14.2015.37
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione emanata in materia di divorzio per cui i costi connessi con l’esercizio del diritto di visita concesso al marito sono a carico dei coniugi in ragione di
20 aprile 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.37
Lugano
20 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa
con istanza 18 novembre 2014 da
RE 1
contro
CO 1 F-
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 17 febbraio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nella procedura a
tutela dell’unione coniugale tra RE 1 e CO 1 promossa da
quest’ultima il 5 agosto 2008, il 19 ottobre 2009 il Pretore della Giurisdizione
di Locarno-Città, nel garantire al marito il diritto a relazioni personali con
Fatti
i figli __________ (2001) e __________ (2006), gli ha conferito il diritto d’incontrali
al loro domicilio in Francia, dove si era trasferita la madre, secondo le
modalità concordate tra i genitori e in caso di disaccordo un fine settimana al
mese. Il Pretore ha inoltre deciso che “i relativi costi (pernottamento e trasferta in
Francia) andranno a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno” (dispositivo n. 1.2).
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 novembre 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 a convalida del sequestro n. __________
per l’incasso di fr. 3'797.70 oltre agli interessi del 5% dal 29 aprile
2010, di fr. 3'047.15 più interessi del 5% dal 20 ottobre 2010 e di fr. 277.50,
indicando quali titoli di credito, per le due prime pretese le “spese per pernottamenti e trasferte in
Francia per l’esercizio delle relazioni personali padre/figli come a sentenza
19.10.2009 della Pretura di Locarno-Città”, la lettera
del 29 aprile 2010 dell’avv. __________ e le fatture dell’Hotel Ibis da ottobre
2009 a ottobre 2010, e per il terzo credito le spese del sequestro.
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 novembre 2014 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Città. All’udienza di discussione tenutasi il 3
febbraio 2015, previa domanda di conferimento del gratuito patrocinio l’istante
ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta. In
sede di replica e duplica le parti hanno poi sostanzialmente ribadito le
rispettive posizioni.
D. Statuendo con decisione 17 febbraio 2015,
il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese
processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.– a favore della
parte convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo e del gratuito patrocinio, l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
F. Il 17 maggio 2015, il reclamante ha prodotto due decisioni, una della Cour
d’appel d’Aix en Provence del 26 marzo 2015 e una della Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città del 17 febbraio 2015. Con ordinanza del 5 agosto
2015, il presidente della Camera ha respinto sia la richiesta di effetto
sospensivo sia la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio, impartendo a RE 1 un termine per anticipare fr. 300.–
per spese processuali presumibili. Gli è poi stato assegnato il 27 agosto 2015
un ultimo termine di 10 giorni. Lo stesso giorno egli ha chiesto di rateare tale importo in quote mensili di fr. 20.– ognuna, asserendo di vivere con circa fr. 1'326.–
al mese. La sua richiesta è stata accolta con ordinanza presidenziale del 1°
settembre 2015. Fino a oggi, il reclamante ha versato tempestivamente le otto
prime rate per un totale di fr. 160.–.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 febbraio 2015 contro
la sentenza notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 18
febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1.
CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). I 31 documenti acclusi al
reclamo sono quindi irricevibili e vanno estromessi dall’incarto nella misura
in cui non fanno già parte del fascicolo di prima istanza.
1.3
Alla
luce della relativa semplicità della causa in esame e del principio di celerità
delle procedure esecutive, in virtù degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (v.
sotto consid. 6) si giustifica di ridurre l’anticipo all’importo finora versato
da RE 1, pari a complessivi fr. 160.–. Nulla osta quindi all’esame senza
indugio del reclamo.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha chiarito che la decisione da lui emessa il
19.
ottobre 2009 a tutela dell’unione coniugale tra le parti, che pone a carico
dell’escussa la metà dei costi di pernottamento e di trasferta in Francia dell’escutente,
determina “un generico e
astratto principio di riparto” di tali spese “senza specificarne un ammontare preciso” e non costituisce pertanto un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Ha negato tale qualità anche al conteggio del patrocinatore dell’escutente e a
quello dello stesso RE 1, per altro contestati dalla convenuta. Per abbondanza,
il primo giudice ha d’altronde considerato che il credito fatto valere dall’istante,
pari a fr. 6'844.85, sarebbe comunque stato da ritenere compensato con i
contributi alimentari da lui dovuti alla moglie fra il marzo del 2014 e il
gennaio del 2015, di complessivi fr. 6'974.–. Il Pretore ha infine
respinto la domanda di gratuito patrocinio formulata da RE 1, reputando il
procedimento privo di probabilità di successo sin dall’inizio.
