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Decisione

14.2015.32

Fallimento. Ritiro della domanda di fallimento lo stesso giorno della pronuncia del fallimento. Solvibilità

31 marzo 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 28 gennaio 2015 è comparsa la sola convenuta, che si è

dichiarata disposta a saldare il debito in quattro rate mensili di fr. 1'000.–

l’una e di volersi mettere in contatto con l’istante per ottenere una dilazione

di pagamento.

C. Statuendo

con decisione 9 febbraio 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

RE 1 a far tempo dal 10 febbraio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo che la creditrice

aveva ritirato la domanda di fallimento. L’indomani il vicepresidente della

Camera ha conferito all’impu­gnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo

non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso

ogni interesse alla causa in seguito al ritiro dell’istanza.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 19 febbraio 2015 contro la sentenza notificata alla convenuta

il 17 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto tre scritti dell’istan­te, indirizzati

all’Ufficio del registro di commercio e alla Pretura di Locarno-Città il 10

febbraio (doc. D e E) e a questa Camera l’11 febbraio (doc. F), in cui dichiara

di ritirare la domanda di fallimento per cui il presupposto di cui all’art. 174

cpv. 2 n. 3 LEF risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata nei casi in cui, come

nella fattispecie, non è dimostrato che il ritiro della domanda sia avvenuto

prima della pronuncia del fallimento (ovvero in concreto prima delle 10.00 del

10.

febbraio 2015) – dall’estratto esecutivo (all’11 febbraio 2015) prodotto dalla

reclamante (doc. G) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 6

esecuzioni per complessivi fr. 52'344.–, ma a parte quella promossa dall’istante

erano tutte sospese da opposizione totale, quelle due di maggior entità da

oltre un anno, e l’unica giunta alla fase di pignoramento è stata pagata

proprio l’11 febbraio (doc. H). Dall’e­stratto, d’altronde, non risultano attestati

di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione

finanziaria non sia al momento attuale minacciata. Ricordato che secondo

giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla

verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che

la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua

incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione

finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 9 febbraio 2015 dalla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Città nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 170.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).