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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 luglio 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Premesso

che la decisione 24 giugno 2009 del Bezirksgericht __________, con cui l’e­scusso

è stato obbligato a versare ai figli fr. 1'200.– mensili a titolo di

contributi alimentari, costituisce di per sé una sentenza nel senso dell’art.

80 LEF, il Pretore ha ritenuto che la RE 1 fosse subentrata nei diritti di D__________

nei confronti del marito sulla base di una disposizione della “Jugendhilfegesetz”

del Canton __________. Ricordato, tuttavia, come a seguito della sentenza di

divorzio gli alimenti in favore dei figli sono stati soppressi a contare dal 1°

ottobre 2011 e come, a suo giudizio, la susseguente decisione di tipo

cassatorio della prima Camera civile del Tribunale di appello non ha comportato

la revoca di tale soppressione, il Pretore ha concluso che la sentenza del Bezirksgericht

__________ non giustificava il rigetto definitivo dell’opposizione per quanto

concerne le pretese dell’istante, riferite al periodo successivo alla soppressione

degli alimenti.

3. Nel

reclamo la RE 1 sostiene che per avere anticipato i contributi alimentari ai

figli dell’escusso per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 maggio 2014 essa è

stata surrogata nelle pretese dei figlio contro il padre conformemente a quanto

previsto dall’art. 289 cpv. 2 CC. Ricordato come i provvedimenti emanati nelle

procedure di protezione dell’unione coniugale rimangono vincolanti anche

durante la procedura di divorzio finché il giudice del divorzio non abbia

emanato nuove misure cautelari, la procedente rileva che nel caso concreto i

contributi cautelari stabiliti dal Tribunale distrettuale di __________ sono tuttora

in vigore, la sentenza di divorzio essendo stata completamente annullata in

sede di appello, con la conseguenza che non ha esplicato alcun effetto, neppure

durante la procedura di ricorso, siccome la domanda intesa alla revoca dell’effetto

sospensivo presentata da CO 1 è stata respinta dal presidente della prima

Camera civile del Tribunale di appello il 13 luglio 2012.

4. Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che la decisione del Bezirksgericht

__________ è invece stata superata da quanto stabilito dal Pretore nella

sentenza di divorzio e dalla predetta decisione ordinatoria del 13 luglio 2012,

con cui egli sostiene di essere stato liberato dal suo obbligo di versare contributi

alimentari ai figli a partire dal 1° ottobre 2011. L’escus­­so puntualizza

ancora che i versamenti effettuati dalla RE 1 a favore della ex moglie non

consistono in anticipi sugli alimenti, bensì in un aiuto sociale assistenziale

che nulla avrebbe a che vedere col caso concreto.

5. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5.1 Nel

caso concreto, non è contestato che la decisione 24 giugno 2009 del Bezirksgericht

__________ è esecutiva (e addirittura passata in giudicato il 21 agosto 2009) e

costituisce quindi di per sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per fr. 1'200.– mensili (doc. C pag. 12

n. 4). La legittimazione attiva dell’istante si fonda poi sulla surrogazione

prevista dall’art. 289 cpv. 2 CC a favore dell’ente pubblico che provvede al

mantenimento del figlio al posto del genitore inadempiente. Certo, a questo

proposito il reclamante allega senza motivazione che la RE 1 avrebbe unicamente

offerto un aiuto sociale assistenziale e non un anticipo degli alimenti. In

Considerandi

realtà, però, le due decisioni su cui l’istante fonda la sua surrogazione nei

diritti dei figli contro il padre giusta l’art. 289 cpv. 2 CC (doc. E) indicano

esplicitamente quale oggetto l’anticipo dei contributi di mantenimento (“Bevorschussung

von Unterhaltsbeiträgen”) decisi il 24 giugno 2009 dal Bezirksgericht

__________ e rin­viano espressamente alle norme della legge __________ sull’as­­si­sten­za

giovanile (Jugendhilfegesetz) sull’anticipo dei contributi di

mantenimento (§§ 20 e segg.). La censura cade dunque nel vuoto.

5.2

A

questo punto l’uni­­ca questione da chiarire in questa sede è quella di sapere

se l’assetto alimentare stabilito dal giudice di __________ è rimasto in vigore

anche dopo il 30 settembre 2011 oppure se, come stabilito dal Pretore, è stato

soppresso dalla decisione di divorzio con effetto dal 1° ottobre 2011, mentre l’ac­­coglimento

dell’appello in­oltrato dalla moglie non ha “ripristinato il regime previgente

la causa di divorzio decretato dal Tribunale distrettuale di __________, la

Corte cantonale avendo “unicamente stabilito che la questione dei contributi

alimentari a carico di CO 1 a partire da quella data deve essere ancora esa­mi­nata

e decisa” (sentenza impugnata, pag. 5 in alto).

a) Di regola, il contributo alimentare dell’art. 125

CC inizia a decorrere solo con il passaggio in giudicato dell’intera sentenza

di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento

del matrimonio (DTF 128 III 121 consid. 3b/bb, 120 II 2 consid. 2b).

