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Decisione

14.2015.4

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Interessi di mora. Eccezione di compensazione. Irricevibilità di nuovi documenti e di nuove allegazioni in sede di reclamo. Spese d’esecuz

15 aprile 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, non avendo la RE 1 presentato osservazioni

all’istanza in prima sede, malgrado il termine impartitole al riguardo dal

Giudice di pace, tutte le sue allegazioni e i suoi documenti contenuti nel

reclamo sono nuovi e di conseguenza irricevibili.

2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che il

contratto d’affitto firmato dalle parti il 1° settembre 2013 costituisce, per

il mancato pagamento delle pigioni (di fr. 1'500.– mensili) relative al

secondo trimestre del 2014, un valido titolo per l’ottenimento del rigetto

provvisorio dell’opposizione. Per quanto riguarda invece il preteso incasso

delle pigioni per l’uso del parcheggio, il giudice ha rilevato che l’istante non ha prodotto alcun

riconoscimento di debito (come ad esempio un contratto d’affitto). Onde

l’accoglimento parziale dell’istanza, limitatamente alle tre mensilità da

aprile a giugno del 2014, di complessivi fr. 4'500.–.

3. Nel

reclamo la RE 1 asserisce che le parti avevano verbalmente concordato che la

stessa, in qualità di conduttrice, avrebbe corrisposto la pigione in natura, in

particolare fornendo gioielli e pietre preziose (da essa tra l’altro commerciati).

A mente della reclamante, è per tale motivo che il contratto di locazione non

prevedeva alcun deposito di garanzia e che la locatrice non avrebbe mai

diffidato la conduttrice riguardo alle pigioni scoperte. In conclusione,

quindi, l’escussa sostiene l’esistenza di una “reciproca compensazione dei rispettivi

crediti (le pigioni, d’un lato, la fornitura di gioielli, dall’altro)” e

chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione

dell’istanza.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

Considerandi

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata

(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto

è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di

accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un

titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie

(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega

solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del

credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le

parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario

(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina

d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è

identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il

creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Il

contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di

debito per il canone scaduto. Se il contratto è di durata indeterminata, vale

titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il

contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio

2002, consid. 3.1; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

5.2

Nella

fattispecie il contratto di locazione concluso tra la CO 1 e la RE 1 il 1° settembre 2013, debitamente sottoscritto dall’escussa con effetto dal 1°

gennaio 2014 per una durata indeterminata e per una pigione mensile di

fr. 1'500.– (doc. E), costituisce di per sé – come rettamente accertato

dal Giudice di pace – un valido titolo di rigetto dell’opposizione per le tre

mensilità dall’aprile al giugno del 2014 (di complessivi fr. 4'500.–)

richieste dalla procedente. Per quanto riguarda invece gli interessi di mora

del 5% richiesti dall’istante a partire dal 1° aprile 2014, in realtà gli stessi decorrono, per ogni singola pigione, anticipatamente dal primo giorno del

relativo mese di computo (v. art. 10.1 del contratto CATEF, doc. E). Per le

pigioni scadute dei mesi di maggio e di giugno, quindi, i relativi interessi

non decorrono dal 1° aprile 2014 così come richiesto dalla procedente – e confermato

dal giudice – bensì rispettivamente dal 1° maggio e dal 1° giugno 2014, ciò che

impone una modifica parziale della sentenza impugnata, nel senso che gli

interessi sono da computare dal 1° maggio 2014 (data media). E giacché il

Dispositivo

dispositivo dev’essere rettificato, occorre anche escluderne le spese esecutive

e la tassa d’incasso, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al

giudice del rigetto – di decidere con competenza esclusiva (cfr. art. 68

LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.

3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

6. All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

Nel

caso in rassegna, l’allegazione della reclamante secondo cui essa si sarebbe

accordata con la CO 1 per il pagamento in natura della pigione (segnatamente

con l’apporto di gioielli e diamanti) non può essere considerata perché, come visto

(sopra consid. 1.3), è irricevibile. In ogni caso fosse stata anche

ammissibile, la censura sarebbe comunque dovuta essere respinta, siccome la

reclamante non ha reso verosimili le forniture da lei effettuate, l’elenco dei

gioielli a suo dire forniti all’istante (doc. C) costituendo al riguardo una

semplice allegazione di parte senz’alcun valore probante. In definitiva, il

reclamo è infondato e come tale da respingere.

7. Visto

la pressoché totale soccombenza della reclamante, le spese processuali del presente giudizio,

stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), vengono poste a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'500.–, non raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a

fr. 4'500.– più interessi del 5%

dal 1° maggio 2014.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).