14.2015.45
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale. Reclamo irricevibile per carente motivazione. Limiti della competenza della Camera
3 aprile 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.45
Lugano
3 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico
promossa con istanza 20 ottobre 2014 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 9 marzo 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 febbraio 2015 dal Giudice
di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 agosto 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di Faido, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 2'562.80 oltre agli interessi del 2.5% dal 9 agosto 2014, indicando
quale titolo di credito l’imposta cantonale 2011, di fr. 94.55 (interessi
aggiornati sino all’8 agosto 2014) e di fr. 50.– (tassa di diffida),
dedotto l’acconto di fr. 500.– versato dall’escusso il 9 agosto 2014.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza 20 ottobre 2014 lo Stato
del Canton Ticino ne ha
chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico
limitatamente a fr. 2'062.80. All’udienza di
discussione tenutasi il 30 gennaio 2015, l’istante ha confermato la sua domanda,
mentre la parte convenuta non si è presentata. Con scritto del 28 gennaio 2015 RE
1 aveva però preannunciato la sua assenza, allegando di avere già da tempo
“assunto improrogabili impegni famigliari”, e aveva chiesto una sospensione
provvisoria di tutte le pratiche esecutive in corso, tenuto conto delle sue
condizioni di salute e in attesa di una presa di posizione dell’Ufficio presidenziale
del Gran Consiglio su una sua istanza dello stesso giorno, intesa all’apertura
di un indagine sull’operato di svariate autorità (capo del Dipartimento delle
istituzioni, Ministero pubblico, polizia cantonale) e di “un’ulteriore opinione
da richiedere ad un Consultorio per l’aiuto alle vittime di reati in un altro
Cantone della Svizzera”.
C. Statuendo con decisione 18 febbraio 2015, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta per fr. 2'562.80, oltre ai costi esecutivi (fr. 73.–), agli
interessi aggiornati fino al 30 settembre 2014 e quelli calcolati a partire dal
1° ottobre 2014 (fr. 102.–) e alla tassa di diffida (fr. 50.–), dedotto
un acconto di fr. 500.– e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–
e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata (e altre sette dello stesso giudice, tutte in tema di
rigetto dell’opposizione in procedure intese all’incasso di crediti fiscali) RE
1, con la moglie __________, è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 marzo 2015 per ottenere tutta
una serie di misure (convocazione personale e di testimoni, produzione di
richieste e osservazioni a svariate autorità, avvio di accertamenti e
inchieste), tra cui la sospensione immediata di tutte le esecuzioni in corso
concernenti le imposte comunali, cantonali e federali.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica al reclamante avvenuta verosimilmente il 25 febbraio
2015 (come da lui allegato), il termine è scaduto sabato 7 marzo, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 9 marzo 2015 (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’ultimo giorno del termine, il reclamo è
tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso specifico, il reclamante non si confronta con la sentenza impugnata, ma si
limita a nuovamente lamentarsi della superficialità e dell’indifferenza
dimostrata dalle autorità circa la gravissima situazione di abusi (“mobbing”
e “bossing”) di cui si dice vittima da parte dello Stato. Non spiega
infatti perché l’opinione del Giudice di pace, secondo cui tali doglianze
esulano dal proprio potere di cognizione, sarebbe errata. Il reclamo è quindi
irricevibile. Ad ogni modo, come si vedrà poi, nulla si può rimproverare al
primo giudice.
1.4 Il
ricorso, in quanto formulato a nome di __________, è irricevibile anche perché
ella non è parte nella procedura, il precetto esecutivo e l’istanza essendo
diretti solo contro il marito.
1.5 Tra
le (limitate) competenze dell’autorità chiamata a statuire su un reclamo contro
una decisione di rigetto dell’opposizione non rientra quella di sospendere l’esecuzione,
se non mediante concessione dell’effetto sospensivo (art. 325 cpv. 2 CPC).
Visto l’esito del giudizio odierno, la richiesta del reclamante risulta
però senza oggetto. Nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, la
Camera non è neppure abilitata a procedere ad accertamenti o ad aprire
inchieste in merito a questioni che esulano dalla propria competenza. Le
richieste, peraltro indeterminate, dei ricorrenti in questo senso (conclusioni
n. 4 e 5) sono di conseguenza inammissibili.
1.6 La
procedura di reclamo è di regola scritta (art. 321 cpv. 1 e 322 cpv. 1 CPC) e l’autorità
giudiziaria superiore statuisce in base agli atti (art. 327 cpv. 2 CPC). La
citazione delle parti a un’udienza è del tutto eccezionale. Nel caso di
specie il reclamante non adduce il motivo straordinario per cui egli dovrebbe
essere sentito personalmente dalla Camera. Appare d’altronde d’acchito inutile
ch’egli (ri)evochi tutte le sue vicissitudini lavorative, amministrative e
giudiziarie passate, dal momento che la competenza di questo tribunale è
limitata alla verifica di presupposti essenzialmente formali, ossia l’esecutività
del titolo di rigetto e l’esistenza di motivi comprovati d’estinzione del
credito posto in esecuzione (sotto consid. 4). Nulla osta, in queste
circostanze, a trattare l’impugnazione senza indugio.
