14.2015.25
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mutuo. Prova (piena) del trasferimento al mutuatario del capitale pattuito. Interpretazione della dicitura "firma che rappresenta la garanzia di rest
12 giugno 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.25
Lugano
12 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo nella causa SO.2015.144 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 13 gennaio 2015 da
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo dell’11 febbraio 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 febbraio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 50'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 26 novembre 2014, indicando quale titolo di
credito il “contratto di mutuo 25 giugno 2014 – riconoscimento di debito”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 gennaio 2015 RE
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 3
febbraio 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte
convenuta vi si è opposta con osservazioni scritte incorporate nel verbale d’udienza.
Replicando e duplicando oralmente davanti al Pretore, le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle rispettive conclusioni.
C. Statuendo con decisione 6 febbraio 2015, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità
di fr. 700.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 febbraio 2015 per ottenerne
l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 20
marzo 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’11 febbraio 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di
RE 1 il 9 febbraio (come risulta dal tracciamento dell’invio raccomandato n. __________),
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rigettato l’istanza dopo aver considerato
che la documentazione prodotta dall’escutente, ossia il contratto di mutuo, non
costituisse un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF. Pur
respingendo l’eccezione di falso sollevata dall’escussa in merito alla sua
presunta firma sul contratto, siccome insufficientemente verosimile, il Pretore
ha ritenuto che il procedente non avesse fornito la prova documentale
(indispensabile) attestante l’avvenuto trasferimento della somma mutuata all’escussa,
contestato da quest’ultima. Donde la reiezione dell’istanza.
3. Nel
reclamo RE 1 contesta la conclusione a cui è pervenuto il giudice di prime
cure, affermando che il contratto di mutuo in oggetto adempie tutte le
caratteristiche di un riconoscimento di debito. In particolare il reclamante
sostiene che il contratto, sottoscritto da ambedue le parti, per la sua formulazione
costituisce la prova documentale che la somma prestata è stata consegnata
direttamente nelle mani della mutuataria, laddove (in particolare) l’escussa ha
apposto la sua firma sotto la dicitura “firma che rappresenta la garanzia di
restituzione somma”. Dall’intestazione del contratto, del resto, si evince
secondo il reclamante che sia il contratto sia l’importo prestato è stato
consegnato con “raccomandata a mano”. Egli ritiene dunque che l’eccezione
sollevata dall’escussa su questo punto non è stata resa verosimile, non avendo
ella prodotto né sostenuto alcunché a tale fine.
4. Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce di non aver mai firmato il
contratto di mutuo e di non aver mai neppure ricevuto la somma ivi menzionata.
D’altronde, essa rileva che la prova della pretesa consegna del mutuo nelle sue
mani spettava all’escutente e non a lei. L’escussa ritiene che la sua firma
(di cui contesta l’autenticità) sotto la dicitura “firma che rappresenta la
garanzia di restituzione” non comprova ancora il trasferimento della somma.
Per di più, a suo parere, le firme che si trovano in calce al testo e non in
prossimità dei nomi delle parti suscitano dubbi circa l’autenticità del
contratto. Non avendo dunque l’istante provato quanto sostiene, l’escussa
chiede la conferma della sentenza impugnata e la reiezione del reclamo.
5. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
6. Ove
sia sottoscritto dal mutuatario, il contratto di mutuo di una somma determinata
costituisce in via di principio un titolo di rigetto per il credito di rimborso
del mutuo, a patto che il mutuante ne abbia dimostrato l’esigibilità e che il
debitore non abbia contestato di avere ricevuto il capitale pattuito. In caso
di contestazione spetta al mutuante di dimostrare il trasferimento della somma
Considerandi
prestata al mutuatario (DTF 136 III 629 consid. 2 con rinvii; sentenza del
Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013, consid. 4.1; sentenza
della CEF 14.2002.58 del 29 gennaio 2003, consid. 1c).
