testo e non in

prossimità dei nomi delle parti suscitano dubbi circa l’autenticità del

contratto. Non avendo dunque l’istante provato quanto sostiene, l’escussa

chiede la conferma della sentenza impugnata e la reiezione del reclamo.

5. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

6. Ove

sia sottoscritto dal mutuatario, il contratto di mutuo di una somma determinata

costituisce in via di principio un titolo di rigetto per il credito di rimborso

del mutuo, a patto che il mutuante ne abbia dimostrato l’esigibilità e che il

debitore non abbia contestato di avere ricevuto il capitale pattuito. In caso

di contestazione spetta al mutuante di dimostrare il trasferimento della somma

Considerandi

prestata al mutuatario (DTF 136 III 629 consid. 2 con rinvii; sentenza del

Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013, consid. 4.1; sentenza

della CEF 14.2002.58 del 29 gennaio 2003, consid. 1c).

6.1

Nella

fattispecie, il contratto di mutuo su cui l’istante fonda la sua pretesa ha il

seguente tenore (doc. B):

Raccomandata a mano

[Indirizzo

dell’escussa]

Gentile signora CO 1,

come da lei

richiesto, le faccio un prestito finanziario della somma di 50'000 frs.–

(cinquantamila) prendendo nota che tale somma la dovrà restituire massimo alla

fine dell’anno venturo scadenza 25 novembre 2014.

Cordialmente

saluto

RE

1.

__________

Firma

che rappresenta la garanzia

Di

restituzione somma

CO

1:

[firme

autografe delle parti]

In

questa sede, CO 1 ribadisce che la firma in calce al contratto non è sua, ma

non contesta di non avere reso verosimile la propria affermazione, tanto che

nelle osservazioni (ad n. 8) scrive che il Pretore non ha “potuto” accogliere l’eccezione

di falso. In queste circostanze non si può seriamente negare che l’escussa si

sia impegnata a restituire all’escutente fr. 50'000.– entro il 25 novembre

2014.

La questione è di sapere se con la sua firma l’escussa ha anche confermato

di avere ricevuto tale somma, ciò che contesta. Contrariamente a quanto allega

il reclamante, spettava a lui di dimostrare tale circostanza e non all’escussa

di rendere verosimile di non avere ricevuto l’importo pattuito. Trattasi infatti

di una condizione del riconoscimento di debito e non di un’eccezione atta

a infirmarlo nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (cfr. sentenza del

Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi). Secondo la giurisprudenza la prova in questione può anche fondarsi sul

testo del contratto medesimo (v. sentenza della CEF

14.2013.81

del 3 settembre 2013, consid. 3), ma come per lo stesso riconoscimento

di debito la consegna deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai

documenti prodotti dall’escutente (cfr. Staehe­lin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art.

82.

LEF), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa

andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2014.257

del 13 aprile 2015 consid. 5.1/b, con rinvii).

6.2

Nel

caso specifico, il contratto di mutuo non contiene alcuna conferma esplicita –

come ad esempio una firma “per ricevuta” – né alcuna constatazione chiara della

consegna dei fr. 50'000.– a CO 1. La menzione “raccomandata a mano” non

può riferirsi che al contratto stesso (non alla somma pattuita) mentre la

formulazione “firma che rappresenta la garanzia di

restituzione somma” non esprime in modo univoco che la firmataria ha ricevuto

la somma prestata. Certo, implicitamente la parola “restituzione” sottintende

in linea di massima che l’oggetto sia pervenuto in possesso di chi s’impegna a restituire.

Tale interpretazione letterale non esclude però altre interpretazioni. Siccome

il testo non allude all’esecuzione da parte del mutuante del proprio impegno né

alla sua forma (consegna manuale di soldi o di assegni, bonifico, ecc.), si può

anche ritenere che la mutuataria si sia implicitamente impegnata a restituire

quanto le sarebbe stato poi consegnato. Ora, un fatto è considerato

(pienamente) dimostrato quando il giudice è convinto della sua esistenza sulla

base di risultanze oggettive, anche se sussistono eventuali dubbi, purché appaiano

trascurabili (DTF 128 III 275 consid. 2/b/aa). In concreto, il testo del contratto si presta a diverse interpretazioni, lasciando

sussistere un dubbio che non può ritenersi irrilevante e che va semmai sciolto

in una causa di merito, in cui l’escutente avrà l’occasione di dimostrare la

forma e l’origine dei fondi che pretende di avere trasferito alla mutuataria.

Per quanto di rilievo in questa sede, ad ogni modo, l’apprezza­­mento delle

prove – e specialmente delle manifestazioni di volontà contenute nel contratto

(cfr. DTF 132 III 28 consid. 4) – svolto dal giudice di prime cure non è

manifestamente errato e quindi censurabile in questa sede (v. sopra consid.

1.

). In assenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in

esecuzione, il reclamo va così respinto e la sentenza impugnata confermata.

7.

La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione

degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 50'000.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).