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Decisione

14.2015.55

Fallimento. Presupposti per il suo annullamento non adempiuti

3 aprile 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 14 gennaio 2015 si è presentata solo la parte convenuta, che

si è opposta all’istanza, esprimendo la sua intenzione di pagare il credito a giorni.

C. Statuendo

con decisione 26 febbraio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

far tempo dal 27 febbraio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, ribadendo la sua volontà di

pagare il debito, se possibile in più rate. Il 12 marzo 2015 il presidente

della Camera ha respinto la domanda cautelare di sospensione o dilazione del

fallimento. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato

alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 6 marzo 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27

febbraio, in concreto il reclamo è senz’al­­tro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra

che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della

domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art.

173-173a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la

pronuncia il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (cpv. 2

n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria

superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha

ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumera­zione è esaustiva.

Nel

caso in esame, RE 1 non fa valere alcun motivo valido di

annullamento (pagamento del credito che ha portato al fallimento, deposito dell’importo

presso l’autorità giudiziaria superiore, concessione di una dilazione, ritiro

della domanda di fallimento, annullamento della comminatoria o restituzione dei

termini, v. art. 172 e 174 LEF) o di differimento del fallimento (v. art. 173-173a

LEF), ma si limita ad allegare l’impossibilità per lui di versare l’importo

richiesto “in un’unica soluzione”, ciò che costituisce proprio il presupposto

per cui il fallimento dev’essere pronunciato. Il reclamante allega anche dubbi

su generiche “anomalie” nei conteggi della banca procedente e sul computo d’interes­si

“al limite dell’anatocismo”, ma questi sono motivi ch’egli avreb­be dovuto far

valere interponendo opposizione al precetto esecutivo entro 10 giorni dalla sua

notificazione (art. 74 cpv. 1 LEF). Ora è troppo tardi. Il reclamo va quindi respinto. Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’es­sere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di

RE 1.

3. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).