6.1
Nella
fattispecie, il contratto di mutuo su cui l’istante fonda la sua pretesa ha il
seguente tenore (doc. B):
Raccomandata a mano
[Indirizzo
dell’escussa]
Gentile signora CO 1,
come da lei
richiesto, le faccio un prestito finanziario della somma di 50'000 frs.–
(cinquantamila) prendendo nota che tale somma la dovrà restituire massimo alla
fine dell’anno venturo scadenza 25 novembre 2014.
Cordialmente
saluto
RE
1.
__________
Firma
che rappresenta la garanzia
Di
restituzione somma
CO
1:
[firme
autografe delle parti]
In
questa sede, CO 1 ribadisce che la firma in calce al contratto non è sua, ma
non contesta di non avere reso verosimile la propria affermazione, tanto che
nelle osservazioni (ad n. 8) scrive che il Pretore non ha “potuto” accogliere l’eccezione
di falso. In queste circostanze non si può seriamente negare che l’escussa si
sia impegnata a restituire all’escutente fr. 50'000.– entro il 25 novembre
2014.
La questione è di sapere se con la sua firma l’escussa ha anche confermato
di avere ricevuto tale somma, ciò che contesta. Contrariamente a quanto allega
il reclamante, spettava a lui di dimostrare tale circostanza e non all’escussa
di rendere verosimile di non avere ricevuto l’importo pattuito. Trattasi infatti
di una condizione del riconoscimento di debito e non di un’eccezione atta
a infirmarlo nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (cfr. sentenza del
Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi). Secondo la giurisprudenza la prova in questione può anche fondarsi sul
testo del contratto medesimo (v. sentenza della CEF
14.2013.81
del 3 settembre 2013, consid. 3), ma come per lo stesso riconoscimento
di debito la consegna deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai
documenti prodotti dall’escutente (cfr. Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art.
82.
LEF), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa
andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2014.257
del 13 aprile 2015 consid. 5.1/b, con rinvii).
6.2
Nel
caso specifico, il contratto di mutuo non contiene alcuna conferma esplicita –
come ad esempio una firma “per ricevuta” – né alcuna constatazione chiara della
consegna dei fr. 50'000.– a CO 1. La menzione “raccomandata a mano” non
può riferirsi che al contratto stesso (non alla somma pattuita) mentre la
formulazione “firma che rappresenta la garanzia di
restituzione somma” non esprime in modo univoco che la firmataria ha ricevuto
la somma prestata. Certo, implicitamente la parola “restituzione” sottintende
in linea di massima che l’oggetto sia pervenuto in possesso di chi s’impegna a restituire.
Tale interpretazione letterale non esclude però altre interpretazioni. Siccome
il testo non allude all’esecuzione da parte del mutuante del proprio impegno né
alla sua forma (consegna manuale di soldi o di assegni, bonifico, ecc.), si può
anche ritenere che la mutuataria si sia implicitamente impegnata a restituire
quanto le sarebbe stato poi consegnato. Ora, un fatto è considerato
(pienamente) dimostrato quando il giudice è convinto della sua esistenza sulla
base di risultanze oggettive, anche se sussistono eventuali dubbi, purché appaiano
trascurabili (DTF 128 III 275 consid. 2/b/aa). In concreto, il testo del contratto si presta a diverse interpretazioni, lasciando
sussistere un dubbio che non può ritenersi irrilevante e che va semmai sciolto
in una causa di merito, in cui l’escutente avrà l’occasione di dimostrare la
forma e l’origine dei fondi che pretende di avere trasferito alla mutuataria.
Per quanto di rilievo in questa sede, ad ogni modo, l’apprezzamento delle
prove – e specialmente delle manifestazioni di volontà contenute nel contratto
(cfr. DTF 132 III 28 consid. 4) – svolto dal giudice di prime cure non è
manifestamente errato e quindi censurabile in questa sede (v. sopra consid.
1.
). In assenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in
esecuzione, il reclamo va così respinto e la sentenza impugnata confermata.
7.
La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione
degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 50'000.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo
carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).