14.2015.53
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mutuo. Esecuzione in realizzazione di pegno. Pegno su certificati azionari al portatore. Contratto non chiaro al riguardo. Spese processuali in prima
25 agosto 2015Italiano22 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2015.53
14.2015.54
Lugano
25 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo nelle cause SO.2014.1023 e SO.2014.1025
(rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promosse con istanza 4 marzo 2014 da
CO 1
() e
CO
2 ()
(entrambi patrocinati dall’avv.
PA 2,)
contro
da una parte
e dall’altra
RE 1, () (inc.
SO.2014.1023/14.2015.53)
RECL2 1, () (inc. SO.2014.1025/14.2015.54)
(entrambi patrocinati dall’avv.
PA 1,)
giudicando sui reclami dell’11 marzo 2015
presentati rispettivamente da RE 1 e da RECL2 1 contro le decisioni emesse il
26 febbraio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 22 luglio 2011 CO 2 e la CO 1 (di seguito: CO 1), da una parte, e
dall’altra RE 1 e RECL2 1 hanno sottoscritto il seguente contratto di prestito
– recte: di mutuo – (“loan agreement”) (secondo la traduzione del
testo originale in lingua inglese prodotta dai convenuti):
CONTRATTO
DI PRESTITO
Tra
CO
1 (il creditore)/CO 2 &
RE
1 e RECL2 1
Contesto
RE
1 è il fondatore di una società svizzera chiamata E__________ __________ SA.
Questa società è una società di azioni al portatore ed è proprietaria al 100%
della società italiana E__________ Italia srl. In modo che RE 1 possa pagare
tutti i creditori e acquisire tutti i beni di “C__________ snc accordo tra i
creditori”, avrà bisogno di un prestito di Euro 1,000,000.
Questo
prestito sarà poi dato da RE 1 alla società svizzera E__________ __________ SA.
La società svizzera presterà i fondi ad una società italiana E__________ Italia
srl che farà un’offerta di compromesso a tutti i creditori di C__________ snc e
acquisirà tutti i beni.
Le azioni
della società capogruppo svizzera e indirettamente della società italiana
saranno registrate e depositate e tenute da Adv L__________ di __________ che
confermerà per scritto che questo è il caso. Copie dei certificati azionari
saranno consegnate a CO 1 di __________ per essere tenute da loro.
L’accordo
1. Il
creditore provvede a RE 1 una somma di Euro 1,000,000.00 (un milione di euro)
il 01.09.2011 come prestito.
2. La
durata del prestito è fissata per un anno (fino a 01.09.2012). La durata
potrebbe essere, con comune accordo, prolungata per un altro anno; se il
prestito non viene restituito in pieno con interesse al 01 settembre 2013 il
creditore avrà il diritto di vendere la società svizzera e di ricevere i
certificati dalla società capogruppo svizzera E__________ SA, compresa la proprietà
della società italiana e fondi.
3. Gli
interessi sul prestito sono 7,0% (sette per cento) all’anno. Gli interessi
devono essere pagati ogni anno entro il 01 settembre;
4. Il
Sig. RE 1 garantisce che il prestito a E__________ SA, amministratore della
società è Adv L__________ di __________, sarà utilizzato per entrare in
possesso dei beni di C__________ snc e i beni personali dei soci che saranno la
proprietà della società italiana E__________ srl, controllata al 100% dalla
società svizzera, e non sarà venduta prima che sia stato raggiunto un accordo
scritto tra la Società italiana e RE 1 e il creditore.
5. I
certificati azionari saranno depositati e tenuti per il creditore dall’avvocato
L__________ dello studio di __________, una volta che il prestito più gli interessi,
viene pagato in pieno questi documenti saranno restituiti al debitore.
6. Il
presente accordo sarà esclusivamente regolato da ed interpretato secondo il
diritto svizzero.
7. I
fondi saranno trasferiti su un conto bancario che è sotto l’esclusivo controllo
di RE 1.
8. Come
garanti per questo prestito, RE 1, RECL2 1 si legano congiuntamente e
solidalmente come fideiussori personali e co-debitori principali per questo
prestito. In caso di mancato pagamento del prestito per qualsiasi motivo il RE
1 sarà personalmente responsabile di restituire questo importo.
