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Decisione

14.2015.35

Rigetto definitivo dell’opposizione. Difficoltà economiche dell’escusso. Reclamo irricevibile

16 marzo 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2015.35

Lugano

16 marzo 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

nella causa n.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 10 dicembre 2014

da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2015

presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2015 dal Giudice

di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2014

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 760.35 oltre agli interessi del 2.5% dal 9 agosto

2014, di fr. 38.45 e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente

l’“imposta cantonale 2012”, gli “interessi aggiornati sino al 08.08.2014” e la

“tassa di diffida (30.04.2014)”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10

dicembre 2014 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno;

che statuendo con decisione 17 febbraio 2015, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 115.– e

un’indennità di fr. 20.– a favore dell’i­stan­te.

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 24 febbraio,

chiedendo di “esaminare l’istanza […] e la [sua] situazione economica e

famigliare” come esposta nelle sue osservazioni, inviate tardivamente al Giudice

Considerandi

di pace “per motivi di salute”;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate

e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art.

321.

cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare,

di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata

sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che

nel caso specifico il reclamante si è limitato a chiedere il riesame

dell’istanza senza minimamente confrontarsi con la decisione impugnata;

che

tale motivazione è manifestamente insufficiente, sicché il reclamo si rivela

inammissibile;

che

– per inciso – anche la motivazione esposta, tardivamente, in prima istanza

(osservazioni 29 gennaio 2015) senza accenno ai motivi di salute evocati solo

in sede di reclamo, non giustificherebbe comunque l’annullamen­to o la modifica

della sentenza impugnata;

che,

infatti, censure riguardanti la situazione economica o medica dell’escusso non

costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità

giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istan­­za

di rigetto dell’opposizione;

che semmai, egli può far valere tali

censure all’Ufficio esazione e condoni o al competente Ufficio di esecuzione in

sede di pignoramento o di realizzazione dei beni pignorati, collaborando alla determinazione della parte

impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93 LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati,

chiedendo se del caso la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione

(cfr. art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2014.173

del 10 settembre 2014, consid. 2.2);

che

il reclamo andrebbe così respinto anche nel merito;

che

la tassa del presente

giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art.

106.

cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati ben sette attestati di carenza

di beni per oltre fr. 10'000.– e sono in corso diverse esecuzioni),

si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese processuali, il cui

prelievo rischierebbe di tradursi per l’en­­te pubblico in spese d’incasso

infruttuoso supplementari;

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto

redigere osservazioni al reclamo;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 848.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono oneri processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).