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la documentazione
acclusa all’istanza (copia della notifica di decisione di tassazione e
conteggio) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’esecuzione
per i crediti posti in esecuzione. Ha poi rilevato che l’escusso non aveva
dimostrato con documenti alcuna delle eccezioni stabilite all’art. 81 LEF,
mentre, come esposto sopra, non è entrato in materia sulle considerazioni
contenute nelle osservazioni scritte all’istanza, ritenute esulare dalla
propria competenza.
3. Nel
reclamo RE 1 chiede svariate misure (sopra ad D), tra cui
la sospensione immediata di tutte le esecuzioni in corso concernenti le imposte
comunali, cantonali e federali, invocando la complessità
del suo caso e l’inoltro da parte sua di un’istanza d’intervento all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.
4. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura
anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro
non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato
deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
5.1 Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative
svizzere, purché siano esecutive e, per quanto riguarda le imposte dirette, “cresciute
in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Nella fattispecie, poiché non è contestato che
sia passata in giudicato, la decisione di tassazione 5 aprile 2013 dell’Ufficio
di tassazione di Biasca (doc. 3), che stabilisce l’imposta cantonale 2011
dovuta dall’escusso e da sua moglie, costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per la somma di fr. 2'562.80 posto in
esecuzione, più interessi al tasso del 2.5% stabilito dal Consiglio di Stato
con apposito decreto legislativo (RL 10.2.2.1), mentre la tassa di diffida di fr. 50.–
è stabilita nel conteggio accluso alla tassazione (doc. 4). Vanno poi aggiunti
gli interessi di fr. 102.– maturati fino al 30 settembre 2014 (cfr. doc.
4) e dedotto l’acconto di fr. 500.– versato dall’escusso
il 9 agosto 2014. A scanso di equivoco, il dispositivo della sentenza impugnata
deve però essere precisato in questo senso che l’opposizione va sì rigettata in
via definitiva per fr. 2'214.80 (fr. 2'562.80 + 102.– + 50.– ./.
500.–), ma gli interessi correnti decorrono dal 1° ottobre 2014 soltanto su fr. 2'062.80
(fr. 2'562.80 ./. 500.–), come indicato nell’istanza. Si ricorda, d’altronde,
che sulle spese esecutive decide l’ufficio d’esecuzione con competenza
esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenza della CEF
14.2014.132 del 5 novembre 2014, consid. 5).
5.2 Circa la risoluzione n. 1218 del 5 marzo
2008 acclusa al reclamo, con cui il Consiglio di Stato ha deciso di “sospendere
in via temporanea i procedimenti esecutivi pendenti promossi dallo Stato” nei
confronti del reclamante, giova rilevare che non solo non concerne l’esecuzione
qui in discussione, la quale non era pendente nel 2008, ma, inoltre, riguardava
solo i procedimenti esecutivi fiscali – in altre parole l’esazione – e non le
procedure gestite dagli uffici d’esecuzione, giacché il diritto esecutivo federale
– la LEF – non autorizza interventi decisionali dello Stato. Quanto all’istanza
con cui il reclamante ha postulato l’intervento dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio,
neppure lui sostiene che abbia per legge a sospendere l’esecuzione o il
carattere esecutivo della decisione di tassazione. In mancanza di una decisione
formale che paralizzi l’esecutività della tassazione, la sentenza impugnata può
solo essere confermata.
6. In virtù dell’art.
81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).
Nel
caso in rassegna, il reclamante non fa valere alcun motivo d’estinzione del
credito posto in esecuzione nel senso dell’art. 81 LEF. Pretende di potersi
dispensare dal pagare le imposte finché lo Stato non avrà rimediato agli abusi
commessi ai suoi danni, invocando il diritto di legittima difesa (art. 52 CO e
14 segg. CP). A parte il fatto che l’applicabilità delle norme citate dal
reclamante in ambito fiscale è a priori dubbia, la censura avrebbe potuto
– e dovuto – essere sollevata nella procedura fiscale, con un reclamo contro la
decisione di tassazione dell’imposta comunale 2012. Essa esula per contro dal
potere di cognizione del giudice del rigetto, il cui compito si limita a
verificare il carattere esecutivo della decisione fiscale su cui si fonda l’istanza
(sopra consid. 4). Corretta,
quindi, la valutazione del primo giudice. A prescindere dalla sua
irricevibilità, il reclamo si rivela così pure infondato.
7. Le spese processuali del presente giudizio,
stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per non complicare
una situazione già di per sé particolarmente conflittuale, pare opportuno
rinunciare eccezionalmente a riscuotere la tassa di giustizia. Non si pone
invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare
osservazioni. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 2'214.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è parzialmente accolto e
di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. 351803 dell’Ufficio di esecuzione di Faido è rigettata
in via provvisoria limitatamente a fr. 2'214.80 più interessi del 2.5% su fr. 2'062.80 dal 1° ottobre 2014.
Per
il resto il reclamo è irricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
Considerandi
2.
Il reclamo di __________ è irricevibile.
3.
Non
si riscuotono spese processuali.
4.
Notificazione a:
– ,;
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Giornico.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).