Il creditore riconosce
in ogni caso che RE 1 e RECL2 1 avranno il diritto di acquisire la proprietà in Italia
individuata su: __________ fgl. 2 mapp. __________ sub 1-2-3; fgl. 1 mapp. __________
sub 1 – map. __________ sub 1 – map. __________ per 1,00 € (un euro) e disporre liberamente, come beneficiari, liberi da questo
accordo.
__________ / __________,
22.07.2011
Firmato da RE
1, RECL2 1, Adv L__________, CO 1 o CO 2 e due testimoni.
[firme
autografate delle parti]
B. Il 24 dicembre 2012, le parti hanno
modificato il loro accordo con un atto aggiuntivo (“loan agreement
extension”), prorogando la validità del contratto di mutuo fino al 31
dicembre 2013. Secondo tale modifica, la metà della somma mutuata (oltre gli
interessi decorsi fino a quel momento) avrebbe dovuto essere rimborsata entro
il 31 marzo 2013 all’CO 1 e il saldo entro il 31 dicembre 2013.
C. Con precetti esecutivi n. __________ e n. __________ in via di
realizzazione di un pegno manuale emessi il 22 gennaio 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso ambedue i condebitori solidali RE 1 e RECL2
1, ognuno per l’incasso di fr. 1'231'970.– oltre agli interessi del 7% dal
1° settembre 2011, menzionando quali titoli di credito il “Loan Agreement del 22.07.2011” e il “Loan Agreement Extension
del 24.12.2012”. Quale oggetto del pegno la procedente ha menzionato: “100
Azioni al portatore di CHF 1'000.– cadauna di cui al certificato azionario n. 1
del 30 giugno 2011, corrispondenti all’intero capitale azionario della
spettabile E__________ SA, con recapito c/o Avv. __________ L__________, __________,
__________, e tenute in deposito dal precitato avv. L__________; Quota di Euro
10'000.– della spettabile E__________ __________ Srl, __________, __________,
corrispondente all’intero capitale della predetta società, intestata alla precitata
E__________ SA e depositata sempre presso lo studio dell’Avv. L__________”.
D. Avendo
sia RE 1 che RECL2 1 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo,
con istanza (unica) del 4 marzo 2014 la CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di
discussione congiunta tenutasi il 3 giugno 2014, gli istanti si sono confermati
nella propria domanda, mentre entrambi i convenuti vi si sono opposti con
osservazioni scritte incorporate nel verbale d’udienza. Replicando e duplicando
oralmente davanti al Pretore, le parti si sono sostanzialmente riconfermate
nelle rispettive conclusioni.
E. Statuendo con due decisioni separate del 26 febbraio 2015, il Pretore
ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte
dai convenuti, ponendo a carico di ognuno di loro le spese processuali di
fr. 400.– e un’indennità di fr. 3'500.– a favore degli istanti.
F. Contro
le sentenze appena citate RE 1 e RECL2 1 sono insorti a
questa Camera l’11 marzo 2015 ognuno con il proprio
reclamo (inc. 14.2015.53 e 14.2015.54) per ottenere, in
via principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via subordinata
l’annullamento e il rinvio delle decisioni alla giurisdizione inferiore “per
carenza di motivazione”. Con due decreti separati del 16
marzo, il presidente della Camera ha concesso ai reclami effetto sospensivo. Nei loro allegati di osservazione del 13 aprile, la CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione dei reclami.
in diritto: 1. Ambo i reclami sono diretti contro decisioni formalmente distinte, ma
che riguardano lo stesso complesso fattuale, oppongono due convenuti solidali
agli stessi istanti e pongono le medesime questioni giuridiche. Per motivi di
economia processuale, si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di
statuire in merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
2. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
2.1 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Entrambi
presentati l’11 marzo 2015 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE
1 e di RECL2 1 il 2 marzo, in concreto i reclami sono tempestivi.
2.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
A
questo proposito, la CO 1 e CO 2 reputano i reclami irricevibili poiché a loro
dire i reclamanti non si sono confrontati con la sentenza del Pretore né si
sono riferiti ai documenti di causa. Misconoscono però che i reclamanti
lamentano – a giusto titolo come si vedrà di seguito (sotto consid. 6) – una
motivazione insufficiente delle decisioni impugnate, il Pretore non essendosi
espresso su tutte le eccezioni e censure pertinenti da loro sollevate in prima
sede. Ora, non è evidentemente possibile criticare una motivazione inesistente.
Sotto questo profilo i reclami sono dunque da considerare ricevibili.
3. Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha anzitutto considerato che il contratto di
mutuo, insieme alla sua estensione successiva, costituiscono un valido
riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, avendo
pacificamente gli escussi sottoscritto gli accordi in questione, con cui si
sono riconosciuti fideiussori personali e condebitori del prestito, e ammesso
l’effettiva erogazione dei € 1'000'000.–.
A mente del giudice di prime cure, non vi sarebbero inoltre dubbi circa
l’identità della parte creditrice designata nel titolo e l’escutente indicato
sul precetto, avendo la CO 1 e CO 2 agito congiuntamente sia come parte
contrattuale sia come istanti nella procedura esecutiva. L’esistenza del
diritto di pegno sarebbe inoltre data, il Pretore avendo considerato che con le
clausole n. 4 e n. 5 del contratto di mutuo è stato costituito un pegno manuale
attraverso la delega del possesso dei certificati azionari all’avv. L__________,
presso il quale essi sono stati depositati perché li detenesse per conto del
creditore, come risulta dal contratto di mutuo, sottoscritto anche dal terzo
detentore. Tale contratto costituirebbe dunque, a parere del giudice, un valido
titolo di rigetto anche per quanto attiene al diritto di pegno. Onde il rigetto
provvisorio di ambedue le opposizioni.
4. Nei
reclami, di contenuto identico fatta salva l’intestazione, RE 1 e RECL2 1
lamentano un’errata applicazione del diritto e una carente motivazione nelle
decisioni pretorili, rimproverando al Pretore di non essersi confrontato con
tutte le eccezioni e le censure da loro sollevate in sede di prima istanza.
Ribadiscono che le azioni della E__________ SA sono state solo depositate
presso l’avv. L__________ (amministratore unico di detta società), nessuna
clausola contrattuale stabilendo un diritto di realizzazione in caso di mancato
rimborso della somma mutuata. A mente dei reclamanti la garanzia del prestito
non sarebbe data dal deposito dei certificati azionari, ma dalla responsabilità
solidale dei due debitori ancorata alla clausola n. 8 del contratto. In
assenza di un pegno manuale, i reclamanti considerano altresì che nemmeno è
data la competenza territoriale del Pretore.
5. Nel
merito delle loro osservazioni al reclamo, la CO 1 e CO 2 ripetono che con il
contratto fra le parti si è costituito – mediante la delega del possesso delle
azioni nelle mani dell’avv. L__________ – un pegno manuale a garanzia del
mutuo, la clausola n. 2 dando la possibilità al creditore di realizzare le azioni
in caso di mancato rimborso. A mente degli stessi tale circostanza sarebbe
stata ammessa e confermata dall’avv. L__________ che, in uno scritto del 17 settembre
2013, ha affermato che i creditori avrebbero potuto “escutere le azioni medesime, al fine di ricavarne
dalla vendita coattiva il soddisfacimento del proprio credito”. Onde la richiesta di reiezione di ambedue i reclami.
6. In
occasione dell’udienza di discussione congiunta tenutasi il 3 giugno 2014, gli
escussi hanno sostenuto che con la clausola n. 5 del contratto di mutuo era
stato stabilito un semplice deposito dei certificati azionari al portatore
della E__________ SA presso l’avv. L__________. A mente loro, da
un’interpretazione grammaticale della clausola non risultava invece né la
costituzione di un pegno manuale né il conferimento al creditore del diritto di
realizzare i certificati in caso di mancato rimborso del mutuo. Tale
conclusione era, secondo gli escussi, confermata anche dal profilo sistematico
e logico, giacché le parti avevano previsto a garanzia della restituzione del
prestito la responsabilità solidale dei convenuti (clausola n. 8) e che il
preteso pegno sarebbe comunque stato privo di valore stante l’opzione lasciata
loro di acquisire l’unico attivo della E__________ SA – un immobile – al prezzo
simbolico di un euro. Infine, essi hanno rilevato che al rappresentante del
creditore erano state consegnate soltanto delle fotocopie dei certificati
azionari, sicché ad ogni modo nessun valido diritto di pegno era potuto sorgere
(verbale d’udienza, pagg. 3-4, punti 3 e 4).
