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Decisione

14.2015.40

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Offerta di tariffe per prestazioni di trasporto e logistica. Richiesta di pagamento di successive fatture. Mancanza di un valido titolo di rigetto provvisorio

23 giugno 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che l’offerta di

servizi di logistica e trasporti sottoscritta il 18 febbraio 2013 per

accettazione dalla CO 1 costituisce, di principio, un valido riconoscimento di

debito per gli importi specificati nei diversi servizi ivi menzionati.

Ricordato però come dalla documentazione prodotta si dovrebbe evincere una

chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le

parti fino a giungere all’importo posto in esecuzione, il primo giudice ha

respinto l’istanza, ritenendo che dalle fatture emesse dalla RE 1 non sia

possibile stabilire – nemmeno da un semplice esame delle stesse – se i prezzi

applicati rientrano fra quanto pattuito fra le parti nell’offerta.

3. Richiamando

quanto già sostenuto in prima sede, nel suo reclamo la RE 1 solleva

sostanzialmente due rimproveri al Pretore aggiunto. Il primo, per non aver

considerato che la CO 1 ha, sia nelle osservazioni all’istanza che nella

duplica, contestato unicamente le fatture emesse dal mese di maggio 2014 in poi, ovvero quelle successive al blocco dei camion avvenuto il 5 maggio 2014, riconoscendo

quindi di dover corrispondere l’importo per i trasporti regolarmente fatturati

e rimasti impagati. A detta della reclamante, la mancata contestazione delle

altre fatture comporterebbe quindi un’ammissione perlomeno parziale del credito

posto in esecuzione. In secondo luogo essa critica il Pretore aggiunto laddove

abbia considerato, a torto, che la combinata lettura dell’offerta sottoscritta

il 18 febbraio 2013 e delle fatture allegate non costituisca un valido titolo

di rigetto poiché richiede “un’indagine approfondita di natura contabile”,

quando in realtà l’esame delle stesse comporterebbe, a suo dire, solo un minimo

sforzo di comprensione.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

5.In ogni stadio di causa (quindi anche in

sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo

(e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il

debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito

accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui

Considerandi

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio

sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del

riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione

nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, pag. 338 con rif.). Il

riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non

necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso

si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii

chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’im­­porto del debito o

che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente

determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento

della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehe­lin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

5.2

Nel

caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto l’offerta

sottoscritta il 18 febbraio 2013 dalla CO 1 (doc. E accluso all’istanza) non può

assurgere a valido titolo di rigetto dell’opposizione, poiché non verte su

alcun debito concreto determinato o determinabile al momento della sua sottoscrizione,

a differenza di quanto avviene in un contratto di lavoro, di locazione o di

mandato. Si tratta in realtà di un tariffario, la cui accettazione non

comporta ancora il riconoscimento di prestazioni non ancora fornite e neppure

determinabili. Vero è che, come ricordato sopra (consid. 5.1 in fine), il riconoscimento può anche fondarsi su più documenti, non necessariamente tutti

sottoscritti dall’escusso, ma solo “a condizione che il documento in cui l’escusso

si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii

chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o

che permettano di quantificarlo” o perlomeno a circostanze concrete che

consentono poi, ove esse siano dimostrate con documenti, di accertare

precisamente il debito (v. sentenza della CEF 14.2015.21 del 7 maggio 2015,

consid. 5.3). Nella fattispecie, invece, l’offerta in questione non contiene evidentemente

alcun rinvio diretto o indiretto alle fatture prodotte dall’istante, siccome le

prestazioni su cui vertono non erano ancora state definite (stando, almeno, al

testo dell’offerta).

Di

certo, poi, le singole fatture non possono costituire un titolo di rigetto a sé

stante, poiché non sono sottoscritte dalla CO 1. D’altronde non sono stati

prodotti bollettini di consegna controfirmati dall’escussa, che contenessero,

eventualmente in congiunzione con il tariffario, i dati necessari a calcolare l’importo

riconosciuto (per un esempio vedere la sentenza della CEF 14.2010.90 dell’8

novembre 2010, RtiD 2011 II 787 n. 54c, consid. 5-6). Ancorché per altri

motivi, la decisione impugnata merita dunque conferma.

5.3

Non

si disconosce, invero, che in prima istanza l’escussa abbia esplicitamente

contestato solo le fatture “relative alle spedizioni bloccate” (osservazioni 5

febbraio 2015, pag. 1 in fondo), ovvero le fatture “dal mese di Maggio 2014 in avanti” (duplica del 20 febbraio 2015, pag. 1), salvo poi eccepire di non dovere alcunché a

causa dell’inadempienza contrattuale rimproverata all’i­­stante, che nel maggio

2014.

avrebbe tenuto bloccato per qualche giorno un camion di merce da spedire

ai suoi clienti, provocando così costi per la tardiva consegna e danni morali. Sennonché

queste allegazioni non possono essere assimilate a un riconoscimento

incondizionato – seppur parziale – del debito posto in esecuzione nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF, giacché l’ammissione è implicita e subordinata al

riconoscimento del suo diritto di compensazione (sentenza della CEF 14.2014.76

dell’11 agosto 2014, consid. 6.3/a, con un rinvio alla sentenza del Tribunale

federale 5A_83/2011 del 2 settembre 2011, consid. 5.1), né a un

ritiro dell’opposizione o a un’adesione, l’escussa concludendo al contrario per

la reiezione integrale dell’istanza, per tacere del fatto che le sue dichiarazioni

non sono state riportate in un verbale di udienza così come richiesto dall’art.

241.

cpv. 1 CPC (sentenza della CEF 14.2014.54 del 18 giugno 2014, consid. 4.3).

Alla reclamante rimane ad ogni modo salva

la possibilità di promuovere una procedura creditoria ordinaria (art. 79 LEF), in

cui dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue, e all’e­scussa la

facoltà di eccepire, in tale sede, la compensazione con eventuale pretese di

risarcimento.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte

per osservazioni.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'361.68,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).