4.
Nel
suo corposo reclamo di 22 pagine, RE 1 ripercorre tutta la procedura di
divorzio in atto in Francia e le pregresse procedure a tutela dell’unione
coniugale inoltrate in Svizzera, trascrivendo in buona parte il contenuto di un
precedente reclamo, con cui egli era insorto a questa Camera contro una decisione
di rigetto dell’opposizione relativa a un’esecuzione della moglie intesa all’incasso
di contributi di mantenimento stabiliti dai coniugi in un accordo del 27
febbraio 2008 omologato dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città e in
un’ordinanza del Tribunal de Grande Instance __________ del 14
settembre 2010 (inc. 14.2015.11). Per quanto attiene alla procedura in esame,
il reclamante si limita a lamentare un errore del primo giudice nell’interpretare
e applicare il diritto francese, a giudicare come arbitraria la decisione del
Pretore secondo cui la decisione del 19 ottobre 2009 non è condannatoria, a
produrre il secondo foglio del precetto esecutivo che menziona la spesa da lui
esborsa per ottenere il sequestro dell’immobile della moglie e a chiedere alla
Camera d’indicare quale delle sentenze del 2 gennaio e del 17 febbraio 2015 sia
da “considerare valida” e cosa debba fare “per
vivere in pace e serenità”.
5.
L’unica
questione da esaminare nella causa in rassegna – cui RE 1 dedica soltanto i
punti 36 e 38 del reclamo – è quella di sapere se il Pretore ha applicato in
modo errato il diritto, laddove ha considerato che la decisione 19 ottobre 2009
non costituisce un titolo di rigetto definitivo per i crediti posti in esecuzione.
Non fosse così, infatti, la questione della compensazione invocata dalla moglie
con gli alimenti da lei pretesi diverrebbe senza oggetto, come superfluo si
rivelerebbe l’esame dei rapporti di dare e avere tra le parti per quanto
attiene ai contributi di mantenimento.
5.1
Ora,
la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone la pronuncia
di una condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”) pecuniaria
quantificata, e in linea di massima non può quindi fondarsi né su una decisione
di mero accertamento (“Feststellungsurteil”) né su una decisione
costitutiva (“Gestaltungsurteil”): il giudizio deve infatti contenere
una chiara condanna al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di
una garanzia determinate (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 e 38 ad art. 80 LEF;
Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenze
della CEF 14.2014.184 del 27 aprile 2015, consid. 2.2, 14.2013.40 del 3 giugno
2013, consid. 5.1, 14.2000.15 del 29 dicembre 2000, consid. 3).
5.2
Ebbene,
come giustamente constatato dal Pretore, la decisione del 19
ottobre 2009 non condanna la moglie a rimborsare al marito una somma
determinata, ma si limita ad accertare che i costi connessi con l’esercizio del
diritto di visita concesso al marito “andranno a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno” (sopra ad A). Tale decisione non è quindi un titolo di rigetto
definitivo per il rimborso spese fatto valere dall’escutente (v. un caso
analogo nella sentenza della CEF 14.2015.234/237 del 6 aprile 2016 consid. 9.1).
Essa nondimeno non è inutile, come invece reputa il reclamante ove la sua tesi
non dovesse essere condivisa dalla Camera, poiché fissa già, in modo vincolante,
la chiave di ripartizione dei costi di pernottamento e di trasferta in Francia
del padre. Per far valere i propri diritti, il reclamante dovrebbe quindi fare
accertare dal Pretore solo l’importo e la qualifica dei costi di cui pretende
dalla madre la rifusione a metà. Le decisioni del 2 gennaio e del 17 febbraio
2015.
non si trovano quindi in contraddizione. Non incombe
per il resto a questa Camera di fornire altre indicazioni al reclamante.
Infondato, il reclamo va dunque respinto senza necessità di esaminare l’eccezione
di compensazione invocata dal Pretore per abbondanza (v. sopra consid. 5).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni, non essendo insorte spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'122.35,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 160.– relative al presente giudizio sono
poste a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).