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Decisione

14.2015.47

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale. Reclamo irricevibile per carente motivazione. Limiti della competenza della Camera

3 aprile 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

caso specifico, il reclamante non si confronta con la sentenza impugnata, ma si

limita a nuovamente lamentarsi della superficialità e dell’indifferenza

dimostrata dalle autorità circa la gravissima situazione di abusi (“mobbing”

e “bossing”) di cui si dice vittima da parte dello Stato. Non spiega

infatti perché l’opinione del Giudice di pace, secondo cui tali doglianze

esulano dal proprio potere di cognizione, sarebbe errata. Il reclamo è quindi

irricevibile. Ad ogni modo, come si vedrà poi, nulla si può rimproverare al

primo giudice.

1.4 Il

ricorso, in quanto formulato a nome di __________, è irricevibile anche perché

ella non è parte nella procedura, il precetto esecutivo e l’istanza essendo

diretti solo contro il marito.

1.5 Tra

le (limitate) competenze dell’autorità chiamata a statuire su un reclamo contro

una decisione di rigetto dell’opposizione non rientra quella di sospendere l’esecuzione,

se non mediante concessione dell’effetto sospensivo (art. 325 cpv. 2 CPC).

Visto l’e­si­­­to del giudizio odierno, la richiesta del reclamante risulta

però senza oggetto. Nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, la Camera

non è neppure abilitata a procedere ad accertamenti o ad aprire inchieste in

merito a questioni che esulano dalla propria competenza. Le richieste, peraltro

indeterminate, dei ricorrenti in questo senso (conclusioni n. 4 e 5) sono di conseguenza

inammissibili.

1.6 La

procedura di reclamo è di regola scritta (art. 321 cpv. 1 e 322 cpv. 1 CPC) e l’autorità

giudiziaria superiore statuisce in base agli atti (art. 327 cpv. 2 CPC). La

citazione delle parti a un’udi­en­za è del tutto eccezionale. Nel caso di

specie il reclamante non adduce il motivo straordinario per cui egli dovrebbe

essere sentito personalmente dalla Camera. Appare d’altronde d’acchito inutile

ch’egli (ri)evochi tutte le sue vicissitudini lavorative, amministrative e

giudiziarie passate, dal momento che la competenza di questo tribunale è

limitata alla verifica di presupposti essenzialmente formali, ossia l’esecutività

del titolo di rigetto e l’esistenza di motivi comprovati d’estinzione del

credito posto in esecuzione (sotto consid. 4). Nulla osta, in queste circostanze,

a trattare l’impugnazione senza indugio.

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la documentazione

acclusa all’istanza (copia della notifica della decisione di tassazione e

conteggio) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’esecuzione

per i crediti posti in esecuzione. Ha poi rilevato che l’escusso non aveva

dimostrato con documenti alcuna delle eccezioni stabilite all’art. 81 LEF,

mentre, come esposto sopra, non è entrato in materia sulle considerazioni contenute

nelle osservazioni scritte all’istanza, ritenute esulare dalla propria competenza.

3. Nel

reclamo RE 1 chiede svariate misure (sopra ad D), tra cui

la sospensione immediata di tutte le esecuzioni in corso concernenti le imposte

comunali, cantonali e federali, invocando la complessità

del suo caso e l’inoltro da parte sua di un’istanza d’intervento all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

4. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

Considerandi

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura

anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non

può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve

prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid.

4.1

).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative

svizzere, purché siano esecutive e, per quanto riguarda le imposte dirette, “cresciute

in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Nella fattispecie, poiché non è contestato che sia passato in giudicato, il conteggio 2 novembre 2014 accluso alla

decisione di tassazione dell’im­posta cantonale 2010 dell’Ufficio di tassazione

di Biasca (doc. A4) costituisce un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione per gli interessi di fr. 139.90 maturati

fino al versamento dell’ac­conto di fr. 1'902.65 del 5 novembre 2013, al tasso del 3% stabilito dal Consiglio

di Stato con apposito decreto legislativo (RL 10.2.2.1) nonché per le tasse di fr. 30.–

e di fr. 50.– riferite alle diffide 18 febbraio e 17 giugno 2014.

5.2

Circa la risoluzione n. 1218 del 5 marzo

2008.

acclusa al reclamo, con cui il Consiglio di Stato ha deciso di “sospendere

in via temporanea i procedimenti esecutivi pendenti promossi dallo Stato” nei

confronti del reclamante, giova rilevare che non solo non concerne l’esecuzione

qui in discussione, la quale non era pendente nel 2008, ma, inoltre, riguardava

solo i procedimenti esecutivi fiscali – in altre parole l’esazione – e non le

procedure gestite dagli uffici d’esecuzione, giacché il diritto esecutivo federale

– la LEF – non autorizza interventi decisionali dello Stato. Quanto all’istanza

con cui il reclamante ha postulato l’intervento dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio,

neppure lui sostiene che abbia per legge a sospendere l’esecuzione o il carattere

esecutivo della decisione di tassazione. In mancanza di una decisione formale

che paralizzi l’esecutività della tassazione, la sentenza impugnata può solo

essere confermata.

6.

In virtù dell’art. 81 cpv.

1.

LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che

dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è

stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).

Nel

caso in rassegna, il reclamante non fa valere alcun motivo d’estinzione del

credito posto in esecuzione nel senso dell’art. 81 LEF. Pretende di potersi

dispensare dal pagare le imposte finché lo Stato non avrà rimediato agli abusi

commessi ai suoi danni, invocando il diritto di legittima difesa (art. 52 CO e

14.

segg. CP). A parte il fatto che l’applicabilità delle norme citate dal

reclamante in ambito fiscale è a priori dubbia, la censura avrebbe

potuto – e dovuto – essere sollevata nella procedura fiscale, con un reclamo

contro la decisione di tassazione dell’imposta comunale 2012. Essa esula per

contro dal potere di cognizione del giudice del rigetto, il cui compito si

limita a verificare il carattere esecutivo della decisione fiscale su cui si

fonda l’istanza (sopra consid. 4). Corretta, quindi, la valutazione del primo

giudice. A prescindere dalla sua irricevibilità, il reclamo si rivela così pure

infondato.

7.

Le spese processuali del presente

giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Per non complicare una situazione già di per sé particolarmente conflittuale,

pare opportuno rinunciare eccezionalmente a riscuotere la tassa di giustizia.

Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto

presentare osservazioni. Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 219.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è irricevibile.

2. Il reclamo di __________ è irricevibile.

3. Non

si riscuotono spese processuali.

4. Notificazione a:

–,;

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).