14.2015.55
Fallimento. Presupposti per il suo annullamento non adempiuti
3 aprile 2015Italiano5 min
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Incarto n.
14.2015.55
Lugano
3 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.4827 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 10 novembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 marzo 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 febbraio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 10 novembre 2014 la
CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'163.40 più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 14 gennaio 2015 si è presentata solo la parte convenuta, che
si è opposta all’istanza, esprimendo la sua intenzione di pagare il credito a giorni.
C. Statuendo
con decisione 26 febbraio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a
far tempo dal 27 febbraio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, ribadendo la sua volontà di
pagare il debito, se possibile in più rate. Il 12 marzo 2015 il presidente
della Camera ha respinto la domanda cautelare di sospensione o dilazione del
fallimento. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato
alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 6 marzo 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27
febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra
che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della
domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art.
173-173a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la
pronuncia il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (cpv. 2
n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria
superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha
ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
Nel
caso in esame, RE 1 non fa valere alcun motivo valido di
annullamento (pagamento del credito che ha portato al fallimento, deposito dell’importo
presso l’autorità giudiziaria superiore, concessione di una dilazione, ritiro
della domanda di fallimento, annullamento della comminatoria o restituzione dei
termini, v. art. 172 e 174 LEF) o di differimento del fallimento (v. art. 173-173a
LEF), ma si limita ad allegare l’impossibilità per lui di versare l’importo
richiesto “in un’unica soluzione”, ciò che costituisce proprio il presupposto
per cui il fallimento dev’essere pronunciato. Il reclamante allega anche dubbi
su generiche “anomalie” nei conteggi della banca procedente e sul computo d’interessi
“al limite dell’anatocismo”, ma questi sono motivi ch’egli avrebbe dovuto far
valere interponendo opposizione al precetto esecutivo entro 10 giorni dalla sua
notificazione (art. 74 cpv. 1 LEF). Ora è troppo tardi. Il reclamo va quindi respinto. Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta
a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di
RE 1.
3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).