14.2015.36
Fallimento. Pagamento del credito dopo il fallimento. Solvibilità
9 marzo 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.36
Lugano
9 marzo 2015marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 10 dicembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 febbraio 2015 dal
Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 10 dicembre 2014 la
CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'407.60 più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 4 febbraio 2015 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 25 febbraio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 26 febbraio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa
di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio
2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo
di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente
della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. L’impugnazione
non è stata intimata alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso
ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 27 febbraio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1
il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta 26 febbraio 2015 dell’Ufficio
di esecuzione di Lugano relativa al pagamento dell’esecuzione che ha portato al
fallimento (doc. B1), per cui il presupposto di cui all’art. 174
cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata nei casi
in cui, come nella fattispecie, l’escusso non ha provato di aver pagato la
somma posta in esecuzione prima della pronuncia del fallimento (in concreto
sulla ricevuta agli atti non figura l’ora del pagamento) – va osservato che
dall’estratto esecutivo prodotto dalla reclamante (doc. B) si evince che tutte
e quattro le esecuzioni dirette contro la stessa sono state nel frattempo
estinte per pagamento. Non sono poi stati emessi atti di carenza di beni nei
suoi confronti. Ciò porta a concludere che la reclamante dispone di liquidità
sufficiente per far fronte ai suoi impegni. Ricordato che secondo
giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso specifico la prognosi in merito alla situazione
finanziaria delle reclamante può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 25 febbraio 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).