14.2015.31
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento. Solvibilità
1 giugno 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.31
Lugano
1 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 1° dicembre 2014 da
CO 1
(titolare dello CO 1,)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 febbraio 2015 dal
Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, il 1°
dicembre 2014 lo CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'133.20
più interessi e spese.
Fatti
B. Con
osservazioni scritte del 14 gennaio 2015, la RE 1 ha concluso per la reiezione
dell’istanza e ha chiesto la citazione delle parti a un’udienza di discussione,
poi fissata dal Pretore per il 17 febbraio 2015, alla quale è però comparso
solo l’istante, che ha confermato le sue conclusioni.
C. Statuendo
l’indomani il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far
tempo dal 19 febbraio 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dello stesso 19
febbraio per ottenere l’annullamento del fallimento,
asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 20 febbraio il
vicepresidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale.
L’impugnazione non è stata intimata alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
E. Con
atto di “completazione” del reclamo del 27 febbraio 2015, la reclamante ha
prodotto, segnatamente, uno scritto dell’istante del 19 febbraio 2015
indirizzato all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona e alla Pretura del
Distretto di Bellinzona, con cui egli conferma il pagamento del suo credito e
ritira l’esecuzione, così come un messaggio elettronico dello stesso ufficio,
che attesta come per le esecuzioni in corso nei confronti della reclamante
siano state concesse dilazioni, ch’essa sta rispettando, e come a suo carico
non siano stati rilasciati attestati di carenza di beni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 19 febbraio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 al
più presto quello stesso giorno, in concreto il reclamo è tempestivo, come
tempestivo si rivela l’atto di “completazione” inoltrato il 27 febbraio 2015.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame si evince dalla email 27 febbraio 2015 dell’Ufficio dei
fallimenti di Bellinzona (doc. C accluso all’atto di “completazione” del
reclamo) che l’esecuzione promossa dall’istante è stata saldata e annullata,
per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – risulta dalla medesima email come in tutte le esecuzioni in cui le è stata concessa una dilazione
(art. 123 LEF) la reclamante sta pagando regolarmente gli acconti stabiliti
dall’Ufficio, e come a suo carico non siano stati rilasciati attestati di
carenza di beni.
Dall’estratto esecutivo aggiornato al 27 maggio 2015 assunto d’ufficio dalla
Camera si evince però che contro la società sono pendenti numerose esecuzioni
per importi rilevanti (di quasi fr. 125'000.–) già pervenute a uno stadio
avanzato. Il conto economico relativo ai quattro primi mesi del 2015, tuttavia,
rivela un utile d’esercizio prima delle imposte (di fr. 15'480.17) in
crescita rispetto al 2014 (pari a fr. 16'822.60 sull’arco dell’intero anno).
Ancorché
assai preoccupante, la situazione finanziaria della RE 1 non appare disperata,
anche perché il bilancio intermedio al 30 aprile 2015 fa stato di crediti verso
terzi da incassare di circa fr. 60'000.– e un attivo fisso di oltre fr. 400'000.–,
perché nell’aprile 2015 essa è riuscita a pagare fr. 10'000.– all’Ufficio
esecuzione di Bellinzona e perché secondo la documentazione da lei trasmessa le
prospettive d’incassi alla soglia della stagione turistica estiva sono buone,
anche per le possibilità di gite offerte dall’Expo di __________ e dall’avvio
di un mercato nuovo per la società, costituito di collaborazioni con agenzie di
viaggi. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare
più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta tutto sommato favorevole e
la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando così adempiuti i
requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va
annullato. La reclamante, tuttavia, va sin d’ora avvertita che, ove il suo
fallimento dovesse essere in un prossimo futuro nuovamente dichiarato, ciò che
la sua situazione esecutiva suggerisce come possibile, in caso di pagamento del
credito dopo il fallimento e di (reiterato) reclamo da parte sua la Camera non
potrà che essere più severa nell’apprezzamento della sua solvibilità.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 18 febbraio 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei
confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 170.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata a CO 1 quale rimborso della tassa
di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).