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Decisione

14.2015.37

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione emanata in materia di divorzio per cui i costi connessi con l’esercizio del diritto di visita concesso al marito sono a carico dei coniugi in ragione di

20 aprile 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i figli __________ (2001) e __________ (2006), gli ha conferito il diritto d’incontrali

al loro domicilio in Francia, dove si era trasferita la madre, secondo le

modalità concordate tra i genitori e in caso di disaccordo un fine settimana al

mese. Il Pretore ha inoltre deciso che “i relativi costi (pernottamento e trasferta in

Francia) andranno a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno” (dispositivo n. 1.2).

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 novembre 2014 dall’Ufficio di

esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 a convalida del sequestro n. __________

per l’incasso di fr. 3'797.70 oltre agli interessi del 5% dal 29 aprile

2010, di fr. 3'047.15 più interessi del 5% dal 20 ottobre 2010 e di fr. 277.50,

indicando quali titoli di credito, per le due prime pretese le “spese per pernottamenti e trasferte in

Francia per l’esercizio delle relazioni personali padre/figli come a sentenza

19.10.2009 della Pretura di Locarno-Città”, la lettera

del 29 aprile 2010 dell’avv. __________ e le fatture dell’Hotel Ibis da ottobre

2009 a ottobre 2010, e per il terzo credito le spese del sequestro.

C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 novembre 2014 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Città. All’udienza di discussione tenutasi il 3

febbraio 2015, previa domanda di conferimento del gratuito patrocinio l’istante

ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta. In

sede di replica e duplica le parti hanno poi sostanzialmente ribadito le

rispettive posizioni.

D. Statuendo con decisione 17 febbraio 2015,

il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese

processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.– a favore della

parte convenuta.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo e del gratuito patrocinio, l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito

del giudizio odier­no, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

F. Il 17 maggio 2015, il reclamante ha prodotto due decisioni, una della Cour

d’appel d’Aix en Provence del 26 marzo 2015 e una della Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città del 17 febbraio 2015. Con ordinanza del 5 agosto

2015, il presidente della Camera ha respinto sia la richiesta di effetto

sospensivo sia la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio, impartendo a RE 1 un termine per anticipare fr. 300.–

per spese processuali presumibili. Gli è poi stato assegnato il 27 agosto 2015

un ultimo termine di 10 giorni. Lo stesso giorno egli ha chiesto di rateare tale importo in quote men­sili di fr. 20.– ognuna, asserendo di vivere con circa fr. 1'326.–

al mese. La sua richiesta è stata accolta con ordinanza presidenziale del 1°

settembre 2015. Fino a oggi, il reclamante ha versato tempestivamente le otto

prime rate per un totale di fr. 160.–.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 febbraio 2015 contro

la sentenza notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 18

febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di

designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). I 31 documenti acclusi al

reclamo sono quindi irricevibili e vanno estromessi dall’incarto nella misura

in cui non fanno già parte del fascicolo di prima istanza.

1.3

Alla

luce della relativa semplicità della causa in esame e del principio di celerità

delle procedure esecutive, in virtù degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (v.

sotto consid. 6) si giustifica di ridurre l’anticipo all’importo finora versato

da RE 1, pari a complessivi fr. 160.–. Nulla osta quindi all’esame senza

indugio del reclamo.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha chiarito che la decisione da lui emessa il

19.

ottobre 2009 a tutela dell’unione coniugale tra le parti, che pone a carico

dell’escussa la metà dei costi di pernottamento e di trasferta in Francia dell’escutente,

determina “un generico e

astratto principio di riparto” di tali spese “senza specificarne un ammontare preciso” e non costituisce pertanto un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

Ha negato tale qualità anche al conteggio del patrocinatore dell’escutente e a

quello dello stesso RE 1, per altro contestati dalla convenuta. Per abbondanza,

il primo giudice ha d’altronde considerato che il credito fatto valere dall’istante,

pari a fr. 6'844.85, sarebbe comunque stato da ritenere compensato con i

contributi alimentari da lui dovuti alla moglie fra il marzo del 2014 e il

gennaio del 2015, di complessivi fr. 6'974.–. Il Pretore ha infine

respinto la domanda di gratuito patrocinio formulata da RE 1, reputando il

procedimento privo di probabilità di successo sin dall’inizio.