Orbene,
come giustamente fatto valere in sede di reclamo, su queste allegazioni il
Pretore non ha preso posizione nelle sentenze impugnate, limitandosi a
considerare con riferimento alla clausola n. 5 che fosse “contrattualmente chiaro che il pegno è stato
costituito attraverso la delega del possesso, in quanto i certificati azionari
sono stati depositati e tenuti dall’avv. L__________ esplicitamente per il
creditore” (sentenze impugnate, pag. 4 verso il
basso). Non ha però spiegato perché il negozio in questione non potesse essere
considerato un semplice deposito per conto di terzi. In circostanze siffatte,
le sentenze impugnate andrebbero annullate e le cause rinviate al primo giudice
perché provveda a emanare nuove decisioni sufficientemente motivate. Sennonché,
essendo le cause mature per il giudizio, la Camera può statuire essa stessa
senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
7. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
Considerandi
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
8.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se
l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale
federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che
l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in
esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o
dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art.
82.
LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo
stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando
che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al
giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid.
4.
, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
Nell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno, inoltre, il giudice verifica anche che il
pegno indicato nel precetto esecutivo sia stato riconosciuto dall’escusso
mediante atto pubblico o scrittura da lui firmata (Staehelin, op. cit., n. 166 e 169 ad art. 82): salvo
menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti presunta diretta sia
contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno (cfr. art.
85.
Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di
fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia anche alle esecuzioni in via
di realizzazione del pegno manuale, sentenza della CEF inc. 14.2013.39 del
3.
giugno 2013, consid. 3 e rinvii). Perché l’opposizione possa essere
rigettata in via provvisoria devono quindi essere prodotti uno o più titoli sia
per il credito sia per il diritto di pegno.
8.1
Nella fattispecie, secondo il Pretore
e gli istanti il riconoscimento di un diritto di pegno sui certificati azionari
risulterebbe dalla clausola n. 5 del contratto di mutuo (“loan agreement”), a tenore della quale “the share certificates will be deposited and held for
the creditor by advocate L__________ of studio __________, once the loan plus
interest is repaid in full these documents will be returned to the debtor”, e, per gli istanti, della clausola n. 2, per
cui “[…]
if the loan is not repaid in full with interest by the 01th September 2013 the
creditor will be entitled to sell the Swiss company and receive the certificates
from the Swiss Holding company E__________ SA, including the Italian company
property and funds” (doc. G).
8.2
Il
pegno manuale è un diritto reale limitato che permette al suo titolare di fare
realizzare un bene mobile (appartenente ad altri) o un diritto, al fine
d’ottenere il pagamento del credito garantito (DTF 123 III 370 consid. 3c).
Esso può essere costituito su crediti o altri diritti (art. 899 CC). Per la
valida costituzione di un diritto di pegno manuale su cose mobili o – come
nella fattispecie – su cartevalori al portatore devono in generale essere
adempiuti i seguenti presupposti: occorre innanzitutto un titolo d’acquisizione,
solitamente un contratto di costituzione di pegno manuale, con cui il
costituente (generalmente il debitore) si obbliga a creare il diritto di pegno
e il creditore pignoratizio si assume l’obbligo di restituire l’oggetto in
pegno allorquando tale diritto prende fine. Occorre poi un atto materiale di
trasmissione al creditore pignoratizio (o a un terzo detentore) del possesso
del titolo messo a pegno e un atto di disposizione del costituente, con cui
egli manifesta la sua volontà di trasferirne il possesso in esecuzione del contratto
di pegno, la validità dell’atto di disposizione essendo subordinata alla
facoltà di disporre del costituente del pegno oppure alla buona fede del
creditore pignoratizio (v. Steinauer, Les
droits réels, vol. III, 4a ed. 2012, n. 3205 segg.; Bauer, Basler Kommentar, 4ª ed. 2011,
n. 3 ad art. 884 CC).
a) Nel
caso di specie, la clausola n. 5 del contratto di mutuo non contiene alcuna
conferma esplicita della conclusione di un contratto di pegno né alcuna
constatazione chiara di un’ipotetica volontà dei costituenti (nonché debitori)
di obbligarsi a costituire un diritto di pegno a favore della CO 1 (e ancora
meno a favore di CO 2). La menzione che i “certificati
azionari saranno depositati e tenuti per il creditore dall’avvocato L__________”
(doc. 3 e doc. G) non contiene la parola “pegno” o una parola
equivalente né allude al diritto del creditore, in caso di mancato rimborso del
mutuo, di far vendere i titoli per pagare il suo credito. Sembra piuttosto che
i titoli siano stati depositati presso l’avvocato a titolo di cessione fiduciaria
o come consegna fiduciaria a scopo di garanzia (cfr. Steinauer, op. cit., n. 3106, 3116 segg.