Fino ad allora continua a valere il contributo di mantenimento fissato sulla

scorta dell’art. 163 CC in misure a tutela dell’unione coniugale o in decreti

cautelari nella causa di divorzio (art. 276 cpv. 3 CPC; DTF 137 III 616 consid.

3.2.2

con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2012.134 del 20 dicembre 2012, doc.

B, consid. 3a con rinvii). Le misure disposte dal giudice competente per la

tutela dell’unione coniugale permangono anche dopo l’av­­vio della causa di divorzio,

ma il giudice del divorzio ha competenza per sopprimerle o modificarle (art.

276.

cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_455/2012 del 5 dicembre

2012, consid. 2.1).

b) Nel

caso concreto, non si disconosce che con la sentenza di divorzio del 25 aprile

2012.

il Pretore del Distretto di __________ ha soppresso i contributi

alimentari per i figli a partire dal 1° ottobre 2011 e fino a “ritorno a

miglior fortuna” del padre, ponendo così fine al regime dei contributi alimentari

stabilito dal Tribunale distrettuale di __________ (art. 276 cpv. 2 CPC). Sennonché

la sentenza di divorzio è poi stata annullata dalla sentenza 22 maggio 2013

della prima Camera civile (doc. D). La decisione di soppressione degli

alimenti, quindi, non ha mai avuto effetto, neppure durante la procedura di

ricorso, siccome l’appello esplica effetto sospensivo per legge (art. 315 cpv.

1.

CPC) e la richiesta di CO 1 intesa alla revoca dell’effetto

sospensivo è stata respinta dal presidente della prima Camera civile del

Tribunale di appello il 13 luglio 2012 (doc. 10). Che, d’altronde, la sentenza

della Corte cantonale abbia annullato anche la decisione di soppressione degli

alimenti è indubbio, poiché il dispositivo n. 1 non limita la portata dell’annullamento

della sentenza impugnata, anzi il considerando n. 6 precisa che la stessa dev’essere

annullata “nel suo intero”, motivo per cui la Corte ha ritenuto superfluo

esaminare la richiesta della moglie tendente a una maggiorazione dei

contributi, sulla quale il Pretore avrebbe dovuto statuire di nuovo quando

avrebbe ravvisato in sé le prerogative giurisdizionali per emanare la decisione

(doc. D pag. 9). Orbene, non si evince dagli atti che il Pretore abbia emanato

alcuna decisione dopo l’an­nullamento della decisione di divorzio,

sicché il contributo di fr. 1'200.– mensili stabilito nella procedura di

misure a protezione dell’unione coniugale ha continuato a decorrere durante il

periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 aprile 2014 per cui l’istante chiede il

versamento dei contributi alimentari. Fondata su un accertamento manifestamente

errato dei fatti, visto che il Pretore ha tratto deduzioni

insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del

Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii),

la sentenza impugnata dev’essere riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

c) Tale

conclusione, d’altronde, non è revocata in dubbio dall’argo­­mentazione del

reclamante fondata sul decreto 13 luglio 2012 del presidente

della prima Camera civile del Tribunale di appello (doc. 10). A parte il fatto

che l’esistenza della decisione 24 giugno 2009 del Bezirksgericht __________

non risulta essere stata portata a conoscenza del presidente di quella Camera,

il decreto in questione ha in ogni caso perso ogni effetto con l’emanazione

della decisione sul merito dell’appello.

6.

La tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non può invece essere accolta la richiesta d’“in­den­nizzi” formulata dalla

reclamante, poiché non essendo rappresentata professionalmente in giudizio essa

avrebbe dovuto motivare l’eventuale diritto a un’indennità d’inconvenienza nel

senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (v. sentenza della CEF 14.2014.152 del 20

ottobre 2014 consid. 3 e i rinvii). In tali circostanze può rimanere aperta la

questione di sapere se un ente di diritto pubblico è legittimato a chiedere una

siffatta indennità, che secondo il Messaggio del Consiglio federale relativo a

tale norma (FF 2006 6664 ad art. 94) è anzitutto destinata a garantire una

certa compensazione della perdita di guadagno subìta da persone che esercitano

un’attività indipendente, oppure se di regola spese ripetibili non devono

essere accordate loro ove vincano una causa nell’esercizio delle proprie

attribuzioni ufficiali, come invece stabilito dall’art. 68 cpv. 3 LTF.

Il

Dispositivo

dispositivo sulle spese processuali di prima istanza va modificato in base all’esito

del giudizio odierno (art. 106 cpv. 1 e per analogia 318 cpv. 3 CPC), mentre non

si giustifica l’attribu­zione di un’indennità d’inconvenienza all’escutente, la

cui richiesta era priva di motivazione anche in prima sede.

7. Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 37'200.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.__________

dell’Ufficio di esecuzione di Cevio è rigettata in via definitiva per fr. 37'200.–

oltre agli interessi del 5% dal 5 maggio 2014.

2. La

tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono poste a carico di CO 1.

Non si attribuiscono indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si attribuiscono indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).