4.

Nel

suo corposo reclamo di 22 pagine, RE 1 ripercorre tutta la procedura di

divorzio in atto in Francia e le pregresse procedure a tutela dell’unione

coniugale inoltrate in Svizzera, trascrivendo in buona parte il contenuto di un

precedente reclamo, con cui egli era insorto a questa Camera contro una decisione

di rigetto dell’opposizione relativa a un’esecuzione della moglie intesa all’incasso

di contributi di mantenimento stabiliti dai coniugi in un accordo del 27

febbraio 2008 omologato dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città e in

un’ordinanza del Tri­bunal de Grande Instance __________ del 14

settembre 2010 (inc. 14.2015.11). Per quanto attiene alla procedura in esa­me,

il reclamante si limita a lamentare un errore del primo giudice nell’interpretare

e applicare il diritto francese, a giudicare come arbitraria la decisione del

Pretore secondo cui la decisione del 19 ottobre 2009 non è condannatoria, a

produrre il secondo foglio del precetto esecutivo che menziona la spesa da lui

esbor­sa per ottenere il sequestro dell’immobile della moglie e a chiedere alla

Camera d’indicare quale delle sentenze del 2 gennaio e del 17 febbraio 2015 sia

da “considerare valida” e cosa debba fare “per

vivere in pace e serenità”.

5.

L’unica

questione da esaminare nella causa in rassegna – cui RE 1 dedica soltanto i

punti 36 e 38 del reclamo – è quella di sapere se il Pretore ha applicato in

modo errato il diritto, laddove ha considerato che la decisione 19 ottobre 2009

non costituisce un titolo di rigetto definitivo per i crediti posti in esecuzione.

Non fosse così, infatti, la questione della compensazione invocata dalla moglie

con gli alimenti da lei pretesi diverrebbe senza oggetto, come superfluo si

rivelerebbe l’esame dei rapporti di dare e avere tra le parti per quanto

attiene ai contributi di mantenimento.

5.1

Ora,

la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone la pronuncia

di una condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”) pecuniaria

quantificata, e in linea di massima non può quindi fondarsi né su una decisione

di mero accertamento (“Feststellungsurteil”) né su una decisione

costitutiva (“Gestaltungsurteil”): il giudizio deve infatti contenere

una chiara condanna al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di

una garanzia determinate (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 e 38 ad art. 80 LEF;

Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenze

della CEF 14.2014.184 del 27 aprile 2015, consid. 2.2, 14.2013.40 del 3 giugno

2013, consid. 5.1, 14.2000.15 del 29 dicembre 2000, consid. 3).

5.2

Ebbene,

come giustamente constatato dal Pretore, la decisione del 19

ottobre 2009 non condanna la moglie a rimborsare al marito una somma

determinata, ma si limita ad accertare che i costi connessi con l’esercizio del

diritto di visita concesso al marito “andranno a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno” (sopra ad A). Tale decisione non è quindi un titolo di rigetto

definitivo per il rimborso spese fatto valere dall’escutente (v. un caso

analogo nella sentenza della CEF 14.2015.234/237 del 6 aprile 2016 con­sid. 9.1).

Essa nondimeno non è inutile, come invece reputa il reclamante ove la sua tesi

non dovesse essere condivisa dalla Camera, poiché fissa già, in modo vincolante,

la chiave di ripartizione dei costi di pernottamento e di trasferta in Francia

del padre. Per far valere i propri diritti, il reclamante dovrebbe quindi fare

accertare dal Pretore solo l’importo e la qualifica dei costi di cui pretende

dalla madre la rifusione a metà. Le decisioni del 2 gennaio e del 17 febbraio

2015.

non si trovano quindi in contraddizione. Non incombe

per il resto a questa Camera di fornire altre indicazioni al reclamante.

Infondato, il reclamo va dunque respinto senza necessità di esaminare l’eccezione

di compensazione invocata dal Pretore per abbondanza (v. sopra consid. 5).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni, non essendo insorte spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'122.35,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 160.– relative al presente giudizio sono

poste a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).