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Decisione

14.2015.26

Fallimento. Deposito presso l’autorità giudiziaria superiore dell’importo del credito fatto valere dall’istante. Verosimiglianza della solvibilità dell’escusso.¬

25 marzo 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 5 febbraio 2015 la parte istante si è riconfermata nella sua

domanda mentre il convenuto ha dichiarato di non essere economicamente in grado

di pagare il credito posto in esecuzione.

C. Statuendo

con decisione dello stesso 5 febbraio 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento di RE 1 a far tempo dal 6 febbraio 2015 alle ore 09.00, ponendo a

carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento e, tramite l’avv. PA 1 da

lui designato nel frattempo quale suo patrocinatore, ha versato sul conto del

Tribunale d’appello fr. 30'000.– a disposizione degli istanti. Il 3 marzo

2015, l’avv. PA 1 ha comunicato di avere in deposito sul suo conto cliente

ulteriori fr. 35'000.–. Invitata ad esprimersi sull’impugnazione, la

controparte è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 13 febbraio 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6

febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel caso in esame il reclamante, con il consenso dell’Ufficio

dei fallimenti, ha depositato sul conto di questo Tribunale a disposizione

degli istanti la somma di fr. 30'000.–, che

copre il credito posto in esecuzione, il cui saldo ammontava a fr. 29'242.39

il 10 febbraio 2015 (v. il conteggio dell’Ufficio d’e­secuzione di Bellinzona

accluso al reclamo), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF

risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dal conteggio prodotto dal reclamante si

evince che nei suoi confronti erano pendenti esecuzioni, non pagate o sospese

da opposizione, per complessivi fr. 65'188.15. Ora, il reclamante ha

provato di avere versato all’Ufficio dei fallimenti due rate di fr. 7'000.–

il 13 e il 19 febbraio 2015, e di avere depositato presso il proprio patrocinatore

ulteriori fr. 35'000.– oltre al deposito di fr. 30'000.– menzionato

in precedenza. Non risultano, inoltre, attestati di carenza di beni a suo

carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria sia sotto

controllo. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono

imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso

che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante

appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. L’importo di fr. 30'000.–

depositato sul conto di questo tribunale dev’essere girato sul conto dell’Ufficio

di esecuzione di Bellinzona affinché provveda ad estinguere il credito degli

istanti (v. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5). A dipendenza dello stadio al quale

sono giunte le altre esecuzioni che possono essere proseguite solo in via di pignoramento

(giusta l’art. 43 LEF), l’Ufficio procederà inoltre a pignorare per quanto

necessario la somma depositata sul conto cliente del patrocinatore del reclamante.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF),

come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo

le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 5 febbraio 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti

di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 200.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

4. È ordinato il trasferimento

della somma di fr. 30'000.– depositata dal reclamante dal conto del

Tribunale d’appello a quello dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, perché

esso proceda ai propri incombenti nel senso di quanto indicato nel considerando

2.3.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 350.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione di Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti di Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).