14.2015.26
Fallimento. Deposito presso l’autorità giudiziaria superiore dell’importo del credito fatto valere dall’istante. Verosimiglianza della solvibilità dell’escusso.¬
25 marzo 2015Italiano8 min
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Incarto n.
14.2015.26
Lugano
25 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.1268 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 13 novembre 2014 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2015 dal Pretore
aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, il 13
novembre 2014 CO 1 e __________ hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona
di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 19'868.–
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 5 febbraio 2015 la parte istante si è riconfermata nella sua
domanda mentre il convenuto ha dichiarato di non essere economicamente in grado
di pagare il credito posto in esecuzione.
C. Statuendo
con decisione dello stesso 5 febbraio 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento di RE 1 a far tempo dal 6 febbraio 2015 alle ore 09.00, ponendo a
carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento e, tramite l’avv. PA 1 da
lui designato nel frattempo quale suo patrocinatore, ha versato sul conto del
Tribunale d’appello fr. 30'000.– a disposizione degli istanti. Il 3 marzo
2015, l’avv. PA 1 ha comunicato di avere in deposito sul suo conto cliente
ulteriori fr. 35'000.–. Invitata ad esprimersi sull’impugnazione, la
controparte è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 13 febbraio 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6
febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel caso in esame il reclamante, con il consenso dell’Ufficio
dei fallimenti, ha depositato sul conto di questo Tribunale a disposizione
degli istanti la somma di fr. 30'000.–, che
copre il credito posto in esecuzione, il cui saldo ammontava a fr. 29'242.39
il 10 febbraio 2015 (v. il conteggio dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona
accluso al reclamo), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF
risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dal conteggio prodotto dal reclamante si
evince che nei suoi confronti erano pendenti esecuzioni, non pagate o sospese
da opposizione, per complessivi fr. 65'188.15. Ora, il reclamante ha
provato di avere versato all’Ufficio dei fallimenti due rate di fr. 7'000.–
il 13 e il 19 febbraio 2015, e di avere depositato presso il proprio patrocinatore
ulteriori fr. 35'000.– oltre al deposito di fr. 30'000.– menzionato
in precedenza. Non risultano, inoltre, attestati di carenza di beni a suo
carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria sia sotto
controllo. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono
imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso
che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante
appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. L’importo di fr. 30'000.–
depositato sul conto di questo tribunale dev’essere girato sul conto dell’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona affinché provveda ad estinguere il credito degli
istanti (v. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5). A dipendenza dello stadio al quale
sono giunte le altre esecuzioni che possono essere proseguite solo in via di pignoramento
(giusta l’art. 43 LEF), l’Ufficio procederà inoltre a pignorare per quanto
necessario la somma depositata sul conto cliente del patrocinatore del reclamante.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF),
come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo
le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 5 febbraio 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti
di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 200.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
4. È ordinato il trasferimento
della somma di fr. 30'000.– depositata dal reclamante dal conto del
Tribunale d’appello a quello dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, perché
esso proceda ai propri incombenti nel senso di quanto indicato nel considerando
2.3.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 350.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione di Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti di Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).