14.2015.42
Rigetto definitivo dell’opposizione. Stralcio della causa per estinzione dell’esecuzione in seguito a pagamento. Assenza d’interesse legittimo dell’escusso a interporre reclamo
3 aprile 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.42
Lugano
3 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 19
dicembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 9 marzo 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2015 dal Giudice
di pace;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________
emesso il 10 giugno 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Faido, il Comune di
Sobrio ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'116.85 (imposta comunale
Considerandi
2010) oltre agli interessi del 2.5% dal 1° maggio 2014, di fr. 50.50 (interessi aggiornati al 30 aprile 2014) e di fr. 30.– (tassa di
diffida), dedotto l’acconto di fr. 174.05 versato dall’escusso il 1°
maggio 2014;
che avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza 19 dicembre 2014 il Comune
di Sobrio ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Giornico;
che preso atto della richiesta di stralcio dell’istante, avendo l’escusso
pagato il dovuto, con decisione 17 febbraio 2015 il Giudice di pace ha
stralciato la causa dal ruolo, ponendo la tassa di giustizia di fr. 50.– a
carico dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata (e altre sette dello stesso giudice) RE 1, con
la moglie __________, è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 marzo 2015 per ottenere tutta
una serie di misure (convocazione personale e di testimoni, produzione di
richieste e osservazioni a svariate autorità, avvio di accertamenti e
inchieste), tra cui la sospensione immediata di tutte le esecuzioni in corso
concernenti le imposte comunali, cantonali e federali;
che
in quanto formulato a nome di __________, il reclamo è irricevibile, poiché
essa non è destinataria della sentenza impugnata e non allega alcun interesse
degno di protezione a contestarla;
che
anche il reclamo di RE 1, a sua volta, è irricevibile, perché la decisione
impugnata non comporta alcun inconveniente concreto per lui – con lo stralcio
dell’istanza l’esecuzione, sospesa dall’opposizione interposta dall’escusso
(art. 78 LEF), rimane bloccata, e le spese sono state poste a carico della controparte
–, sicché egli non ha alcun interesse legittimo attuale a contestarla;
che
è la tassa del presente
giudizio andrebbe posta a carico dei reclamanti (art. 106
cpv. 1 CPC);
che
circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'023.30, non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è irricevibile.
2. Il
reclamo di __________ è irricevibile.
3. Non
si riscuotono spese processuali.
4. Notificazione a:
–e __________;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Giornico.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).