14.2015.34
Rigetto definitivo dell’opposizione. Difficoltà economiche dell’escusso. Reclamo irricevibile
16 marzo 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.34
Lugano
16 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 10 dicembre 2014
dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2015 dal Giudice
di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________
emesso il 3 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la
Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 184.45 oltre agli interessi del 3% dal 9 agosto 2014 e di fr. 2.90,
indicando quali titoli di credito l’“imposta federale diretta 2012”
e gli “interessi aggiornati sino al 08.08.2014".
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10
dicembre 2014 la Confederazione svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno;
che statuendo con decisione 17 febbraio 2015, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– e
un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 24 febbraio 2015, chiedendo di “esaminare l’istanza […] e la [sua] situazione economica
e famigliare” come esposta nelle sue osservazioni, inviate tardivamente al
Giudice di pace “per motivi di salute”;
Considerandi
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate
e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art.
321.
cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare,
di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata
sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);
che
nel caso specifico il reclamante si è limitato a chiedere il riesame dell’istanza
senza minimamente confrontarsi con la decisione impugnata;
che
tale motivazione è manifestamente insufficiente, sicché il reclamo si rivela
inammissibile;
che
– per inciso – anche la motivazione esposta, tardivamente, in prima istanza
(osservazioni 29 gennaio 2015) senza accenno ai motivi di salute evocati solo
in sede di reclamo, non giustificherebbe comunque l’annullamento o la modifica
della sentenza impugnata;
che,
infatti, censure riguardanti la situazione economica o medica dell’escusso non
costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità
giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza
di rigetto dell’opposizione;
che semmai, egli può far valere tali
censure all’Ufficio esazione e condoni o al competente Ufficio di esecuzione in
sede di pignoramento o di realizzazione dei beni pignorati, collaborando alla determinazione della parte
impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93 LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati,
chiedendo se del caso la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione
(cfr. art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2014.173
del 10 settembre 2014, consid. 2.2);
che
il reclamo andrebbe così respinto anche nel merito;
che
la tassa del presente
giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art.
106.
cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati ben sette attestati di carenza
di beni per oltre fr. 10'000.– e sono in corso diverse esecuzioni),
si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese processuali, il cui
prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso
infruttuoso supplementari;
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto
redigere osservazioni al reclamo;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 187.35,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono oneri processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).