14.2015.40
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Offerta di tariffe per prestazioni di trasporto e logistica. Richiesta di pagamento di successive fatture. Mancanza di un valido titolo di rigetto provvisorio
23 giugno 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.40
Lugano
23 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SO.2015.33 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 22 gennaio 2015 da
RE 1
(patrocinata dall’avv.,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 6 marzo 2015 presentato
dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 febbraio 2015 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 18 febbraio 2013 la società RE 1 ha sottoposto alla CO 1 (in
seguito CO 1) un’offerta di servizi di trasporti e di logistica (sdoganamento,
immagazzinamento, gestione documentale ecc.), che menziona dettagliatamente la
tariffa delle singole prestazioni offerte, che la controparte ha sottoscritto
per “cortese accettazione”. Il 16 ottobre 2014, la RE 1 ha spedito alla CO 1 un
“estratto conto clienti”, da cui risultano scadute a tale data quattordici
fatture per complessivi € 18'565.12.
B. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 dicembre 2014 dall’Ufficio di
esecuzione (e fallimenti) di Mendrisio, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso
di fr. 22'361.68 oltre agli interessi del 5% dal 31
maggio 2014, indicando quale titolo di credito: “Contratto logistica e trasporti
del 18 febbraio 2013, fatture non pagate dal 28.02.2014 al 30.05.2014”.
C. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 gennaio
2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 5 febbraio 2015, cui sono seguite la replica del 12 febbraio 2015
dell’istante e la duplica del 20 febbraio 2015 della parte convenuta, in cui le
parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.
D. Statuendo con decisione 24 febbraio 2015, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.–
e un’indennità di fr. 50.– a favore della parte convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 6 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e,
subordinatamente, il rinvio dell’incarto al primo giudice per l’emanazione di
una nuova decisione. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 6 marzo 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 26 febbraio 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che l’offerta di
servizi di logistica e trasporti sottoscritta il 18 febbraio 2013 per
accettazione dalla CO 1 costituisce, di principio, un valido riconoscimento di
debito per gli importi specificati nei diversi servizi ivi menzionati.
Ricordato però come dalla documentazione prodotta si dovrebbe evincere una
chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le
parti fino a giungere all’importo posto in esecuzione, il primo giudice ha
respinto l’istanza, ritenendo che dalle fatture emesse dalla RE 1 non sia
possibile stabilire – nemmeno da un semplice esame delle stesse – se i prezzi
applicati rientrano fra quanto pattuito fra le parti nell’offerta.
3. Richiamando
quanto già sostenuto in prima sede, nel suo reclamo la RE 1 solleva
sostanzialmente due rimproveri al Pretore aggiunto. Il primo, per non aver
considerato che la CO 1 ha, sia nelle osservazioni all’istanza che nella
duplica, contestato unicamente le fatture emesse dal mese di maggio 2014 in poi, ovvero quelle successive al blocco dei camion avvenuto il 5 maggio 2014, riconoscendo
quindi di dover corrispondere l’importo per i trasporti regolarmente fatturati
e rimasti impagati. A detta della reclamante, la mancata contestazione delle
altre fatture comporterebbe quindi un’ammissione perlomeno parziale del credito
posto in esecuzione. In secondo luogo essa critica il Pretore aggiunto laddove
abbia considerato, a torto, che la combinata lettura dell’offerta sottoscritta
il 18 febbraio 2013 e delle fatture allegate non costituisca un valido titolo
di rigetto poiché richiede “un’indagine approfondita di natura contabile”,
quando in realtà l’esame delle stesse comporterebbe, a suo dire, solo un minimo
sforzo di comprensione.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
5.In ogni stadio di causa (quindi anche in
sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo
(e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il
debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito
accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
Considerandi
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio
sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del
riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, pag. 338 con rif.). Il
riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non
necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso
si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii
chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o
che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente
determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento
della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).
5.2
Nel
caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto l’offerta
sottoscritta il 18 febbraio 2013 dalla CO 1 (doc. E accluso all’istanza) non può
assurgere a valido titolo di rigetto dell’opposizione, poiché non verte su
alcun debito concreto determinato o determinabile al momento della sua sottoscrizione,
a differenza di quanto avviene in un contratto di lavoro, di locazione o di
mandato. Si tratta in realtà di un tariffario, la cui accettazione non
comporta ancora il riconoscimento di prestazioni non ancora fornite e neppure
determinabili. Vero è che, come ricordato sopra (consid. 5.1 in fine), il riconoscimento può anche fondarsi su più documenti, non necessariamente tutti
sottoscritti dall’escusso, ma solo “a condizione che il documento in cui l’escusso
si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii
chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o
che permettano di quantificarlo” o perlomeno a circostanze concrete che
consentono poi, ove esse siano dimostrate con documenti, di accertare
precisamente il debito (v. sentenza della CEF 14.2015.21 del 7 maggio 2015,
consid. 5.3). Nella fattispecie, invece, l’offerta in questione non contiene evidentemente
alcun rinvio diretto o indiretto alle fatture prodotte dall’istante, siccome le
prestazioni su cui vertono non erano ancora state definite (stando, almeno, al
testo dell’offerta).
Di
certo, poi, le singole fatture non possono costituire un titolo di rigetto a sé
stante, poiché non sono sottoscritte dalla CO 1. D’altronde non sono stati
prodotti bollettini di consegna controfirmati dall’escussa, che contenessero,
eventualmente in congiunzione con il tariffario, i dati necessari a calcolare l’importo
riconosciuto (per un esempio vedere la sentenza della CEF 14.2010.90 dell’8
novembre 2010, RtiD 2011 II 787 n. 54c, consid. 5-6). Ancorché per altri
motivi, la decisione impugnata merita dunque conferma.
5.3
Non
si disconosce, invero, che in prima istanza l’escussa abbia esplicitamente
contestato solo le fatture “relative alle spedizioni bloccate” (osservazioni 5
febbraio 2015, pag. 1 in fondo), ovvero le fatture “dal mese di Maggio 2014 in avanti” (duplica del 20 febbraio 2015, pag. 1), salvo poi eccepire di non dovere alcunché a
causa dell’inadempienza contrattuale rimproverata all’istante, che nel maggio
2014.
avrebbe tenuto bloccato per qualche giorno un camion di merce da spedire
ai suoi clienti, provocando così costi per la tardiva consegna e danni morali. Sennonché
queste allegazioni non possono essere assimilate a un riconoscimento
incondizionato – seppur parziale – del debito posto in esecuzione nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF, giacché l’ammissione è implicita e subordinata al
riconoscimento del suo diritto di compensazione (sentenza della CEF 14.2014.76
dell’11 agosto 2014, consid. 6.3/a, con un rinvio alla sentenza del Tribunale
federale 5A_83/2011 del 2 settembre 2011, consid. 5.1), né a un
ritiro dell’opposizione o a un’adesione, l’escussa concludendo al contrario per
la reiezione integrale dell’istanza, per tacere del fatto che le sue dichiarazioni
non sono state riportate in un verbale di udienza così come richiesto dall’art.
241.
cpv. 1 CPC (sentenza della CEF 14.2014.54 del 18 giugno 2014, consid. 4.3).
Alla reclamante rimane ad ogni modo salva
la possibilità di promuovere una procedura creditoria ordinaria (art. 79 LEF), in
cui dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue, e all’escussa la
facoltà di eccepire, in tale sede, la compensazione con eventuale pretese di
risarcimento.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte
per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'361.68,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).