14.2015.50
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17 luglio 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.50
Lugano
17 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SO.2014.104 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con
istanza 16 giugno 2014 dalla
RE 1
(rappr. RA 2,
alimenti/contributi,)
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv.,)
giudicando sul reclamo del 9 marzo 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 marzo 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nella procedura di protezione dell’unione coniugale promossa il 3
aprile 2009 da D____________________, contro CO 1, con decreto 24 giugno 2009
il giudice del Tribunale del Distretto di __________ – luogo di domicilio della
moglie e dei figli __________ e __________ – ha posto a carico del marito l’obbligo
di versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 600.– a ciascun figlio
con effetto retroattivo dal 1° aprile 2009.
B. Il
25 aprile 2012, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha dichiarato sciolto
per divorzio il matrimonio dei coniugi CO 1 e ha omologato la convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio conclusa dagli stessi il 30 maggio 2010. Al
dispositivo n. 5 della decisione, il giudice ha stabilito che “a partire dal 1° ottobre 2011 (…) e fino a
ritorno a miglior fortuna, CO 1 non sarà tenuto a versare contributi alimentari
a favore dei figli __________ e __________”. Adita da
entrambi i coniugi, con sentenza del 22 maggio 2013 la prima Camera civile del
Tribunale d’appello ha accolto l’appello interposto da D__________ __________,
annullato la sentenza di divorzio e rinviato gli atti al primo giudice per
nuovo giudizio, mentre ha dichiarato senza oggetto l’appello incidentale del marito.
C. Non
avendo CO 1 dato seguito al suo obbligo di mantenimento dei figli, con due
decisioni del 14 febbraio 2014 il Comune di __________ ha accolto la richiesta
di anticipo degli alimenti formulata dalla madre, fissati in fr. 600.– per
ciascun figlio dal 1° ottobre 2011, e li ha confermati per il successivo
periodo a partire dal 1° gennaio 2013.
D. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 14 maggio 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Cevio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 37'200.–
oltre agli interessi del 5% dal 5 maggio 2014, indicando quale titolo di credito:
“bevorschusste Unterhaltsbeiträge für __________ (geb. 30.10.2002) und __________
(geb. 11.09.2004) gemäss Verfügung des Bezirksgerichts __________ vom 24.
Juni 2009 betreffend Eheschutzbegehren für die Zeit vom 01.10.2011 bis
31.05.2014, gem. Kontoauszug vom 24.04.2014”.
E. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 16 giugno 2014 la
RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Vallemaggia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto personalmente all’istanza con osservazioni scritte del 30
giugno 2014, completate il giorno successivo con una lettera del suo patrocinatore.
F. Statuendo con decisione 2 marzo 2015, il
Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali
di fr. 400.– e un’indennità di fr. 600.– a favore della parte convenuta.
G. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 9 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 27 marzo 2015, CO 1 ha postulato la
reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’11 marzo 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 3 marzo,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Premesso
che la decisione 24 giugno 2009 del Bezirksgericht __________, con cui l’escusso
è stato obbligato a versare ai figli fr. 1'200.– mensili a titolo di
contributi alimentari, costituisce di per sé una sentenza nel senso dell’art.
80 LEF, il Pretore ha ritenuto che la RE 1 fosse subentrata nei diritti di D__________
nei confronti del marito sulla base di una disposizione della “Jugendhilfegesetz”
del Canton __________. Ricordato, tuttavia, come a seguito della sentenza di
divorzio gli alimenti in favore dei figli sono stati soppressi a contare dal 1°
ottobre 2011 e come, a suo giudizio, la susseguente decisione di tipo
cassatorio della prima Camera civile del Tribunale di appello non ha comportato
la revoca di tale soppressione, il Pretore ha concluso che la sentenza del Bezirksgericht
__________ non giustificava il rigetto definitivo dell’opposizione per quanto
concerne le pretese dell’istante, riferite al periodo successivo alla soppressione
degli alimenti.
