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Decisione

14.2015.31

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento. Solvibilità

1 giugno 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

osservazioni scritte del 14 gennaio 2015, la RE 1 ha concluso per la reiezione

dell’istanza e ha chiesto la citazione delle parti a un’udienza di discussione,

poi fissata dal Pretore per il 17 febbraio 2015, alla quale è però comparso

solo l’i­­stante, che ha confermato le sue conclusioni.

C. Statuendo

l’indomani il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far

tempo dal 19 febbraio 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dello stesso 19

febbraio per ottenere l’annullamento del fallimento,

asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 20 febbraio il

vicepresidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale.

L’impugnazione non è stata intimata alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

E. Con

atto di “completazione” del reclamo del 27 febbraio 2015, la reclamante ha

prodotto, segnatamente, uno scritto dell’istante del 19 febbraio 2015

indirizzato all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona e alla Pretura del

Distretto di Bellinzona, con cui egli conferma il pagamento del suo credito e

ritira l’esecuzione, così come un messaggio elettronico dello stesso ufficio,

che attesta come per le esecuzioni in corso nei confronti della reclamante

siano state concesse dilazioni, ch’essa sta rispettando, e come a suo carico

non siano stati rilasciati attestati di carenza di beni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 19 febbraio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 al

più presto quello stesso giorno, in concreto il reclamo è tempestivo, come

tempestivo si rivela l’atto di “completazione” inoltrato il 27 febbraio 2015.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame si evince dalla email 27 febbraio 2015 dell’Uf­­ficio dei

fallimenti di Bellinzona (doc. C accluso all’atto di “completazione” del

reclamo) che l’esecuzione promossa dall’i­stante è stata saldata e annullata,

per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – risulta dalla medesima email come in tutte le esecuzioni in cui le è stata concessa una dilazione

(art. 123 LEF) la reclamante sta pagando regolarmente gli acconti stabiliti

dall’Ufficio, e come a suo carico non siano stati rilasciati attestati di

carenza di beni.

Dall’estratto esecutivo aggiornato al 27 maggio 2015 assunto d’ufficio dalla

Camera si evince però che contro la società sono pendenti numerose esecuzioni

per importi rilevanti (di quasi fr. 125'000.–) già pervenute a uno stadio

avanzato. Il conto economico relativo ai quattro primi mesi del 2015, tuttavia,

rivela un utile d’esercizio prima delle imposte (di fr. 15'480.17) in

crescita rispetto al 2014 (pari a fr. 16'822.60 sull’arco dell’intero anno).

Ancorché

assai preoccupante, la situazione finanziaria della RE 1 non appare disperata,

anche perché il bilancio intermedio al 30 aprile 2015 fa stato di crediti verso

terzi da incassare di circa fr. 60'000.– e un attivo fisso di oltre fr. 400'000.–,

perché nell’aprile 2015 essa è riuscita a pagare fr. 10'000.– al­l’Uf­­­ficio

esecuzione di Bellinzona e perché secondo la documentazione da lei trasmessa le

prospettive d’incassi alla soglia della stagione turistica estiva sono buone,

anche per le possibilità di gite offerte dall’Expo di __________ e dall’avvio

di un mercato nuovo per la società, costituito di collaborazioni con agenzie di

viaggi. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci

occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare

più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta tutto sommato favorevole e

la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando così adempiuti i

requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va

annullato. La reclamante, tuttavia, va sin d’o­ra avvertita che, ove il suo

fallimento dovesse essere in un prossimo futuro nuovamente dichiarato, ciò che

la sua situazione esecutiva suggerisce come possibile, in caso di pagamento del

credito dopo il fallimento e di (reiterato) reclamo da parte sua la Camera non

potrà che essere più severa nell’apprezzamento della sua solvibilità.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 18 febbraio 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei

confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 170.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata a CO 1 quale rimborso della tassa

di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).