14.2015.4
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Interessi di mora. Eccezione di compensazione. Irricevibilità di nuovi documenti e di nuove allegazioni in sede di reclamo. Spese d’esecuz
15 aprile 2015Italiano10 min
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Incarto n.
14.2015.4
Lugano
15 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa SO.2014.214 (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 10 novembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 9 gennaio 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 dicembre 2014 dal
Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 novembre 2014
dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'950.– oltre agli interessi del 5% dal 1°
aprile 2014, indicando quale titolo di credito: “Locazione e parcheggio secondo
trimestre 2014”.
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 novembre
2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Balerna. Nel termine impartito per determinarsi sull’istanza, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione del 16 dicembre 2014, il Giudice di pace ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 4'500.– (anziché
fr. 4'950.–) più interessi del 5% dal 1° aprile 2014, oltre a
fr. 73.30 per spese esecutive e fr. 24.75 quale tassa d’incasso,
ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 250.– e
un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 9 gennaio 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto
l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta alla RE 1 il 20 dicembre 2014 (secondo il
tracciamento postale dell’invio raccomandato n. __________), ossia durante le
ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF), il termine di dieci giorni, iniziato a
decorrere il primo giorno feriale dopo le ferie, il 2 gennaio 2015, è scaduto lunedì
12 gennaio. Presentato il 9 gennaio, il reclamo è quindi tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, non avendo la RE 1 presentato osservazioni
all’istanza in prima sede, malgrado il termine impartitole al riguardo dal
Giudice di pace, tutte le sue allegazioni e i suoi documenti contenuti nel
reclamo sono nuovi e di conseguenza irricevibili.
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che il
contratto d’affitto firmato dalle parti il 1° settembre 2013 costituisce, per
il mancato pagamento delle pigioni (di fr. 1'500.– mensili) relative al
secondo trimestre del 2014, un valido titolo per l’ottenimento del rigetto
provvisorio dell’opposizione. Per quanto riguarda invece il preteso incasso
delle pigioni per l’uso del parcheggio, il giudice ha rilevato che l’istante non ha prodotto alcun
riconoscimento di debito (come ad esempio un contratto d’affitto). Onde
l’accoglimento parziale dell’istanza, limitatamente alle tre mensilità da
aprile a giugno del 2014, di complessivi fr. 4'500.–.
3. Nel
reclamo la RE 1 asserisce che le parti avevano verbalmente concordato che la
stessa, in qualità di conduttrice, avrebbe corrisposto la pigione in natura, in
particolare fornendo gioielli e pietre preziose (da essa tra l’altro commerciati).
A mente della reclamante, è per tale motivo che il contratto di locazione non
prevedeva alcun deposito di garanzia e che la locatrice non avrebbe mai
diffidato la conduttrice riguardo alle pigioni scoperte. In conclusione,
quindi, l’escussa sostiene l’esistenza di una “reciproca compensazione dei rispettivi
crediti (le pigioni, d’un lato, la fornitura di gioielli, dall’altro)” e
chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione
dell’istanza.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
Considerandi
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata
(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto
è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di
accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un
titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie
(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega
solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del
credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le
parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario
(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina
d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è
identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il
creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Il
contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di
debito per il canone scaduto. Se il contratto è di durata indeterminata, vale
titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il
contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio
2002, consid. 3.1; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).
5.2
Nella
fattispecie il contratto di locazione concluso tra la CO 1 e la RE 1 il 1° settembre 2013, debitamente sottoscritto dall’escussa con effetto dal 1°
gennaio 2014 per una durata indeterminata e per una pigione mensile di
fr. 1'500.– (doc. E), costituisce di per sé – come rettamente accertato
dal Giudice di pace – un valido titolo di rigetto dell’opposizione per le tre
mensilità dall’aprile al giugno del 2014 (di complessivi fr. 4'500.–)
richieste dalla procedente. Per quanto riguarda invece gli interessi di mora
del 5% richiesti dall’istante a partire dal 1° aprile 2014, in realtà gli stessi decorrono, per ogni singola pigione, anticipatamente dal primo giorno del
relativo mese di computo (v. art. 10.1 del contratto CATEF, doc. E). Per le
pigioni scadute dei mesi di maggio e di giugno, quindi, i relativi interessi
non decorrono dal 1° aprile 2014 così come richiesto dalla procedente – e confermato
dal giudice – bensì rispettivamente dal 1° maggio e dal 1° giugno 2014, ciò che
impone una modifica parziale della sentenza impugnata, nel senso che gli
interessi sono da computare dal 1° maggio 2014 (data media). E giacché il
Dispositivo
dispositivo dev’essere rettificato, occorre anche escluderne le spese esecutive
e la tassa d’incasso, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al
giudice del rigetto – di decidere con competenza esclusiva (cfr. art. 68
LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.
3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
6. All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che
deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
Nel
caso in rassegna, l’allegazione della reclamante secondo cui essa si sarebbe
accordata con la CO 1 per il pagamento in natura della pigione (segnatamente
con l’apporto di gioielli e diamanti) non può essere considerata perché, come visto
(sopra consid. 1.3), è irricevibile. In ogni caso fosse stata anche
ammissibile, la censura sarebbe comunque dovuta essere respinta, siccome la
reclamante non ha reso verosimili le forniture da lei effettuate, l’elenco dei
gioielli a suo dire forniti all’istante (doc. C) costituendo al riguardo una
semplice allegazione di parte senz’alcun valore probante. In definitiva, il
reclamo è infondato e come tale da respingere.
7. Visto
la pressoché totale soccombenza della reclamante, le spese processuali del presente giudizio,
stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), vengono poste a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'500.–, non raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a
fr. 4'500.– più interessi del 5%
dal 1° maggio 2014.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).