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Decisione

14.2015.30

Fallimento. Richiesta di "una sospensiva" per un periodo massimo di 6 mesi. Presupposti per l’annullamento del fallimento non adempiuti

16 marzo 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 14 gennaio 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 4 febbraio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 5 febbraio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa

di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese

esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 febbraio

2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo

di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 23 febbraio 2015 il

presidente della Camera ha respinto la domanda tesa al conferimento dell’effetto

sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato l’11 febbraio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 al

più presto il 5 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

3.

Nel

caso in esame la reclamante si limita a chiedere “una sospensiva” per un

periodo massimo di 6 mesi, facendo valere la possibilità concreta che nel corso

di questo semestre le venga assegnato un importante appalto per la fornitura di

pannelli acustici per l’autostrada del __________ (__________), il cui utile

permetterebbe di pagare il credito che ha portato al fallimento, con un

“piccolo margine operativo”. Essa afferma di non avere altri scoperti.

Ora,

si evince da tale argomentazione che nessuno dei presupposti stabiliti

dalla legge (art. 174 LEF) per l’annullamento della decisione impugnata è

adempiuto. In effetti, l’esecu­zione che ha portato al fallimento non è

estinta, la reclamante non ha depositato il relativo importo presso questa Camera

a disposizione della procedente e quest’ultima non ha ritirato la domanda di

fallimento.

Ciò segna il destino del reclamo.

4.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52

lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS

281.

]) è posta a carico della parte soccombente (art.

106.

cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo

dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).