e 3205b), tanto che – più volte – l’avvocato indica, nel suo scritto del
17.
settembre 2013 (doc. M), di fungere da “depositario fiduciario”.
b) Al
riguardo non è più chiara neppure la clausola n. 2 (“se il prestito non viene restituito in pieno
con interesse al 01 settembre 2013 il creditore avrà il diritto di vendere la
società svizzera e di ricevere i certificati dalla società capogruppo svizzera
E__________ SA, compresa la proprietà della società italiana e fondi”).
Anzitutto viene riconosciuto al creditore medesimo il diritto di “vendere la
società svizzera” e non di farne realizzare le azioni limitatamente a quanto necessario
per estinguere il proprio credito; d’altronde il possesso delle stesse
dev’essergli trasferito solo dopo l’inadempimento (e non già al momento della costituzione
del preteso diritto di pegno). Ancora una volta il negozio giuridico concluso
dalle parti si avvicina quindi più a una cessione fiduciaria a scopo di garanzia
che a un contratto di costituzione di pegno. Nulla muta tra l’altro che
l’avvocato depositario ritenga che “i
creditori possano escutere le azioni medesime, al fine di ricavarne dalla
vendita coattiva il soddisfacimento del proprio credito” (doc. M, n.
3), poiché ciò non risulta, come visto, dal testo del contratto di mutuo e
nelle cause di rigetto l’interpretazione della volontà dell’escusso può
fondarsi solo sul titolo di rigetto stesso (v. sopra consid. 8).
c) In
queste circostanze, non si può che constatare come né il testo del contratto di mutuo né quello della sua estensione del 24 dicembre 2012 prevedano in modo univoco la costituzione di un
diritto di pegno manuale a favore del creditore. Questi documenti non
giustificano dunque il rigetto provvisorio dell’opposizione, ferma restando la
facoltà per gli escutenti di far valere i propri diritti in una causa di
merito. In riforma delle sentenze impugnate, l’istanza va pertanto accolta.
9.
Da
ultimo, CO 1 e CO 2 contestano che le ripetibili come pure le tasse e spese di
prima istanza possano essere assegnate ai reclamanti, non avendo gli stessi
specificato tale richiesta nelle conclusioni del reclamo.
9.1
Sennonché
ove l’autorità giudiziaria superiore riformi la sentenza impugnata, essa deve
anche – pure in sede di reclamo – pronunciarsi d’ufficio sulle spese
giudiziarie della procedura di prima istanza (art.
318.
cpv. 3 CPC per analogia; Freiburghaus/Afheld
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2013, n. 24 ad. art. 327 CPC). In
prima come in seconda sede le spese processuali vengono fissate e ripartite
d’ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC), mentre per quanto riguarda le spese per la
rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) è
sufficiente che il richiedente ne faccia domanda, senza che sia tenuto a
quantificarne l’importo (DTF 139 III 344, consid. 4.3; 140 III 448, consid.
3.2
) né a motivare la propria richiesta.
9.2
Ciò posto, la tassa di giustizia e le
ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono – per
entrambe le sedi – la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Del fatto che gli
allegati di ricorso sono pressoché identici fra loro si tiene conto nel
determinare un’indennità per ripetibili unica, poi suddivisa in parti uguali
tra i convenuti. Per quanto attiene alle spese processuali, la similitudine delle
cause è già stata considerata nel fissare gli anticipi.
10.
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'231'970.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo di RE 1 è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza del 26 febbraio 2015 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.1023), vengono riformati come
segue:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a
carico della CO 1 e di CO 2, che rifonderanno a RE 1 fr. 3'500.– a
titolo di ripetibili.
II. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1 e di CO
2, che rifonderanno a RE 1 fr. 2'000.– per ripetibili.
III. Il
reclamo di RECL2 1 è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza
del 26 febbraio 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.1025),
vengono riformati come segue:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a
carico della CO 1 e diCO 2, che rifonderanno a RECL2 1 fr. 3'500.– a
titolo di ripetibili.
IV. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1 e diCO
2, che rifonderanno a RECL2 1 fr. 2'000.– per ripetibili.
V. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).