14.2015.32
Fallimento. Ritiro della domanda di fallimento lo stesso giorno della pronuncia del fallimento. Solvibilità
31 marzo 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.32
Lugano
31 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.870 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza 30 dicembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2015 presentato
dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 febbraio 2015 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, il 30
dicembre 2014 la RE 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di
fr. 3'346.45 più spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 28 gennaio 2015 è comparsa la sola convenuta, che si è
dichiarata disposta a saldare il debito in quattro rate mensili di fr. 1'000.–
l’una e di volersi mettere in contatto con l’istante per ottenere una dilazione
di pagamento.
C. Statuendo
con decisione 9 febbraio 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
RE 1 a far tempo dal 10 febbraio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo che la creditrice
aveva ritirato la domanda di fallimento. L’indomani il vicepresidente della
Camera ha conferito all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo
non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso
ogni interesse alla causa in seguito al ritiro dell’istanza.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 19 febbraio 2015 contro la sentenza notificata alla convenuta
il 17 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto tre scritti dell’istante, indirizzati
all’Ufficio del registro di commercio e alla Pretura di Locarno-Città il 10
febbraio (doc. D e E) e a questa Camera l’11 febbraio (doc. F), in cui dichiara
di ritirare la domanda di fallimento per cui il presupposto di cui all’art. 174
cpv. 2 n. 3 LEF risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata nei casi in cui, come
nella fattispecie, non è dimostrato che il ritiro della domanda sia avvenuto
prima della pronuncia del fallimento (ovvero in concreto prima delle 10.00 del
10.
febbraio 2015) – dall’estratto esecutivo (all’11 febbraio 2015) prodotto dalla
reclamante (doc. G) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 6
esecuzioni per complessivi fr. 52'344.–, ma a parte quella promossa dall’istante
erano tutte sospese da opposizione totale, quelle due di maggior entità da
oltre un anno, e l’unica giunta alla fase di pignoramento è stata pagata
proprio l’11 febbraio (doc. H). Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati
di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione
finanziaria non sia al momento attuale minacciata. Ricordato che secondo
giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla
verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che
la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 9 febbraio 2015 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 170.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).