14.2015.3
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di compensazione. Irricevibilità di nuovi documenti e di nuove allegazioni in sede di reclamo. Spese d’esecuzione
15 aprile 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.3
Lugano
15 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.213 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 10 novembre
2014 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, Lugano)
giudicando sul reclamo del 9 gennaio 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 dicembre 2014 dal
Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 novembre 2014 dall’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'950.– oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2014,
indicando quale titolo di credito: “Locazione e parcheggio primo trimestre 2014”.
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 novembre
2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Balerna. Nel termine impartito per determinarsi sull’istanza, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione del 16 dicembre 2014, il Giudice di pace ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 4'500.– (anziché fr. 4'950.–)
più interessi del 5% dal 1° marzo 2014, oltre a fr. 73.30 per spese
esecutive e fr. 24.75 quale tassa d’incasso, ponendo a carico della
convenuta le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 9 gennaio 2015 per
ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta alla RE 1 il 20 dicembre 2014 (secondo il
tracciamento postale dell’invio raccomandato n. __________), ossia durante le
ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF), il termine di dieci giorni, iniziato a
decorrere il primo giorno feriale dopo le ferie, il 2 gennaio 2015, è scaduto lunedì
12 gennaio. Presentato il 9 gennaio, il reclamo è quindi tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso specifico, non avendo la RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima
sede, malgrado il termine impartitole al riguardo dal Giudice di pace, tutte le
sue allegazioni e i suoi documenti contenuti nel reclamo sono nuovi e di conseguenza
irricevibili.
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che il contratto d’affitto
firmato dalle parti il 1° settembre 2013 costituisce, per il mancato pagamento
delle pigioni (di fr. 1'500.– mensili) relative al primo trimestre del 2014,
un valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione.
Per quanto riguarda invece il preteso incasso delle pigioni per l’uso del parcheggio,
il giudice ha rilevato che l’istante non ha prodotto alcun riconoscimento di
debito (come ad esempio un contratto d’affitto). Onde l’accoglimento parziale dell’istanza, limitatamente alle tre
mensilità dal gennaio al marzo del 2014, di complessivi fr. 4'500.–.
3. Nel
reclamo la RE 1 asserisce che le parti avevano verbalmente concordato che la
stessa, in qualità di conduttrice, avrebbe corrisposto la pigione in natura, in
particolare fornendo gioielli e pietre preziose (da essa tra l’altro commerciati).
A mente della reclamante, è per tale motivo che il contratto di locazione non
prevedeva alcun deposito di garanzia e che la locatrice non avrebbe mai
diffidato la conduttrice riguardo alle pigioni scoperte. In conclusione,
quindi, l’escussa sostiene l’esistenza di una “reciproca compensazione dei rispettivi
crediti (le pigioni, d’un lato, la fornitura di gioielli, dall’altro)” e
chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione
dell’istanza.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
Considerandi
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
5.1
Il
contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di
debito per il canone scaduto. Se il contratto è di durata indeterminata, vale
titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il
contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio
2002, consid. 3.1; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).
5.2
Nella
fattispecie il contratto di locazione concluso tra la CO 1 e la RE 1 il 1° settembre 2013, debitamente sottoscritto dall’escussa con effetto dal 1°
gennaio 2014 per una durata indeterminata e per una pigione mensile di fr. 1'500.–
(doc. E), costituisce di per sé – come rettamente accertato dal Giudice di pace
– un valido titolo di rigetto dell’opposizione per le tre mensilità dal gennaio
al marzo del 2014 (di complessivi fr. 4'500.–) oltre agli interessi del 5%
dal 1° marzo 2014, come richiesto dalla procedente. La decisione impugnata
merita quindi conferma, a prescindere dal fatto che sulle spese esecutive e la
tassa d’incasso non spettava al Giudice di pace di pronunciarsi bensì all’ufficio
d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128;
sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del
28.
febbraio 2012). Non è però necessario riformare la decisione impugnata,
poiché l’ufficio d’esecuzione, appunto, statuirà sulla questione nel corso dell’esecuzione
senza essere vincolato da quanto deciso dal Giudice di pace.
6.
All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che
deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
Nel
caso in rassegna, l’allegazione della reclamante secondo cui essa si sarebbe
accordata con la CO 1 per il pagamento in natura della pigione (segnatamente
con l’apporto di gioielli e diamanti) non può essere considerata perché, come visto
(sopra consid. 1.3), è irricevibile. In ogni caso fosse stata anche
ammissibile, la censura sarebbe comunque dovuta essere respinta, siccome la
reclamante non ha reso verosimili le forniture da lei effettuate, l’elenco dei
gioielli a suo dire forniti all’istante (doc. C) costituendo al riguardo una
semplice allegazione di parte senz’alcun valore probante. In definitiva, il reclamo
è infondato e come tale da respingere.
7.
Le spese processuali del presente
giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 4'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).