3. Nel
reclamo la RE 1 sostiene che per avere anticipato i contributi alimentari ai
figli dell’escusso per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 maggio 2014 essa è
stata surrogata nelle pretese dei figlio contro il padre conformemente a quanto
previsto dall’art. 289 cpv. 2 CC. Ricordato come i provvedimenti emanati nelle
procedure di protezione dell’unione coniugale rimangono vincolanti anche
durante la procedura di divorzio finché il giudice del divorzio non abbia
emanato nuove misure cautelari, la procedente rileva che nel caso concreto i
contributi cautelari stabiliti dal Tribunale distrettuale di __________ sono tuttora
in vigore, la sentenza di divorzio essendo stata completamente annullata in
sede di appello, con la conseguenza che non ha esplicato alcun effetto, neppure
durante la procedura di ricorso, siccome la domanda intesa alla revoca dell’effetto
sospensivo presentata da CO 1 è stata respinta dal presidente della prima
Camera civile del Tribunale di appello il 13 luglio 2012.
4. Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che la decisione del Bezirksgericht
__________ è invece stata superata da quanto stabilito dal Pretore nella
sentenza di divorzio e dalla predetta decisione ordinatoria del 13 luglio 2012,
con cui egli sostiene di essere stato liberato dal suo obbligo di versare contributi
alimentari ai figli a partire dal 1° ottobre 2011. L’escusso puntualizza
ancora che i versamenti effettuati dalla RE 1 a favore della ex moglie non
consistono in anticipi sugli alimenti, bensì in un aiuto sociale assistenziale
che nulla avrebbe a che vedere col caso concreto.
5. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5.1 Nel
caso concreto, non è contestato che la decisione 24 giugno 2009 del Bezirksgericht
__________ è esecutiva (e addirittura passata in giudicato il 21 agosto 2009) e
costituisce quindi di per sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per fr. 1'200.– mensili (doc. C pag. 12
n. 4). La legittimazione attiva dell’istante si fonda poi sulla surrogazione
prevista dall’art. 289 cpv. 2 CC a favore dell’ente pubblico che provvede al
mantenimento del figlio al posto del genitore inadempiente. Certo, a questo
proposito il reclamante allega senza motivazione che la RE 1 avrebbe unicamente
offerto un aiuto sociale assistenziale e non un anticipo degli alimenti. In
Considerandi
realtà, però, le due decisioni su cui l’istante fonda la sua surrogazione nei
diritti dei figli contro il padre giusta l’art. 289 cpv. 2 CC (doc. E) indicano
esplicitamente quale oggetto l’anticipo dei contributi di mantenimento (“Bevorschussung
von Unterhaltsbeiträgen”) decisi il 24 giugno 2009 dal Bezirksgericht
__________ e rinviano espressamente alle norme della legge __________ sull’assistenza
giovanile (Jugendhilfegesetz) sull’anticipo dei contributi di
mantenimento (§§ 20 e segg.). La censura cade dunque nel vuoto.
5.2
A
questo punto l’unica questione da chiarire in questa sede è quella di sapere
se l’assetto alimentare stabilito dal giudice di __________ è rimasto in vigore
anche dopo il 30 settembre 2011 oppure se, come stabilito dal Pretore, è stato
soppresso dalla decisione di divorzio con effetto dal 1° ottobre 2011, mentre l’accoglimento
dell’appello inoltrato dalla moglie non ha “ripristinato il regime previgente
la causa di divorzio decretato dal Tribunale distrettuale di __________, la
Corte cantonale avendo “unicamente stabilito che la questione dei contributi
alimentari a carico di CO 1 a partire da quella data deve essere ancora esaminata
e decisa” (sentenza impugnata, pag. 5 in alto).
a) Di regola, il contributo alimentare dell’art. 125
CC inizia a decorrere solo con il passaggio in giudicato dell’intera sentenza
di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento
del matrimonio (DTF 128 III 121 consid. 3b/bb, 120 II 2 consid. 2b).
Fino ad allora continua a valere il contributo di mantenimento fissato sulla
scorta dell’art. 163 CC in misure a tutela dell’unione coniugale o in decreti
cautelari nella causa di divorzio (art. 276 cpv. 3 CPC; DTF 137 III 616 consid.
3.2.2
con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2012.134 del 20 dicembre 2012, doc.
B, consid. 3a con rinvii). Le misure disposte dal giudice competente per la
tutela dell’unione coniugale permangono anche dopo l’avvio della causa di divorzio,
ma il giudice del divorzio ha competenza per sopprimerle o modificarle (art.
