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Decisione

14.2015.3

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di compensazione. Irricevibilità di nuovi documenti e di nuove allegazioni in sede di reclamo. Spese d’esecuzione

15 aprile 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

caso specifico, non avendo la RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima

sede, malgrado il termine impartitole al riguardo dal Giudice di pace, tutte le

sue allegazioni e i suoi documenti contenuti nel reclamo sono nuovi e di conseguenza

irricevibili.

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che il contratto d’affitto

firmato dalle parti il 1° settembre 2013 costituisce, per il mancato pagamento

delle pigioni (di fr. 1'500.– mensili) relative al primo trimestre del 2014,

un valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione.

Per quanto riguarda invece il preteso incasso delle pigioni per l’uso del parcheggio,

il giudice ha rilevato che l’istante non ha prodotto alcun riconoscimento di

debito (come ad esempio un contratto d’affitto). Onde l’accoglimento parziale dell’istanza, limitatamente alle tre

mensilità dal gennaio al marzo del 2014, di complessivi fr. 4'500.–.

3. Nel

reclamo la RE 1 asserisce che le parti avevano verbalmente concordato che la

stessa, in qualità di conduttrice, avrebbe corrisposto la pigione in natura, in

particolare fornendo gioielli e pietre preziose (da essa tra l’altro commerciati).

A mente della reclamante, è per tale motivo che il contratto di locazione non

prevedeva alcun deposito di garanzia e che la locatrice non avrebbe mai

diffidato la conduttrice riguardo alle pigioni scoperte. In conclusione,

quindi, l’escussa sostiene l’esistenza di una “reciproca compensazione dei rispettivi

crediti (le pigioni, d’un lato, la fornitura di gioielli, dall’altro)” e

chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione

dell’istanza.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

Considerandi

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.1

Il

contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di

debito per il canone scaduto. Se il contratto è di durata indeterminata, vale

titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il

contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio

2002, consid. 3.1; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

5.2

Nella

fattispecie il contratto di locazione concluso tra la CO 1 e la RE 1 il 1° settembre 2013, debitamente sottoscritto dall’escussa con effetto dal 1°

gennaio 2014 per una durata indeterminata e per una pigione mensile di fr. 1'500.–

(doc. E), costituisce di per sé – come rettamente accertato dal Giudice di pace

– un valido titolo di rigetto dell’opposizione per le tre mensilità dal gennaio

al marzo del 2014 (di complessivi fr. 4'500.–) oltre agli interessi del 5%

dal 1° marzo 2014, come richiesto dalla procedente. La decisione impugnata

merita quindi conferma, a prescindere dal fatto che sulle spese esecutive e la

tassa d’incasso non spettava al Giudice di pace di pronunciarsi bensì all’ufficio

d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128;

sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del

28.

febbraio 2012). Non è però necessario riformare la decisione impugnata,

poiché l’ufficio d’esecuzione, appunto, statuirà sulla questione nel corso dell’esecuzione

senza essere vincolato da quanto deciso dal Giudice di pace.

6.

All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

Nel

caso in rassegna, l’allegazione della reclamante secondo cui essa si sarebbe

accordata con la CO 1 per il pagamento in natura della pigione (segnatamente

con l’apporto di gioielli e diamanti) non può essere considerata perché, come visto

(sopra consid. 1.3), è irricevibile. In ogni caso fosse stata anche

ammissibile, la censura sarebbe comunque dovuta essere respinta, siccome la

reclamante non ha reso verosimili le forniture da lei effettuate, l’elenco dei

gioielli a suo dire forniti all’istante (doc. C) costituendo al riguardo una

semplice allegazione di parte senz’alcun valore probante. In definitiva, il reclamo

è infondato e come tale da respingere.

7.

Le spese processuali del presente

giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 4'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).