14.2015.30
Fallimento. Richiesta di "una sospensiva" per un periodo massimo di 6 mesi. Presupposti per l’annullamento del fallimento non adempiuti
16 marzo 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.30
Lugano
16 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 5 novembre 2014 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’11 febbraio 2015
presentato dalla RE 1 in liquidazione contro la decisione emessa il 4 febbraio
2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 5 novembre 2014 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 45'411.23 più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 14 gennaio 2015 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 4 febbraio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 5 febbraio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa
di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 febbraio
2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo
di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 23 febbraio 2015 il
presidente della Camera ha respinto la domanda tesa al conferimento dell’effetto
sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato l’11 febbraio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 al
più presto il 5 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3.
Nel
caso in esame la reclamante si limita a chiedere “una sospensiva” per un
periodo massimo di 6 mesi, facendo valere la possibilità concreta che nel corso
di questo semestre le venga assegnato un importante appalto per la fornitura di
pannelli acustici per l’autostrada del __________ (__________), il cui utile
permetterebbe di pagare il credito che ha portato al fallimento, con un
“piccolo margine operativo”. Essa afferma di non avere altri scoperti.
Ora,
si evince da tale argomentazione che nessuno dei presupposti stabiliti
dalla legge (art. 174 LEF) per l’annullamento della decisione impugnata è
adempiuto. In effetti, l’esecuzione che ha portato al fallimento non è
estinta, la reclamante non ha depositato il relativo importo presso questa Camera
a disposizione della procedente e quest’ultima non ha ritirato la domanda di
fallimento.
Ciò segna il destino del reclamo.
4.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52
lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS
281.
]) è posta a carico della parte soccombente (art.
106.
cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo
dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).