276.
cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_455/2012 del 5 dicembre
2012, consid. 2.1).
b) Nel
caso concreto, non si disconosce che con la sentenza di divorzio del 25 aprile
2012.
il Pretore del Distretto di __________ ha soppresso i contributi
alimentari per i figli a partire dal 1° ottobre 2011 e fino a “ritorno a
miglior fortuna” del padre, ponendo così fine al regime dei contributi alimentari
stabilito dal Tribunale distrettuale di __________ (art. 276 cpv. 2 CPC). Sennonché
la sentenza di divorzio è poi stata annullata dalla sentenza 22 maggio 2013
della prima Camera civile (doc. D). La decisione di soppressione degli
alimenti, quindi, non ha mai avuto effetto, neppure durante la procedura di
ricorso, siccome l’appello esplica effetto sospensivo per legge (art. 315 cpv.
1.
CPC) e la richiesta di CO 1 intesa alla revoca dell’effetto
sospensivo è stata respinta dal presidente della prima Camera civile del
Tribunale di appello il 13 luglio 2012 (doc. 10). Che, d’altronde, la sentenza
della Corte cantonale abbia annullato anche la decisione di soppressione degli
alimenti è indubbio, poiché il dispositivo n. 1 non limita la portata dell’annullamento
della sentenza impugnata, anzi il considerando n. 6 precisa che la stessa dev’essere
annullata “nel suo intero”, motivo per cui la Corte ha ritenuto superfluo
esaminare la richiesta della moglie tendente a una maggiorazione dei
contributi, sulla quale il Pretore avrebbe dovuto statuire di nuovo quando
avrebbe ravvisato in sé le prerogative giurisdizionali per emanare la decisione
(doc. D pag. 9). Orbene, non si evince dagli atti che il Pretore abbia emanato
alcuna decisione dopo l’annullamento della decisione di divorzio,
sicché il contributo di fr. 1'200.– mensili stabilito nella procedura di
misure a protezione dell’unione coniugale ha continuato a decorrere durante il
periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 aprile 2014 per cui l’istante chiede il
versamento dei contributi alimentari. Fondata su un accertamento manifestamente
errato dei fatti, visto che il Pretore ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del
Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii),
la sentenza impugnata dev’essere riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
c) Tale
conclusione, d’altronde, non è revocata in dubbio dall’argomentazione del
reclamante fondata sul decreto 13 luglio 2012 del presidente
della prima Camera civile del Tribunale di appello (doc. 10). A parte il fatto
che l’esistenza della decisione 24 giugno 2009 del Bezirksgericht __________
non risulta essere stata portata a conoscenza del presidente di quella Camera,
il decreto in questione ha in ogni caso perso ogni effetto con l’emanazione
della decisione sul merito dell’appello.
6.
La tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non può invece essere accolta la richiesta d’“indennizzi” formulata dalla
reclamante, poiché non essendo rappresentata professionalmente in giudizio essa
avrebbe dovuto motivare l’eventuale diritto a un’indennità d’inconvenienza nel
senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (v. sentenza della CEF 14.2014.152 del 20
ottobre 2014 consid. 3 e i rinvii). In tali circostanze può rimanere aperta la
questione di sapere se un ente di diritto pubblico è legittimato a chiedere una
siffatta indennità, che secondo il Messaggio del Consiglio federale relativo a
tale norma (FF 2006 6664 ad art. 94) è anzitutto destinata a garantire una
certa compensazione della perdita di guadagno subìta da persone che esercitano
un’attività indipendente, oppure se di regola spese ripetibili non devono
essere accordate loro ove vincano una causa nell’esercizio delle proprie
attribuzioni ufficiali, come invece stabilito dall’art. 68 cpv. 3 LTF.
Il
Dispositivo
dispositivo sulle spese processuali di prima istanza va modificato in base all’esito
del giudizio odierno (art. 106 cpv. 1 e per analogia 318 cpv. 3 CPC), mentre non
si giustifica l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza all’escutente, la
cui richiesta era priva di motivazione anche in prima sede.
7. Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 37'200.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.__________
dell’Ufficio di esecuzione di Cevio è rigettata in via definitiva per fr. 37'200.–
oltre agli interessi del 5% dal 5 maggio 2014.
2. La
tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono poste a carico di CO 1.
Non si attribuiscono indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si attribuiscono indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).